52.2011.290
Permesso di dimora
28 febbraio 2012Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2011.290
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO DI DIMORA
art. 29 COST
art. 30 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto n.
52.2011.290
Lugano
28 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina e Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 giugno 2011 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 7 giugno 2011 (n. 3290) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 3 febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 12 luglio 2011 del
Consiglio di Stato,
- 6 settembre 2011 della
Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16
settembre 1994, la cittadina brasiliana M__________ (1965) è giunta in Svizzera
unitamente al figlio RI 1 (__________1993), per sposarsi ad Airolo con il cittadino
elvetico L__________ (1967), dal quale si è poi separata già nel novembre del
medesimo anno. A partire dal 12 gennaio 1996, M__________ e suo figlio RI 1 sono
stati posti al beneficio di successivi permessi di breve durata L. Il 1° aprile
1996, essa ha dato alla luce J__________, nato da una relazione con il cittadino
italiano G__________ (1967), al quale è stato rilasciato un permesso identico a
quello della madre. Il 31 dicembre 1996, M__________ e L__________ hanno divorziato.
Il 24 marzo 1997 madre e figli si sono
trasferiti in Brasile, dove vivono altri tre figli di M__________, nati da
precedenti relazioni: B__________ (1989), C__________ (1986) e T__________
(1984). In seguito, RI 1 e J__________ sono andati a vivere con la madre in
Italia presso G__________, con il quale M__________ si era sposata il 20 marzo
1997. Dalla loro unione coniugale è nato, il 18 aprile 1999, Br__________.
Con sentenza 27 febbraio 2008, il Tribunale
di Varese ha pronunciato la separazione dei coniugi __________, collocando J__________
e Br__________, che detengono la nazionalità italiana, presso il padre G__________.
Il __________ 2004, da una relazione con il
cittadino elvetico P__________ (1957), M__________ ha dato alla luce Ju__________,
riconosciuta dal padre il 2 maggio 2008. Nell'ottobre 2008, M__________ è
rientrata in Svizzera con i figli J__________, Br__________ e Ju__________, allo
scopo di ricongiungersi con P__________. Per questo motivo, il 9 marzo 2010 le
è stato rilasciato un permesso di dimora valido fino al 30 settembre 2010, in seguito rinnovato ancora per un anno. J__________ e Br__________, dal canto loro, hanno
ottenuto un permesso di dimora CE/AELS.
B. a. A
partire dal febbraio 2010, la Commissione tutoria regionale __________ (CTR __________),
sede di __________, ha decretato il collocamento di RI 1 presso vari istituti
del Cantone, non essendo sua madre più disposta a riprenderlo al proprio domicilio.
Il 29 luglio 2010, la CTR __________ ha chiesto alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni dei ragguagli in merito alla procedura riguardante
il permesso in favore di RI 1. Essa ha indicato che quest'ultimo, quando
soggiornava in Italia, era collocato presso il __________ di __________ (prov.
di Milano) perché la madre era stata apparentemente privata della sua custodia
con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano. Venuta a conoscenza a quel
momento della presenza sul nostro territorio dell'interessato, il 4 agosto 2010 l'autorità dipartimentale ha reso edotta la CTR __________ dell'obbligo di inoltrare una domanda
volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
Con risoluzione 20 dicembre 2010, la CTR __________
ha ratificato la rinuncia, formulata il 7 del medesimo mese, della madre all'autorità
parentale su RI 1 ed ha istituito una tutela ex art. 368 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in favore di quest'ultimo nella
persona di F__________.
b. Il 29 dicembre 2010 è stato infine richiesto
il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1, a quel momento ospite
della struttura __________ a M__________, indicando che egli si trovava in Svizzera
dal 12 agosto 2009.
Con decisione 3 febbraio 2011, la Sezione della popolazione
ha respinto la domanda. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha indicato che l'interessato
non dispone di un diritto a un permesso di dimora, rilevando inoltre come egli avesse
pure soggiornato illegalmente in Svizzera per oltre un anno. Gli ha quindi fissato
un termine con scadenza il 28 febbraio successivo per lasciare il territorio
elvetico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 96 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 6 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. Con
giudizio 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto la censura di carenza di
motivazione della decisione impugnata sollevata dal ricorrente, l'Esecutivo
cantonale ha ribadito come l'interessato non possa prevalersi di un diritto al
rilascio del permesso richiesto e considerato come la sua situazione personale non
adempi ai requisiti del caso particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1
lett. b LStr. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro
dell'interessato nel suo Paese d'origine ma anche in Italia, dove ha vissuto
per diversi anni prima di entrare illegalmente in Svizzera.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora in suo favore. In via subordinata, chiede di rinviare
gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Il ricorrente ritiene innanzitutto che la
decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela siano
carenti di motivazione.
Nel merito, sostiene di adempiere le
condizioni per il rilascio del permesso quale caso personale particolarmente
grave, ponendo in evidenza che in Svizzera, dove segue attualmente una formazione
professionale, vivono quattro dei suoi fratelli e sua madre, mentre in Brasile
non ha praticamente mai vissuto e non dispone di alcuna rete familiare.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Il
ricorrente denuncia innanzitutto la carenza di motivazione della decisione
dipartimentale e quella governativa che la tutela, dolendosi in sostanza della
violazione del suo diritto di essere sentito. Tale rimprovero va esaminato
preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia
di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid.
3b).
2.1
Il diritto di essere sentito, garantito
dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), comprende, tra le altre cose, anche il dovere per
le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26
cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in
questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I
54.
consid. 2c).
2.2
Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione di diniego del permesso nel seguente
modo:
"Egregio
signor M__________,
giusta la
costante prassi del Tribunale federale la legislazione interna non accorda per
principio il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora in
Svizzera. Gli artt. 3 e 96 LStr precisano a questo proposito che l'Autorità
cantonale decide liberamente delle disposizioni di legge e dei trattati con
l'estero circa la concessione dei permessi di dimora. Ne deriva che la
decisione dell'Autorità non può essere compromessa da alcun atto quale, ad
esempio, la decisione della Commissione tutoria regionale __________ inerente
l'istituzione di una tutela. Rileviamo inoltre che lo stesso ha soggiornato
illegalmente nel nostro paese per oltre 1 anno.
Visto quanto
sopra, richiamati gli art. 3 e 96 LStr nonché l'art. 6 cpv. 2 OASA, l'istanza è
respinta. Il signor RI 1 è di conseguenza tenuto a lasciare la Svizzera al più
tardi entro il 28 febbraio 2011 e la sua partenza dovrà essere notificata
all'Ufficio controllo abitanti ed al Servizio regionale degli stranieri
competenti. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il
termine di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato."
Alla luce di quanto precede si può
senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti
dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento.
L'argomentazione addotta ha infatti
consentito all'insorgente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a
fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme di legge applicate,
e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa sia davanti al Consiglio di
Stato - che l'ha confermata dopo avere a sua volta ben spiegato in modo
esaustivo che l'interessato non può pretendere il rilascio del permesso
richiesto, nemmeno per motivi umanitari, perché non adempie le relative
condizioni - sia dinnanzi a questo Tribunale.
2.3
Ne discende che la censura di ordine
formale sollevata dall'insorgente va integralmente respinta.
3.
Il
ricorrente chiede il rilascio di un permesso di dimora, sostenendo di adempiere
le condizioni quale caso personale particolarmente grave.
3.1
Giusta l'art. 3 cpv. 2 LStr, lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto
internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione
familiare lo esigono.
In particolare, l'art. 30 cpv. 1 lett. b
LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste
agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra
le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art.
31.
OASA, occorre segnatamente considerare
l’integrazione del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di
diritto da parte del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare
il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione
finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire
una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di
salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine (g).
L'art. 30
cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi
sviluppati dall'art. 13 litt. f dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri, del 6 ottobre 1986 (OLS), la cui giurisprudenza risulta applicabile
anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403).
Le
condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di
giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante
giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una
situazione personale particolarmente critica. Ciò significa che le sue
condizioni di vita e di esistenza, se paragonate a quelle della media degli
stranieri, devono essere messe in discussione in maniera accresciuta; in altri
termini, il rifiuto di escludere l'interessato dal contingente deve implicare,
per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella valutazione del caso di rigore va
tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento
di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero
in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza.
D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per
un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale,
professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non
bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre
necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto
da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in
Patria (DTF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 pag. 112, 123 II 125
consid. 2 pag. 127, 119 Ib 33 consid. 4c pag. 43, 117 Ib 317 consid. 4b pag.
322). La norma in rassegna non è inoltre destinata
a regolarizzare la situazione di stranieri che vivono clandestinamente in
Svizzera (DTF 139 II 39 consid. 5.2).
3.2
L'art.
30.
cpv. 1 lett. b LStr non conferisce tuttavia
un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora
quale caso personale particolarmente grave.
Non esiste inoltre, nella presente
fattispecie, alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera ed il
Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.
L'art. 8 CEDU, che garantisce analogamente a
quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il rispetto della vita privata e
familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7), non trova
applicazione nella presente fattispecie. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre innanzitutto che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e
la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di
dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il
permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1
consid. 1e, 289 consid. 1c). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se la
madre, essendo titolare di un semplice permesso di dimora, abbia la certezza di
vedersi rinnovato il permesso di soggiorno (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), bisogna
considerare che essa ha rinunciato all'autorità parentale su RI 1 quando quest'ultimo
era ancora minorenne, motivo per cui appare alquanto dubbio che sussista tra
loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Inoltre l'insorgente
ha nel frattempo raggiunto ormai il 18esimo anno di età e non si trova nei
confronti della madre in un rapporto così stretto tale che non si possa parlare
di un vero e proprio rapporto di dipendenza, che aprirebbe la via al ricongiungimento
tra persone maggiorenni (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). Del resto, il ricorrente
sta seguendo una formazione come apprendista e non risulta che egli non sia in
grado di vivere autonomamente (ricorso al Consiglio di Stato, ad 3). Del resto,
nemmeno l'insorgente pretende il rilascio del permesso richiesto sulla base di
tale disposizione.
Ad identica conclusione si può giungere per
quanto riguarda la legislazione interna. Infatti l'interessato non potrebbe
invocare il ricongiungimento famigliare nemmeno sulla base dell'art. 44 LStr
(figlio di uno straniero titolare di un permesso di dimora), in quanto tale
disposizione non gli conferisce un diritto in tale senso e non coabita con la
madre (lett. b).
3.3
Nella presente fattispecie le autorità
amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un
ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei
principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in
gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero
(art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato -
perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio
integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio
della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 16 settembre 1994 unitamente
alla madre. Fino all'11 gennaio 1996, la sua permanenza sul nostro territorio è
stata soltanto tollerata in attesa di una decisione sul rilascio di un permesso
di soggiorno in favore di M__________. In seguito, egli ha beneficiato di vari
permessi temporanei fino al 24 marzo 1997, quando ha lasciato la Svizzera insieme
alla madre alla volta, dapprima, del Brasile, e, in seguito, dell'Italia.
Una dozzina di anni dopo, il 12 agosto 2009, l'insorgente, all'epoca ancora minorenne e collocato presso il __________, è stato portato
dalla madre in Svizzera, dove essa risiedeva dal 1° ottobre 2008 e ciò
contravvenendo di fatto all'ordine dell'Ufficio dei Servizi alla Persona del
Comune di __________ (I) e all'Ufficio Tutele Minori __________, che le vietava
di portare con sé il bambino oltre confine (v. decisione 10.12.10 della CTR __________).
Nel febbraio 2010, la madre si è poi rifiutata di riprenderlo al proprio
domicilio. Collocato in vari istituti del Cantone, il 20 dicembre 2010 la CTR __________
ha ratificato la rinuncia della madre all'autorità parentale su RI 1 ed ha istituito,
in quanto minorenne, una tutela ex 368 CC in suo favore.
La domanda volta a ottenere un permesso di
dimora è stata infine presentata il 29 dicembre 2010.
4.2
Da quanto precede, risulta che quando
ha chiesto un permesso di dimora, l'insorgente era presente sul nostro
territorio da circa un anno e mezzo. Il soggiorno in Svizzera va quindi considerato
di brevissima durata, ritenuto pure che egli vi è entrato in maniera irregolare
e che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza della sua presenza in
Svizzera soltanto un anno dopo che egli vi era giunto. Inoltre la sua presenza
è attualmente tollerata in attesa di una decisione definitiva in merito al suo
permesso. Il fatto che egli vi avesse già soggiornato in precedenza, non
permette certo di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, ritenuto che la
sua presenza risale a una dozzina di anni fa ed è stata di breve durata, allorquando
era ancora in tenerissima età. Va pure tenuto conto che egli non vive più
insieme alla madre ed i suoi tre fratelli, residenti nel nostro Cantone, ormai
dal febbraio 2010 e che dall'agosto 2010 egli è costantemente a carico dell'aiuto
sociale (scritto 19 maggio 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non si può
quindi ritenere che egli sia particolarmente integrato ed abbia legami profondi
e duraturi con il nostro Paese.
Bisogna anche considerare che in Patria
vivono comunque altri suoi parenti, non da ultimi la nonna materna e tre dei
suoi fratelli (B__________, C__________ e T__________ ). Benché egli affermi di
avere scarse conoscenze della lingua portoghese, non è dato di vedere come non
possa padroneggiarla una volta tornato in Brasile. Del resto, egli non pretende
nemmeno di non conoscere gli usi e i costumi del suo Paese d'origine. Inoltre
egli è ora maggiorenne ed è in grado di entrare nel mondo del lavoro e quindi
di guadagnare la propria vita in modo indipendente (ricorso ad 3). Un suo rientro
in Brasile appare, quindi, tutto sommato esigibile. Del resto, le eventuali
difficoltà a procacciarsi un lavoro e di adattamento che egli dovrà affrontare
una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali, che toccano la
maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel loro Paese d'origine
dopo un prolungato soggiorno all'estero. Del resto, come hanno indicato le
autorità inferiori, il ricorrente potrebbe sempre trasferirsi nuovamente in
Italia, dove ha risieduto regolarmente tramite un permesso di soggiorno dal
1997.
all'agosto 2009 e si è scolarizzato.
Certo, l'insorgente pone in evidenza che un'ampia rete di
sostegno sociale si è attivata in suo favore. D'altra parte, però, va rilevato
che l'autorità tutoria ed i servizi sociali erano dovuti intervenire perché era
minorenne e sua madre aveva deciso di non riprenderlo più in casa, rinunciando in
seguito anche all'autorità parentale sul medesimo. Come ha indicato il
Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad G.4, pag. 9), in una tale
situazione era quindi necessario adottare delle misure, conformemente alle
norme in materia di protezione dei minori.
4.3
In siffatte circostanze, è quindi da
escludere che il ricorrente adempia le condizioni del
caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e che si trovi pertanto in uno stato di
necessità tale da ritenere che egli debba imperativamente soggiornare in
Svizzera.
5.
Si deve quindi
concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende
nemmeno il principio della proporzionalità.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente (art. 28 LPamm). Si
tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.-, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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