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Decisione

52.2011.330

Licenza edilizia per una termopompa. Principio di prevenzione delle emissioni

22 giugno 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di

pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo

d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole

zone di utilizzazione.

I limiti di esposizione al rumore

dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,

che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende

moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la

notte.

2.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei

valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta,

occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si

giustifichino ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre

le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono

sopportabili sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. DTF 124 II 517

consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28 settembre 2001 consid. 4.1, in: URP

2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una

pompa termica, in: URP 2009, pag. 541; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009

consid. 3.4.). Il criterio della sopportabilità economica

delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo

i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre fonti,

le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in considerazione

nell'ambito dell'esame della proporzionalità.

Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si

giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore

importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306 consid. 8; DTF 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata,

consid. 4.1.; STF 1C_299/ 2009 del 12 gennaio 2010 consid.

3.2).

3. 3.1. Nel caso concreto, la termopompa (modello __________) in discussione è

stata installata all'esterno dell'edificio (part. 1699) del resistente, su uno

zoccolo in beton (m 1.20 x 0.80 x 0.10 m) a ca. m 1.70 dalla facciata nord-est. L'impianto si trova ad una distanza di ca. 12 m dallo stabile (part. 1053) dei resistenti, situato più a est. Entrambi i fondi sono assegnati

alla zona residenziale R2, alla quale è attribuito il grado di sensibilità

(GdS) II.

Chiamato a esprimersi sulla notifica di costruzione del resistente, l'Ufficio

per la prevenzione dei rumori ha determinato il livello sonoro di valutazione (Lr ) della termopompa verso l'abitazione

dei ricorrenti [34.7 dB(A) di giorno, 35.4 dB(A) di notte]. Il protocollo di

calcolo è stato allestito in base alla potenza sonora [Lw 61 dB(A)] risultante

dalla scheda tecnica, tenendo conto della riduzione notturna [4 dB(A)], del coefficiente

di direttività (Q = 2) e della distanza (12 m), nonché dei fattori di correzione K1 [5, 10 dB(A)], K2 [4 dB(A)] e K3 [0 dB(A)].

La licenza edilizia è stata subordinata alla condizione risultante dal

preavviso dell'autorità dipartimentale, segnatamente al rispetto dei dati

relativi alla potenza sonora che devono corrispondere scrupolosamente a

quelli elencati nella scheda tecnica della ditta

__________, nonché a successive verifiche e limitazioni, da ordinarsi in

caso di lamentele per il rumore eccessivo da parte del vicinato.

Dinnanzi al Governo, l'Ufficio per la prevenzione dei rumori della SPAAS ha

precisato che la diversa ubicazione (dall'interno all'esterno) - posto che le

due fonti di rumore sono praticamente alla stessa distanza dal ricettore

considerato (11 e 12 metri) - comportava una differenza di 4 dB(A),

sicuramente significativa, dovuta principalmente all'attenuazione dei pozzi

luce; la posa all'esterno, ha aggiunto, sarebbe comunque stata possibile ritenuto

il largo margine di rispetto [ca. 10 dB(A)] dei valori di pianificazione [VP:

45 dB(A) di notte]. A queste condizioni reputiamo che sia pure soddisfatto

il principio di prevenzione. Il livello di rumore [27.4 dB(A)] senza

tener conto dei fattori di correzione stabiliti dall'OIF, ha aggiunto,

corrisponderebbe ad un livello di rumore inferiore ad un rumore di fondo

presente normalmente in una zona residenziale tranquilla che può essere

quantificato a dipendenza delle situazioni di circa Leq = 30/32 dB(A). Il

rumore della termopompa, ha concluso, non sarebbe praticamente misurabile e

distinguibile da un normale rumore di fondo.

Nel suo giudizio, il Governo ha fatto proprie queste conclusioni. Ritenuto

che anche nel caso di posa esterna della pompa di calore, ha

Considerandi

argomentato, i valori raggiunti sono comunque molto bassi, comparabili a

quelli di un normale rumore di fondo di una zona residenziale tranquilla, si

ritiene che il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 cpv. 2 LPamb sia

rispettato. L'imposizione di un'ulteriore riduzione [di 4 dB(A)] delle

immissioni mediante spostamento dell'impianto all'interno, come previsto dal

progetto originario, non sarebbe invece giustificato in quanto sproporzionato. Altre

misure, in particolare quelle proposte dai ricorrenti (posa di uno schermo insonorizzante),

non sono invece state valutate.

3.2

I ricorrenti censurano in particolare quest'ultimo aspetto, sottolineando

come vi sarebbero altri provvedimenti che potrebbero facilmente essere adottati

senza un dispendio eccessivo.

A giusta ragione. Come fatto valere dagli insorgenti già in sede di opposizione

(cfr. scritto 25 giugno 2010 dei ricorrenti, incarto del municipio, doc. E2 e

E3), dalla stessa scheda tecnica (cfr. incarto del municipio, plico doc. C3 e

risposta 5 settembre 2011 dell'UPR, doc. 5) relativa all'impianto (__________)

risulta chiaramente che in caso di posa esterna della termopompa è possibile - addirittura

raccomandata (sollten immer, toujours prévoir) - la posa di cappe

fonoassorbenti (Schalldämmhaube, capots insonorisants), e meglio in

corrispondenza sia del lato di aspirazione sia del lato di espulsione dell'aria.

Provvedimento, questo, che stando alla stessa scheda permette di conseguire una

riduzione di 6-9 dB(A) a dipendenza della velocità di rotazione dei

ventilatori. Un simile coperchio ha inoltre un costo stimabile (fr. 500.-/600.-

secondo le indicazioni incontestate dei ricorrenti) assai contenuto, se

raffrontato ai costi generalmente richiesti per un simile impianto (ca. fr.

13'000.-) e, a maggior ragione, se raffrontati, come nel caso concreto, ai costi

di costruzione complessivi del progetto (ca. fr. 1'000'000.-, cfr. formulario

domanda di costruzione 4 maggio 2009). Ferme queste premesse, un simile

provvedimento (tecnicamente fattibile e addirittura raccomandato dal produttore

dell'impianto, cfr. scheda citata) che permette di ottenere un'ulteriore

importante riduzione delle emissioni, con un dispendio relativamente basso,

deve in ogni caso essere ordinato.

Altresì da ordinare è pure l'altro provvedimento richiesto dai ricorrenti,

ovvero quello di prevedere l'espulsione dell'aria della termopompa - che per

sua natura rappresenta il punto più rumoroso della termopompa (rumore della

grande massa d'aria che viene convogliata verso l'esterno) - sul fronte opposto

a quello dell'abitazione dei ricorrenti, ovvero verso la strada (nord-ovest).

Soluzione questa, facilmente attuabile dal profilo tecnico - che prevede lo

stesso fornitore dell'impianto (più che girare il tubo di svuotamento,

invero non presente nelle termopompe, si tratta di invertire le due pareti

laterali, una attualmente costituita dalla griglia di espulsione dell'aria, l'altra

da un pannello) - e senz'altro conforme al diritto se si considera che su quel

versante, oltre la strada, per diverse decine di metri di distanza, non vi sono

edifici sensibili al rumore.

3.3

Contrariamente a quanto ritenuto dalle istanze inferiori, la circostanza

che i valori d'immissione siano inferiori [ca. - 10 dB(A)] ai valori di

pianificazione applicabili non comporta un automatico rispetto del principio di

prevenzione. Per legge, le emissioni devono essere limitate nella misura

massima possibile,

indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 2

LPAmb). Per giurisprudenza, il principio di prevenzione si applica sempre, anche

in casi di emissioni di poca importanza (cfr. sog. Bagatellfällen):

conformemente al principio di proporzionalità, di principio devono essere

imposte le misure che permettono di ottenere una riduzione importante delle

emissioni con un dispendio relativamente basso (cfr. DTF 133 II 169, consid.

3.2

; cfr. anche supra, consid. 2.2.). Poco conta dunque che i valori d'immissione

sarebbero comparabili a quelli di un normale rumore di fondo di una zona

residenziale tranquilla. Né la LPAmb, né l'OIF fissano in modo generale e

astratto un simile valore soglia [quantificato dall'UPR in 30-32 dB(A)] al di

sotto del quale non è necessario imporre ulteriori provvedimenti. Un simile

parametro è dunque inapplicabile. Può pertanto rimanere aperta la questione di

sapere se i valori in discussione [34.7 dB(A) di giorno, 35.4 dB(A) di notte]

siano effettivamente comparabili con un simile valore stimato dall'UPR, come

sostenuto dalle istanze inferiori.

3.4

In base al principio di proporzionalità, questi provvedimenti permettono

di prescindere dalla ricollocazione interna dell'impianto, che, in base ai

calcoli dell'UPR, comporterebbe una riduzione inferiore [- 4 dB(A)].

4.

4.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata mentre che la licenza

edilizia deve essere confermata alla condizione che l'espulsione

dell'aria della termopompa sia prevista sul fronte opposto a quello dell'abitazione

dei ricorrenti, ovvero verso la strada (nord-ovest) e che vengano applicati sui

lati d'aspirazione e di espulsione dell'aria le cappe fonoassorbenti (Schalldämmhaube,

capots insonorisants), conformemente a quanto indicato al consid. 3.2.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa fra le

parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21 giugno

2011 del Consiglio di Stato (n. 3508) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la licenza edilizia 14

luglio 2010 rilasciata dal municipio di Caslano a CO 2 è confermata alla

condizione che l'espulsione dell'aria della termopompa sia prevista sul fronte

opposto a quello dell'abitazione dei ricorrenti, ovvero verso la strada

(nord-ovest), e che vengano applicati sui lati di aspirazione e di espulsione

dell'aria le cappe fonoassorbenti (Schalldämmhaube, capots insonorisants),

conformemente a quanto indicato al consid. 3.2.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del resistente CO 2 in ragione di fr. 1'000.- e dei ricorrenti RI 2RI 2 per la parte rimanente (fr. 200.-).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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