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Decisione

52.2011.321

Revoca di ammonimento della licenza di condurre per la durata di 4 mesi. Il periodo di revoca non può essere frazionato, né può essere scelto a piacimento dal conducente sanzionato

8 settembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nata il 26 marzo 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre

nel luglio del 1982. Negli anni scorsi è stata oggetto dei seguenti

provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative:

18 dicembre 1997 revoca di 3 mesi

a seguito di impedimento al prelievo del sangue;

26 aprile 2001 revoca di 16

mesi per aver circolato in stato di ebrietà ed essersi opposta alla prova del

sangue.

B. a. Il 1°

settembre 2008, verso le ore 23.15, RI 1 è incorsa in un incidente della circolazione

mentre si trovava alla guida del veicolo Daewoo targato TI __________. In

effetti, uscendo dal piazzale di un distributore di benzina in territorio di __________

ha omesso di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario sopraggiungente

sulla strada cantonale, con il quale è entrata in collisione. All'arrivo della

polizia, RI 1, in evidente stato di ebrietà, ha rifiutato di sottoporsi alla

prova etnografica e al prelievo di sangue, così come alla visita medica per

accertare la sua inattitudine alla guida. Non ha neppure firmato i verbali e

gli usuali formulari allestiti dalle forze dell'ordine.

b. A

seguito di questi accadimenti, mediante decreto d'accusa 9 dicembre 2008 il

competente procuratore pubblico l'ha ritenuta colpevole di infrazione alle norme

della circolazione ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla

guida, proponendo che venisse condannata alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di quattro anni) di fr. 7500.-, corrispondenti a 75

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di

fr. 1'200.-.

Nonostante

la gravità degli addebiti mossile e della sanzione inflittale, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

c. Preso

atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato

il procedimento sospeso nell'ottobre del 2008 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 3 maggio 2011 la

Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a

motore per la durata di 4 mesi (dal 5 giugno al 12 agosto 2011, tenuto conto

del periodo già effettuato dal 1° settembre al 23 ottobre 2008), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16c

cpv. 1 lett. d e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con

giudizio 21 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato di essere vincolata per

giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 9

dicembre 2008 dal Procuratore pubblico, regolarmente passato in giudicato in assenza

di impugnazione, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza

di due infrazioni di rilievo giusta gli art. 16b e 16c LCStr. Tenuto

conto dell'importanza dei reati commessi, della colpa imputabile all'insorgente,

dei suoi precedenti e della mancanza di una necessità professionale di

condurre, il Governo ha ritenuto che la durata della sanzione disposta dalla

Sezione della circolazione fosse adeguata alle circostanze e ossequiosa del

principio della proporzionalità.

D. Contro il

predetto giudizio governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando implicitamente che venga annullato. In via

subordinata ha chiesto di poter espiare la revoca durante il tempo libero.

La ricorrente ha riproposto sostanzialmente

le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando innanzi tutto di

poter essere sanzionata in via amministrativa a distanza di oltre due anni e

mezzo dall'infrazione. L'insorgente ha ribadito inoltre di necessitare della

patente per poter svolgere la propria attività lucrativa, dato che abita a __________

e attualmente lavora a __________, località non raggiungibile con i mezzi di

trasporto pubblici durante gli orari che le sono stati attribuiti.

E. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della

circolazione, riconfermandosi nelle proprie decisioni. L'autorità

dipartimentale ha annotato di aver sospeso il procedimento amministrativo in

attesa delle conclusioni penali, che per una mancata comunicazione interna sono

pervenute a sua conoscenza solo nella primavera del corrente anno.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

La

legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento

impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile

in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base

delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Posto che RI

1.

non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato il decreto d'accusa 9

dicembre 2008 del procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti

contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 123 II

97.

consid 3c/aa; 121 II 214 consid 3a; STA 52.2010.66 del 25 maggio 2010,

consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è

stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell'11

agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi

fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.

Il fatto

che dall'infrazione all'emanazione della decisione di revoca siano trascorsi

oltre due anni e mezzo non ha invece alcuna rilevanza. Il procedimento

amministrativo è stato aperto il 30 settembre 2008 e sospeso il 23 ottobre

dello stesso anno, con contestuale restituzione provvisoria della patente e

avviso scritto all'interessata che il caso sarebbe stato esaminato al termine

dell'inchiesta penale, nel corso della quale sarebbero state esattamente

stabilite sue eventuali responsabilità. La ricorrente, che come emerge dalla

corrispondenza indirizzatale dalla Sezione della circolazione era perfettamente

al corrente della situazione, avrebbe pertanto potuto interpellare l'autorità

amministrativa affinché si esprimesse definitivamente ed in tempi rapidi circa

l'esito della procedura ancora pendente. D'altra parte, Il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire che i termini di prescrizione previsti dal

diritto penale non sono applicabili ai provvedimenti di revoca della licenza di

condurre: l'eventuale, lungo tempo trascorso dagli eventi decisivi può influire

tutt'al più sulla commisurazione del periodo di revoca, in ossequio al

principio di proporzionalità (DTF 127 II 297 consid. 3b; 122 II 180 consid. 5a,

120.

Ib 504 consid. 4e; RtiD I-2009 n. 52 ).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La

nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare,

commette un'infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae

alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare

disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente,

o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti

(art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la licenza di condurre

deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr).

3.2

Nell'evenienza concreta, dalle tavole

processuali emerge che la notte del 1° settembre 2008 RI 1 si è resa autrice di

ben due infrazioni alle norme della circolazione. Una, medio grave, per aver

provocato un incidente omettendo di rispettare il diritto di precedenza di un

veicolo prioritario, l'altra, grave, per aver eluso tutti i provvedimenti ordinati

dall'autorità per accertare la sua incapacità alla guida.

La ricorrente non gode di una buona

reputazione quale conducente, tant'è vero che è plurirecidiva specifica per il

delitto di sottrazione alla prova del sangue. Quanto capitato nel 1997 e nel 2001 ha insomma macchiato irrimediabilmente il suo registro delle sanzioni amministrative.

Poste queste premesse, tenuto conto dell'insieme dei reati commessi

dalla ricorrente e del tempo da allora trascorso, del consistente grado di

colpa che le è imputabile per l'accaduto, della sua pessima reputazione quale

conducente e del fatto che la sua qualifica di assistente di cura non permette

di riconoscerle sulla scorta di mere affermazioni non supportate da riscontri

probatori una necessità professionale di guidare veicoli a motore (la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva

e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di

lavoro per il conducente; su questo specifico tema cfr. pure DTF 123 II 572,

consid. 2c), la revoca della licenza di condurre

di quattro mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal

Consiglio di Stato risulta per finire senz'altro giustificata siccome conforme

al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla

prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque confermata

appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a tre mesi qualora l'insorgente

dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità ai

sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr. In tale evenienza, computato

il periodo già effettuato dal 1° settembre al 23 ottobre 2008, la revoca

da scontare effettivamente si ridurrebbe a poco più di un mese.

4.

In via

subordinata RI 1 chiede di essere posta al beneficio di una revoca frazionata,

segnatamente di poter scontare la revoca durante i giorni in cui non ha impegni

lavorativi.

La revoca della licenza di condurre a scopo

d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,

volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza

e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito

della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca

limitata al tempo libero come postulata dalla ricorrente non è dunque

compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente

colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato

dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se

si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i

periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte,

la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di

condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non

prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento

giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una

revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro

certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui

sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della

patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione

stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione

agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque

non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca

debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF

6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).

La richiesta della ricorrente va pertanto

disattesa.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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