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Decisione

52.2011.299

Contributi di miglioria

19 luglio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli

enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1).

Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non

può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di

urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spese determinante (art. 7

cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è ripartita

tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1).

La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo

conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8

cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se

speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente

edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8

cpv. 3). Posto che l'entità del

singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione

di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza

e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della

parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,

con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede

poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del

consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei

contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi,

il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).

2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale

federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione

della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella

determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo

tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia

protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione

deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di

prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni

serie e pertinenti.

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale

riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia

206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6a. ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).

3.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che la nuova strada di

quartiere è stata realizzata ricalcando il tracciato di un precedente sentiero

comunale sterrato (mappale n.) per una lunghezza di ca. 365 ml e con un calibro

di 3.50 ml. Nella parte terminale della stessa è ora presente anche una piazza

di giro. Sono state inoltre posate svariate infrastrutture quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente

elettrica, delle reti televisiva e telefonica e del gas. Orbene, si tratta d'interventi che hanno indubbiamente migliorato

sia il livello d'urbanizzazione dell'area, sia l'accesso ai fondi asserviti

dalla strada e che hanno creato le premesse necessarie per una circolazione più

sicura e per un'agevole edificazione dei fondi ivi situati. Essi costituiscono

quindi una vera e propria

miglioria dell'opera esistente, suscettibile di far aumentare il valore delle

singole proprietà circostanti e, pertanto, di dar luogo al prelievo di

contributi di miglioria. Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti dai

fondi serviti (art. 4 LCM), come peraltro rettamente rilevato dal Tribunale di

espropriazione nella decisione avversata.

4.I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale solo

la parte a monte del loro fondo avrebbe tratto un beneficio dall'opera in

quanto direttamente servita dalla strada in questione mentre quella a valle -

che all'occorrenza potrebbe beneficiare di un accesso autonomo dalla strada

comunale al mappale n. - andrebbe esclusa dal perimetro. Per questo motivo, ritengono

Considerandi

che la loro particella beneficerebbe di un reale vantaggio solo nella misura

del 50% e, quindi, che il contributo dovuto andrebbe calcolato in base ad una

superficie edificabile di 1'258.50 mq ed essere così ridotto a fr. 37'934.60. A

torto, quindi il Tribunale di espropriazione avrebbe confermato il contributo

ridotto in sede di reclamo dal municipio a fr. 72'940.60.

La censura è destituita di ogni buon fondamento. La precedente

istanza di giudizio ha constatato che la parte bassa del terreno in questione è

caratterizzato da una superficie aspra, rocciosa,

complessivamente meno attrattiva sotto tutti i punti di vista e che oltretutto

presenta una differenza di quota di ben 16 metri ca. rispetto alla quota del terzo terrazzamento. Tale area è già ora raggiungibile dalla

nuova strada per il tramite di una pista agibile e di un adito separato chiuso

con un cancello formati a lato dell'abitazione esistente al momento della sua

costruzione. Ciò che peraltro risulta inequivocabilmente dagli atti di causa.

Essa presenta un calibro di ca. 3 ml che consente senz'altro il transito con

veicoli. Invano quindi i ricorrenti sostengono in questa sede che in realtà

tale passaggio è stato realizzato e viene utilizzato unicamente per il robot

che taglia l'erba con scopo esclusivo di caricare legna dalla legnaia o dopo il

taglio dalle piante. Il Tribunale di espropriazione ha costatato che i

proprietari godono di una certa libertà progettuale potendo scegliere a loro

discrezione dove collocare un eventuale secondo accesso. È così giunto alla

conclusione che la possibilità tutt'altro che teorica di usufruire dell'opera

bastasse in ogni caso per ammettere che tutto il mappale n. avesse tratto un

vantaggio particolare (RDAT II-2008 no. 31 c. 4.4. infine). Ora, dette considerazioni vanno di principio condivise posto che allo

stato attuale delle cose è indiscussa la possibilità di utilizzare la strada a

monte per accedere alla porzione di terreno a valle della proprietà degli insorgenti.

Fatto quest'ultimo che risulta determinante ai fini del presente giudizio alla

luce dell'ormai consolidata prassi giurisprudenziale del Tribunale federale

correttamente richiamata dall'autorità di prime cure alla quale si rinvia. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono è dunque a giusta ragione che la precedente istanza,

contrariamente a quanto auspicato dai ricorrenti, ha ammesso l'esistenza di un

vantaggio particolare per tutto il fondo in questione. Motivo per il quale ha correttamente

confermato altresì il principio dell'assoggettamento della proprietà degli

insorgenti nel suo complesso.

5.

I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale la situazione

della loro proprietà è analoga a quella del mappale n. che è stato inserito

solo parzialmente nel comprensorio perchè servito a monte anche dalla strada al

mappale n.. Motivo per il quale, non tenendone conto, è stato violato il

principio della parità di trattamento. Anche questa censura è votata all'insuccesso.

Il Tribunale di prima istanza ha costatato altresì che il mappale n., rispetto

alla proprietà degli insorgenti, presenta una superficie più ampia (4'228 mq)

ma meno regolare e ad ovest è a contatto con un'area boschiva ed un

avvallamento impervio verso il riale. A ciò aggiungasi che la parte alta del

fondo (quella esclusa dal perimetro) è costituita da superficie erbosa in

leggero declivio che ha accesso dalla strada al mappale n. ed è facilmente costruibile.

Inoltre, risulterebbe impossibile realizzare dalla nuova strada di quartiere un

accesso interno carrozzabile che consenta di raggiungere anche la porzione

settentrionale qualora fosse edificata la parte meridionale del sedime per

svariati motivi (conformazione del terreno, la sua pendenza, le distanze minime

da tenere dal bosco e dal confine opposto). Ciò che peraltro risulta

inequivocabilmente dagli atti di causa. È così giunto alla conclusione che la

situazione del mappale n. fosse diversa e dunque non paragonabile a quella

della proprietà degli insorgenti. Ora, dette

considerazioni vanno di principio condivise. Di modo che, a giusta ragione la precedente istanza, contrariamente a quanto auspicato dai

ricorrenti, ha ritenuto che il municipio non fosse incorso in una disparità di

trattamento valutando differentemente i due mappali in questione.

6.

I ricorrenti ritengono altresì che la riduzione del fattore di distanza

da 1.00 a 0.8 operata dal municipio in sede di reclamo non tiene debitamente conto

della situazione specifica della loro proprietà. A questo proposito dev'essere

osservato quanto segue.

L'imposizione deve sostanzialmente

rispecchiare l'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo

proprietario. In concreto, si deve considerare che gli insorgenti potranno

decidere liberamente, indipendentemente dai relativi costi di realizzazione,

dove collocare un secondo accesso in caso di ulteriore sfruttamento edilizio

della proprietà. Ora, al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che, allo

stato attuale, l'eventuale realizzazione dello stesso a monte piuttosto che a

valle è tutt'altro che scontata, contrariamente a quanto sostanzialmente

ritenuto dal Tribunale di prima istanza, ma neppure può essere esclusa a priori

come ventilato dai ricorrenti. Ferme queste premesse, il municipio ha ridotto

in sede di reclamo il fattore distanza da 1 a 0.8 per tenere debitamente conto della necessità di creare un raccordo interno nel caso in cui il secondo accesso

venisse realizzato a monte. Tale riduzione è condivisibile nella misura in cui tiene conto degli eventuali

costi di realizzazione, ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai

ricorrenti, non deve essere proporzionale rispetto a questi ultimi. L'autorità

comunale non ha tuttavia considerato la possibilità, tutt'altro che teorica,

per gli insorgenti di realizzare un secondo accesso a valle anziché a monte. Sotto

questo profilo il controverso contributo non riflette dunque l'effettivo

vantaggio particolare tratto dagli insorgenti. Pur tenendo conto dell'ampio

potere discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi, il

contributo fissato risulta quindi lesivo del diritto e la decisione di

imposizione viziata. In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza

in materia (cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - gli atti devono

pertanto essere ritornati all'autorità comunale affinchè ricalcoli il

contributo litigioso dovuto dai ricorrenti tenendo conto di quanto poc'anzi

detto. Il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato ai sensi del presente

considerando.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti

e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri

interessi finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il

comune di __________ è tenuto a versare un importo ridotto a titolo di

ripetibili ai ricorrenti in quanto assistiti da un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 26 maggio 2011 del

Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue:

"1.1. Gli atti sono retrocessi al comune affinchè proceda a ricalcolare

ai sensi del considerando n. 6 il contributo di miglioria dovuto da RI 1 e RI 2

relativamente al mappale n. di __________ per la nuova strada di quartiere realizzata nella zona __________

";

1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono poste a carico dei

ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il

comune rifonderà a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili".

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 1'200.-, sono

poste per 1/3 a carico dei ricorrenti e per 2/3 del comune di __________, tenuto a versare a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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