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Decisione

52.2011.31

Permesso di dimora con cambiamento di Cantone

7 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di un posto di lavoro) e che la decisione impugnata è in ogni caso sproporzionata,

in quanto non tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e dell'inesigibilità

del suo rientro in Macedonia, luogo nel quale si troverebbe in pericolo per

avere abiurato la religione musulmana in favore di quella cristiana; chiede

inoltre di conferire effetto sospensivo al ricorso;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza di questo Tribunale è data

dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in

materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);

che il gravame in oggetto, tempestivo secondo

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che la richiesta dell'insorgente di

assegnargli una proroga per poter motivare ulteriormente il proprio gravame tramite

il suo legale di fiducia non può essere accolta, i termini ricorsuali essendo

perentori (v. art. 11 LPamm);

che l'art. 14 della legge federale sull'asilo

del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone che a partire dalla

presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in

seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro

della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel

caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una

procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione

sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso

medesimo (cpv. 1); con il benestare dell'Ufficio federale, soggiunge il

capoverso 2 della medesima norma, il Cantone può rilasciare un permesso di dimora

a una persona attribuitagli secondo la presente legge se cumulativamente l'interessato

si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo

(a), il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (b) e

si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del

grado di integrazione dell'interessato (c);

che il principio dell'esclusività della

procedura d'asilo sancito dall'art. 14 LAsi impedisce impertanto l'avvio di una

procedura di rilascio di un permesso di dimora, riservato il caso in cui l'interessato

ne abbia diritto;

che in concreto, nonostante la reiezione

della sua domanda d'asilo e dell'istanza di riesame, rispettivamente, l'esigibilità

dell'esecuzione del suo allontanamento, RI 1 non ha mai lasciato il nostro

Paese;

che occorre pertanto esaminare se RI 1 abbia

diritto al rilascio di un permesso di dimora;

che giusta l'art. 33 cpv. 1 e 2 LStr, il

permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un

anno, per un determinato scopo di soggiorno, e può essere vincolato ad

ulteriori condizioni; esso può essere prorogato, soggiunge il capoverso 3 della

medesima norma, se non vi è un motivo di revoca, segnatamente se lo straniero non disattende una delle condizioni legate

alla decisione (art. 62 lett. d LStr);

che giusta l'art. 37 LStr, il titolare di un

permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la

propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone (cpv. 1); il titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2

della medesima norma, ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62;

che l'art. 44 cpv. 1 LStr sancisce che al

coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di dimora può

essere rilasciato un permesso di dimora se coabita con lui (a); vi è a

disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b); e non dipendono dall'aiuto sociale (c): tale disposizione non conferisce quindi un diritto all'ottenimento

Considerandi

di un permesso di dimora;

che come accennato in narrativa, il 16

luglio 2007 RI 1 si è sposato a __________ con la cittadina bosniaca __________

(1989), residente nel Canton Ginevra e titolare di un permesso di dimora

annuale, e, a seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un identico

permesso, valido fino al 15 luglio 2008;

che i coniugi __________ hanno cessato la

convivenza già alla fine del 2007 e da allora essi non hanno più ricomposto la

comunione domestica: dagli atti non risulta infatti che sua moglie si sia mai

trasferita insieme a lui in Ticino; essa ha peraltro già manifestato la volontà

di divorziare;

che il ricorrente non potrebbe pertanto prevalersi

nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora

in base a questo disposto, già per il fatto che non vi è più alcuna vita familiare

con il proprio coniuge;

che come ha rilevato l'Esecutivo cantonale,

il ricorrente non dispone di alcun diritto al rilascio o al rinnovo di un

permesso di soggiorno Svizzera, né secondo la legislazione interna né quella

internazionale, motivo per cui, giusta il principio dell'esclusività della

procedura d'asilo sancito dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, l'autorità di prime cure

non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito della richiesta inoltrata il 23

ottobre 2009 dall'interessato e volta a ottenere il rilascio di un permesso di

dimora annuale;

che il ricorso dell'insorgente

andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito;

che l'art. 77 cpv. 1 OASA dispone che dopo

lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di

dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare

secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se l'unione

coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo

(a), o se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in

Svizzera. (b); sussistono gravi motivi personali, soggiunge il capoverso 2

della medesima norma, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza

nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente

compromesso;

che disattendendo una delle condizioni per

le quali aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera (coabitazione con la

moglie), egli non può pertanto chiedere l'autorizzazione a cambiare Cantone per

poter vivere e lavorare in Ticino;

che non sussistendo più la comunità

familiare, egli non potrebbe invocare nemmeno l'applicazione dell'art. 49 LStr,

che permette il mantenimento di residenze separate per motivi gravi;

che l'insorgente non può ottenere un

permesso di dimora in Ticino anche perché, oltre a non avere vissuto in

comunione domestica con la moglie durante almeno tre anni, non vi sono gravi motivi personali che rendano necessario un suo ulteriore

soggiorno in Svizzera: non risulta infatti che egli sia stato vittima di

violenza nel matrimonio e che il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine

appaia fortemente compromesso;

che il suo rientro in Patria, dove è nato e

ha vissuto fino all'età di 24 anni, possiede i suoi principali legami sociali e

culturali e risiede la maggior parte dei suoi familiari, risulta perfettamente esigibile,

tenuto anche conto della sua breve presenza in Svizzera;

che il fatto che egli avrebbe

abiurato la religione musulmana per quella cristiana e che l'imam avrebbe

pronunciato una fatwa nei suoi confronti, è una circostanza che - oltre a non

essere corredata da alcun supporto probatorio - non permette ancora di concludere

per l'esistenza di un grave motivo personale, tale da rendere necessario il

prosieguo del suo soggiorno in Svizzera;

che come ha indicato il Consiglio di Stato

(ad G3 e 4, pagg. 6 e 7), la Macedonia garantisce la libertà religiosa, la

quale è rispettata anche nella sua pratica, e dispone di una legge che riconosce

come comunità religiose la Chiesa ortodossa, quella cattolica e la comunità

islamica;

che il provvedimento litigioso, adottato in

esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti, non

procede quindi in ogni caso da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento

di cui dispone l'autorità e risulta senz'altro rispettoso del principio di

proporzionalità;

che, stando così le cose, il ricorso

deve dunque essere respinto;

che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto;

che la tassa di giudizio è posta a carico

del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Spese e tassa

di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dal ricorrente, sono

poste a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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