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Decisione

52.2011.288

Motivazione della decisione di aggiudicazione. Obbligo di produrre la dichiarazione attestante il pagamento dei contributi professionali. Le disposizioni del CCL di riferimento devono essere rispettat

12 settembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 marzo

2011 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1)

ed impostato secondo la procedura libera, avente per oggetto la fornitura di

blocchi da cava (ca. 14'500 t) relativa agli interventi di risanamento del

fiume __________, fase 2 (FU n. __________ pag. __________).

Le

prescrizioni di gara, segnatamente le disposizioni particolari CPN 102 (pos.

224.100), stabilivano che le offerte sarebbero state valutate sulla scorta dei

seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.

Economicità-Prezzo 55%

Considerandi

2.

Onere di consegna 40%

3.

Formazione apprendisti 5%

Il capitolato d'appalto indicava tutti i

parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo

criterio di aggiudicazione. Alla posizione 252.110a delle disposizioni

particolari CPN 102, chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta i documenti

previsti all'art. 39 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre

2006.

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Norma, quest'ultima, che impone tra l'altro

di produrre la dichiarazione della Commissione paritetica competente, che attesti

il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le

categorie di arti e mestieri alle quali la commessa si riferisce (art. 39 cpv.

2.

RLCPubb/CIAP) e quella comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali

(art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP).

Nel bando (cifra 13) e nelle prescrizioni

del concorso (pos. 221.100 CPN 102) era peraltro segnalato chiaramente che contro

gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato

gli atti di gara.

B. Nel termine prestabilito (22 aprile 2011) sono

pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo, per importi

compresi tra fr. 57'480.- e fr. 308'400.-. Esperite le opportune valutazioni, lo

Studio __________ ha proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1 di __________,

giunta prima in graduatoria con 5.77 punti. Preso atto di siffatto avviso, il

Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la fornitura dei blocchi da cava necessari

al risanamento del fiume __________ (fase 2) alla CO 1 per un importo di fr.

62'078.40.- (IVA inclusa).

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 di __________, terza classificata con 3.29 punti, è

insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento

previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Esposti i fatti, l'insorgente ha eccepito per

cominciare che la decisione impugnata, assai succinta e fondata su un rapporto

di valutazione non allegato alla medesima, non è sufficientemente motivata. Ha

in buona sostanza rimproverato all'ente banditore di essersi limitato ad

indicare i punteggi ottenuti dalle ditte offerenti e l'importo proposto dalla

ditta aggiudicataria. L'unico documento di cui dispone - ha soggiunto -

consiste in una tabella allestita dal consulente del committente, da cui

risultano unicamente i punteggi attribuiti per i singoli criteri di

aggiudicazione, rispettivamente i prezzi ed il tempo di consegna indicati da

tutti i partecipanti, ma non la loro valutazione. In questo modo essa non ha

potuto verificare i motivi dell'aggiudicazione alla ditta vincitrice. Donde la

necessità di impugnare la decisione in esame per ottenere maggiori ragguagli. La

ricorrente ha poi sollecitato l'esclusione dell'offerta inoltrata dalla CO 1,

adducendo che la stessa non ha presentato tutti i documenti prescritti dall'art.

39.

RLCPubb/ CIAP, segnatamente una dichiarazione della Commissione paritetica

per l'industria del granito e delle pietre naturali del Cantone Ticino

(CPC/IGPN) comprovante il rispetto delle norme del contratto collettivo di

lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL-GR), rispettivamente

una dichiarazione della stessa commissione attestante il pagamento dei

contributi professionali relativi all'anno 2011. La ricorrente ha pertanto postulato,

in via principale, e nella misura in cui le menzionate dichiarazioni non

fossero state prodotte nel termine supplementare impartito dalla committenza, l'esclusione

dell'offerta della CO 1 e l'aggiudicazione della commessa in suo favore, domandando

in pratica una rivalutazione dei propri punteggi, con argomenti incentrati

soprattutto sul tema dell'economicità-prezzo e dell'onere di consegna. In via

subordinata, ha sollecitato invece il rinvio degli atti alla stazione

appaltante per nuova valutazione e rispettiva delibera dopo avere assegnato alla

CO 1 un termine supplementare per sanare il difetto.

D. a. L'ULSA si è rimesso al giudizio del

Tribunale, contestando comunque che alla ricorrente

non sia stata data la possibilità di visionare gli atti. A quest'ultima - ha evidenziato

- sono stati messi a disposizione tutti i documenti, in particolare l'offerta

della deliberataria e la relativa documentazione annessa. Un'eventuale violazione

del suo diritto di essere sentita - ha precisato - è comunque stata sanata

dalla produzione, in questa sede, di tutti gli atti del procedimento. L'ULSA,

ricordato dapprima l'obbligo della Commissione paritetica competente di

rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP anche in

presenza di un contratto non dichiarato obbligatorio, ha rilevato di aver

ammesso alla gara d'appalto la ditta rivelatasi poi vincitrice, sulla scorta

dell'ultima dichiarazione valida rilasciata il 6 aprile 2011 dalla CPC/IGPN,

con cui certifica che la CO 1, sino al 30 giugno 2010, era in regola con il

pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL a carico dei lavoratori.

Tale soluzione - ha precisato l'ULSA - si è imposta onde evitare l'allungarsi

delle procedure, considerato il rifiuto, manifestato a più riprese dalla

CPC/IGPN, di voler rilasciare la dichiarazione di sua competenza.

b. All'accoglimento

del ricorso si è invece opposta la Divisione delle costruzioni, che si è

rimessa, per quanto concerne la censura relativa alla mancata esclusione dell'offerta

dell'aggiudicataria, alle argomentazioni presentate dall'ULSA. Al pari di

quest'ultimo ufficio, anche il committente ha contestato la pretesa violazione

del diritto di essere sentita, sostenendo che la rappresentante della ricorrente,

successivamente alla notifica della decisione dedotta in giudizio, ha ricevuto

tutte le necessarie informazioni per una chiara comprensione della propria

posizione nella graduatoria di gara. Anche nella denegata ipotesi in cui

l'offerta della CO 1 dovesse essere esclusa - ha soggiunto - la commessa in

oggetto non potrebbe comunque esserle assegnata direttamente, essendo la RI 1

solo terza classificata e preceduta dalla ditta __________. A tal proposito ha

contestato, giacché tardive, le censure relative alla valutazione del criterio onere

di consegna, segnatamente le modalità di calcolo esposte dalla ricorrente nel

tentativo di giustificare di avere il percorso cava-cantiere più veloce e

quindi un punteggio finale tale da permetterle di sovvertire la graduatoria.

c. Al

pari della committenza, anche la deliberataria si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa,

contestando le tesi della ricorrente. Ha in particolare deprecato l'atteggiamento

assunto dalla CPC/IGPN, adducendo che la stessa, contrariamente ai propri

obblighi istituzionali e nonostante le innumerevoli richieste, si è rifiutata di

verificare se la CO 1 rispettasse il CCL-GR, non consentendole in tal modo di

produrre la relativa dichiarazione contestualmente alla sua offerta. Come ha

annotato la resistente in calce alla propria risposta al ricorso, la CPC/

IGPN ha rilasciato la dichiarazione di rispetto del CCL-GR, valida dal 1°

gennaio 2011, solo il 6 luglio 2011, ben oltre, dunque, il termine assegnato dalla

committenza per l'inoltro delle offerte. La CO 1 ha infine contestato la critica addotta dalla ricorrente con riferimento alla mancata produzione

della dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali.

Richiamandosi ad una recente sentenza di questo Tribunale che la riguarda in

prima persona (STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008), la deliberataria ha

osservato che l'obbligo di fornire una simile attestazione è illegittimo giacché

si traduce implicitamente in un obbligo di sottoscrivere il CCL-GR, che, attualmente,

non è dichiarato obbligatorio. A mente della CO 1, anche questa censura sarebbe

pertanto da respingere siccome infondata.

E. Con la replica

la ricorrente ha ribadito l'inidoneità della deliberataria a conseguire la

commessa, annotando che i documenti prodotti in risposta consentono di dimostrare

che al momento dell'inoltro della sua offerta, la ditta CO 1 non rispettava

affatto le condizioni stabilite dal CCL-GR, neppure dal punto di vista del

versamento dei contributi professionali. Lo prova, da un lato, la

corrispondenza scambiata tra la resistente e la CPC/IGPN, dalla quale emerge

che l'aggiudicataria si è sì conformata alle disposizioni del CCL-GR,

concedendo ai propri lavoratori gli aumenti salariali in esso stabiliti

(retroattivamente al 1° gennaio 2011), ma lo ha fatto solo posteriormente

all'inoltro della sua offerta. La dichiarazione di rispetto del CCL-GR,

rilasciata il 6 luglio 2011 dalla CPC/IGPN, non avrebbe pertanto alcuna valenza

nella misura in cui attesta l'adeguamento, solo in un secondo tempo, alle

disposizioni del CCL-GR, che al momento dell'inoltro dell'offerta non erano però

adempiute. Lo dimostra, dall'altro lato, la dichiarazione rilasciata il 6

aprile 2011 dalla stessa commissione, che attesta il pagamento dei contributi

paritetici solo fino al 30 giugno 2010.

F. Con la

duplica il committente e la resistente hanno ribadito le rispettive tesi ed allegazioni,

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'aggiudicazione ad un altro concorrente (art. 37

lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle

tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e

l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano

per statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

2.

Come

esposto in narrativa, la ricorrente si duole di una violazione del suo diritto

di essere sentita, ravvisata nel fatto che il Consiglio di Stato non avrebbe

provveduto a motivare sufficientemente la sua decisione, essendosi limitato ad

indicare i punteggi ottenuti dalle ditte offerenti e l'importo proposto dalla

ditta aggiudicataria. Afferma in buona sostanza di non essere stata posta nelle

condizioni di poter comprendere fino in fondo le ragioni che hanno spinto il

Consiglio di Stato a preferire l’offerta inoltrata dalla CO 1, anche perché l'ente

banditore ha fatto riferimento ad un rapporto di valutazione del 17 maggio 2011

che l'insorgente non possiede. L'unico documento di cui dispone - precisa la

ricorrente nel proprio gravame - consiste in una tabella allestita dal consulente

del committente, da cui risultano unicamente i punteggi attribuiti alla

ricorrente e all'aggiudicataria per i singoli criteri di aggiudicazione,

rispettivamente i prezzi ed il tempo di consegna indicati da tutti i

partecipanti, ma non la loro valutazione.

2.1

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale.

Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed

intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.

L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività

dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte

degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a

permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto

impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 LPamm).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la

decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno

condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP specifica

che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del

committente deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo

del o degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di

procedura impiegata;

c) oggetto e entità

della commessa;

d) motivi

essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di

ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i

requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano

specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono

essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la

motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate

sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano

confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può

anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla

documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono

tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro

diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e).

Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti

all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la

motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2010.157 del 10

giugno 2010 consid. 2.1).

2.2

Nella decisione 7 giugno 2011

notificata alla ricorrente il Consiglio di Stato ha giustificato

l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 richiamandosi in pratica al rapporto

di valutazione del 17 maggio 2011 del proprio consulente ed alla graduatoria esposta

in calce a tale documento.

Va anzitutto precisato che da un esame delle

tavole processuali non risulta che la ricorrente abbia mai chiesto all'ente

banditore di poter prendere visione di tale documento, neppure a seguito della

notifica della decisione dedotta in giudizio. Da questo profilo non può dunque

essere rimproverato al Consiglio di Stato di avere impedito all'insorgente di

accedere agli atti del procedimento in vista dell'inoltro del presente gravame.

Sia come sia, in sede di risposta il

committente ha illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione,

confutando ogni argomentazione dell'insorgente. Quest'ultima ha del resto chiesto

ed ottenuto di poter replicare, dopo aver preso visione, il 19 luglio 2011, degli

atti e degli allegati del procedimento, messile a disposizione per

consultazione da questo Tribunale. Con tale (ulteriore) memoria, stilata in

modo congruo e completo, la ricorrente ha dato prova di aver capito alla

perfezione i motivi e la portata della risoluzione che ha impugnato. In simili

evenienze la ricorrente non può dolersi con successo di una violazione del diritto

di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la

prima censura sollevata nel suo gravame.

3.

3.1. Secondo

l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa

unicamente a offerenti che garantiscono fra l'altro il rispetto dei

contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categorie di arti e

mestieri; dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello.

La norma istituisce un criterio d'idoneità

generale, volto essenzialmente ad evitare che certi concorrenti si avvantaggino

rispetto ad altri a spese dei lavoratori attraverso il cosiddetto dumping

salariale (Vinicio Malfanti,

Principali novità introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche, RDAT I-2001,

pag. 446 seg). Essa impone dunque al committente di verificare se i concorrenti

si attengono alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro riferibili

alla commessa in vigore nel luogo di sede o di domicilio del concorrente.

La norma non esige che i concorrenti abbiano

sottoscritto il CCL di riferimento. Essa si limita ad esigerne il rispetto.

L’obbligo indiretto di sottoscrivere un CCL non dichiarato obbligatorio sarebbe

in effetti contrario al diritto federale, poiché si tradurrebbe in un'elusione

delle disposizioni procedurali e materiali fissate dalla legge federale

concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto

collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RS 221.215.311). Una simile

costrizione disattenderebbe inoltre la libertà d’associazione garantita

dall’art. 23 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101; STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008 consid. 2.1;

52.2001.264

del 30 luglio 2001 consid. 3). È pertanto sufficiente che il

concorrente assicuri ai suoi dipendenti un trattamento contrattuale equivalente

a quello previsto dal CCL di riferimento della commessa.

3.2

Al fine di permettere al committente di

verificarne l'adempimento, l'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, al quale rinvia la posizione

252.

a delle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102), dispone che all'offerta

deve essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente,

che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per

le categorie di arti e mestieri alle quali la commessa si riferisce. Ove non ve

ne siano, fa stato il contratto nazionale mantello. Riallacciandosi

all'esigenza qui in esame, l'art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP (ripreso,

nella fattispecie, anch'esso dalla pos. 252.110a delle disposizioni particolari

CPN 102 del capitolato d'appalto) esige inoltre che i concorrenti alleghino

all'offerta una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi

professionali, ovvero dei contributi versati dai datori di lavoro che hanno

sottoscritto un CCL. Conformemente all'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, la

posizione 252.110a del capitolato dispone che in caso di mancata presentazione

di uno o più di tali documenti, il committente ne avrebbe sollecitato la

produzione entro un termine perentorio di almeno 5 giorni, trascorso

infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione.

4.

Nel caso

concreto, la ricorrente invoca l'esclusione dell'offerta inoltrata dalla CO 1,

adducendo che la ditta aggiudicataria non ha presentato tutti i documenti

prescritti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP, segnatamente la dichiarazione della CPC/IGPN

attestante il rispetto del CCL-GR ed il pagamento dei contributi professionali

relativi all'anno 2011. Secondo l'insorgente, la dichiarazione 6 luglio 2011

della CPC/IGPN non avrebbe alcuna valenza nella misura in cui attesta

l'adeguamento, solo in un secondo tempo, alle disposizioni del CCL-GR, che al

momento dell'inoltro dell'offerta non erano però adempiute. Lo stesso dicasi

della dichiarazione 6 aprile 2011 che la CO 1 ha allegato alla propria offerta, attestante il pagamento dei contributi paritetici solo fino al 30

giugno 2010. Tali documenti, osserva la ricorrente, dimostrano semmai che al

momento dell'inoltro della sua offerta, la ditta CO 1 non rispettava affatto le

condizioni stabilite dal CCL-GR, neppure dal punto di vista del versamento dei

contributi.

4.1

Contrariamente a quanto adduce la ricorrente, l'offerta

della CO 1 non andava esclusa per non aver prodotto la dichiarazione della

CPC/IGPN attestante il pagamento dei contributi professionali.

Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che un simile obbligo è

illegittimo (STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008 consid. 3.1), poiché si traduce

implicitamente in un obbligo di sottoscrivere il CCL-GR, che - attualmente -

non è d'obbligatorietà generale. La stessa è infatti decaduta il 30 giugno 2010

(vedi decreto 6 ottobre 2009 del Consiglio di Stato che modifica e rimette in

vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo

del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino, approvato

dal DFE, BU 63/2009 pag. 520). Non potendosi indirettamente costringere i

concorrenti a sottoscrivere il CCL di riferimento, anche l'obbligo di

presentare la suddetta dichiarazione verrebbe a porsi in contrasto con la

LOCCL, rispettivamente con la libertà d’associazione costituzionalmente garantita.

Sotto questo profilo, la censura sollevata dalla ricorrente va

dunque disattesa, siccome priva di fondamento.

4.2

Va per contro accolta la censura

sollevata dall'insorgente con riferimento all'esigenza di rispettare il CCL di

riferimento al momento dell'inoltro dell'offerta tramite un'apposita

dichiarazione della CPC/IGPN. Il conferimento della verifica del rispetto di

tale contratto alla commissione in questione è prevista dall'art. 39 cpv. 2

RLCPubb/CIAP, al quale rinvia la posizione 252.110a delle disposizioni

particolari del capitolato (CPN 102). Grazie alle sue competenze specifiche, la

CPC/IGPN è infatti meglio in grado del committente di pronunciarsi con la

necessaria cognizione di causa:

- sia sul rispetto del CCL-GR da parte dei concorrenti che l'hanno

sottoscritto;

- sia sull'equivalenza delle condizioni contrattuali praticate da

parte dei concorrenti che non l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato

obbligatorio.

Va da sé che la CPC/IGPN non può rifiutarsi

di rilasciare qualsiasi dichiarazione o limitarsi a certificare l'eventuale

mancata sottoscrizione del CCL-GR, ma deve concretamente verificare se le

condizioni contrattuali applicate ai suoi dipendenti da una ditta che, come la

qui resistente, non l'ha sottoscritto ma ha comunque dichiarato di volerlo

applicare dal 1° gennaio 2011, rispettano quelle del CCL-GR. Dalle tavole

processuali emerge che la CO 1, successivamente all'inoltro del rapporto di

autocertificazione per l'anno 2011, stilato il 16 febbraio 2011, ha sollecitato più volte la CPC/IGPN affinché provvedesse ad effettuare un controllo per la

verifica del rispetto del CCL-GR. Il 20 maggio 2011, riferendosi al rapporto

testé citato, la CPC/IGPN ha invitato la deliberataria a voler corrispondere

l'adeguamento sui salari effettivi di fr. 0.30/ora per tutti i lavoratori, con

effetto retroattivo al 1° gennaio 2011, posto che quello sui salari minimi di

categoria era nel frattempo stato concesso. Ritenuto che la ditta ha

concesso l'adeguamento del salario sino al raggiungimento del minimo delle

categorie sempre per i medesimi dipendenti; la ditta non ha però concesso

l'aumento ulteriore di 0.30 cts previsto dal CCL (cfr. rapporto controllo

annuale del 24 maggio 2011), la CPC/IGPN, con lettera del 31 maggio 2011, ha rinnovato l'invito a voler regolare le differenze salariali. Il 7 giugno 2011 la CO 1, seppur con le riserve del caso, ha dato seguito alla richiesta. La dichiarazione di

rispetto, dal 1° gennaio 2011, delle disposizioni previste dal CCL-GR, le

è stata rilasciata il 6 luglio successivo.

Sulla base degli elementi appena citati, questo

Tribunale non può fare a meno di rilevare, al di là dell'atteggiamento

ostruzionistico assunto dalla CPC/IGPN (che per mesi si è ingiustificatamente

rifiutata di rilasciare l'attestazione di sua competenza), che a dispetto di

quanto indicato nella dichiarazione infine emessa la CO 1, al momento cruciale

dell'inoltro dell'offerta (22 aprile 2011), non rispettava appieno le disposizioni

del CCL-GR. La documentazione agli atti mostra infatti che la resistente ha concesso

ai propri dipendenti gli aumenti salariali previsti dal CCL-GR, seppur con effetto

retroattivo, solo nel corso del mese di giugno 2011, dando prova di essersi in

tal modo conformata, solo in un secondo tempo, al CCL di riferimento. Ne

consegue che il 22 aprile 2011, il CCL-GR non era rispettato, perlomeno non in

ogni suo punto. A ragione, quindi, la ricorrente sostiene che l'offerta della CO

1.

andava esclusa dall'aggiudicazione.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto,

annullando la delibera censurata. Essendo dati i presupposti dell'art. 41 cpv.

1.

seconda frase LCPubb, la fornitura messa a concorso va aggiudicata alla

ricorrente, terza classificata, senza che occorra esaminare le censure riferite

alla valutazione dei criteri economicità-prezzo e onere di consegna.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al

gravame.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm),

ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente, è posta a carico

della resistente. Le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste in parti uguali a

carico del committente e della resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 7 giugno 2011 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 in base all'offerta da essa inoltrata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della CO 1.

3. Lo Stato e

la resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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