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Decisione

52.2011.273

Nozione di decisione art 5 PA

16 novembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2011.273

Data decisione, Autorità:

16.11.2011, TRAM

Titolo:

Nozione di decisione art 5 PA

NOZIONE O DEFINIZIONE DI DECISIONE AMMINISTRATIVA

art. 5 PA

Incarto n.

52.2011.273

Lugano

16 novembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 giugno 2011 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 7 giugno 2011 (n. 3303) del Consiglio

di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa 28 aprile 2011

inoltrata dalla ricorrente contro l'inizio dei lavori di sistemazione di via __________,

e nel contempo, in qualità di Autorità di vigilanza, ha ordinato al comune di

__________ di interrompere immediatamente i lavori di costruzione relativi al

progetto stradale in questione;

viste le risposte:

- 4 luglio 2011 del comune

di;

- 5 luglio 2011 del

Dipartimento del territorio per il tramite della Divisione delle costruzioni,

Area del supporto e del coordinamento;

- 5 luglio 2011 del

Consiglio di Stato;

preso atto della replica 29

agosto 2011 della ricorrente e delle dupliche:

- 5 settembre 2011 del

Dipartimento del territorio;

- 13 settembre 2011 del

comune di;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nella primavera del 2007 il municipio di

ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la sistemazione

di via; per tale tratto, esso prevedeva la realizzazione del campo stradale e

del marciapiede a valle con alberatura, mentre la costruzione di quello a monte

veniva rinviata a una fase successiva;

che il 9 aprile 2009, l'autorità comunale ha approvato il progetto stradale;

che adito

dalla comunione dei comproprietari del mapp. di, il 9 marzo 2010 il Consiglio

di Stato ha annullato la risoluzione municipale di approvazione del progetto e

disposto il rinvio degli atti al comune affinché, pubblicato un nuovo avviso di

esproprio all'intenzione dei ricorrenti con l'indicazione dell'indennità di occupazione

temporanea e di esproprio e raccolta la loro eventuale opposizione, rendesse

una nuova decisione;

che il gravame presentato dalla stessa comunione dei comproprietari avverso la

predetta risoluzione governativa è stato respinto dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza 20 ottobre 2010 (inc. STA 52.2010.161), cresciuta

incontestata in giudicato;

che nel corso del mese di aprile 2011 il municipio ha diramato alla

cittadinanza un volantino con cui ha reso noto che i lavori di sistemazione di

via, sarebbero iniziati il 2 maggio e si sarebbero protratti fino al 30

settembre 2011; contestualmente veniva pure spiegato come si sarebbe svolto il

traffico motorizzato nell'area di cantiere in questione con invito alla

popolazione a voler rispettare la segnaletica che sarebbe stata all'uopo predisposta;

che il 28 aprile 2011 i comproprietari del mapp. hanno adito il Governo,

lamentandosi del fatto che il comune aveva iniziato i lavori abusivamente,

senza emanare ulteriori decisioni impugnabili;

che con risoluzione 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato il

gravame irricevibile poiché rivolto contro una decisione di approvazione

(ancora) inesistente (dispositivo n. 1) e nel contempo ha ordinato al comune di

- in qualità di Autorità di vigilanza - di interrompere immediatamente i lavori

Considerandi

di costruzione non autorizzati relativi al

progetto stradale di sistemazione di via (dispositivo n. 2);

che contro il dispositivo n. 1 della predetta pronunzia governativa la

comunione soccombente si è aggravata dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, sollecitandone l'annullamento, rispettivamente la riforma;

che in sostanza, a mente della ricorrente, l'impugnativa sarebbe stata

dichiarata a torto irricevibile poiché il volantino distribuito alla

cittadinanza - pur non corrispondendo ad un'approvazione formale di un progetto

stradale - avrebbe incorporato la decisione del municipio di iniziare i lavori

(imponendo alla popolazione l'obbligo di tollerare le opere di sistemazione) e

come tale costituirebbe un atto impugnabile, in casu illegittimo siccome

emesso in chiaro spregio delle prescrizioni della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2);

che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di

Stato sia il comune di, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in

seguito; dal canto suo, il Dipartimento del territorio non ha formulato particolari

osservazioni;

che in

sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito sostanzialmente le proprie

posizioni; delle stesse si riferirà, all'occorrenza, in seguito;

che con sentenza n. 52.2011.260 del 25 luglio 2011, questo Tribunale ha accolto

il gravame presentato dal comune di avverso il dispositivo n. 2 della

risoluzione governativa in esame e annullato l'ordine di sospensione dei lavori,

ritenendo che il municipio beneficiasse di un valido "permesso in sanatoria"

dato che il 27 maggio 2011 che aveva approvato il progetto stradale a suo tempo

pubblicato avente segnatamente per oggetto i contestati lavori di sistemazione

di via;

che tale

giudizio è passato in giudicato (cfr. decreto di stralcio 12 ottobre 2011 del

Tribunale federale, inc.1C_382/2011);

considerato, in

diritto

che la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

che la legittimazione dell'insorgente - direttamente

lesa nei suoi legittimi interessi e manifestamente pregiudicata dalla decisione

avversata (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) - è certa;

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), risulta dunque ricevibile

in ordine;

che l'inc. 52.2011.260 di questo Tribunale

citato in narrativa e la relativa sentenza del 25 luglio 2011 con cui è

stato annullato l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo n. 2

della controversa risoluzione governativa 7 giugno 2011 è stato acquisito agli atti, come auspicato da ambo le

parti;

che il giudizio può essere quindi emanato sulla base delle tavole processuali, senza

ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che le altre prove

sollecitate (perizia, testi e documenti non meglio specificati; richiamo di

svariati incarti; sopralluogo) non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di

una valutazione anticipata della loro necessità e pertinenza, di procurare a

questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il

giudizio; la situazione risulta sufficientemente chiara dal complesso dei documenti

a disposizione, compresi quelli prodotti dal Consiglio di Stato e dalle parti

nelle rispettive comparse scritte (cfr. STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010

consid. 5.2; DTF 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008,

n. 6 pag. 559 e rinvii);

che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le

decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii,

in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere

diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per

accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm;

RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/ Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 4

ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto

con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla

procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in

generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e

giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio

individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di

diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da

poter essere posto in esecuzione (RDAT II-2001 n. 2);

che, nel caso di specie, il volantino diramato alla cittadinanza dal municipio di

nel corso del mese di aprile 2011 è indubbiamente configurabile alla stregua di

una mera nota informativa alla popolazione, nella quale non sono ravvisabili le

connotazioni di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA;

che esso non costituisce infatti un atto d'imperio individuale con cui viene

creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto

amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo

suscettibile di essere posto in esecuzione;

che tale comunicazione non solo non è assimilabile all'approvazione di un

progetto stradale (avvenuta in concreto soltanto il 27 maggio 2011, con una

formale risoluzione municipale cresciuta incontestata in giudicato), ma non

incorpora neppure, contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, una vera e

propria decisione dell'esecutivo comunale intesa ad iniziare i lavori imponendo

alla cittadinanza l'obbligo di tollerare le opere di sistemazione stradale;

che a

giusta ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza di

una decisione impugnabile, il gravame che la ricorrente gli ha inoltrato il 28

aprile 2011;

che, stante quanto precede, il ricorso all'esame va dunque respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa,

è posta interamente a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm); quest'ultima è pure tenuta a corrispondere al resistente, patrocinato

da un legale iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della

comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con l'ulteriore obbligo di

versare al comune di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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