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Decisione

52.2011.289

Aggiudicazione della fornitura e del trasporto di blocchi da cava mediante incarico diretto. In assenza di intimazione, il termine di ricorso decorre dalla conoscenza dell'atto impugnabile. Ricorso ir

25 settembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 26

maggio 2011 la G__________ ha pubblicato sul quotidiano __________ l'annuncio

"A__________ ", nel quale rendeva nota l'avvenuta aggiudicazione della

commessa per incarico diretto al CO 2. In risposta ad una lettera del 30 maggio 2011, con la quale veniva sollecitato a fornire ulteriori chiarimenti in

punto ad un quesito rimasto ancora irrisolto, il 1° giugno 2011 l'ULSA ha annotato, riallacciandosi alla comunicazione 20 maggio 2011 inviata alla committenza

(e già in possesso della __________; cfr. infra H), che a seguito dell'assenza

di offerte valide, come peraltro deciso dal Tribunale cantonale amministrativo,

la commessa, in ossequio all'art. 13 cpv. 1. lett. a) RLCPubb/CIAP, avrebbe potuto

essere assegnata per incarico diretto.

L. Il 9 giugno 2011 l'ente appaltante, facendo seguito alla richiesta

26 maggio 2011 della G__________, ha da un lato confermato che la fornitura

e il trasporto sono stati deliberati al CO 2 c/o O__________, e dall'altro

specificato che lo stesso era così composto:

O__________ (fornitura blocchi)

G__________ (fornitura blocchi)

M__________ (fornitura blocchi)

S__________ (fornitura blocchi)

B__________ (trasporto blocchi)

P__________ (trasporto blocchi)

C__________ (trasporto blocchi)

M. L'11 giugno

2011 la G__________ ha pubblicato sul quotidiano __________ un ulteriore

annuncio denominato "A__________ ", nel quale ha in particolare reso

noti gli scritti 16 maggio 2011 della committenza e 20 maggio 2011 dell'ULSA.

N. Contro la decisione

della committenza di assegnare la commessa per incarico diretto al CO 2, il Consorzio

formato dalla G__________, dalla C__________ e dalla G__________ (in seguito: RI

1) è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha

inoltre postulato che venga accertata la nullità del relativo contratto di appalto.

Il ricorrente ha anzitutto fatto rilevare di non conoscere la data della

decisione impugnata, ma di aver saputo dell'esistenza di una decisione di

aggiudicazione solo il 14 giugno 2011, allorquando le è pervenuto lo scritto 9

giugno 2011 della committenza. L'insorgente contesta la delibera, eccependo in

buona sostanza la legittimità della procedura adottata dal CO 1. Ricordato che

l'aggiudicazione di una commessa mediante incarico diretto riveste carattere eccezionale,

l'insorgente ritiene che nel caso di specie non siano dati i presupposti

sanciti dall'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP per far capo a questo tipo di

procedura. In particolare, il RI 1 ha arguito che, se da un lato è vero che le

precedenti aggiudicazioni erano state annullate in quanto le deliberatarie, al

pari di tutti gli altri concorrenti, avevano scelto di subappaltare in modo

inammissibile una parte essenziale della commessa, dall'altro è altrettanto

vero che le medesime imprese avrebbero potuto consorziarsi con gli stessi autotrasportatori

ai quali avevano precedentemente subappaltato la consegna franco cantiere della

pietra. Il committente avrebbe in altri termini potuto indire una nuova gara,

alla quale avrebbero potuto senz'altro partecipare tutti i precedenti

concorrenti, anziché procedere, peraltro immotivatamente, mediante incarico

diretto. La procedura adottata - ha soggiunto il ricorrente - avrebbe dovuto preventivamente

essere autorizzata e la rispettiva delibera ratificata dal Dipartimento

competente, in conformità con quanto disposto dall'art. 60 RLCPubb/CIAP. Il ricorrente ha poi sollecitato l'esclusione

dell'offerta inoltrata dal CO 2, adducendo che alcuni consorziati non hanno presentato

tutti i documenti prescritti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP. A mente dell'insorgente,

l'ente appaltante avrebbe inoltre abusato del proprio potere di apprezzamento per

avere scelto un'offerta che propone un prezzo insostenibile, chiaramente lesivo

dell'obbligo generale d'impiegare con parsimonia le risorse finanziarie

pubbliche, previsto all'art. 1 cpv. 2 lett. d CIAP.

O. L'ULSA si è

rimesso al giudizio di questo Tribunale, chiedendo anzitutto di pronunciarsi

sulla tempestività dell'impugnativa. Al riguardo, ha comunque osservato che la __________

non solo era stata messa al corrente dell'avvenuta decisione di assegnazione della

commessa al Consorzio resistente con lettera del 25 maggio 2011 - alla quale

aveva annesso lo scritto 16 maggio 2011 della committenza - ma aveva

addirittura provveduto a pubblicare quest'ultima comunicazione sugli organi di

stampa, e meglio sul quotidiano __________ di sabato __________. Nel merito ha annotato

che la delibera mediante incarico diretto era del tutto giustificata, dato che

nella pregressa procedura di pubblico concorso non era stata presentata alcuna

offerta valida.

P. All'accoglimento

del ricorso si è invece opposto il Consorzio deliberatario. Anche il resistente

ha eccepito, in ordine, la tempestività dell'impugnativa, annotando che il

ricorrente - e per esso la consorziata G__________ - era in possesso di tutte

le informazioni previste dall'art. 57 cpv. 2 RLCPubb/CIAP al più tardi dalla

comunicazione 1° giugno 2011 dell'ULSA, ricevuta il 9 giugno successivo. Il

ricorso, inoltrato il 24 giugno 2011, sarebbe dunque manifestamente tardivo.

Nel merito, ha anzitutto difeso l'operato della committenza, rilevando che

quest'ultima non aveva alcun obbligo di notificare ai partecipanti,

contestualmente alla decisione di annullamento del concorso, la decisione di procedere

per incarico diretto, rispettivamente quella di aggiudicazione vera e propria. Ha

per il resto avversato le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi nei considerandi seguenti.

Q. Anche la

committenza si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, contestandone, al

pari dell'ULSA e del Consorzio aggiudicatario, la tempestività. Ha eccepito

inoltre la carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, rilevando che al

momento in cui il Consorzio G__________ +C è venuto a conoscenza della delibera

mediante incarico diretto, il Consorzio ricorrente non era ancora stato costituito.

Nel merito, ha confermato anzitutto la correttezza e la legittimità della

procedura per incarico diretto. Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà

- ove occorresse - in appresso.

R. In sede di

replica e duplica, le parti hanno ribadito e approfondito le rispettive posizioni.

Preso atto della sottoscrizione del contratto tra il CO 1 e il Consorzio aggiudicatario,

il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo

al gravame e di annullamento della delibera impugnata, limitandosi a domandare

che venga accertata l'illegalità di quest'ultima.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

Competenza e legittimazione attiva

La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). La legittimazione

attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La costituzione in consorzio delle

ditte G__________ e C__________ - già partecipanti al concorso 22 marzo 2010 - con

l'impresa di autotrasporti G__________ (in particolare a seguito di quanto statuito

da questo Tribunale nella STA 52.2011.79 del 2 marzo 2011), conferma in effetti

che, qualora fosse stato indetto un pubblico concorso, l'insorgente avrebbe potenzialmente

potuto conseguire l'aggiudicazione (STA 52.2009.45 del 29 maggio 2009).

1.2. Tempestività

1.2.1. Secondo l'art. 15 cpv. 2 CIAP, i

ricorsi contro le decisioni del committente vanno inoltrati entro 10 giorni

dalla loro notifica. Le decisioni di aggiudicazione, munite delle rispettive

motivazioni, devono essere comunicate ai concorrenti e la loro notifica deve

indicare: a) nome e indirizzo dell'aggiudicatario, b) tipo di procedura

impiegata, c) oggetto ed entità della commessa, d) motivi essenziali

dell'esclusione dall'aggiudicazione ed e) termini di ricorso e tribunale

competente (art. 56 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP).

1.2.2. L'insorgente fissa il dies a quo del termine ricorsuale di 10 giorni

al 14 giugno 2011, data della ricezione dello scritto 9 giugno 2011 della

committenza. Solo con quella lettera, il RI 1 avrebbe in effetti preso

conoscenza di tutti gli elementi essenziali della controversa aggiudicazione (segnatamente,

sarebbe stato informato per la prima volta della composizione del Consorzio aggiudicatario),

mai comunicati prima di allora (art. 56 RLCPubb/CIAP). L'impugnativa, inoltrata

il 24 giugno 2011, sarebbe dunque tempestiva (cfr. art. 10 cpv. 1 LPamm).

1.2.3. Poiché l'aggiudicazione della

commessa è avvenuta per incarico diretto, non vi era alcun obbligo per il CO 1

di comunicarla alle ditte e ai consorzi che avevano preso parte al precedente

concorso, annullato mediante apposita risoluzione. In concreto, la decisione 4

maggio 2011, con cui il committente ha aggiudicato la commessa al CO 2 non è

invero stata notificata al consorzio ricorrente. Proprio per questo motivo, in

assenza di intimazione, il termine di ricorso decorre dalla conoscenza dell'esistenza

dell'atto impugnabile (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation

des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 73; cfr. anche STA 52.2006.66 del 20 marzo 2006 consid.

2).

La mancata intimazione di una decisione non

sospende in ogni caso il termine di ricorso a tempo indeterminato. Il decorso

del termine è sospeso soltanto nei limiti del principio della buona fede (art.

5 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;

Cost.; RS 101) e della sicurezza del diritto. Chi intende impugnare una

decisione che non gli è stata notificata non può in particolare differire a

piacimento l'inizio del decorso del termine. Anzi, secondo i principi appena

citati egli è tenuto ad informarsi sollecitamente sull'esistenza e sul

contenuto della decisione. Occorre, in altri termini, che l'interessato assuma

le indicazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso

contrario il termine si ritiene decorso (Marco borghi/ Guido corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 LPamm; DTF 111 Ia 280

consid. 2b).

1.2.4. In concreto,

l'articolo apparso il __________ sul quotidiano __________ - nel quale si

riferiva che la controversa commessa era stata affidata per incarico diretto ad

un consorzio composto da quattro cavisti e tre ditte di trasporto - ha permesso

al ricorrente di sapere che una decisione in tal senso era stata adottata. Appreso

dalla stampa che le forniture erano state assegnate ad altri, la G__________

(membro e capofila del consorzio insorgente costituitosi successivamente) ha intrapreso

i passi necessari onde ottenere le ulteriori informazioni indispensabili per

ricorrere. Ricevutele, ha tuttavia atteso più di un mese prima di agire. La tardività

del presente gravame risulta immediatamente evidente, ma è comprovata anche da

altre, ancor più significative, circostanze.

Il 25 maggio 2011, in risposta ai quesiti posti dalla G__________ in punto all'importo della delibera ed al nome

dell'offerente, l'ULSA ha comunicato al richiedente l'avvenuta sottoscrizione

del contratto di appalto per

l'importo di fr. 759'780.-, IVA compresa, allegando, per sua conoscenza, copia

dello scritto 16 maggio 2011 mediante il quale la stazione appaltante gli aveva

notificato l'avvenuta assegnazione della commessa al CO 2. La G__________ ha

ricevuto queste precisazioni il giorno successivo. In quel momento la ditta, già al corrente della mancata

attribuzione dell'appalto, è stata resa edotta anche sulle generalità dell'aggiudicatario,

sull'importo della delibera e sulla sottoscrizione del relativo contratto di

appalto. Il 26 maggio 2011 la capofila dell'insorgente conosceva

insomma ogni elemento essenziale della decisione di aggiudicazione. Tant'è vero

che il giorno stesso una parte di questi dati sono stati inseriti nell'an-nuncio

"A__________” che essa ha fatto pubblicare sul giornale __________.

Annuncio apparso nuovamente l'11 giugno 2011, con ulteriori dettagli dell'operazione

e la riproduzione fotostatica degli scritti della committenza e dell'ULSA.

Gli atti escludono pertanto che la

conoscenza della contestata delibera da parte dell'insorgente possa essere

fatta risalire solamente al 14 giugno 2011, data di ricezione dello scritto 9

giugno 2011 del committente. Le tavole processuali dimostrano per contro in

modo inequivocabile che la G__________, membro del consorzio ricorrente nonché

capofila del medesimo, era in possesso di tutte le informazioni per impugnare

la delibera già il 26 maggio 2011, se non addirittura prima. Il fatto che sia venuta

a conoscenza dell'esatta composizione del consorzio aggiudicatario solo tramite

lo scritto 9 giugno 2011 della committenza è irrilevante.

Ne segue che l'impugnativa inoltrata il 24

giugno 2011 si avvera tardiva.

Considerandi

2.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, e le

ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore

obbligo di rifondere, in ragione di 1/3 ciascuno, fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili, sia al CO 1, sia al CO 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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