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Decisione

52.2011.312

Licenza edilizia per la costruzione di una casa di colonia

22 giugno 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso il loro

avviso favorevole al progetto, subordinando il rilascio del permesso – per

quanto qui interessa – alle seguenti condizioni (avviso cantonale, pag. 4):

- il livello sonoro massimo derivante dal funzionamento

globale degli impianti tecnici che verranno installati non dovrà superare i

valori Leq = 58 dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di Leq = 43 dB(A) nel

periodo notturno (19.00/07.00), rilevati ad un metro di distanza sopra il filo

superiore del camino della colonia. Al termine dei lavori, e prima della messa

in esercizio degli impianti tecnici, l'istante dovrà incaricare uno studio

specializzato ad effettuare delle misurazioni foniche di collaudo che attestino

il rispetto dei valori limite d'esposizione fissati dall'OIF. Le misurazioni

foniche dovranno essere sottoposte per approvazione all'Ufficio per la

prevenzione dei rumori (UPR). Senza queste misure ed il relativo benestare dell'UPR

gli impianti non potranno funzionare.

- le attività ludiche sul piazzale esterno della colonia

dovranno essere concentrate tra le ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di

questa fascia oraria non sarà possibile svolgere attività suscettibili di

creare rumore esterno [..].

Il Governo, stabilita la correttezza e le

conclusioni dello studio fonico prodotto dalla resistente, ha confermato l'avviso

dell'autorità dipartimentale, respingendo le censure delle ricorrenti.

8.3. Considerato che il piano regolatore di

Dalpe non definisce ancora i gradi di sensibilità applicabili alle singole

zone, lo studio fonico parte dal presupposto che le immissioni derivanti dal progetto

debbano rispettare i valori di valutazione Lr per il grado di sensibilità (GdS)

III, considerato che gli edifici più esposti si trovano all'interno della zona agricola.

La conclusione, accreditata dalle istanze inferiori in applicazione dell'art.

44 cpv. 3 OIF, resiste alla critica delle ricorrenti. In base all'art. 43 cpv.

1 lett. c OIF, nella zona agricola è applicabile il GdS III. La presenza di

alcuni edifici sparsi all'interno di questa zona non permette una diversa conclusione.

8.4.

8.4.1. Per gli impianti che generano il cd. rumore quotidiano o del

tempo libero (Alltags- und Freizeitlärm) – nel quale rientra anche il

rumore comportamentale degli utenti di una casa di colonia come quella in

discussione – gli allegati dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15

dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) non hanno fissato dei valori limite

d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le

immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art.

15, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF; Christoph Zäch/Robert Wolf, Kommentar USG, Zurigo 2000, ad art. 15 n. 41). In

base all'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore e le

vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le

immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Determinante per la

valutazione del rumore è il luogo d'immissione in questione. Per giurisprudenza,

gli impianti che non soggiacciono a determinati valori di pianificazione e le

cui emissioni si ripercuotono su una zona residenziale con grado di sensibilità

II, devono rispettare un livello d'immissione che generi al massimo un disturbo

di poca importanza (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2). Nei

comparti dove fa stato il grado di sensibilità III, si può invece tener conto

di una minor sensibilità (Urs Walker,

Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags und Freizeitlärm, in: URP 2009, pag.

64 e segg., pag. 83).

Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e

intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta,

nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo

non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma

procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle

immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv.

Considerandi

2.

OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3; 123 II 325 consid. 4d/bb con rinvii; STF

1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2).

8.4.2

In base al principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb, il

rumore inutile è inammissibile nella misura in cui limitazioni delle emissioni sono

possibili dal profilo del progresso tecnico e dalle condizioni di esercizio e sono

economicamente sopportabili. Per giurisprudenza, ciò non significa tuttavia che

ogni rumore non necessario in senso stretto debba essere proibito. Ad esempio,

il rumore che proviene dai parchi da gioco per bambini, da luoghi di ritrovo

per i giovani, da ristoranti aperti non è tecnicamente strettamente necessario,

per poter giocare, intrattenersi o consumare in un ristorante. Queste attività

tuttavia secondo la generale esperienza di vita comportano dei rumori; vietarli

completamente significherebbe proibire le relative attività all'aperto;

conseguenza, questa, avulsa dalla realtà, che neppure la legislazione federale

sulla protezione dell'ambiente si prefigge (DTF 123 II 74, consid. 4; STF

1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii). In questi casi, dunque,

le emissioni non sono inammissibili poiché potrebbero essere evitate tecnicamente,

in senso stretto. Occorre invece procedere ad una ponderazione degli interessi

tra il bisogno di quiete (Ruhebedürfsnis) della popolazione e l'interesse

all'attività che genera rumori (DTF 126 II 300, consid. 4c/cc). In questa

valutazione si terrà conto della natura e intensità del rumore, degli orari e

della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione

della zona interessata (cfr. supra, consid. 8.4.1; STF 1A.241/2004 del 7

marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii).

8.4.3

Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare un'ampia corte all'aperto

(ca. 575 mq), delimitata dall'edificio (lati ovest e sud), da un muro

perimetrale (alto poco meno di m 3.00; lato est) e dal pendio a monte dello

stabile (fronte nord).

Questo cortile sarà a disposizione degli utenti della casa di colonia e sarà a

disposizione dei bambini e ragazzi per lo più durante il giorno e nella bella

stagione. Lo studio fonico annesso al progetto, orientandosi tra l'altro alla

direttiva Cercle Bruit riferita al rumore della clientela di un ristorante all'aperto,

a titolo di proposta di confronto intuitiva, ha calcolato il valore d'immissione

che potrebbe generare il grido [Lw = 87 dB(A] di un bambino, al centro

del cortile, in corrispondenza degli edifici più esposti. Da questo calcolo è

emerso che per raggiungere un valore di immissione massimo pari a 50 dB(A)

durante il giorno (07.00-19.00), in corrispondenza dell'edificio più esposto

(part. 566) – situato a circa 80 m di distanza – occorrerebbe contemporaneamente

il grido continuo di 68 bambini. Numero che si riduce a 22 bambini,

se si considera invece la fascia oraria 19.00-22.00 ed il valore d'immissione

massimo di 45 dB(A), rispettivamente a 7 [fascia oraria: 22.00-7.00; valore d'immissione:

40.

dB(A)]. Fondandosi su uno studio relativo alla valutazione del rumore

generato su piazze da gioco (studio G. Monay di Losanna), ha inoltre calcolato

che – senza tener conto delle costruzioni previste dal progetto, segnatamente

del muro perimetrale che attenuerà la propagazione dei rumori – ad una distanza

di 80 m, le attività ludiche di 80 bambini e ragazzi, genereranno immissioni

foniche corrispondenti a 52 dB(A) (ore 8.00-20.00) rispettivamente 54 dB(A)

(ore 20.00-22.00).

Tenendo conto di queste risultanze, al fine di contenere le immissioni, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il progetto

potesse essere autorizzato alla condizione che le attività

ludiche sul piazzale esterno della colonia dovranno essere concentrate tra le

ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di questa fascia oraria non sarà possibile

svolgere attività suscettibili di creare rumore esterno [..]. Condizione, questa, che anche il Governo ha sostanzialmente

condiviso e ritenuto sufficiente.

Nel risultato, la conclusione merita conferma.

Anzi tutto va ricordato che per giurisprudenza, secondo la generale esperienza

di vita, il ridere, gridare o strillare dei bambini non è considerato a priori

come fastidioso (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.5.4; cfr.

anche Walker, op. cit., pag. 82). In concreto, il cortile dove potranno intrattenersi e giocare i

piccoli ospiti della casa di colonia è situato in un comprensorio agricolo,

formato da prati e campi, nel quale si trovano alcuni edifici sparsi, tra cui

quelli delle ricorrenti, utilizzati quale residenza secondaria (cfr. ricorso,

pag. 18), ovvero in un comparto con grado di sensibilità III, nel quale ci si

può attendere una maggior tolleranza al rumore. Il rumore proveniente dal

cortile, come attesta anche lo studio fonico, sarà inoltre attenuato dalle

costruzioni e sistemazioni esterne previste. Prevedibilmente, i bambini

giocheranno inoltre nel cortile all'aperto – mantenuto a prato verde – per lo

più durante il giorno e durante la bella stagione. In ogni caso, con la

condizione d'esercizio imposta dall'autorità dipartimentale, non vi saranno

immissioni di rilievo nella fascia di pausa notturna (Nachtruhe, dalle

22.

), maggiormente degna di protezione (cfr. Walker,

op. cit., pag. 82). Le ipotesi considerate dallo studio, segnatamente quelle riferite

al grido contemporaneo e continuo di 68 rispettivamente di 22 bambini, sono

comunque meramente teoriche.

Ciò premesso, nella ponderazione degli interessi contrapposti, si può senz'altro

attribuire un peso accresciuto all'interesse all'attività di svago dei piccoli

ospiti della colonia – sita in una zona di PR prevista a tale specifico scopo –

piuttosto che al bisogno di quiete delle poche persone che risiedono, per lo

più per periodi di tempo limitati, nelle abitazioni situate ad oltre 80 m di distanza, in un comprensorio non soggetto a una protezione dal rumore accresciuta.

Le attività ludiche avverranno principalmente all'interno della corte di cui si

è detto. L'eventualità che alcuni piccoli ospiti possano correre o giocare

anche al di fuori di quest'area, sul vasto terreno che circonda la casa di

colonia, non giustifica l'imposizioni di altre clausole oltre a quelle dettate

dai Servizi generali del Dipartimento del territorio.

8.5

8.5.1

Il progetto prevede di installare una caldaia monocombustibile,

alimentata a pellets (impianto __________) quale impianto centrale per il

riscaldamento e la produzione di acqua calda; l'impianto sarà ubicato al

livello seminterrato (livello 0), nel locale tecnico, vicino al deposito pellet;

la canna per lo sbocco dei fumi è prevista a 165 cm dalla superficie del tetto piano (cfr. atti e piani annessi alla domanda di costruzione); sul

tetto saranno inoltre disposti alcuni collettori solari (per l'acqua calda), mentre

all'ultimo piano (livello 3), tra il refettorio e la cucina, sarà installato un

camino da soggiorno, con una canna fumaria al di sopra (+ m 1.65) del tetto (ibidem).

Sono inoltre previsti impianti di ventilazione con cappa d'aspirazione per l'estrazione

dell'aria viziata della cucina nonché dai servizi all'ultimo piano. Non sono

invece previsti impianti frigoriferi o di raffreddamento (cfr. formulario della

domanda di costruzione, ad punto 20).

8.5.2

Lo studio fonico annesso al progetto ha indicato come al momento della

sua stesura non fossero ancora noti i dati e le ubicazioni definitive degli

impianti tecnici, delle griglie di immissione ed espulsione dell'aria (cfr.

pag. 5 e 7). Per un'informazione preliminare, lo studio ha dunque

determinato le massime immissioni foniche che possono generare gli impianti

tecnici della prevista colonia in modo da rispettare i valori di pianificazione

per il GdS III (Lr=60 dB(A) tra le 07.00 e le 19.00 e Lr=50 dB(A) tra e 19.00 e

le 07.00) presso gli edifici circostanti (..). Ciò premesso, la verifica

acustica – effettuata introducendo una fonte sonora puntiforme in corrispondenza

del camino della colonia (a m 1.00 d'altezza rispetto alla sommità del

camino) – ha dunque stabilito che il valore Lr in dB(A) generato dagli

impianti tecnici a 20 metri di distanza dalla fonte d'emissione, per causare

un superamento dei VP presso le aperture delle abitazioni esistenti, deve

essere pari o superiore a circa (..):

- Lr = 71 dB(A) tra le 07.00 e le ore 19.00, corrispondente a

Leq=58 dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando

i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..);

- Lr = 61 dB(A) tra le 19.00 e le ore 07.00, corrispondente a

Leq=43 dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando

i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..) (cfr. studio fonico, pag.

7).

Dal canto suo, l'autorità dipartimentale ha

semplicemente imposto il rispetto dei predetti valori (cfr. supra,

consid. 8.2).

8.5.3

Invece di chiedere all'istante i dati tecnici degli impianti (in realtà)

già determinati dal progetto e valutare le immissioni in funzione dell'ubicazione

prevista dai piani, l'autorità dipartimentale si è dunque limitata ad avallare

un calcolo teorico a ritroso, basato in sostanza sul rispetto dei valori

di pianificazione con un valore e un punto teorico (livello sonoro massimo

derivante dal funzionamento globale degli impianti tecnici che verranno installati

[Leq = 58 dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di Leq = 43 dB(A) nel

periodo notturno (19.00/07.00)] (..) rilevati ad un metro di distanza

sopra il filo superiore del camino della colonia) difficile da seguire e da

applicare se solo si considera che gli impianti presentano diverse caratteristiche

e ubicazioni (canne d'espulsione) con distanze superiori a 30 m l'uno dall'altro. Modo di procedere, questo, che è stato a torto avallato dal Governo. La

conformità di un impianto con le norme ambientali deve infatti sempre essere

valutata concretamente.

8.5.4

Dando seguito alle richieste di questo Tribunale, dopo un primo

complemento, il 2 maggio 2011 la ricorrente ha trasmesso un aggiornamento dello

studio fonico (aggiornamento del 26 marzo 2012) che – sulla base di una

documentazione tecnica degli impianti – ha determinato le emissioni foniche

degli impianti tecnici, concretamente definiti dal progetto (tipo, ubicazione,

tempi di funzionamento; cfr. aggiornamento citato, pag. 5 seg. e allegati). Da

questo referto risulta che il livello di valutazione (Lr

) delle immissioni foniche generate dal

funzionamento degli impianti, unitamente a quelle dei movimenti veicolari sull'area

di parcheggio, rispetta abbondantemente i valori di pianificazione di

riferimento [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte]. Ciò vale sia verso l'edificio

maggiormente esposto (part. 480-481), sia, in particolare, verso gli edifici delle

ricorrenti (part. 482 e 568: 28.5 dB(A) di giorno, 30.4 dB(A) rispettivamente

30.5

dB(A) di notte). Il calcolo ha in particolare tenuto conto del livello di

potenza sonora (Lw) di ogni impianto (in corrispondenza della relativa bocca d'espulsione)

e dei provvedimenti di prevenzione (silenziatori, cfr. caldaia a pellets e ventilazione

della cucina) per attenuare il rumore alla fonte (cfr. aggiornamento citato,

pag. 5 seg.). Della correttezza di questi dati, confermati anche dall'autorità

dipartimentale, non vi è motivo di dubitare. Neppure le insorgenti sollevano

del resto obiezioni.

9.

Da respingere sono infine le generiche censure mosse dalle ricorrenti

relative alla protezione dell'aria. Le condizioni imposte dall'autorità

dipartimentale sono state stabilite con riferimento agli impianti

specificatamente previsti; le insorgenti non spiegano per quale motivo non

sarebbero sufficienti. I comignoli progettati, alti m 1.65, rispettano inoltre

le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti dell'Ufficio

federale dell'ambiente, imposta a titolo di condizione della licenza.

Pure destituite di fondamento sono le sommarie censure relative alle

vibrazioni. Le condizioni dettate dall'autorità dipartimentale per la fase di

cantiere non appaiano criticabili. Né si vede con quale prognosi dovrebbero

essere maggiormente concretizzate.

Analoga conclusione vale per quanto attiene le misure a favore degli invalidi

motulesi, che le ricorrenti contestano senza sostanziare le loro censure.

10.

Da respingere

è infine il generico invito formulato dalle ricorrenti in sede di osservazioni

30.

maggio 2012, di valutare il progetto anche alla luce della recente votazione

con cui è stata accolta l'iniziativa popolare “Basta con la costruzione

sfrenata dei abitazione secondarie!” che limita la quota di abitazioni

secondarie al 20% rispetto al totale delle unità abitative e della superficie

lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune (cfr. art. 75b

Cost.). Non si vede peraltro come la controversa casa di colonia possa anche

solo ricadere nel campo di applicazione di tale disposto.

11.

11.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto.

11.2

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti, secondo

soccombenza (art. 28 LPamm), le quali rifonderanno inoltre un adeguato importo

a titolo di ripetibili all'CO 2 e al comune, entrambi patrocinati da un legale

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è a carico di RI 1 e RI 2, in solido.

Le ricorrenti rifonderanno inoltre un identico importo sia aCO 2 sia al comune,

a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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