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Decisione

52.2011.328

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione

5 gennaio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i divieti indebitamente già posati, il Governo ha sottolineato per cominciare

che le misure adottate non si pongono in contrasto con la pianificazione

locale, segnatamente con il piano del traffico di __________. Quanto alle

ulteriori censure sollevate dai proprietari del mapp. __________, l'autorità di

ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il provvedimento avversato fosse

legittimo, sostenuto da un chiaro interesse pubblico prevalente, proporzionato in

quanto accompagnato da deroghe di immediata comprensione e giustificato dalla comprovata

necessità di ovviare al traffico parassitario esistente nel comprensorio. Una

soluzione meno incisiva, come quella auspicata in replica dagli insorgenti, non

è ipotizzabile senza stravolgere gli effetti del controverso divieto nel

contesto unitario del comparto interessato dalla misura.

E. Contro il predetto giudizio

governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'annul-lamento di tutte le prescrizioni locali

concernenti il traffico pubblicate il __________, rispettivamente una loro

modifica nel senso di sgravare dal "divieto generale di circolazione"

via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________ e via __________.

l

ricorrenti hanno in gran parte riproposto, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni

invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, dolendosi innanzi tutto delle

modalità procedurali seguite dall'ASCo (posa della segnaletica, oscuramento di

quella contestata, pubblicazione in due fasi delle regolamentazioni adottate,

ecc.) e del negato esperimento del chiesto sopralluogo.

Nel

merito, hanno ribadito che il cumulo delle prescrizioni approvate ("zona

30" + "divieto generale di circolazione") risulta non solo

contradditorio, ma anche sproporzionato, atteso che la prima misura è più che

sufficiente per eliminare il traffico parassitario nel comparto e che la

particolarità di quest'ultimo, segnatamente la vocazione spiccatamente

commerciale delle proprietà che si affacciano su via __________, non giustificano

un'applicazione indiscriminata, estesa a tutto il quartiere, del "divieto

generale di circolazione". Identico discorso varrebbe per l'interesse

pubblico della restrizione, riconoscibile unicamente per la porzione

prettamente residenziale del comprensorio, attraversata da strade di servizio

di piccolo calibro sulle quali non è nemmeno possibile incrociare. A mente dei

ricorrenti, il concetto dinamico di interesse pubblico richiamato dal Consiglio

di Stato non potrebbe d'altronde trovar spazio al cospetto di un piano regolatore

comunale che li ha stimolati a costruire nella zona uno stabile

residenziale/commerciale al quale è poi stato accostato un grande generatore di

traffico come il centro scolastico, servito da una strada (via __________) per

la cui sistemazione hanno dovuto versare 120'000.- fr. di contributi di

miglioria. Nel seguito, i coniugi RI 1 hanno ribadito la tesi secondo cui le

misure adottate non solo contrastano con la vigente normativa pianificatoria,

ma provocano un sostanziale dezonamento del loro fondo. Per rimediare in parte ai

danni cagionati dal controverso provvedimento e renderlo sostenibile, sarebbe auspicabile

che almeno via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________

e via __________ venga risparmiato dalla prevista limitazione del traffico.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione senza formulare particolari osservazioni.

Ad

identica conclusione sono pervenuti l'ASCo e il municipio di CO 1, la prima richiamandosi

al contenuto degli allegati presentati davanti alla precedente istanza, il secondo

avversando partitamente le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva degli insorgenti,

destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10

cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere è nota al Tribunale e trova

puntuale conferma nella numerosa documentazione fotografica e planimetrica

contenuta nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non

appare dunque atta a procurare a questa autorità di ricorso la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che al Tribunale cantonale

amministrativo spetta il compito di verificare la legittimità della decisione

impugnata (cfr. art. 61 LPamm), non quello di mediare sul campo una soluzione

di ripiego che possa soddisfare le esigenze personali dei ricorrenti.

Per lo stesso motivo riferito alla

completezza delle tavole processuali vanno disattese le censure che i

ricorrenti muovono al Consiglio di Stato per non aver esperito un sopralluogo.

La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità e la

concludenza di questa prova resiste alle loro critiche.

Considerandi

2.

I

ricorrenti stigmatizzano tempi e modalità con cui l'ASCo, d'in-tesa con il

municipio di CO 1, ha introdotto nel comparto Sottomontagna la zona con limite

di velocità massimo di 30 km/h ed il "divieto generale di circolazione"

mitigato dall'eccezione "servizio a domicilio permesso".

A prescindere dal fatto che i segnali sono

stati posati prima della loro adozione e pubblicazione, in violazione evidente

dell'art. 107 cpv. 1 OSStr, nulla può essere imputato alle autorità cantonali e

comunali, che per il resto hanno ossequiato alla lettera tutte le norme

procedurali relative all'istituzione della cosiddetta "zona 30" (vedi

art. 108 OSStr e 1 segg. Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo

di 30 km/h e le zone di incontro, RS 741.213.3) e del querelato "divieto

generale di circolazione nelle due direzioni" (art. 104 e 107 OSStr). In particolare, nessun disposto di legge imponeva

loro di introdurre contemporaneamente le due misure, costituite da prescrizioni

locali concernenti il traffico aventi - come si avrà modo di vedere nel seguito

- finalità del tutto diverse.

3.

Con una

motivazione di ardua comprensione, i ricorrenti asseverano che i provvedimenti

adottati si pongono in conflitto con non meglio specificate disposizioni del

piano regolatore comunale e criticano il Consiglio di Stato, laddove ha constatato

che la segnaletica non crea momenti di contrasto con il piano del traffico di __________.

In realtà, come annotato a giusto titolo

dalla prima istanza di ricorso, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna discrepanza

tra i provvedimenti adottati e il PR comunale. Né dal profilo della conformità

di zona cui sembrano appellarsi i ricorrenti (concetto applicabile unicamente ad

edifici ed impianti; vedi art. 22 cpv. 2 lett. a legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700), né dal profilo

dell'ammissibilità della segnaletica per rapporto alla destinazione delle

strade del comparto Sottomontagna, sancita dal piano del traffico seguendo la gerarchia

indicata all'art. 5 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2).

Su questo argomento basta rinviare alle pertinenti argomentazioni svolte in

merito dal Consiglio di Stato, integrate dall'osservazione che se zone di

incontro giusta l'art. 22b OSStr possono essere create nei quartieri

commerciali, a maggior ragione si possono istituire "zone 30" senza

limiti di estensione nello spazio (ATE, Zones à vitesse limitée, situation juridique,

2002, pag. 4) e misure ostanti al traffico parassitario nei comparti a

sfruttamento prevalentemente residenziale come quello in cui giace la proprietà

degli insorgenti. Quanto alla destinazione conferita dalla pianificazione alle arterie

gravate, le limitazioni sono state imposte su vie che il piano del traffico di __________

classifica come strade di servizio e, in misura minore, di raccolta (per la

definizione di questi concetti vedi art. 5 cpv. 4 e 5 Lstr). Proprio le strade

secondarie sulle quali è ammesso per legge collocare segnaletica per zone (art.

2a cpv. 5 OSStr, con l'eccezione prevista al cpv. successivo, che a

determinate condizioni permette addirittura di estendere le prescrizioni su

tratti di strada principale; DTF 136 II 539 consid. 2.2 e 3.4).

Come se non bastasse, tutti i provvedimenti

presi per tutelare il quartiere Sottomontagna di __________ risultano

perfettamente in linea con la pianificazione di rango superiore, segnatamente

con gli indirizzi e le misure previsti dal Piano regionale dei trasporti del __________

(cfr. scheda M4 del Piano direttore, consolidata a livello di dato acquisito).

4.

Anche in

questa sede i ricorrenti sostengono che le avversate restrizioni del traffico

non sono sorrette da un sufficiente interesse pubblico e risultano lesive del

principio della proporzionalità.

4.1

Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione

su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro

quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi

d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la

circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al

grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente.

Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni

funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli

abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico,

la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della

strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri

d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il

posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).

Dalla

sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni

della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non

aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere

tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta

l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni

stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).

Nella

fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite

l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma

rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni

locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico

all'interno del comprensorio comunale. Una simile

misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite

dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436, concernente proprio un divieto

generale di circolazione con deroga). Di principio, la prescrizione deve essere

dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi

della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e

collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è

necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere

la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di

restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

4.2

Le prescrizioni locali del traffico

impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.01

"Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola

complementare "servizio a domicilio permesso" in corrispondenza degli

accessi al comparto Sottomontagna. Contrariamente alla "zona 30"

implementata nello stesso quartiere, misura di vera e propria moderazione del

traffico volta ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità

abitativa e di vita (USTRA, Moderazione del traffico all'interno delle

località, Berna 2003, pag. 10 e 16 segg.), i segnali di prescrizione osteggiati

dagli insorgenti mirano esclusivamente ad escludere dall'area gravata il

traffico parassitario, ovvero il traffico generato da coloro che l'attraversano

per evitare la colonna presente sistematicamente nelle ore di punta sulla cantonale

__________ (via __________). Problema, quello del traffico parassitario, la cui

esistenza è comprovata da accertamenti incontrovertibili (vedi perizia datata

dicembre 2009 dello studio __________, __________).

I due provvedimenti voluti dalle autorità

comunali ("zona 30" + "divieto generale di circolazione")

non sono correlati, né fra di loro dipendenti. Approvati separatamene dall'ASCo

per ragioni chiaramente tattiche, hanno in ogni modo valenza e portata propria,

senza peraltro risultare tra di loro contradditori. L'introduzione del limite

di velocità non è un presupposto irrinunciabile delle altre regolamentazioni di

cui trattasi, né quest'ultime lo sono per rapporto alle pregresse misure di

moderazione del traffico (STA 52.2002.479/482 del 18 agosto 2003). Invano

dunque i ricorrenti cercano di farne un tutt'uno laddove ciò torna loro utile per

puntellare alcune tesi addotte nel gravame.

Poste queste premesse, mette conto di

ricordare ancora che il "divieto generale di circolazione" imposto

non è assoluto, ma è stato volutamente temperato dall'introduzione in parallelo

dell'ec-cezione "servizio a domicilio permesso" di cui all'art. 17

cpv. 3 OSStr. Contrariamente a quanto sostengono i coniugi RI 1, il significato

di questa deroga non è di ardua interpretazione al punto da inibirne totalmente

l'efficacia, ma è noto ad ogni persona che abbia conseguito una licenza di

condurre superando il relativo esame teorico; essa permette in sostanza di

entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione qualsiasi all'interno

del medesimo (Residenza __________ e bar compresi).

4.3

La

segnaletica di divieto (con relative eccezioni) contrastata dai coniugi RI 1 mira

all'eliminazione del traffico parassitario, provocato da coloro che utilizzano

le strade del quartiere per aggirare via Stazione. L'interesse pubblico che

sorregge la posa di tale regolamentazione è pertanto indubbio,

indipendentemente dalla dinamicità che si vuole attribuire (Consiglio di Stato)

o negare (ricorrenti) al predetto principio cardine del diritto amministrativo.

Non v'è chi non veda infatti come l'introduzione di una misura volta ad eliminare

il mero traffico di transito attraverso il comparto Sottomontagna giovi alla

generalità degli abitanti della zona o quantomeno ad una sua frazione rilevante

e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività

(RDAT I-2000 n. 14). Non per nulla la richiesta di adottare provvedimenti tesi

ad eliminare il traffico parassitario è venuta in primis dai residenti del

quartiere e il comune confinante di __________ ha già da tempo introdotto le

stesse prescrizioni per proteggere i suoi abitanti.

4.4

La

decisione di posare il segnale "divieto generale di circolazione" agli

imbocchi del comparto Sottomontagna si rivela corretta anche dal profilo della

necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla nuova

regolamentazione, che colpisce indistintamente tutti coloro - cittadini di __________

compresi - che vorrebbero utilizzare le strade del quartiere per il solo transito

invece di percorrere la cantonale, appaiono sopportabili ed adeguatamente

rapportati all'obbiettivo prefissato di ridurre in maniera corretta i flussi di

traffico inutili all'interno del comprensorio interessato.

D'altra parte, la sola "zona 30"

non è sufficiente per ottenere lo scopo divisato. Per comprenderlo, basta por

mente al fatto che di regola gli automobilisti preferiscono circolare a

velocità ridotta ma costante in una zona residenziale piuttosto che restar fermi

o procedere a singhiozzo su un'arteria principale. Fosse vero il contrario affacciato

dai ricorrenti, il traffico parassitario in aree gravate dalla limitazione di

cui all'art. 22a OSStr non esisterebbe nemmeno. Quanto alla proposta di non

imporre il divieto su via __________ e il tratto di via __________ compreso tra

via __________ e via __________, i coniugi RI 1 omettono di considerare che

così facendo non solo si aprirebbe uno spiraglio nel quale andrebbe ad

infilarsi tutto il traffico parassitario che sin qui va a disperdersi sulle

varie strade secondarie del quartiere, ma si andrebbe anche a concentrare tale flusso

nel settore più sensibile del comparto, ovvero quello in cui si trova la scuola

media. L'apertura di una simile falla nella blindatura della zona voluta dal

municipio dietro indicazioni ricevute da specialisti della materia non può

entrare in considerazione. Anche perché a dispetto dello scenario catastrofico prospettato

dagli insorgenti qualora le prescrizioni osteggiate venissero confermate, non

vi sono oggettivamente ragioni per credere che essi subiranno realmente i

pregiudizi paventati nel gravame. L'accesso al loro stabile ed a tutte le

attività che esso ospita è ampiamente garantito dall'ecce-zione "servizio

a domicilio permesso", che come già detto in precedenza permette di

entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione all'interno dello

stesso. L'unico commercio che potrebbe invero subire un qualche contraccolpo

dall'assenza del traffico parassitario è il bar, sempre che quest'ultimo - pur

essendo un esercizio pubblico di quartiere - ricavi la maggior parte della sua

cifra d'affari da avventori occasionali provenienti dal movimento veicolare di

transito. Una simile ipotesi, già remota di suo, non è stata minimamente resa

verosimile dai ricorrenti, cosicché non occorre soffermarsi ulteriormente sul

tema, comunque insuscettibile di intaccare la proporzionalità delle prescrizioni

locali concernenti il traffico dedotte in giudizio. Né occorre approfondire la

questione legata al presunto quanto improbabile dezonamento del fondo, che i

proprietari del mapp. __________ potranno se del caso sottoporre al Tribunale

di espropriazione promuovendo una causa di esproprio materiale nei confronti

del comune.

Per quanto concerne infine il richiamo alla

libertà economica e alla garanzia della proprietà, i ricorrenti non possono

dedurre da queste garanzie costituzionali alcun diritto ad un accesso esente da

qualsiasi limitazione (sull'argomento cfr. RDAT I-2008 n. 32).

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome

immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e le prescrizioni

locali concernenti il traffico che esso ha tutelato.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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