52.2011.320
Revoca di un permesso di domicilio
21 settembre 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.320
Data decisione, Autorità:
21.09.2011, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 8 CEDU
art. 29 COST
art. 62 let. a LFSTR
art. 62 let. b LFSTR
art. 63 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto n.
52.2011.320
Lugano
21 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 luglio 2011 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 14 giugno 2011 (n. 3387) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 6 aprile 2011 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 28 luglio 2011 della
Sezione della popolazione;
- 17 agosto 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino della Guinea (Conakry) RI 1 (1968), già richiedente l'asilo in
Svizzera nel 2001, è rientrato nel nostro Paese il 19 febbraio 2003 per
sposarsi il 21 marzo successivo a Vacallo con la cittadina elvetica D__________
(1965). A seguito del matrimonio, egli è stato posto, dapprima, al beneficio di
un permesso di dimora annuale, e, dal 21 marzo 2008, di domicilio. Il __________
2008 è nato dalla loro unione il figlio A__________, che possiede la nazionalità
svizzera.
b. Durante il suo soggiorno nel nostro
Paese, RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità amministrative
e giudiziarie penali.
Con decreto d'accusa (DA __________/2005) 16
agosto 2005, il Procuratore pubblico lo ha condannato a una multa di fr.
1'000.– per falsità in certificati e circolazione senza licenza di condurre.
Dal canto suo, con decisione 13 gennaio 2006
confermata dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto 2006, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del
Dipartimento delle istituzioni gli ha inflitto una multa di fr. 500.– per aver
lavorato in proprio, sprovvisto dell'apposita autorizzazione.
Il 16 dicembre 2009, egli è stato arrestato
e incarcerato. Con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali
ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi per
ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121)
e ripetuto riciclaggio di denaro.
B. Fondandosi
su tali riscontri, il 18 febbraio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha dichiarato decaduto (recte: revocato) il permesso di domicilio
a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio
svizzero una volta scontata la pena. La decisione è stata resa sulla base degli
art. 62, 63, 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr; RS 142.20) e 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 14 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di
ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi
addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di essere
soltanto ammonito. In via subordinata, chiede di accertare che la decisione
dipartimentale è carente di motivazione nonché sproporzionata e conseguentemente
di annullare, o quantomeno ridurre, la tassa di giustizia posta a suo carico
dal Consiglio di Stato e di assegnargli in ogni caso un importo a titolo di
ripetibili.
Il ricorrente solleva anche in questa sede
diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito, che
verranno esposte nei considerandi di diritto. Nel merito, contesta di essere
una minaccia per l'ordine pubblico, perché sarebbe la prima volta che interessa
le autorità giudiziarie penali. Considera la decisione impugnata in ogni caso contraria
al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente
conto della sua attuale situazione personale e familiare, segnatamente che egli
vive da otto anni in Svizzera insieme a sua moglie e suo figlio, cittadini
elvetici.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione della
popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si
dirà eventualmente in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Il
ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito
sotto diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il
diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1
Per cominciare, l'insorgente critica
l'autorità dipartimentale per non averlo interpellato prima di adottare nei
suoi confronti il provvedimento di revoca.
La natura ed i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.
Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di
determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia
17).
Ora, l'argomento sollevato dall'insorgente non può essere condiviso. In primo
luogo, va osservato che non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri
che impone all'autorità di avvertire lo straniero della possibilità che il
permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di determinarsi
preventivamente al riguardo. Secondariamente, il ricorrente, il quale già in
passato aveva interessato le autorità giudiziarie penali, è stato condannato alla
pena detentiva di 4 anni e 2 mesi. Di conseguenza egli doveva aspettarsi che, a
seguito di questo fatto, l'autorità avrebbe successivamente adottato una decisione
in merito al suo permesso di domicilio.
Sapere poi se un simile diritto possa essere
dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto
la decisione dipartimentale, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata
in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di
pieno potere cognitivo nella materia (art. 56 LPamm), ragione per cui
un'eventuale violazione di tale disposizione sarebbe stata comunque sanata in
corso di procedura.
2.2
Il ricorrente denuncia inoltre la
carenza di motivazione della decisione dipartimentale e chiede di essere
conseguentemente mandato esente dal pagamento delle spese processuali poste a
suo carico dal Consiglio di Stato, o di quanto meno ridurle, e di assegnargli
delle ripetibili.
Il diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le
autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26
cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in
questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I
54.
consid. 2c).
Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione di revoca nel seguente modo:
"Egregio
signor RI 1, con riferimento alla sentenza della Corte delle assise criminali
di Lugano del 15 settembre 2010, cresciuta in giudicato e richiamati gli artt.
62, 63 e 66 LStr nonché l'art. 80 OASA, per gravi motivi di polizia e di ordine
pubblico si
DECIDE
1.
la validità
del permesso di domicilio a suo tempo stabilita a suo favore è decaduta.
2.
Deve lasciare il territorio svizzero non appena avrà
scontato la condanna prevista.
3.
Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione,
al Consiglio di Stato".
Alla luce di quanto precede si può
senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti
dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento.
Il fatto poi che l'autorità in parola abbia
dichiarato decaduto il permesso di domicilio del ricorrente invece di
pronunciarne la revoca, è irrilevante ai fini del presente giudizio.
L'argomentazione addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi perfettamente
conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, corredata
dalle norme di legge applicate, e di impugnarla con la dovuta cognizione di
causa davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermata.
2.3
Ne discende che le censure di ordine
formale sollevate dall'insorgente vanno integralmente respinte.
3.
Giusta
l'art. 63 cpv. 1 LStr, il permesso di domicilio può essere revocato - tra
l'altro - se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè
se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett.
a) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza
interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena
detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per
più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del
27.
gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione
della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA).
Contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr non prevede
che la minaccia per l'ordine pubblico debba necessariamente essere concreta e
attuale per poter revocare un permesso di domicilio sulla base di questa
disposizione. Tale condizione è prevista solo
nell'ambito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112
), che non è evidentemente applicabile alla presente fattispecie,
l'insorgente non essendo cittadino comunitario.
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.
Il 16 agosto 2005, il Procuratore pubblico
lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.– per falsità in certificati (per
avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso di licenze di
condurre e del permesso di guida internazionale, rilasciate a suo nome dalla
Repubblica della Guinea e risultate contraffatte ad un controllo di polizia avvenuto
il 26.2.2005) e circolazione senza licenza di condurre (per avere, il
26.2
, durante gli anni 2003 e 2004 e nel gennaio-febbraio 2005,
ripetutamente circolato con autovetture non meglio precisate ed il 26.2.2005
con un furgone, senza essere al beneficio di regolare licenza di condurre).
Dal canto suo, con decisione 13 gennaio
2006, confermata dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto
2006, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di
fr. 500.– per aver lavorato in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 sprovvisto
dell'apposita autorizzazione.
Inoltre, con sentenza 15 settembre 2010, la
Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena
detentiva di 4 anni e 2 mesi per ripetuta infrazione aggravata alla LStup (siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2008/16 dicembre 2009,
venduto un quantitativo di circa 1'000 gr di cocaina nonché detenuto a scopo di
vendita 609,55 gr di cocaina) e ripetuto riciclaggio di denaro (per avere, nel
periodo aprile 2004/16 dicembre 2009, ripetutamente compiuto atti suscettibili
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di
valori patrimoniali per un importo complessivo di fr. 351'451.– e di € 6'000.–,
denaro che sapeva o doveva presumere che proveniva da crimini, segnatamente da
spaccio di stupefacenti).
4.2
Ritenuto che è stato condannato a
una pena privativa di libertà della durata di oltre un anno, il ricorrente adempie
già i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv. 1 lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo
comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di
revoca del suo permesso di domicilio anche sulla base della lett. b della medesima
disposizione.
5.
5.1. Una
decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica
soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener
conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali
reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti
sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.
3.3
pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione
di soggiorno è revocata perché è stato commesso un reato, il primo criterio per
valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi
è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla
giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la
revoca di un permesso di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze
tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II
176.
consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se
un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla
persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale
provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
Nel caso in cui - come nella fattispecie - il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che consente a un
cittadino straniero a determinate condizioni di opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della
proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento
tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua
situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto
matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza
da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la
coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono
infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal
fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377
consid. 4.3.).
5.2
5.2.1
Come detto (v. supra, consid. 4.1.),
da quando ha ottenuto un permesso di dimora nel 2003 a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica e fino al suo arresto avvenuto nel dicembre
2009, RI 1 ha violato a più riprese e in maniera sempre più grave l'ordinamento
giuridico del nostro Paese. Né il matrimonio né la nascita di suo figlio lo
hanno fatto desistere dal continuare a delinquere.
In particolare, dall'agosto 2008 al 16 dicembre 2009, egli ha
venduto un quantitativo di circa 1 kg di cocaina e ne ha detenuto a scopo di vendita 609,55 gr netti (risultata pura per valori aggirantisi
tra il 38 e il 45%). La Corte delle assise criminali ha
considerato grave il reato commesso dall'insorgente, sia dal punto di vista
oggettivo che da quello soggettivo, tanto da condannarlo per ripetuta
infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone. Ora, i reati
in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un
settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti
un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come
la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un
bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della
collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi
un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio
l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i
quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521
consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid.
5.
).
Il Tribunale penale ha rilevato come il
ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in
età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro", peraltro
non curante e dimentico delle importanti responsabilità derivanti dal fatto di
essere padre di un figlioletto in tenera età (consid. 9, pag. 40). La Corte
penale ha considerato come "il quantitativo globale sequestrato così
come il peso dei sacchetti financo contenenti gr. 50 ciascuno di cocaina e il
grado di purezza fanno stato di un commercio di cocaina florido e all'ingrosso,
non già da spacciatore di strada" (consid. 4, pag. 23). RI 1 si è
organizzato in modo tale che, non spacciando per strada a chicchessia, ha
potuto condurre a lungo il suo business prima di essere scoperto (consid. 9,
pag. 41). "RI 1 ha dato atto che per aumentare il suo utile netto, gli
era capitato di tagliare la cocaina con della mannite. Ciò gli permetteva di
vendere un maggior quantitativo rispetto a quello comprato. In genere tagliava
la sostanza in modo tale da aumentarla di peso del 10 per cento, col che otteneva
guadagni maggiori rispetto al prezzo che pagava a I. per l'acquisto. Il suo
margine è venuto a costituirsi fino a raggiungere i fr. 21.– per grammo venduto"
(consid. 5, pag. 25).
Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto
particolarmente grave per il RI 1, che egli si sia dato al "turpe
commercio" e questo benché vivesse in Svizzera "in situazione
privilegiata, tanto dal profilo amministrativo dei permessi quanto da quello
affettivo" grazie al suo matrimonio con una cittadina elvetica. "Invece
di cogliere tale opportunità per migliorare la" sua "integrazione",
egli ne ha "abusato per delinquere nello spregevole campo del commercio
di stupefacenti e anche in quello del riciclaggio" (consid. 9, pag.
41). Va osservato che l'azione delittuosa del ricorrente
non è lontana nel tempo ed è
cessata soltanto a seguito dell'intervento degli
inquirenti, avvenuto il 16 dicembre 2009. Come ha indicato la Corte delle assise
criminali, "non fosse intervenuto il provvidenziale arresto, v'è da ritenere
che egli avrebbe venduto anche i grammi 609 che nascondeva in cantina" (consid.
9, pag. 40). Nemmeno è da sottovalutare il reato di ripetuto riciclaggio di
denaro per un totale di fr. 351'451.– con una commissione al 5% sulla somma
cambiata, tipica a quelle che applicano i riciclatori professionisti, effettuato
dal ricorrente sull'arco di oltre 5 anni (sentenza penale, consid.6 pagg. 28 e
35).
Con il suo comportamento, egli dimostra pertanto
che non vuole o non è in grado di adattarsi
all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita. Va osservato che nella
commisurazione della pesante pena detentiva di 4 anni e 2 mesi
inflitta al ricorrente, è già stato tenuto conto della sua sostanziale
incensuratezza e che egli ha confessato la sua attività delittuosa (sentenza
penale, ad 9, pagg. 41 e 42). Tali aspetti non permettono comunque di minimizzare
la gravità della sua colpa.
5.2.2
RI 1, il quale risiede stabilmente in
Svizzera dal 2003, è in carcere ormai da circa un anno e mezzo. Dal 6 aprile
2011, giorno in cui il dipartimento gli ha revocato la sua autorizzazione di
domicilio, la sua presenza è tollerata in attesa di una decisione definitiva
riguardo al suo permesso. In siffatte circostanze, il suo soggiorno nel nostro
Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.
Dal profilo professionale, il ricorrente ha
gestito un negozio di oggetti africani dall'aprile 2004 fino all'autunno del
medesimo anno, per poi lavorare come commerciante di automobili e accessori indipendente
fino alla fine del 2005, senza peraltro notificare all'autorità competente la
sua attività svolta in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 (v. decreto di multa
dipartimentale 13 gennaio 2006, confermato dal Presidente della Pretura penale
con sentenza 25 agosto 2006). È
ormai dal 1° gennaio 2006, che egli non ha più un lavoro stabile. Come è stato
considerato nella sentenza penale del 15 settembre 2010, eloquente è pure il
fatto che RI 1 "non ha nullamente profittato della sua privilegiata situazione
per almeno trovare un modesto ma onesto lavoro, un lavoro che, da un lato, gli
consentisse di lecitamente integrare il salario della moglie e dall'altro di
migliorare il suo inserimento nel nostro paese (a partire dalla lingua che
ancora, dopo anni, non parla). Alle fatiche di un onesto lavoro ha nettamente
preferito i facili guadagni tratti dal riciclaggio e poi dal traffico di
cocaina" (consid. 9, pag. 41). Non si può quindi ritenere che
egli si sia perfettamente integrato nel tessuto sociale elvetico, nemmeno dal
profilo linguistico e lavorativo. Il fatto inoltre che egli evidenzi di non
avere mai chiesto aiuti all'assistenza pubblica, va minimizzato ritenuto che
parte degli illeciti guadagni "è stata da lui utilizzata per
garantirsi, senza lavorare, un più comodo tenore di vita" (sentenza penale
consid. 1, pagg.17 e 18, e consid. 9, pag. 40).
Bisogna anche considerare che egli ha
vissuto nel suo Paese d'origine per oltre 30 anni e che là abitano ancora i
genitori ed i suoi fratelli, oltre ad altri parenti, con cui ha mantenuto
contatti regolari e ai quali ha pure inviato del denaro. Un suo rientro in Guinea,
di cui conosce la lingua e la cultura, dove ha pure lavorato e si è recato almeno
una volta l'anno nel corso degli ultimi anni rimanendovi un mese (sentenza penale,
consid. 1 pag. 16 e 18), appare quindi tutto sommato esigibile. Del
resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto
in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei
cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un
prolungato soggiorno all'estero.
5.2.3
Meno scontata, nell'ottica dell'esame
della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio
che la sua famiglia (sua moglie D__________ e il loro figlio A__________) subirebbe
con il suo allontanamento.
RI 1 è sposato con D__________ dal 2003. Dall'istruttoria
esperita dal Consiglio di Stato risulta che da quando il marito è in carcere, essa
gli ha reso visita unitamente ad A__________ mediamente una volta a mese per
1-1½ ora. Sapere se dalla frequenza
di tali visite e nonostante la carcerazione del ricorrente si possa concludere
che il legame tra i coniugi __________ sia effettivamente vivo ed intensamente
vissuto, può qui rimanere aperto.
In effetti, anche se lo fosse, appare in
ogni caso poco probabile che D__________, che peraltro ha anche un figlio nato
da una precedente relazione, possa trasferirsi in Guinea, dove non ha mai
vissuto. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia
che lascino la Svizzera non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per
accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1
consid. 2). Come ha considerato il Consiglio di Stato (ad I.2, pag. 11), tale
conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto
dall'interessato, il quale ha iniziato a delinquere già nel 2003 commettendo
dei reati sempre più gravi, tali da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto
che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la
revoca del permesso di domicilio al ricorrente, questi deve in ogni caso
sopportare le conseguenze del suo comportamento.
Per quanto riguarda il figlio A__________,
il quale è nato il __________ 2008, bisogna considerare che egli è cittadino
svizzero. Ora, il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al
diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore
straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico,
precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi
in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143
consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;2C_437/2008, del 13 febbraio
2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener
maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità
elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del
fanciullo (CDF; RS 0.107). Va comunque precisato che queste disposizioni non
conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione
degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost. Per determinare se si possa
costringere un figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore
all'estero, occorre quindi tenere conto, oltre
all'esigibilità della sua partenza, se esistano segnatamente
dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti
dello straniero, ciò che è il caso nella presente fattispecie.
A__________ è ancora piccolo e dipendente
dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale
trasferimento all'estero sarebbero contenute. D'altra parte, la misura presa
nei confronti del ricorrente non può certo essere estesa ai suoi familiari,
ritenuto che questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, avendo la
cittadinanza elvetica (cfr. STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3).
In questo contesto, i rapporti dell'insorgente con sua moglie e suo figlio potranno
essere senz'altro mantenuti via telefono, in forma scritta, ma anche nell'ambito
di visite reciproche. Finora nei confronti del ricorrente è infatti stata
decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno in
Svizzera per far visita alla famiglia, unico legame che ha nel nostro Paese,
non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio
2009.
consid. 3.3).
5.3
In conclusione, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.
8.
CEDU e dell'art. 13 Cost., di identica portata, nonché della Convenzione sui
diritti del fanciullo, nella misura in cui la medesima è applicabile nella presente
fattispecie.
L'interesse pubblico a revocare il permesso
di domicilio al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine
privato che egli ha invocato per poter rimanere nel nostro Paese.
6.
In
siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le
disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da
un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere
confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella
presente fattispecie.
7.
Stante
quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62, 63, 66 e 96 LStr; 80 OASA; 8 CEDU;
13 e 29 Cost.; 10 lett. a LALPS; art. 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm e la CDF;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate nella misura
di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster