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Decisione

52.2011.300

Revoca di un permesso di dimora

4 luglio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i figli presso __________ a __________, dove è rimasta fino al 13 gennaio 2009

(vedi anche doc. C: verbali 23.09.08, 16.12.08 e 13.01.09

della CTR __________ prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato). Ritenuto però che

l'art. 49 LStr prevede un'eccezione all'esigenza

della coabitazione, segnatamente quando il coniuge straniero risiede presso una struttura protetta

oppure si è costituito un proprio domicilio in caso di violenza coniugale (STF

2C_654/2010 del 10 gennaio 2010 consid. 2.2;

2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 4.4 e rif.), e che in seguito

l'insorgente ha ripristinato la comunione domestica con il marito fino all'11

ottobre 2010, bisogna concludere, quanto meno sulla carta, che la loro unione coniugale

è durata almeno 3 anni.

5.2. Visto però che il termine perentorio

previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è

stato superato soltanto di qualche settimana, bisogna verificare se una parte

della loro convivenza non abbia avuto unicamente carattere formale. La

condizione del sussistere di un'unione

coniugale intatta può essere riconosciuta infatti soltanto quando il rapporto

coniugale è vissuto e vi è una reciproca volontà in relazione al vincolo del

matrimonio (STF 2C_531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3).

Ora, da un attento esame dell'incarto emerge

che il matrimonio tra RI 1 e G__________ era già in crisi diverso tempo prima

della cessazione definitiva della loro coabitazione. Dopo l'evento occorso nel

settembre 2008 che ha portato la coppia a cessare la comunione domestica per

qualche mese, la loro relazione si è nuovamente deteriorata a partire dal mese

di agosto 2009. In merito alla situazione con suo marito, l'insorgente ha infatti

dichiarato:

"Purtroppo

quando ha rilevato il __________ in __________, il 2.08.2009, la relazione fra

di noi ritornava quella di prima. Aveva nuovamente iniziato a bere tanto e,

quando era ubriaco, cambiava totalmente personalità. Ho cercato in tutti i modi

con il consorte presente, tramite psichiatra e presso l'istituzione coppia e

famiglia a __________, di cercare di salvare il nostro matrimonio ma purtroppo

non ci sono riuscita. Malgrado le sue promesse che avrebbe smesso di bere e

cambiato vita questo non è mai avvenuto. Comunque bene o male ho sempre

continuato a vivere con i miei figli presso casa sua" (verbale d'interrogatorio di polizia 06.12.10,

pag. 3).

Essa aveva deciso di non lasciare

l'appartamento coniugale unicamente perché non voleva che la figlia

handicappata del marito rimanesse sola con lui (vedi istanza 08.10.10 di misure

a protezione dell'unione coniugale, ad 2 pag. 2). Del resto, essa non è stata

in grado di apportare elementi atti a dimostrare l'esistenza di una vita in

comune effettivamente vissuta durante il terzo anno di comunione domestica in

Svizzera.

Da quanto precede, bisogna pertanto

concludere che quando è cessata la loro coabitazione, RI 1 e G__________

vivevano oramai da tempo vite separate: la volontà da parte della ricorrente di

portare avanti il rapporto coniugale era già venuta a mancare, se non dal settembre 2008, quanto meno a partire dall'agosto

2009. Pur continuando la coabitazione, l'unione coniugale si è quindi conclusa

ben prima del termine di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a

LStr.

5.3. Ritenuto che l'unione coniugale non è

durata almeno tre anni, il riconoscimento di un permesso di dimora sulla base

dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr dev'essere

esclusa già per questo motivo, senza che sia pertanto necessario chinarsi sull'altra

condizione cumulativa prevista dalla medesima norma, ossia se la ricorrente

si sia ben integrata in Svizzera.

6. 6.1.

Occorre ora esaminare se vi siano gravi motivi personali, ai sensi dell'art. 50

cpv. 1 lett. b LStr, che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno della

ricorrente nel nostro Paese.

Sussistono gravi motivi personali, segnatamente

se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo

reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art.

50 cpv. 2 LStr).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che, a seconda delle circostanze e in considerazione della loro gravità, la

violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine

fortemente compromessa possono costituire di per sé un grave motivo personale.

Quando invece si combinano, impongono il mantenimento del diritto di soggiorno

(DTF 136 II 1, consid. 5.3).

6.2. È incontestato che il 20 settembre 2008 RI 1 è stata vittima di

violenza da parte del marito. Sotto gli effetti dell'alcool,

G__________ l'aveva colpita

sulla testa con una sedia e, afferrandole il

collo, le aveva cagionato diverse lesioni, che hanno necessitato la sutura in 3

punti presso il Pronto Soccorso (doc. E prodotto dinnanzi al Consiglio

Considerandi

di Stato). Per questo motivo, con decreto d'accusa 20

ottobre 2008 (DA __________) il Sostituto Procuratore pubblico lo ha condannato

alla pena pecuniaria di fr. 600.– corrispondente a 20

aliquote da fr. 30.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni, e alla multa di fr. 200.–.

D'altra parte,

però, bisogna tener presente che il 13 gennaio 2009 la ricorrente è tornata a vivere con G__________ fino all'ottobre 2010. Nel ricorso al Consiglio di Stato

(ad 5), essa ha peraltro precisato che nel settembre

2010, "considerato che la situazione in casa risultava sempre più

precaria", ha "iniziato ad organizzarsi per lasciare il

marito". Pur comprendendo le sofferenze subìte dall'insorgente, non si può quindi ritenere che i problemi

avuti con il consorte siano stati di un'intensità, così come richiesta dalla

giurisprudenza (DTF 136 II 1, consid. 5.3; STF 2C_725/2011 del 20 settembre

2009, consid. 6.2), tale da impedirle di ricomporre la comunione domestica per

ulteriori due anni

Presa a sé stante, tale circostanza non può

dunque costituire, nella presente fattispecie, un grave motivo personale. Può

esserlo, qualora la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risultasse

fortemente compromessa.

6.3

In questo ambito non si tratta di

sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve

unicamente verificare se in caso di rientro

in Patria le condizioni della sua reintegrazione sociale - riguardo alla

situazione personale, professionale e familiare - sarebbero gravemente

compromesse (STF 2C_216/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3 e rif.). Il

semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di vita usuali nel suo

Paese di provenienza non costituisce tuttavia un motivo personale preminente ai

sensi dell'art. 50 LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno

favorevoli rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF

2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.2.1).

Ora, bisogna considerare che RI 1 è nata e

cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 33 anni, si è scolarizzata e ha sempre lavorato,

svolgendo le attività di segretaria, operatrice telefonica, venditrice (doc. C:

curriculum vitae). Vi vivono la maggior parte dei suoi parenti e vi possiede i

suoi principali legami sociali e culturali. Il suo reinserimento appare quindi tutto

sommato attuabile. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti

legati alla ricerca di un posto di lavoro che essa dovrà forzatamente

affrontare una volta giunta in Patria, trattandosi di aspetti del tutto normali

che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio

Paese d'origine dopo una prolungata assenza all'estero. Del resto il suo

soggiorno in Svizzera, dove risiede solo dal settembre 2007, non può essere considerato

ancora di lunga durata e non risulta che vi abbia creato dei legami talmente

forti da non poter esigere che ritorni nei luoghi in cui ha sempre vissuto. Va

peraltro osservato che nel nostro Paese si è trovata nella

necessità di dover svolgere un'attività

lucrativa per provvedere autonomamente al proprio sostentamento (dal 1° agosto

2009.

responsabile delle pulizie durante 2 ore la settimana) e nell'ottobre

2010.

ha dovuto contrarre un prestito di fr. 8'500.– per potersi mantenere.

Inoltre essa ha affermato di non essere in grado di coprire da sola il suo

fabbisogno e quello dei figli (sentenza pretorile 29 aprile 2011, consid. E) e

di ricevere pure aiuti da parte di conoscenti per quanto attiene al cibo

(verbale d'interrogatorio di polizia della ricorrente, pagg. 3 e 4).

Per quanto riguarda i suoi figli RI 2 (__________.97),

RI 3 (__________03) e RI 4 (__________06), nati da precedenti relazioni e che possiedono

la nazionalità dominicana, bisogna innanzitutto considerare che essi hanno

ottenuto un permesso di dimora esclusivamente per poter vivere con la madre,

dalla quale dipendono interamente. Inoltre RI 3 e RI 4 hanno un'età, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il loro

trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario periodo di

adattamento - risulti ancora accettabile

(STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4

aprile 2006 consid. 3.2.2). Qualche problema potrebbe averlo RI 2, tenuto conto

che ha attualmente 16 anni. Tuttavia egli ha verosimilmente terminato nel

frattempo la scuola media (doc. E). Inoltre è nato ed ha già vissuto - come i

suoi fratelli - nella Repubblica Dominicana prima di giungere in Svizzera. Di

conseguenza, non si può ritenere che il suo rientro in Patria insieme alla

madre risulti inesigibile.

Ne discende che la ricorrente non può

ottenere un permesso di dimora, nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b

LStr.

Visto inoltre che le condizioni previste

all'art. 50 LStr non sono adempiute, diventa superfluo verificare se sussistono

nella fattispecie gli estremi dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr.

consid. 2.3).

7.

La

ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e

vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.

) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a

questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il proprio

coniuge.

8.

Si deve

pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad

una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta

inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

9.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Ritenuto che il gravame non appariva

sprovvisto di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7) e

che l'insorgente ed i suoi figli non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti

per assumersi gli oneri della procedura e le spese di patrocinio (art. 2 LAG),

la loro domanda di assistenza giudiziaria va senz'altro accolta.

Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa

di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

prelevano né tasse di giustizia, né spese.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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