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Decisione

52.2011.320

Revoca di un permesso di domicilio

21 settembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino della Guinea (Conakry) RI 1 (1968), già richiedente l'asilo in

Svizzera nel 2001, è rientrato nel nostro Paese il 19 febbraio 2003 per

sposarsi il 21 marzo successivo a Vacallo con la cittadina elvetica D__________

(1965). A seguito del matrimonio, egli è stato posto, dapprima, al beneficio di

un permesso di dimora annuale, e, dal 21 marzo 2008, di domicilio. Il __________

2008 è nato dalla loro unione il figlio A__________, che possiede la nazionalità

svizzera.

b. Durante il suo soggiorno nel nostro

Paese, RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità amministrative

e giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa (DA __________/2005) 16

agosto 2005, il Procuratore pubblico lo ha condannato a una multa di fr.

1'000.– per falsità in certificati e circolazione senza licenza di condurre.

Dal canto suo, con decisione 13 gennaio 2006

confermata dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto 2006, la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del

Dipartimento delle istituzioni gli ha inflitto una multa di fr. 500.– per aver

lavorato in proprio, sprovvisto dell'apposita autorizzazione.

Il 16 dicembre 2009, egli è stato arrestato

e incarcerato. Con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali

ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi per

ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121)

e ripetuto riciclaggio di denaro.

B. Fondandosi

su tali riscontri, il 18 febbraio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento

delle istituzioni ha dichiarato decaduto (recte: revocato) il permesso di domicilio

a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio

svizzero una volta scontata la pena. La decisione è stata resa sulla base degli

art. 62, 63, 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

(LStr; RS 142.20) e 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività

lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 14 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto diverse censure di

ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi

addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di essere

soltanto ammonito. In via subordinata, chiede di accertare che la decisione

dipartimentale è carente di motivazione nonché sproporzionata e conseguentemente

di annullare, o quantomeno ridurre, la tassa di giustizia posta a suo carico

dal Consiglio di Stato e di assegnargli in ogni caso un importo a titolo di

ripetibili.

Il ricorrente solleva anche in questa sede

diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito, che

verranno esposte nei considerandi di diritto. Nel merito, contesta di essere

una minaccia per l'ordine pubblico, perché sarebbe la prima volta che interessa

le autorità giudiziarie penali. Considera la decisione impugnata in ogni caso contraria

al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente

conto della sua attuale situazione personale e familiare, segnatamente che egli

vive da otto anni in Svizzera insieme a sua moglie e suo figlio, cittadini

elvetici.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione della

popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si

dirà eventualmente in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della

presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il

ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito

sotto diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il

diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1

Per cominciare, l'insorgente critica

l'autorità dipartimentale per non averlo interpellato prima di adottare nei

suoi confronti il provvedimento di revoca.

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.

Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare

all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di

determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia

17).

Ora, l'argomento sollevato dall'insorgente non può essere condiviso. In primo

luogo, va osservato che non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri

che impone all'autorità di avvertire lo straniero della possibilità che il

permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di determinarsi

preventivamente al riguardo. Secondariamente, il ricorrente, il quale già in

passato aveva interessato le autorità giudiziarie penali, è stato condannato alla

pena detentiva di 4 anni e 2 mesi. Di conseguenza egli doveva aspettarsi che, a

seguito di questo fatto, l'autorità avrebbe successivamente adottato una decisione

in merito al suo permesso di domicilio.

Sapere poi se un simile diritto possa essere

dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto

la decisione dipartimentale, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata

in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di

pieno potere cognitivo nella materia (art. 56 LPamm), ragione per cui

un'eventuale violazione di tale disposizione sarebbe stata comunque sanata in

corso di procedura.

2.2

Il ricorrente denuncia inoltre la

carenza di motivazione della decisione dipartimentale e chiede di essere

conseguentemente mandato esente dal pagamento delle spese processuali poste a

suo carico dal Consiglio di Stato, o di quanto meno ridurle, e di assegnargli

delle ripetibili.

Il diritto di essere sentito garantito

dall'art. 29 Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le

autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26

cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere

ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni

che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in

questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I

54.

consid. 2c).

Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione di revoca nel seguente modo:

"Egregio

signor RI 1, con riferimento alla sentenza della Corte delle assise criminali

di Lugano del 15 settembre 2010, cresciuta in giudicato e richiamati gli artt.

62, 63 e 66 LStr nonché l'art. 80 OASA, per gravi motivi di polizia e di ordine

pubblico si

DECIDE

1.

la validità

del permesso di domicilio a suo tempo stabilita a suo favore è decaduta.

2.

Deve lasciare il territorio svizzero non appena avrà

scontato la condanna prevista.

3.

Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione,

al Consiglio di Stato".

Alla luce di quanto precede si può

senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti

dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento.

Il fatto poi che l'autorità in parola abbia

dichiarato decaduto il permesso di domicilio del ricorrente invece di

pronunciarne la revoca, è irrilevante ai fini del presente giudizio.

L'argomentazione addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi perfettamente

conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, corredata

dalle norme di legge applicate, e di impugnarla con la dovuta cognizione di

causa davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermata.

2.3

Ne discende che le censure di ordine

formale sollevate dall'insorgente vanno integralmente respinte.

3.

Giusta

l'art. 63 cpv. 1 LStr, il permesso di domicilio può essere revocato - tra

l'altro - se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè

se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett.

a) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza

pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza

interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena

detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per

più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del

27.

gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di

legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione

della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi

concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con

notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici

(art. 80 cpv. 2 OASA).

Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr non prevede

che la minaccia per l'ordine pubblico debba necessariamente essere concreta e

attuale per poter revocare un permesso di domicilio sulla base di questa

disposizione. Tale condizione è prevista solo

nell'ambito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS

0.142.112

), che non è evidentemente applicabile alla presente fattispecie,

l'insorgente non essendo cittadino comunitario.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

Il 16 agosto 2005, il Procuratore pubblico

lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.– per falsità in certificati (per

avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso di licenze di

condurre e del permesso di guida internazionale, rilasciate a suo nome dalla

Repubblica della Guinea e risultate contraffatte ad un controllo di polizia avvenuto

il 26.2.2005) e circolazione senza licenza di condurre (per avere, il

26.2

, durante gli anni 2003 e 2004 e nel gennaio-febbraio 2005,

ripetutamente circolato con autovetture non meglio precisate ed il 26.2.2005

con un furgone, senza essere al beneficio di regolare licenza di condurre).

Dal canto suo, con decisione 13 gennaio

2006, confermata dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto

2006, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di

fr. 500.– per aver lavorato in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 sprovvisto

dell'apposita autorizzazione.

Inoltre, con sentenza 15 settembre 2010, la

Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena

detentiva di 4 anni e 2 mesi per ripetuta infrazione aggravata alla LStup (siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2008/16 dicembre 2009,

venduto un quantitativo di circa 1'000 gr di cocaina nonché detenuto a scopo di

vendita 609,55 gr di cocaina) e ripetuto riciclaggio di denaro (per avere, nel

periodo aprile 2004/16 dicembre 2009, ripetutamente compiuto atti suscettibili

di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di

valori patrimoniali per un importo complessivo di fr. 351'451.– e di € 6'000.–,

denaro che sapeva o doveva presumere che proveniva da crimini, segnatamente da

spaccio di stupefacenti).

4.2

Ritenuto che è stato condannato a

una pena privativa di libertà della durata di oltre un anno, il ricorrente adempie

già i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv. 1 lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo

comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di

revoca del suo permesso di domicilio anche sulla base della lett. b della medesima

disposizione.

5.

5.1. Una

decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica

soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener

conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali

reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti

sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.

3.3

pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione

di soggiorno è revocata perché è stato commesso un reato, il primo criterio per

valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi

è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla

giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la

revoca di un permesso di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze

tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II

176.

consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se

un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla

persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale

provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

Nel caso in cui - come nella fattispecie - il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che consente a un

cittadino straniero a determinate condizioni di opporsi all'eventuale

separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della

proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento

tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua

situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto

matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza

da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la

coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono

infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal

fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377

consid. 4.3.).

5.2

5.2.1

Come detto (v. supra, consid. 4.1.),

da quando ha ottenuto un permesso di dimora nel 2003 a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica e fino al suo arresto avvenuto nel dicembre

2009, RI 1 ha violato a più riprese e in maniera sempre più grave l'ordinamento

giuridico del nostro Paese. Né il matrimonio né la nascita di suo figlio lo

hanno fatto desistere dal continuare a delinquere.

In particolare, dall'agosto 2008 al 16 dicembre 2009, egli ha

venduto un quantitativo di circa 1 kg di cocaina e ne ha detenuto a scopo di vendita 609,55 gr netti (risultata pura per valori aggirantisi

tra il 38 e il 45%). La Corte delle assise criminali ha

considerato grave il reato commesso dall'insorgente, sia dal punto di vista

oggettivo che da quello soggettivo, tanto da condannarlo per ripetuta

infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone. Ora, i reati

in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un

settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti

un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come

la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un

bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della

collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi

un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio

l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i

quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521

consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid.

5.

).

Il Tribunale penale ha rilevato come il

ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in

età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro", peraltro

non curante e dimentico delle importanti responsabilità derivanti dal fatto di

essere padre di un figlioletto in tenera età (consid. 9, pag. 40). La Corte

penale ha considerato come "il quantitativo globale sequestrato così

come il peso dei sacchetti financo contenenti gr. 50 ciascuno di cocaina e il

grado di purezza fanno stato di un commercio di cocaina florido e all'ingrosso,

non già da spacciatore di strada" (consid. 4, pag. 23). RI 1 si è

organizzato in modo tale che, non spacciando per strada a chicchessia, ha

potuto condurre a lungo il suo business prima di essere scoperto (consid. 9,

pag. 41). "RI 1 ha dato atto che per aumentare il suo utile netto, gli

era capitato di tagliare la cocaina con della mannite. Ciò gli permetteva di

vendere un maggior quantitativo rispetto a quello comprato. In genere tagliava

la sostanza in modo tale da aumentarla di peso del 10 per cento, col che otteneva

guadagni maggiori rispetto al prezzo che pagava a I. per l'acquisto. Il suo

margine è venuto a costituirsi fino a raggiungere i fr. 21.– per grammo venduto"

(consid. 5, pag. 25).

Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto

particolarmente grave per il RI 1, che egli si sia dato al "turpe

commercio" e questo benché vivesse in Svizzera "in situazione

privilegiata, tanto dal profilo amministrativo dei permessi quanto da quello

affettivo" grazie al suo matrimonio con una cittadina elvetica. "Invece

di cogliere tale opportunità per migliorare la" sua "integrazione",

egli ne ha "abusato per delinquere nello spregevole campo del commercio

di stupefacenti e anche in quello del riciclaggio" (consid. 9, pag.

41). Va osservato che l'azione delittuosa del ricorrente

non è lontana nel tempo ed è

cessata soltanto a seguito dell'intervento degli

inquirenti, avvenuto il 16 dicembre 2009. Come ha indicato la Corte delle assise

criminali, "non fosse intervenuto il provvidenziale arresto, v'è da ritenere

che egli avrebbe venduto anche i grammi 609 che nascondeva in cantina" (consid.

9, pag. 40). Nemmeno è da sottovalutare il reato di ripetuto riciclaggio di

denaro per un totale di fr. 351'451.– con una commissione al 5% sulla somma

cambiata, tipica a quelle che applicano i riciclatori professionisti, effettuato

dal ricorrente sull'arco di oltre 5 anni (sentenza penale, consid.6 pagg. 28 e

35).

Con il suo comportamento, egli dimostra pertanto

che non vuole o non è in grado di adattarsi

all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita. Va osservato che nella

commisurazione della pesante pena detentiva di 4 anni e 2 mesi

inflitta al ricorrente, è già stato tenuto conto della sua sostanziale

incensuratezza e che egli ha confessato la sua attività delittuosa (sentenza

penale, ad 9, pagg. 41 e 42). Tali aspetti non permettono comunque di minimizzare

la gravità della sua colpa.

5.2.2

RI 1, il quale risiede stabilmente in

Svizzera dal 2003, è in carcere ormai da circa un anno e mezzo. Dal 6 aprile

2011, giorno in cui il dipartimento gli ha revocato la sua autorizzazione di

domicilio, la sua presenza è tollerata in attesa di una decisione definitiva

riguardo al suo permesso. In siffatte circostanze, il suo soggiorno nel nostro

Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.

Dal profilo professionale, il ricorrente ha

gestito un negozio di oggetti africani dall'aprile 2004 fino all'autunno del

medesimo anno, per poi lavorare come commerciante di automobili e accessori indipendente

fino alla fine del 2005, senza peraltro notificare all'autorità competente la

sua attività svolta in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 (v. decreto di multa

dipartimentale 13 gennaio 2006, confermato dal Presidente della Pretura penale

con sentenza 25 agosto 2006). È

ormai dal 1° gennaio 2006, che egli non ha più un lavoro stabile. Come è stato

considerato nella sentenza penale del 15 settembre 2010, eloquente è pure il

fatto che RI 1 "non ha nullamente profittato della sua privilegiata situazione

per almeno trovare un modesto ma onesto lavoro, un lavoro che, da un lato, gli

consentisse di lecitamente integrare il salario della moglie e dall'altro di

migliorare il suo inserimento nel nostro paese (a partire dalla lingua che

ancora, dopo anni, non parla). Alle fatiche di un onesto lavoro ha nettamente

preferito i facili guadagni tratti dal riciclaggio e poi dal traffico di

cocaina" (consid. 9, pag. 41). Non si può quindi ritenere che

egli si sia perfettamente integrato nel tessuto sociale elvetico, nemmeno dal

profilo linguistico e lavorativo. Il fatto inoltre che egli evidenzi di non

avere mai chiesto aiuti all'assistenza pubblica, va minimizzato ritenuto che

parte degli illeciti guadagni "è stata da lui utilizzata per

garantirsi, senza lavorare, un più comodo tenore di vita" (sentenza penale

consid. 1, pagg.17 e 18, e consid. 9, pag. 40).

Bisogna anche considerare che egli ha

vissuto nel suo Paese d'origine per oltre 30 anni e che là abitano ancora i

genitori ed i suoi fratelli, oltre ad altri parenti, con cui ha mantenuto

contatti regolari e ai quali ha pure inviato del denaro. Un suo rientro in Guinea,

di cui conosce la lingua e la cultura, dove ha pure lavorato e si è recato almeno

una volta l'anno nel corso degli ultimi anni rimanendovi un mese (sentenza penale,

consid. 1 pag. 16 e 18), appare quindi tutto sommato esigibile. Del

resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto

in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei

cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un

prolungato soggiorno all'estero.

5.2.3

Meno scontata, nell'ottica dell'esame

della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio

che la sua famiglia (sua moglie D__________ e il loro figlio A__________) subirebbe

con il suo allontanamento.

RI 1 è sposato con D__________ dal 2003. Dall'istruttoria

esperita dal Consiglio di Stato risulta che da quando il marito è in carcere, essa

gli ha reso visita unitamente ad A__________ mediamente una volta a mese per

1-1½ ora. Sapere se dalla frequenza

di tali visite e nonostante la carcerazione del ricorrente si possa concludere

che il legame tra i coniugi __________ sia effettivamente vivo ed intensamente

vissuto, può qui rimanere aperto.

In effetti, anche se lo fosse, appare in

ogni caso poco probabile che D__________, che peraltro ha anche un figlio nato

da una precedente relazione, possa trasferirsi in Guinea, dove non ha mai

vissuto. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia

che lascino la Svizzera non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per

accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1

consid. 2). Come ha considerato il Consiglio di Stato (ad I.2, pag. 11), tale

conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto

dall'interessato, il quale ha iniziato a delinquere già nel 2003 commettendo

dei reati sempre più gravi, tali da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto

che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la

revoca del permesso di domicilio al ricorrente, questi deve in ogni caso

sopportare le conseguenze del suo comportamento.

Per quanto riguarda il figlio A__________,

il quale è nato il __________ 2008, bisogna considerare che egli è cittadino

svizzero. Ora, il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al

diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore

straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico,

precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi

in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143

consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;2C_437/2008, del 13 febbraio

2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener

maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità

elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del

fanciullo (CDF; RS 0.107). Va comunque precisato che queste disposizioni non

conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di

soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost. Per determinare se si possa

costringere un figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore

all'estero, occorre quindi tenere conto, oltre

all'esigibilità della sua partenza, se esistano segnatamente

dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti

dello straniero, ciò che è il caso nella presente fattispecie.

A__________ è ancora piccolo e dipendente

dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale

trasferimento all'estero sarebbero contenute. D'altra parte, la misura presa

nei confronti del ricorrente non può certo essere estesa ai suoi familiari,

ritenuto che questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, avendo la

cittadinanza elvetica (cfr. STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3).

In questo contesto, i rapporti dell'insorgente con sua moglie e suo figlio potranno

essere senz'altro mantenuti via telefono, in forma scritta, ma anche nell'ambito

di visite reciproche. Finora nei confronti del ricorrente è infatti stata

decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno in

Svizzera per far visita alla famiglia, unico legame che ha nel nostro Paese,

non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio

2009.

consid. 3.3).

5.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU e dell'art. 13 Cost., di identica portata, nonché della Convenzione sui

diritti del fanciullo, nella misura in cui la medesima è applicabile nella presente

fattispecie.

L'interesse pubblico a revocare il permesso

di domicilio al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine

privato che egli ha invocato per poter rimanere nel nostro Paese.

6.

In

siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le

disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere

confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella

presente fattispecie.

7.

Stante

quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62, 63, 66 e 96 LStr; 80 OASA; 8 CEDU;

13 e 29 Cost.; 10 lett. a LALPS; art. 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm e la CDF;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate nella misura

di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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