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Decisione

52.2011.297

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 27 ottobre 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre

nel febbraio del 2004. Rappresentante di professione, negli anni scorsi è stato

oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle

misure amministrative:

11 marzo 2004 revoca di 4

mesi a seguito di guida in stato di ebrietà e incidente;

24 aprile 2008 revoca di 20

mesi per aver circolato in grave stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente

il 29 settembre 2007 (riammesso anticipatamente alla guida l'11 dicembre 2008

dopo aver scontato 14 mesi e mezzo di revoca).

B. a. Il 7 luglio 2010, verso le ore 10.05, RI 1 è incorso in un incidente

della circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale da __________

verso __________, alla guida del motoveicolo Honda targato __________. Giunto

alla rotatoria __________ - __________, in seguito ad una brusca frenata è

sbandato cadendo a terra qualche metro più avanti. Al momento dell'incidente RI

1 aveva nel sangue una concentrazione alcolica compresa tra 0.74 e 1.21 g/kg.

b. A seguito di questi accadimenti, il 1°

ottobre 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

500.- per aver circolato in stato di ebrietà non qualificata ed aver perso la padronanza

di guida del proprio motoveicolo. La sanzione penale è regolarmente cresciuta

in giudicato in assenza di impugnazione.

c.

Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 7

aprile 2011 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a

motore per la durata di 6 mesi (dal 7 maggio al 6 novembre 2011), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. b e

16b cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del

19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di

principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il

Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di

multa emanata nei confronti dell'insorgente. Da cui l'assodata sussistenza di

un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr,

che la Sezione della circolazione ha rettamente sanzionato con una revoca della

patente di sei mesi a dipendenza dei significativi precedenti del ricorrente.

D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e

la revoca fissata in un mese, subordinatamente che gli venga concessa la revoca

differenziata per la categoria B.

Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente

le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, rimproverandole di aver

qualificato l'infrazione come medio grave e di aver fondato il proprio giudizio

sull'accertamento erroneo dei fatti operato in sede penale. In effetti, non gli

sarebbe imputabile alcuna colpa per l'incidente, dovuto ad un veicolo che non

avrebbe rispettato il suo diritto di precedenza. La risoluzione di multa - ha

soggiunto - non è stata contestata in quanto era sicuro che fosse basata

semplicemente sul fatto di essersi messo alla guida sotto il blando effetto

dell'alcol. Alla luce di questi elementi, la revoca andrebbe stabilita nella durata

minima legale di un mese prevista per le infrazioni lievi dall'art. 16a cpv.

1 lett. b LCStr. Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse

giustificato un provvedimento di durata superiore, gli andrebbe comunque

concessa una misura differenziata ex art. 33 cpv. 5 OAC, limitando ad un mese

la revoca per la categoria B che gli necessita per poter svolgere la sua professione

di rappresentante.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi

nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

(LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento

impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di

rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice

unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale

cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata

secondo la procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid.

2.

; DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua

decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono

stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento

conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che

riguardano la violazione delle norme della circolazione (STF 1C_43/2008 del 23

settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del

giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito

di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi

essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato

sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere

che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di

revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito

del procedimento penale diritti garantiti

alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non

può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi

di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della

buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i

rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF

124.

II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF

1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).

2.2

In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 7 luglio 2010, la Sezione

della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.- per aver

circolato con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg ed essere caduto a terra a seguito di una brusca frenata.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle

autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione

passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo

Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti

vincolato alla chiara quanto inequivocabile descrizione degli avvenimenti che

hanno portato alla condanna pronunciata il 1° ottobre 2010. Se l'insorgente

riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un

presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto

indicati al punto 2 della risoluzione di multa e adire la Pretura penale, adducendo

in quel contesto tutte le censure che riteneva utili ai fini della sua difesa.

RI 1, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'evidente importanza della

sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha lasciato crescere in

giudicato la decisione penale pur sapendo o dovendo presumere - viste le sue significative

esperienze passate - che la condanna per aver infranto importanti norme della

circolazione ed essere incorso in un incidente avrebbe comportato

inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili

evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in

discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura

amministrativa che si impone.

2.3

Vincolato dall'accertamento dei fatti operato in sede penale sulla scorta

del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una

valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto

2009; STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011, consid 2.3). Senza alcun giovamento

per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nella risoluzione di multa

emanata il 1° ottobre 2010 adempiono certamente tutti gli elementi costitutivi,

soggettivi ed oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione

di cui all'art. 90 cifra 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di

riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, ad RI 1 è

imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in: RDAF 2004 pag. 361 segg.).

3.

3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale

per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della

licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore

e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo.

La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16

cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare,

commette un'infrazione medio grave colui che guida un veicolo a motore in stato

di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue e

commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale

(art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, se la licenza è stata

revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave negli ultimi due anni,

la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi (art. 16b

cpv. 2 lett. b LCStr).

3.2

L'infrazione medio grave così come definita all'art. 16b cpv. 1

lett. b LCStr presuppone la realizzazione cumulativa di due eventi: la guida in

stato di ebrietà - senza raggiungere tuttavia una concentrazione qualificata di

alcol nel sangue - e la commissione di un'infrazione lieve.

Giusta l'art. 55 cpv. 6 LCStr, l'Assemblea federale definisce mediante

ordinanza il tasso alcolemico a partire dal quale si ammette lo stato di

ebrietà, rispettivamente a partire da quale livello la concentrazione di alcol

nel sangue è da considerare qualificata. In virtù dell'art. 1 dell'ordinanza

dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione

stradale del 21 marzo 2003 (RS 741.13) è considerato inabile alla guida per influsso

alcolico (ebrietà) il conducente che presenta una concentrazione di alcol nel

sangue dello 0,5 per mille o più (cpv. 1). Si reputa invece qualificata una

concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più (cpv. 2).

Un'infrazione lieve è data allorquando un conducente, violando le norme della

circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile

soltanto di una colpa leggera (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). Un'infrazione

non può essere considerata lieve se anche uno solo di questi elementi, vuoi

quello oggettivo, vuoi quello soggettivo, raggiunge o trascende il livello

medio grave (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; Cédric

Mizel, op. cit., pag. 388).

3.3

In concreto, dagli atti risulta che il 7 luglio 2010, verso le 10.05, RI 1

stava circolando all'interno della rotatoria __________ in territorio di __________.

A suo dire, egli viaggiava ad una velocità di 30-40 km/h allorquando ha dovuto frenare bruscamente per evitare un veicolo che stava per immettersi nella

rotonda senza rispettare la sua precedenza. In realtà, nel suo verbale d'interrogatorio

il ricorrente ha ammesso di aver solo temuto che un autoveicolo proveniente da __________

avrebbe potuto entrare nell'area con percorso rotatorio obbligatorio senza

preoccuparsi della sua presenza. La frenata non è stata quindi provocata dall'effettivo

agire scorretto di terzi, ma da una reazione autonoma ed inappropriata dell'insorgente,

che in conseguenza della manovra approntata ha perso la padronanza del proprio

mezzo cadendo a terra. Questi sono gli eventi decisivi, riportati con effetto

vincolante (vedi consid. 2.2.) nella risoluzione di multa del 1° ottobre 2010.

Nel comportamento del ricorrente è in linea di massima ravvisabile una

violazione degli art. 26 cpv. 1 LCStr (norma che sancisce un principio generale

di prudenza), 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cifra 1 LCStr, nonché 2 cpv. 1 e 3

cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre

1962.

(ONC; RS 741.11) e 1 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale

concernente i valori minimi di alcolemia nella circolazione stradale.

Disposizioni che in sostanza impongono al conducente di padroneggiare costantemente

il proprio veicolo, da un lato, e vietano di condurre con una concentrazione di

alcol nel sangue superiore allo 0.49 per mille, dall'altro.

Sta di fatto che RI 1 ha guidato sotto l'influsso dell'alcol. Nel contempo, violando

le norme della circolazione sopra indicate, ha messo in pericolo la sicurezza

del traffico e la sua stessa incolumità. Anche volendo benevolmente

attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità

complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi

del caso medio grave previsto all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr.

3.4

Il ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente. Quanto

capitato nel 2004 e nel 2007 non solo ha macchiato irrimediabilmente il suo

registro delle sanzioni amministrative, ma fa si che nella commisurazione dell'odierna

misura si debba applicare l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede

la revoca della licenza di condurre per almeno quattro mesi se - come accaduto

all'insorgente - nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta

per un'infrazione grave.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata a RI

1.

occorre tuttavia tener presente che l'infrazione è stata commessa a distanza

di poco più di un anno e mezzo dalla scadenza del precedente provvedimento impostogli

in forza dell'art. 16c LCStr.

Se ne deve concludere che tenuto conto dell'infrazione medio grave commessa dal

ricorrente (ebbro alle 10 del mattino e incapace di padroneggiare il proprio mezzo

meccanico all'interno di una rotonda), della sua pessima reputazione quale conducente,

segnatamente della recidiva in cui è rapidamente incorso giusta l'art. 16b

cpv. 2 lett. b LCStr, così come della sua necessità professionale di condurre, la

revoca della licenza di condurre di sei mesi disposta dalla Sezione della

circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata

siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e

aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque

confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a quattro mesi

qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto

dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr.

4.

Il ricorrente chiede di poter beneficiare di una misura differenziata

ex art. 33 cpv. 5 OAC e quindi di revocargli la licenza di condurre veicoli

della categoria B soltanto per un mese, in modo da poter conservare il suo

posto di lavoro.

4.1

La revoca differenziata è stata

inizialmente concepita al fine di permettere a coloro che guidano veicoli a

motore per lavoro (autisti, taxisti, ecc.) di beneficiare di una riduzione al

minimo legale della durata della misura amministrativa per le categorie professionali

a condizione di non aver precedenti e di non aver commesso l'infrazione

implicante la revoca al volante del mezzo utilizzato per guadagnarsi da vivere

(art. 34 cpv. 2 vOAC; Michel Perrin,

Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, pag. 82-83; DTF 104

Ib 55).

Attualmente, l'art. 33 cpv. 5 OAC prevede che in casi di rigore, la

revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria

speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima

stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza ha commesso l'infrazione

implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio

della sua professione (lett. a) e gode di buona reputazione come conducente di

un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale

per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca (lett. b). Lo spirito

della norma odierna ricalca quello delle disposizioni anteriori. Oggi come allora,

il conducente che aspira ad una revoca differenziata deve trarre un giovamento

professionale dalla misura e non aver commesso infrazioni con il genere di

veicolo che guida per lavoro. In tal caso, la revoca per la categoria di

veicoli utilizzati nell'ambito della propria attività lucrativa può essere

abbreviata, osservando tuttavia la durata minima prevista dalla legge.

4.2

In concreto, RI 1 è rappresentante di professione e il

suo datore di lavoro pretende per contratto che egli disponga della licenza di

condurre della categoria B, pena la rescissione del rapporto di impiego in caso

di revoca della patente. Non ha precedenti alla guida di veicoli della

categoria B e l'infra-zione medio grave del 7 luglio 2010 è stata commessa con

un motoveicolo (categoria A). In apparenza vi sono quasi tutte le premesse sancite

dall'art. 33 cpv. 5 OAC per concedergli il beneficio di una misura differenziata,

riducendo al minimo legale la revoca della categoria B. Nel suo caso però

questo significherebbe infliggergli una revoca di 4 mesi per la categoria B

(minimo legale ex art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) e di 6

mesi per le categorie restanti figuranti sulla sua patente. Il provvedimento di

favore non gli può essere quindi concesso, non solo perché egli non ne

trarrebbe alcun giovamento dal profilo professionale e verrebbe quindi meno il

requisito del “caso di rigore”, ma anche perché identico risultato lo potrebbe

conseguire frequentando un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità.

Sotto questo aspetto, la revoca differenziata fondata sull'art. 33 cpv. 5 OAC

non deve permettere di eludere il rimedio educativo previsto dall'art. 17 cpv.

1.

LCStr, norma di legge di rango superiore all'ordinanza.

5.

Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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