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Decisione

52.2011.290

Permesso di dimora

28 febbraio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16

settembre 1994, la cittadina brasiliana M__________ (1965) è giunta in Svizzera

unitamente al figlio RI 1 (__________1993), per sposarsi ad Airolo con il cittadino

elvetico L__________ (1967), dal quale si è poi separata già nel novembre del

medesimo anno. A partire dal 12 gennaio 1996, M__________ e suo figlio RI 1 sono

stati posti al beneficio di successivi permessi di breve durata L. Il 1° aprile

1996, essa ha dato alla luce J__________, nato da una relazione con il cittadino

italiano G__________ (1967), al quale è stato rilasciato un permesso identico a

quello della madre. Il 31 dicembre 1996, M__________ e L__________ hanno divorziato.

Il 24 marzo 1997 madre e figli si sono

trasferiti in Brasile, dove vivono altri tre figli di M__________, nati da

precedenti relazioni: B__________ (1989), C__________ (1986) e T__________

(1984). In seguito, RI 1 e J__________ sono andati a vivere con la madre in

Italia presso G__________, con il quale M__________ si era sposata il 20 marzo

1997. Dalla loro unione coniugale è nato, il 18 aprile 1999, Br__________.

Con sentenza 27 febbraio 2008, il Tribunale

di Varese ha pronunciato la separazione dei coniugi __________, collocando J__________

e Br__________, che detengono la nazionalità italiana, presso il padre G__________.

Il __________ 2004, da una relazione con il

cittadino elvetico P__________ (1957), M__________ ha dato alla luce Ju__________,

riconosciuta dal padre il 2 maggio 2008. Nell'ottobre 2008, M__________ è

rientrata in Svizzera con i figli J__________, Br__________ e Ju__________, allo

scopo di ricongiungersi con P__________. Per questo motivo, il 9 marzo 2010 le

è stato rilasciato un permesso di dimora valido fino al 30 settembre 2010, in seguito rinnovato ancora per un anno. J__________ e Br__________, dal canto loro, hanno

ottenuto un permesso di dimora CE/AELS.

B. a. A

partire dal febbraio 2010, la Commissione tutoria regionale __________ (CTR __________),

sede di __________, ha decretato il collocamento di RI 1 presso vari istituti

del Cantone, non essendo sua madre più disposta a riprenderlo al proprio domicilio.

Il 29 luglio 2010, la CTR __________ ha chiesto alla Sezione della popolazione

del Dipartimento delle istituzioni dei ragguagli in merito alla procedura riguardante

il permesso in favore di RI 1. Essa ha indicato che quest'ultimo, quando

soggiornava in Italia, era collocato presso il __________ di __________ (prov.

di Milano) perché la madre era stata apparentemente privata della sua custodia

con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano. Venuta a conoscenza a quel

momento della presenza sul nostro territorio dell'interessato, il 4 agosto 2010 l'autorità dipartimentale ha reso edotta la CTR __________ dell'obbligo di inoltrare una domanda

volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.

Con risoluzione 20 dicembre 2010, la CTR __________

ha ratificato la rinuncia, formulata il 7 del medesimo mese, della madre all'autorità

parentale su RI 1 ed ha istituito una tutela ex art. 368 del Codice civile

svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in favore di quest'ultimo nella

persona di F__________.

b. Il 29 dicembre 2010 è stato infine richiesto

il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1, a quel momento ospite

della struttura __________ a M__________, indicando che egli si trovava in Svizzera

dal 12 agosto 2009.

Con decisione 3 febbraio 2011, la Sezione della popolazione

ha respinto la domanda. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha indicato che l'interessato

non dispone di un diritto a un permesso di dimora, rilevando inoltre come egli avesse

pure soggiornato illegalmente in Svizzera per oltre un anno. Gli ha quindi fissato

un termine con scadenza il 28 febbraio successivo per lasciare il territorio

elvetico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 96 della legge

federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 6 cpv. 2 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201).

C. Con

giudizio 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto la censura di carenza di

motivazione della decisione impugnata sollevata dal ricorrente, l'Esecutivo

cantonale ha ribadito come l'interessato non possa prevalersi di un diritto al

rilascio del permesso richiesto e considerato come la sua situazione personale non

adempi ai requisiti del caso particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1

lett. b LStr. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro

dell'interessato nel suo Paese d'origine ma anche in Italia, dove ha vissuto

per diversi anni prima di entrare illegalmente in Svizzera.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

di un permesso di dimora in suo favore. In via subordinata, chiede di rinviare

gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente ritiene innanzitutto che la

decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela siano

carenti di motivazione.

Nel merito, sostiene di adempiere le

condizioni per il rilascio del permesso quale caso personale particolarmente

grave, ponendo in evidenza che in Svizzera, dove segue attualmente una formazione

professionale, vivono quattro dei suoi fratelli e sua madre, mentre in Brasile

non ha praticamente mai vissuto e non dispone di alcuna rete familiare.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il

ricorrente denuncia innanzitutto la carenza di motivazione della decisione

dipartimentale e quella governativa che la tutela, dolendosi in sostanza della

violazione del suo diritto di essere sentito. Tale rimprovero va esaminato

preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia

di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione

impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel

merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid.

3b).

2.1

Il diritto di essere sentito, garantito

dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), comprende, tra le altre cose, anche il dovere per

le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26

cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere

ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni

che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in

questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I

54.

consid. 2c).

2.2

Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione di diniego del permesso nel seguente

modo:

"Egregio

signor M__________,

giusta la

costante prassi del Tribunale federale la legislazione interna non accorda per

principio il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora in

Svizzera. Gli artt. 3 e 96 LStr precisano a questo proposito che l'Autorità

cantonale decide liberamente delle disposizioni di legge e dei trattati con

l'estero circa la concessione dei permessi di dimora. Ne deriva che la

decisione dell'Autorità non può essere compromessa da alcun atto quale, ad

esempio, la decisione della Commissione tutoria regionale __________ inerente

l'istituzione di una tutela. Rileviamo inoltre che lo stesso ha soggiornato

illegalmente nel nostro paese per oltre 1 anno.

Visto quanto

sopra, richiamati gli art. 3 e 96 LStr nonché l'art. 6 cpv. 2 OASA, l'istanza è

respinta. Il signor RI 1 è di conseguenza tenuto a lasciare la Svizzera al più

tardi entro il 28 febbraio 2011 e la sua partenza dovrà essere notificata

all'Ufficio controllo abitanti ed al Servizio regionale degli stranieri

competenti. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il

termine di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato."

Alla luce di quanto precede si può

senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti

dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento.

L'argomentazione addotta ha infatti

consentito all'insorgente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a

fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme di legge applicate,

e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa sia davanti al Consiglio di

Stato - che l'ha confermata dopo avere a sua volta ben spiegato in modo

esaustivo che l'interessato non può pretendere il rilascio del permesso

richiesto, nemmeno per motivi umanitari, perché non adempie le relative

condizioni - sia dinnanzi a questo Tribunale.

2.3

Ne discende che la censura di ordine

formale sollevata dall'insorgente va integralmente respinta.

3.

Il

ricorrente chiede il rilascio di un permesso di dimora, sostenendo di adempiere

le condizioni quale caso personale particolarmente grave.

3.1

Giusta l'art. 3 cpv. 2 LStr, lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto

internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione

familiare lo esigono.

In particolare, l'art. 30 cpv. 1 lett. b

LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste

agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra

le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art.

31.

OASA, occorre segnatamente considerare

l’integrazione del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di

diritto da parte del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare

il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione

finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire

una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di

salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine (g).

L'art. 30

cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi

sviluppati dall'art. 13 litt. f dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo

degli stranieri, del 6 ottobre 1986 (OLS), la cui giurisprudenza risulta applicabile

anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403).

Le

condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di

giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante

giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una

situazione personale particolarmente critica. Ciò significa che le sue

condizioni di vita e di esistenza, se paragonate a quelle della media degli

stranieri, devono essere messe in discussione in maniera accresciuta; in altri

termini, il rifiuto di escludere l'interessato dal contingente deve implicare,

per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella valutazione del caso di rigore va

tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento

di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero

in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza.

D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per

un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale,

professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non

bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre

necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto

da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in

Patria (DTF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 pag. 112, 123 II 125

consid. 2 pag. 127, 119 Ib 33 consid. 4c pag. 43, 117 Ib 317 consid. 4b pag.

322). La norma in rassegna non è inoltre destinata

a regolarizzare la situazione di stranieri che vivono clandestinamente in

Svizzera (DTF 139 II 39 consid. 5.2).

3.2

L'art.

30.

cpv. 1 lett. b LStr non conferisce tuttavia

un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora

quale caso personale particolarmente grave.

Non esiste inoltre, nella presente

fattispecie, alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera ed il

Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.

L'art. 8 CEDU, che garantisce analogamente a

quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il rispetto della vita privata e

familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7), non trova

applicazione nella presente fattispecie. Affinché tale norma sia applicabile,

occorre innanzitutto che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e

la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se la

madre, essendo titolare di un semplice permesso di dimora, abbia la certezza di

vedersi rinnovato il permesso di soggiorno (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), bisogna

considerare che essa ha rinunciato all'autorità parentale su RI 1 quando quest'ultimo

era ancora minorenne, motivo per cui appare alquanto dubbio che sussista tra

loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Inoltre l'insorgente

ha nel frattempo raggiunto ormai il 18esimo anno di età e non si trova nei

confronti della madre in un rapporto così stretto tale che non si possa parlare

di un vero e proprio rapporto di dipendenza, che aprirebbe la via al ricongiungimento

tra persone maggiorenni (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). Del resto, il ricorrente

sta seguendo una formazione come apprendista e non risulta che egli non sia in

grado di vivere autonomamente (ricorso al Consiglio di Stato, ad 3). Del resto,

nemmeno l'insorgente pretende il rilascio del permesso richiesto sulla base di

tale disposizione.

Ad identica conclusione si può giungere per

quanto riguarda la legislazione interna. Infatti l'interessato non potrebbe

invocare il ricongiungimento famigliare nemmeno sulla base dell'art. 44 LStr

(figlio di uno straniero titolare di un permesso di dimora), in quanto tale

disposizione non gli conferisce un diritto in tale senso e non coabita con la

madre (lett. b).

3.3

Nella presente fattispecie le autorità

amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un

ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei

principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in

gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero

(art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato -

perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio

integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio

della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 16 settembre 1994 unitamente

alla madre. Fino all'11 gennaio 1996, la sua permanenza sul nostro territorio è

stata soltanto tollerata in attesa di una decisione sul rilascio di un permesso

di soggiorno in favore di M__________. In seguito, egli ha beneficiato di vari

permessi temporanei fino al 24 marzo 1997, quando ha lasciato la Svizzera insieme

alla madre alla volta, dapprima, del Brasile, e, in seguito, dell'Italia.

Una dozzina di anni dopo, il 12 agosto 2009, l'insorgente, all'epoca ancora minorenne e collocato presso il __________, è stato portato

dalla madre in Svizzera, dove essa risiedeva dal 1° ottobre 2008 e ciò

contravvenendo di fatto all'ordine dell'Ufficio dei Servizi alla Persona del

Comune di __________ (I) e all'Ufficio Tutele Minori __________, che le vietava

di portare con sé il bambino oltre confine (v. decisione 10.12.10 della CTR __________).

Nel febbraio 2010, la madre si è poi rifiutata di riprenderlo al proprio

domicilio. Collocato in vari istituti del Cantone, il 20 dicembre 2010 la CTR __________

ha ratificato la rinuncia della madre all'autorità parentale su RI 1 ed ha istituito,

in quanto minorenne, una tutela ex 368 CC in suo favore.

La domanda volta a ottenere un permesso di

dimora è stata infine presentata il 29 dicembre 2010.

4.2

Da quanto precede, risulta che quando

ha chiesto un permesso di dimora, l'insorgente era presente sul nostro

territorio da circa un anno e mezzo. Il soggiorno in Svizzera va quindi considerato

di brevissima durata, ritenuto pure che egli vi è entrato in maniera irregolare

e che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza della sua presenza in

Svizzera soltanto un anno dopo che egli vi era giunto. Inoltre la sua presenza

è attualmente tollerata in attesa di una decisione definitiva in merito al suo

permesso. Il fatto che egli vi avesse già soggiornato in precedenza, non

permette certo di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, ritenuto che la

sua presenza risale a una dozzina di anni fa ed è stata di breve durata, allorquando

era ancora in tenerissima età. Va pure tenuto conto che egli non vive più

insieme alla madre ed i suoi tre fratelli, residenti nel nostro Cantone, ormai

dal febbraio 2010 e che dall'agosto 2010 egli è costantemente a carico dell'aiuto

sociale (scritto 19 maggio 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non si può

quindi ritenere che egli sia particolarmente integrato ed abbia legami profondi

e duraturi con il nostro Paese.

Bisogna anche considerare che in Patria

vivono comunque altri suoi parenti, non da ultimi la nonna materna e tre dei

suoi fratelli (B__________, C__________ e T__________ ). Benché egli affermi di

avere scarse conoscenze della lingua portoghese, non è dato di vedere come non

possa padroneggiarla una volta tornato in Brasile. Del resto, egli non pretende

nemmeno di non conoscere gli usi e i costumi del suo Paese d'origine. Inoltre

egli è ora maggiorenne ed è in grado di entrare nel mondo del lavoro e quindi

di guadagnare la propria vita in modo indipendente (ricorso ad 3). Un suo rientro

in Brasile appare, quindi, tutto sommato esigibile. Del resto, le eventuali

difficoltà a procacciarsi un lavoro e di adattamento che egli dovrà affrontare

una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali, che toccano la

maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel loro Paese d'origine

dopo un prolungato soggiorno all'estero. Del resto, come hanno indicato le

autorità inferiori, il ricorrente potrebbe sempre trasferirsi nuovamente in

Italia, dove ha risieduto regolarmente tramite un permesso di soggiorno dal

1997.

all'agosto 2009 e si è scolarizzato.

Certo, l'insorgente pone in evidenza che un'ampia rete di

sostegno sociale si è attivata in suo favore. D'altra parte, però, va rilevato

che l'autorità tutoria ed i servizi sociali erano dovuti intervenire perché era

minorenne e sua madre aveva deciso di non riprenderlo più in casa, rinunciando in

seguito anche all'autorità parentale sul medesimo. Come ha indicato il

Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad G.4, pag. 9), in una tale

situazione era quindi necessario adottare delle misure, conformemente alle

norme in materia di protezione dei minori.

4.3

In siffatte circostanze, è quindi da

escludere che il ricorrente adempia le condizioni del

caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e che si trovi pertanto in uno stato di

necessità tale da ritenere che egli debba imperativamente soggiornare in

Svizzera.

5.

Si deve quindi

concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del

potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende

nemmeno il principio della proporzionalità.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente (art. 28 LPamm). Si

tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.-, già anticipate dal ricorrente,

rimangono a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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