52.2011.31
Permesso di dimora con cambiamento di Cantone
7 giugno 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2011.31
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora con cambiamento di Cantone
PERMESSO DI DIMORA
art. 14 LASI
art. 37 LFSTR
art. 44 LFSTR
art. 50 LFSTR
art. 62 LFSTR
art. 77 OASA
Incarto n.
52.2011.31
Lugano
7 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vivecancelliere
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2011 di
RI 1
contro
la risoluzione 21 dicembre 2010 (n. 6645) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 4 ottobre 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento
di Cantone);
viste le risposte:
- 15 febbraio 2011 del
Consiglio di Stato;
- 2 marzo 2011 della
Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 febbraio 2007, il cittadino
macedone di etnia rom RI 1 (1982) è entrato illegalmente in Svizzera
depositando una domanda d'asilo, respinta in ultima istanza dal Tribunale amministrativo
federale (TAF) il 19 febbraio 2010; il 17 marzo 2010, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la sua domanda di riesame della decisione
di allontanamento dalla Svizzera;
che il 16 luglio 2007, il ricorrente si è
sposato a __________ (GE) con la cittadina bosniaca __________ (1989),
residente nel Canton Ginevra e titolare di un permesso di dimora annuale, e, a
seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un identico permesso fino
al 15 luglio 2008;
che alla fine del 2007 RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale; il 28 febbraio 2008 l'UFM gli ha negato l'autorizzazione a
cambiare Cantone;
che il 23 ottobre 2009 il ricorrente,
trasferitosi nel luglio 2008 in Ticino senza notificare la sua presenza, ha
chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il
rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di Cantone) per lavorare come
magazziniere, adducendo che la moglie lo avrebbe raggiunto nel giugno 2010;
che il 4 ottobre 2010, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda di RI 1 sulla base degli art. 3, 44, 50 cpv. 1 lett. a, 62, 66
cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr;
RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e gli ha fissato un termine
con scadenza il 30 novembre successivo per lasciare il territorio svizzero;
che la Sezione della popolazione ha rilevato che lo scopo
per cui l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa, era venuto a
mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con la moglie, ritenuto
che quest'ultima non si era mai trasferita in Ticino ed aveva avviato nel
frattempo le pratiche per il divorzio;
che con giudizio 21 dicembre 2010, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale e
respinto l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità e ritenendo esigibile il
suo rientro nel Paese d'origine;
che contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora nel nostro Cantone;
che il ricorrente sostiene che la
separazione dalla moglie è temporanea e dettata da motivi contingenti (ricerca
Fatti
di un posto di lavoro) e che la decisione impugnata è in ogni caso sproporzionata,
in quanto non tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e dell'inesigibilità
del suo rientro in Macedonia, luogo nel quale si troverebbe in pericolo per
avere abiurato la religione musulmana in favore di quella cristiana; chiede
inoltre di conferire effetto sospensivo al ricorso;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza di questo Tribunale è data
dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);
che il gravame in oggetto, tempestivo secondo
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che la richiesta dell'insorgente di
assegnargli una proroga per poter motivare ulteriormente il proprio gravame tramite
il suo legale di fiducia non può essere accolta, i termini ricorsuali essendo
perentori (v. art. 11 LPamm);
che l'art. 14 della legge federale sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone che a partire dalla
presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in
seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro
della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel
caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una
procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione
sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso
medesimo (cpv. 1); con il benestare dell'Ufficio federale, soggiunge il
capoverso 2 della medesima norma, il Cantone può rilasciare un permesso di dimora
a una persona attribuitagli secondo la presente legge se cumulativamente l'interessato
si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo
(a), il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (b) e
si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del
grado di integrazione dell'interessato (c);
che il principio dell'esclusività della
procedura d'asilo sancito dall'art. 14 LAsi impedisce impertanto l'avvio di una
procedura di rilascio di un permesso di dimora, riservato il caso in cui l'interessato
ne abbia diritto;
che in concreto, nonostante la reiezione
della sua domanda d'asilo e dell'istanza di riesame, rispettivamente, l'esigibilità
dell'esecuzione del suo allontanamento, RI 1 non ha mai lasciato il nostro
Paese;
che occorre pertanto esaminare se RI 1 abbia
diritto al rilascio di un permesso di dimora;
che giusta l'art. 33 cpv. 1 e 2 LStr, il
permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un
anno, per un determinato scopo di soggiorno, e può essere vincolato ad
ulteriori condizioni; esso può essere prorogato, soggiunge il capoverso 3 della
medesima norma, se non vi è un motivo di revoca, segnatamente se lo straniero non disattende una delle condizioni legate
alla decisione (art. 62 lett. d LStr);
che giusta l'art. 37 LStr, il titolare di un
permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la
propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone (cpv. 1); il titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2
della medesima norma, ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non
sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62;
che l'art. 44 cpv. 1 LStr sancisce che al
coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di dimora può
essere rilasciato un permesso di dimora se coabita con lui (a); vi è a
disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b); e non dipendono dall'aiuto sociale (c): tale disposizione non conferisce quindi un diritto all'ottenimento
Considerandi
di un permesso di dimora;
che come accennato in narrativa, il 16
luglio 2007 RI 1 si è sposato a __________ con la cittadina bosniaca __________
(1989), residente nel Canton Ginevra e titolare di un permesso di dimora
annuale, e, a seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un identico
permesso, valido fino al 15 luglio 2008;
che i coniugi __________ hanno cessato la
convivenza già alla fine del 2007 e da allora essi non hanno più ricomposto la
comunione domestica: dagli atti non risulta infatti che sua moglie si sia mai
trasferita insieme a lui in Ticino; essa ha peraltro già manifestato la volontà
di divorziare;
che il ricorrente non potrebbe pertanto prevalersi
nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora
in base a questo disposto, già per il fatto che non vi è più alcuna vita familiare
con il proprio coniuge;
che come ha rilevato l'Esecutivo cantonale,
il ricorrente non dispone di alcun diritto al rilascio o al rinnovo di un
permesso di soggiorno Svizzera, né secondo la legislazione interna né quella
internazionale, motivo per cui, giusta il principio dell'esclusività della
procedura d'asilo sancito dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, l'autorità di prime cure
non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito della richiesta inoltrata il 23
ottobre 2009 dall'interessato e volta a ottenere il rilascio di un permesso di
dimora annuale;
che il ricorso dell'insorgente
andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito;
che l'art. 77 cpv. 1 OASA dispone che dopo
lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di
dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare
secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se l'unione
coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo
(a), o se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in
Svizzera. (b); sussistono gravi motivi personali, soggiunge il capoverso 2
della medesima norma, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza
nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente
compromesso;
che disattendendo una delle condizioni per
le quali aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera (coabitazione con la
moglie), egli non può pertanto chiedere l'autorizzazione a cambiare Cantone per
poter vivere e lavorare in Ticino;
che non sussistendo più la comunità
familiare, egli non potrebbe invocare nemmeno l'applicazione dell'art. 49 LStr,
che permette il mantenimento di residenze separate per motivi gravi;
che l'insorgente non può ottenere un
permesso di dimora in Ticino anche perché, oltre a non avere vissuto in
comunione domestica con la moglie durante almeno tre anni, non vi sono gravi motivi personali che rendano necessario un suo ulteriore
soggiorno in Svizzera: non risulta infatti che egli sia stato vittima di
violenza nel matrimonio e che il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine
appaia fortemente compromesso;
che il suo rientro in Patria, dove è nato e
ha vissuto fino all'età di 24 anni, possiede i suoi principali legami sociali e
culturali e risiede la maggior parte dei suoi familiari, risulta perfettamente esigibile,
tenuto anche conto della sua breve presenza in Svizzera;
che il fatto che egli avrebbe
abiurato la religione musulmana per quella cristiana e che l'imam avrebbe
pronunciato una fatwa nei suoi confronti, è una circostanza che - oltre a non
essere corredata da alcun supporto probatorio - non permette ancora di concludere
per l'esistenza di un grave motivo personale, tale da rendere necessario il
prosieguo del suo soggiorno in Svizzera;
che come ha indicato il Consiglio di Stato
(ad G3 e 4, pagg. 6 e 7), la Macedonia garantisce la libertà religiosa, la
quale è rispettata anche nella sua pratica, e dispone di una legge che riconosce
come comunità religiose la Chiesa ortodossa, quella cattolica e la comunità
islamica;
che il provvedimento litigioso, adottato in
esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti, non
procede quindi in ogni caso da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
di cui dispone l'autorità e risulta senz'altro rispettoso del principio di
proporzionalità;
che, stando così le cose, il ricorso
deve dunque essere respinto;
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto;
che la tassa di giudizio è posta a carico
del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Spese e tassa
di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dal ricorrente, sono
poste a suo carico.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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