52.2011.328
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione
5 gennaio 2012Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2011.328
Data decisione, Autorità:
05.01.2012, TRAM
Titolo:
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione
STRADE
art. 3 LCSTR
art. 17 cpv. 3 OSSTR
art. 101 cpv. 3 OSSTR
art. 107 cpv. 5 OSSTR
Incarto n.
52.2011.328
Lugano
5 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 luglio 2011 di
RI 1,
patrocinati da: PA 1,
contro
la decisione 21 giugno 2011 (n. 3509) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
le prescrizioni locali concernenti il traffico (introduzione del divieto generale
di circolazione con eccezioni nel comparto Sottomontagna di __________)
pubblicate dall'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del
territorio sul FU __________ (pag. __________);
viste le risposte:
- 22 luglio 2011 del
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 17 agosto 2011 del
Consiglio di Stato;
- 23 agosto 2011 del
comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 sono
comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________ di __________,
un fondo sito nella zona residenziale intensiva di __________ (R4, comparto
Sottomontagna) sul quale sorge da circa un ventennio la Residenza __________,
una palazzina a contenuto misto residenziale/commerciale. Al PT dello stabile,
posto nei pressi della scuola media, trova spazio in particolare un esercizio
pubblico (Bar __________).
B. Sollecitato
da abitanti del comparto Sottomontagna e da due mozioni approvate dal Consiglio
comunale, nel 2007 il municipio di CO 1 ha conferito allo studio __________ in __________,
il mandato di stilare una perizia per introdurre nel quartiere misure volte a
moderare la circolazione stradale (limite di velocità massimo di 30 km/h) e nel 2009 ha incaricato gli stessi specialisti di valutare il traffico parassitario
presente in zona e le modalità per rimediarvi.
Preso
atto delle risultanze di questi referti e di altri accertamenti, tra cui una
campagna di rilevamenti della velocità operata dal Touring Club Svizzero tramite
il cosiddetto radar amico, a richiesta del municipio di CO 1 il 27 settembre 2010 l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) ha deciso di approvare la collocazione dei
segnali 2.59.1, zona con limite di velocità massimo di 30 km/h ex art. 22a dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS
741.21), in corrispondenza degli accessi al comparto Sottomontagna. Il 28
ottobre seguente la competente autorità cantonale ha pure autorizzato i provvedimenti
volti ad eliminare il traffico parassitario, pubblicando sul FU n. __________
le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:
COMUNE DI __________
Introduzione del
divieto generale di circolazione
Accesso
da via __________ (strada cantonale) a via __________ e a via __________
segn. 2.01
"Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola
complementare "Eccezioni: servizio a domicilio - velocipedi (simbolo OSStr
5.31)"
Accesso da via __________ (strada cantonale) a via __________
e a via __________
segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle
due direzioni" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a
domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"
Accesso a via __________ da via __________ e dalla
Chiesa di __________
segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle
due direzioni" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a
domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"
Soppressione
segn. 2.03 "Divieto generale di circolazione per
gli autoveicoli" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a
domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"
In pratica, nello spazio di un mese l'ASCo,
d'intesa con le autorità comunali, ha deciso dapprima di moderare il traffico
in tutto il comparto Sottomontagna e poi di impedire la circolazione di mero
transito nella stessa area.
C. Il 15
novembre 2010 RI 1 hanno impugnato la seconda di tali misure (la posa dei
segnali di "divieto generale di circolazione"
con relativa tavola complementare, invero già avvenuta prima che venisse
autorizzata e pubblicata) innanzi al Consiglio di Stato,
postulandone l'annullamento siccome ingiustificata, non sorretta da un sufficiente
interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità, nonché della libertà
economica e della garanzia della proprietà tutelate a livello costituzionale.
Da un lato, i ricorrenti hanno contestato la
segnaletica in quanto suscettibile di compromettere la vocazione commerciale e artigianale
non molesta dell'area gravata, in gran parte inserita in zona R4. Dall'altro,
hanno annotato che l'introduzione del limite di 30 km/h basta per ottenere l'effetto dissuasivo divisato dalle autorità con l'istituzione del divieto
di circolazione, troppo incisivo anche perché accompagnato da una tavola
complementare di difficile interpretazione. La prescrizione avversata - hanno
soggiunto - pregiudicherebbe in particolare la loro proprietà ed i suoi contenuti
commerciali, che diventando inaccessibili rischiano di chiudere provocando loro
un'ingente perdita di introiti locativi.
D. Con
giudizio 21 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Narrati i fatti e ricordato come l'effetto
sospensivo esplicato dal gravame avesse indotto l'autorità comunale a schermare
Fatti
i divieti indebitamente già posati, il Governo ha sottolineato per cominciare
che le misure adottate non si pongono in contrasto con la pianificazione
locale, segnatamente con il piano del traffico di __________. Quanto alle
ulteriori censure sollevate dai proprietari del mapp. __________, l'autorità di
ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il provvedimento avversato fosse
legittimo, sostenuto da un chiaro interesse pubblico prevalente, proporzionato in
quanto accompagnato da deroghe di immediata comprensione e giustificato dalla comprovata
necessità di ovviare al traffico parassitario esistente nel comprensorio. Una
soluzione meno incisiva, come quella auspicata in replica dagli insorgenti, non
è ipotizzabile senza stravolgere gli effetti del controverso divieto nel
contesto unitario del comparto interessato dalla misura.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annul-lamento di tutte le prescrizioni locali
concernenti il traffico pubblicate il __________, rispettivamente una loro
modifica nel senso di sgravare dal "divieto generale di circolazione"
via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________ e via __________.
l
ricorrenti hanno in gran parte riproposto, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni
invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, dolendosi innanzi tutto delle
modalità procedurali seguite dall'ASCo (posa della segnaletica, oscuramento di
quella contestata, pubblicazione in due fasi delle regolamentazioni adottate,
ecc.) e del negato esperimento del chiesto sopralluogo.
Nel
merito, hanno ribadito che il cumulo delle prescrizioni approvate ("zona
30" + "divieto generale di circolazione") risulta non solo
contradditorio, ma anche sproporzionato, atteso che la prima misura è più che
sufficiente per eliminare il traffico parassitario nel comparto e che la
particolarità di quest'ultimo, segnatamente la vocazione spiccatamente
commerciale delle proprietà che si affacciano su via __________, non giustificano
un'applicazione indiscriminata, estesa a tutto il quartiere, del "divieto
generale di circolazione". Identico discorso varrebbe per l'interesse
pubblico della restrizione, riconoscibile unicamente per la porzione
prettamente residenziale del comprensorio, attraversata da strade di servizio
di piccolo calibro sulle quali non è nemmeno possibile incrociare. A mente dei
ricorrenti, il concetto dinamico di interesse pubblico richiamato dal Consiglio
di Stato non potrebbe d'altronde trovar spazio al cospetto di un piano regolatore
comunale che li ha stimolati a costruire nella zona uno stabile
residenziale/commerciale al quale è poi stato accostato un grande generatore di
traffico come il centro scolastico, servito da una strada (via __________) per
la cui sistemazione hanno dovuto versare 120'000.- fr. di contributi di
miglioria. Nel seguito, i coniugi RI 1 hanno ribadito la tesi secondo cui le
misure adottate non solo contrastano con la vigente normativa pianificatoria,
ma provocano un sostanziale dezonamento del loro fondo. Per rimediare in parte ai
danni cagionati dal controverso provvedimento e renderlo sostenibile, sarebbe auspicabile
che almeno via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________
e via __________ venga risparmiato dalla prevista limitazione del traffico.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti l'ASCo e il municipio di CO 1, la prima richiamandosi
al contenuto degli allegati presentati davanti alla precedente istanza, il secondo
avversando partitamente le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese,
per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva degli insorgenti,
destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10
cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere è nota al Tribunale e trova
puntuale conferma nella numerosa documentazione fotografica e planimetrica
contenuta nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non
appare dunque atta a procurare a questa autorità di ricorso la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che al Tribunale cantonale
amministrativo spetta il compito di verificare la legittimità della decisione
impugnata (cfr. art. 61 LPamm), non quello di mediare sul campo una soluzione
di ripiego che possa soddisfare le esigenze personali dei ricorrenti.
Per lo stesso motivo riferito alla
completezza delle tavole processuali vanno disattese le censure che i
ricorrenti muovono al Consiglio di Stato per non aver esperito un sopralluogo.
La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità e la
concludenza di questa prova resiste alle loro critiche.
Considerandi
2.
I
ricorrenti stigmatizzano tempi e modalità con cui l'ASCo, d'in-tesa con il
municipio di CO 1, ha introdotto nel comparto Sottomontagna la zona con limite
di velocità massimo di 30 km/h ed il "divieto generale di circolazione"
mitigato dall'eccezione "servizio a domicilio permesso".
A prescindere dal fatto che i segnali sono
stati posati prima della loro adozione e pubblicazione, in violazione evidente
dell'art. 107 cpv. 1 OSStr, nulla può essere imputato alle autorità cantonali e
comunali, che per il resto hanno ossequiato alla lettera tutte le norme
procedurali relative all'istituzione della cosiddetta "zona 30" (vedi
art. 108 OSStr e 1 segg. Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo
di 30 km/h e le zone di incontro, RS 741.213.3) e del querelato "divieto
generale di circolazione nelle due direzioni" (art. 104 e 107 OSStr). In particolare, nessun disposto di legge imponeva
loro di introdurre contemporaneamente le due misure, costituite da prescrizioni
locali concernenti il traffico aventi - come si avrà modo di vedere nel seguito
- finalità del tutto diverse.
3.
Con una
motivazione di ardua comprensione, i ricorrenti asseverano che i provvedimenti
adottati si pongono in conflitto con non meglio specificate disposizioni del
piano regolatore comunale e criticano il Consiglio di Stato, laddove ha constatato
che la segnaletica non crea momenti di contrasto con il piano del traffico di __________.
In realtà, come annotato a giusto titolo
dalla prima istanza di ricorso, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna discrepanza
tra i provvedimenti adottati e il PR comunale. Né dal profilo della conformità
di zona cui sembrano appellarsi i ricorrenti (concetto applicabile unicamente ad
edifici ed impianti; vedi art. 22 cpv. 2 lett. a legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700), né dal profilo
dell'ammissibilità della segnaletica per rapporto alla destinazione delle
strade del comparto Sottomontagna, sancita dal piano del traffico seguendo la gerarchia
indicata all'art. 5 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2).
Su questo argomento basta rinviare alle pertinenti argomentazioni svolte in
merito dal Consiglio di Stato, integrate dall'osservazione che se zone di
incontro giusta l'art. 22b OSStr possono essere create nei quartieri
commerciali, a maggior ragione si possono istituire "zone 30" senza
limiti di estensione nello spazio (ATE, Zones à vitesse limitée, situation juridique,
2002, pag. 4) e misure ostanti al traffico parassitario nei comparti a
sfruttamento prevalentemente residenziale come quello in cui giace la proprietà
degli insorgenti. Quanto alla destinazione conferita dalla pianificazione alle arterie
gravate, le limitazioni sono state imposte su vie che il piano del traffico di __________
classifica come strade di servizio e, in misura minore, di raccolta (per la
definizione di questi concetti vedi art. 5 cpv. 4 e 5 Lstr). Proprio le strade
secondarie sulle quali è ammesso per legge collocare segnaletica per zone (art.
2a cpv. 5 OSStr, con l'eccezione prevista al cpv. successivo, che a
determinate condizioni permette addirittura di estendere le prescrizioni su
tratti di strada principale; DTF 136 II 539 consid. 2.2 e 3.4).
Come se non bastasse, tutti i provvedimenti
presi per tutelare il quartiere Sottomontagna di __________ risultano
perfettamente in linea con la pianificazione di rango superiore, segnatamente
con gli indirizzi e le misure previsti dal Piano regionale dei trasporti del __________
(cfr. scheda M4 del Piano direttore, consolidata a livello di dato acquisito).
4.
Anche in
questa sede i ricorrenti sostengono che le avversate restrizioni del traffico
non sono sorrette da un sufficiente interesse pubblico e risultano lesive del
principio della proporzionalità.
4.1
Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione
su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro
quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi
d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la
circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al
grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente.
Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni
funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli
abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico,
la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della
strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri
d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il
posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).
Dalla
sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni
della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non
aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere
tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta
l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni
stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).
Nella
fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite
l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma
rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni
locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico
all'interno del comprensorio comunale. Una simile
misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite
dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436, concernente proprio un divieto
generale di circolazione con deroga). Di principio, la prescrizione deve essere
dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi
della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e
collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è
necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere
la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di
restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).
4.2
Le prescrizioni locali del traffico
impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.01
"Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola
complementare "servizio a domicilio permesso" in corrispondenza degli
accessi al comparto Sottomontagna. Contrariamente alla "zona 30"
implementata nello stesso quartiere, misura di vera e propria moderazione del
traffico volta ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità
abitativa e di vita (USTRA, Moderazione del traffico all'interno delle
località, Berna 2003, pag. 10 e 16 segg.), i segnali di prescrizione osteggiati
dagli insorgenti mirano esclusivamente ad escludere dall'area gravata il
traffico parassitario, ovvero il traffico generato da coloro che l'attraversano
per evitare la colonna presente sistematicamente nelle ore di punta sulla cantonale
__________ (via __________). Problema, quello del traffico parassitario, la cui
esistenza è comprovata da accertamenti incontrovertibili (vedi perizia datata
dicembre 2009 dello studio __________, __________).
I due provvedimenti voluti dalle autorità
comunali ("zona 30" + "divieto generale di circolazione")
non sono correlati, né fra di loro dipendenti. Approvati separatamene dall'ASCo
per ragioni chiaramente tattiche, hanno in ogni modo valenza e portata propria,
senza peraltro risultare tra di loro contradditori. L'introduzione del limite
di velocità non è un presupposto irrinunciabile delle altre regolamentazioni di
cui trattasi, né quest'ultime lo sono per rapporto alle pregresse misure di
moderazione del traffico (STA 52.2002.479/482 del 18 agosto 2003). Invano
dunque i ricorrenti cercano di farne un tutt'uno laddove ciò torna loro utile per
puntellare alcune tesi addotte nel gravame.
Poste queste premesse, mette conto di
ricordare ancora che il "divieto generale di circolazione" imposto
non è assoluto, ma è stato volutamente temperato dall'introduzione in parallelo
dell'ec-cezione "servizio a domicilio permesso" di cui all'art. 17
cpv. 3 OSStr. Contrariamente a quanto sostengono i coniugi RI 1, il significato
di questa deroga non è di ardua interpretazione al punto da inibirne totalmente
l'efficacia, ma è noto ad ogni persona che abbia conseguito una licenza di
condurre superando il relativo esame teorico; essa permette in sostanza di
entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione qualsiasi all'interno
del medesimo (Residenza __________ e bar compresi).
4.3
La
segnaletica di divieto (con relative eccezioni) contrastata dai coniugi RI 1 mira
all'eliminazione del traffico parassitario, provocato da coloro che utilizzano
le strade del quartiere per aggirare via Stazione. L'interesse pubblico che
sorregge la posa di tale regolamentazione è pertanto indubbio,
indipendentemente dalla dinamicità che si vuole attribuire (Consiglio di Stato)
o negare (ricorrenti) al predetto principio cardine del diritto amministrativo.
Non v'è chi non veda infatti come l'introduzione di una misura volta ad eliminare
il mero traffico di transito attraverso il comparto Sottomontagna giovi alla
generalità degli abitanti della zona o quantomeno ad una sua frazione rilevante
e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(RDAT I-2000 n. 14). Non per nulla la richiesta di adottare provvedimenti tesi
ad eliminare il traffico parassitario è venuta in primis dai residenti del
quartiere e il comune confinante di __________ ha già da tempo introdotto le
stesse prescrizioni per proteggere i suoi abitanti.
4.4
La
decisione di posare il segnale "divieto generale di circolazione" agli
imbocchi del comparto Sottomontagna si rivela corretta anche dal profilo della
necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla nuova
regolamentazione, che colpisce indistintamente tutti coloro - cittadini di __________
compresi - che vorrebbero utilizzare le strade del quartiere per il solo transito
invece di percorrere la cantonale, appaiono sopportabili ed adeguatamente
rapportati all'obbiettivo prefissato di ridurre in maniera corretta i flussi di
traffico inutili all'interno del comprensorio interessato.
D'altra parte, la sola "zona 30"
non è sufficiente per ottenere lo scopo divisato. Per comprenderlo, basta por
mente al fatto che di regola gli automobilisti preferiscono circolare a
velocità ridotta ma costante in una zona residenziale piuttosto che restar fermi
o procedere a singhiozzo su un'arteria principale. Fosse vero il contrario affacciato
dai ricorrenti, il traffico parassitario in aree gravate dalla limitazione di
cui all'art. 22a OSStr non esisterebbe nemmeno. Quanto alla proposta di non
imporre il divieto su via __________ e il tratto di via __________ compreso tra
via __________ e via __________, i coniugi RI 1 omettono di considerare che
così facendo non solo si aprirebbe uno spiraglio nel quale andrebbe ad
infilarsi tutto il traffico parassitario che sin qui va a disperdersi sulle
varie strade secondarie del quartiere, ma si andrebbe anche a concentrare tale flusso
nel settore più sensibile del comparto, ovvero quello in cui si trova la scuola
media. L'apertura di una simile falla nella blindatura della zona voluta dal
municipio dietro indicazioni ricevute da specialisti della materia non può
entrare in considerazione. Anche perché a dispetto dello scenario catastrofico prospettato
dagli insorgenti qualora le prescrizioni osteggiate venissero confermate, non
vi sono oggettivamente ragioni per credere che essi subiranno realmente i
pregiudizi paventati nel gravame. L'accesso al loro stabile ed a tutte le
attività che esso ospita è ampiamente garantito dall'ecce-zione "servizio
a domicilio permesso", che come già detto in precedenza permette di
entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione all'interno dello
stesso. L'unico commercio che potrebbe invero subire un qualche contraccolpo
dall'assenza del traffico parassitario è il bar, sempre che quest'ultimo - pur
essendo un esercizio pubblico di quartiere - ricavi la maggior parte della sua
cifra d'affari da avventori occasionali provenienti dal movimento veicolare di
transito. Una simile ipotesi, già remota di suo, non è stata minimamente resa
verosimile dai ricorrenti, cosicché non occorre soffermarsi ulteriormente sul
tema, comunque insuscettibile di intaccare la proporzionalità delle prescrizioni
locali concernenti il traffico dedotte in giudizio. Né occorre approfondire la
questione legata al presunto quanto improbabile dezonamento del fondo, che i
proprietari del mapp. __________ potranno se del caso sottoporre al Tribunale
di espropriazione promuovendo una causa di esproprio materiale nei confronti
del comune.
Per quanto concerne infine il richiamo alla
libertà economica e alla garanzia della proprietà, i ricorrenti non possono
dedurre da queste garanzie costituzionali alcun diritto ad un accesso esente da
qualsiasi limitazione (sull'argomento cfr. RDAT I-2008 n. 32).
5.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome
immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e le prescrizioni
locali concernenti il traffico che esso ha tutelato.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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