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Decisione

52.2011.323

Licenza edilizia. Antenna di telefonia mobile

22 luglio 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i corpi tecnici. L'interpretazione del municipio, condivisa dal Governo,

secondo cui l'altezza dei corpi tecnici deve essere misurata indipendentemente

da quella dell'edificio sottostante è immune da violazioni di diritto. La norma

tende in effetti a conferire un aspetto ordinato alle coperture degli edifici,

contenendo gli ingombri di queste sporgenze - di regola arretrate rispetto alle

facciate - altrimenti non sottoposte ad alcuna restrizione (cfr. supra consid.

2.1.). Il parametro stabilito dall'art. 10 cpv. 6 NAPR non è quindi

tanto un supplemento in senso stretto, che va cumulato nell'altezza dell'edificio

sottostante, ma piuttosto una misura a sé stante, che definisce l'ingombro verticale

massimo (m 2.00) di questi corpi.

2.6. In ogni caso, neppure se i controversi

impianti superassero il limite d'altezza per i corpi tecnici, si potrebbe

giungere ad una conclusione più favorevole per i ricorrenti.

Allineandosi alla giurisprudenza dell'Alta Corte, si deve alla fin fine escludere che le antenne di telefonia mobile soggiacciano

al limite d'altezza prescritto dall'art. 10 cpv. 6 NAPR, nella misura in

cui determinano degli ingombri. La giurisprudenza secondo cui anche le installazioni estranee devono attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici non trova in questo caso applicazione. Innanzitutto, secondo i principi sviluppati dal Tribunale

federale, per sottoporre le antenne di telefonia mobile a particolari restrizioni

in materia di pianificazione o polizia delle costruzioni

occorre infatti, di regola, prevedere strumenti espliciti (cfr. DTF 133 II 353

consid. 4.2; STF 1C.229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4;1C.248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1;1C.378/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2;

1C.328/2007

del 18 dicembre 2007, consid. 3.2.). Ciò che in concreto non è dato. Il limite

d'altezza (m 2.00) posto dalla norma in questione limiterebbe oltretutto in

modo importante - indistintamente in tutte le zone edificabili - l'installazione

delle antenne sui tetti, luogo in cui, come detto, devono invece di

regola essere sistemate per poter adempiere i

loro scopi (cfr. supra, consid. 2.3)

2.7. Ferme queste premesse, è dunque certo che, sotto quest'ottica, le

controverse installazioni possano essere autorizzate. Analogo ragionamento vale

per le altre attrezzature tecniche (canale per i cavi, botola d'accesso,

piattoni, sbarramenti RNI) necessariamente previste vicino alle antenne e per

lo più irrilevanti dal profilo degli ingombri. Contrariamente a quanto

affermano i ricorrenti, considerato che la loro superficie è peraltro inferiore

al 20% rispetto a quella dell'edificio (cfr.

piano in scala 1:200 annesso alla domanda di costruzione), le stesse non

disattendono comunque l'art. 10 cpv. 6 NAPR

dal profilo del loro sviluppo orizzontale.

3. Clausola

estetica

3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono essere

inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,

precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica

che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel

contempo capace di essere elemento costitutivo

qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella

relazione tecnica accompagnante i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono

essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto

nel paesaggio.

3.2. La nozione di inserimento opportuno nel paesaggio è di natura

indeterminata (Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue dai

concetti di alterazione e deturpazione

contenuti nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e

del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e nel relativo regolamento

di applicazione del 22

gennaio 1974 (RDLBN; BU 1974, 83), poiché non si

limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio

ancora all'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011 (Lst; RL 7.1.1.1) - impone un obbligo, ovvero che

l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione in questione configura

una clausola estetica positiva, appartenente

al diritto comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa

latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo

(cfr. STA 52.2010.147 del

24 agosto 2010, confermata

da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011

con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei criteri

materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel

paesaggio (cpv. 3). Criteri, che, a loro volta,

devono essere illustrati nella relazione tecnica in modo da poter verificare l'adeguatezza del rapporto che verrebbe ad

instaurarsi tra l'opera edilizia e gli aspetti salienti del paesaggio (cfr. STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid.

3; 52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid.

3.2).

3.3. La valutazione dell'integrazione di un'opera nel tessuto edilizio non deve

in generale dipendere dalla sensibilità soggettiva dell'autorità, ma deve

essere fondata su criteri oggettivi e sistematici.

L'autorità comunale - a

cui compete in primo luogo il compito di valutare l'aspetto

architetturale delle costruzioni - deve in ogni caso motivare la sua decisione (cfr. DTF 114 Ia 343, consid. 4b; 115 Ia 114, consid. 3; STF 1C.506/2011 del 22 febbraio 2012, consid. 3.3. con rinvii; Thierry Largey, La protection du patri

moine bâti, in : RDAF 2012 I pagg. 281 segg., pag. 286).

Un intervento dell'autorità in applicazione della clausola estetica - allorquando

gli altri parametri edilizi sono rispettati - deve essere giustificato da un

interesse pubblico preponderante, quale la protezione

di un sito o di un insieme di edifici che presentano delle qualità estetiche

degne di nota, e rispettare il principio di proporzionalità (art. 5 cpv.

2 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost; RS 101). Non è possibile far capo

alla clausola estetica per tutelare oggetti

o siti che non hanno un particolare valore estetico, da pregiudizi privi

di importanza

(cfr. DTF 115 Ia 114 consid. 3; STF 1C.465/2010 del 31 maggio 2011, consid. 3.2

parzialmente pubbl. in RDAF I 2012, pag. 117 segg., ad 3.15.2 con

rinvii; cfr. anche Lorenzo

Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito con

particolare riferimento all’inventario ISOS, in RtiD

I-2013, pag. 358 seg.; Largey, op. cit., pag. 286 segg.).

3.4. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso

dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011, consid. 6.1; Christoph

Fritzsche/ Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht,

Considerandi

Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato

un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse

pubblico ad un'efficiente copertura della

telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di

telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono

sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C.403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2.;1C.118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf,

op. cit., pag. 674; cfr. anche supra, consid. 2.3).

3.5

Nel caso concreto, il municipio non ha

esperito alcuna valutazione delle antenne dal profilo estetico. Non ha

applicato la clausola di cui all'art. 6 NAPR. L'autorità locale si è

infatti limitata a rilevare come l'Ufficio

della natura e del paesaggio - invero non competente - non avesse

formulato alcuna osservazioni in merito (cfr. decisione su opposizione 18

agosto 2010) rispettivamente come l'edificio su cui insistono gli impianti fosse

escluso dalla vicina area soggetta a piano di quartiere e non soggiacesse pertanto

alle relative disposizioni, incluse quelle di natura estetica (cfr. art. 52

NAPR; cfr. sua risposta 7 ottobre 2010 al Governo, pag. 2; cfr. anche sua

risposta 29 agosto 2012 a questo Tribunale, pag. 2). Il Consiglio di Stato non

ha dal canto suo posto rimedio al difetto interpellando il municipio, ma ha

avallato semplicemente - a torto - quest'ultima tesi.

Stante quanto precede, nella misura in cui non ha applicato l'art. 6 NAPR, non

ha segnatamente fatto uso della latitudine di giudizio né dell'apprezzamento da

esso conferitogli (cfr. al riguardo: STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3

con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid.

2.2

), la decisione del

municipio, confermata dal Governo, viola il diritto, in

quanto costitutiva di eccesso negativo di potere. Su questo punto, il giudizio

non può pertanto essere confermato ma si impone un rinvio degli atti alla

precedente istanza affinché, raccolti gli elementi necessari (quali fotografie,

ecc.) e una presa di posizione motivata del municipio e sentite le parti, si

pronunci nuovamente.

4.

ORNI

4.1

L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non

ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la

limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con

frequenze (radiazioni) da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti

fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a).

Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle

emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia

accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la

validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni

preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato

1.

dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.

Secondo l'art. 1 cpv. 2 LPAmb, a scopo di prevenzione, gli effetti che

potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'art.

11.

LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni

e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente dal

carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,

vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle

condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito

delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti

funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni

definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione

per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in

particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a

utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio

determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n.

64.

dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di

6.0

V/m per quelli che trasmettono -

come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore

(lett. b), e di 5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli

intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (cfr. lett. c).

L'art. 3 cpv. 3 ORNI definisce la nozione di luoghi a utilizzazione sensibile

(LAUS). Sono in particolare considerati tali: i locali situati in edifici,

destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni

da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione

sulla pianificazione del territorio (lett. b), nonché le superfici di parcelle

non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta

le lettere a e b.

Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie,

fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della

licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009 del 25 maggio 2010 con rinvii).

Secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. c n. 2 ORNI, la scheda dei dati sul sito - che

il titolare deve inoltrare all'autorità prima della costruzione di un nuovo

impianto (cfr. art. 11 cpv. 1 ORNI) - deve tra l'altro contenere indicazioni

sulle radiazioni prodotte dall'impianto nei

tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano

il valore massimo.

4.2

Nel caso concreto, i ricorrenti

obbiettano che nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si

sarebbe tenuto conto di un luogo a

utilizzazione sensibile, segnatamente dell'edificio (part. 1671) di

proprietà degli insorgenti RI 1.

La censura va disattesa.

Secondo la documentazione annessa alla scheda dei dati sul sito, segnatamente

dalla planimetria relativa al perimetro dell'impianto, lo stabile indicato dai

ricorrenti non rientra fra i tre luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS)

maggiormente esposti. La circostanza è stata confermata dalla SPAAS, la quale

ha inoltre specificato che in corrispondenza dell'immobile in questione l'intensità

del campo elettrico è pari a 4.13 V/m e rispetta quindi il valore limite dell'impianto

(6.0 V/m).

4.3

Infondata è inoltre l'obbiezione

riferita alle radiazioni sul tetto dell'edificio (part. 1439) su cui

vengono installate le antenne. Non trattandosi di un luogo a utilizzazione

sensibile, non deve essere rispettato il valore limite dell'impianto ai sensi

dell'allegato 1, n. 64. Dalla scheda dei dati

sul sito risulta per contro che in questo punto, al di fuori dello

sbarramento delle radiazioni previsto attorno

alle antenne, il valore limite d'immissione (61 V/m; cfr. allegato 2, n. 11)

sarà rispettato (cfr. scheda dei dati, pag. 4, ad punto 4, LSDB n. 1). Considerato

che si tratta di tre antenne UMTS, aventi la medesima banda di frequenza

(2110-2170 MHz), non tornano applicabili i valori relativi a immissioni

a frequenza multipla (allegato 2, n. 2).

4.4

Da respingere è infine la censura riferita all'art. 5 cpv. 2 del

regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da

radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), secondo cui la posa degli impianti è per quanto possibile

da evitare in zone a carattere prevalentemente residenziale o in

prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili

(bambini, anziani, ammalati). L'art. 5 cpv. 2 RORNI è infatti una norma di

principio, non coercitiva, finalizzata a

dare semplicemente un'indicazione d'indirizzo, senza fondare obblighi specifici

(cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 pubbl. in RDAT II-2002 n. 56

consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010, consid. 4.1 con

rinvii).

5.5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque

essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione

impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti gli

accertamenti mancanti, raccolta una presa di posizione del municipio e sentite

le parti così come indicato al consid. 3.5, si pronunci nuovamente.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico delle

parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soc-combenza. Nella misura in

cui non sono compensate, i ricorrenti verseranno inoltre alla resistente CO 1 un

adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 14 giugno

2011 del Consiglio di Stato (n. 3377) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 5.1.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a

carico di CO 1 in ragione fr. 600.- e dei ricorrenti, in solido, per

la rimanenza (fr. 1'200.-).

Questi ultimi rifonderanno inoltre complessivi fr. 600.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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