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Decisione

52.2011.331

Ordine di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione a posteriori. Divieto d'uso

2 dicembre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I locali servizi sono stati girati di 90°, il locale cucina è stato spostato

verso i gabinetti mentre in facciata sono state eliminate 5 aperture e create 2

nuove in posizione diverse. C'è un gabinetto in più per le donne.

I locali deposito sono stati spostati come pure i locali impiantistici lungo la

facciata est.

PT zona benessere: sono stati posizionati i servizi spogliatoi lato ingresso,

il locale si presenta con piscine angolari e zone relax.

1° piano zona fitness e relax: pure il 1° piano è stato completamente

modificato sopratutto nella sistemazione dei servizi sono stati creati i bagni

turchi e saune.

Anche le cabine sono state modificate (9+9) [..].

Ciò premesso, si richiede al sig. RI 1 – soggiunge il verbale – la

presentazione dei piani aggiornati dello stabile; il municipio valuterà

se richiedere la variante in corso d'opera. Dal canto suo, il ricorrente, posto

che non avendo modificato le attività e le superfici, i cambiamenti non

essendo strutturali ma non di contenuto (cfr. verbale manoscritto), ha ribadito

la sua richiesta di rilascio del permesso di abitabilità.

C. Ricevuti

dai ricorrenti i piani aggiornati, ricordati gli accertamenti del sopralluogo e

rilevato in particolare come la presenza al primo piano di 18 camere, la

maggior parte equipaggiate con letto e specchio sopra il letto o sulla parete e

dotate di aria condizionata [..] alcune con cabina doccia fosse difforme

con le 7 cabine per la zona fitness e relax autorizzate [..] e

comporterebbe un impatto ambientale diverso sul traffico e sul numero di

posteggi minimo da autorizzare, con decisione 20 aprile 2011 il municipio ha

ordinato ai ricorrenti – con la comminatoria dell'art. 292 CPS – di sospendere

immediatamente l'esecuzione di ogni e qualsiasi lavoro nello stabile. L'esecutivo

comunale ha inoltre ingiunto agli insorgenti di presentare, entro trenta

giorni, una variante in corso d'opera relativa agli interventi eseguiti e da

eseguire non autorizzati con indicata pure l'esatta destinazione dei locali al

pian terreno ed al primo piano, negando il permesso di abitabilità dello

stabile. L'ordine era inoltre accompagnato dall'invito alla polizia a far

rispettare il presente ordine conformemente all'art. 34 cpv. 3 lett. c LPamm,

nonché dall'avviso di apertura di un provvedimento contravvenzionale per

violazione formale e materiale della legge edilizia, con concessione di un

termine ai ricorrenti per presentare osservazioni.

D. Con

decisione 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato

dai ricorrenti avverso il suddetto provvedimento. Il Governo ha ritenuto che l'ampio

novero di differenze, nemmeno di minor conto, nella disposizione dei locali, impiantistica,

arredi, ecc. riscontrato in occasione del sopralluogo [..] giustificasse il

fermo lavori imposto dal municipio, con quanto ne consegue [..]. L'organizzazione

interna dei vani sarebbe radicalmente mutata; dagli atti emergerebbero inoltre

concreti dubbi sulla reale destinazione dello stabile.

E. Con ricorso

12 luglio 2011, RI 1 impugnano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

la predetta risoluzione governativa, chiedendo, in via principale, l'accoglimento

del ricorso, e in particolare: che sia revocato l'ordine di sospensione

lavori e l'apertura di un provvedimento contravvenzionale, che

sia dichiarato decaduto l'ordine di presentare una variante in corso d'opera

e sia concessa l'abitabilità dello stabile. In via subordinata, chiedono

quanto precede, limitatamente all'esercizio pubblico al piano terreno dello

stabile. In via provvisionale, postulano che al ricorso sia conferito

l'effetto sospensivo.

Il fermo lavori, argomentano, sarebbe quanto meno tardivo: i lavori all'interno

dello stabile, eccezion fatta per alcuni interventi di finitura nella zona

wellness (riempimento piscine, posa delle porte a vetri delle cabine relax),

sarebbero infatti già terminati. In ogni caso, le modifiche intraprese non

sarebbero strutturali, ma di carattere organizzativo, volte a consentire un più

adeguato sfruttamento degli spazi; le stesse non avrebbero mutato le caratteristiche

essenziali del progetto approvato. Ciò vale in particolare per quanto attiene al

bar. I ricorrenti spiegano poi dettagliatamente le distinzioni e i benefici dei

bagni (sauna, bagno turco, docce cromatiche) predisposti nello spazio

benessere. I ricorrenti, a dispetto di quanto ipotizzato dalle istanze inferiori,

non avrebbero affatto l'intenzione di insediare nell'edificio un postribolo. Non

vi sarebbe alcuna camera, ma semplici cabine relax dotate di porte

vetrate trasparenti; né vi sarebbero letti con telai e materassi,

rispettivamente letti a forma di conchiglia, ma manufatti leggeri in

sagex coperti da un sottile materassino in lattice.

Le modifiche in questione, concludono, non comprometterebbero né la sicurezza

né l'igiene; il permesso di abitabilità andrebbe quindi in ogni caso

rilasciato.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il comune. Le modifiche, argomenta in

particolare, sarebbero innumerevoli e sostanziali. Andrebbero riverificati il

rispetto delle normative sul fuoco, gli indici e le destinazioni dei locali, il

numero di posteggi, le immissioni indotte, ecc. Giustificate sarebbero le

considerazioni riferite ad un cambiamento di destinazione: il primo piano non è

più (prevalentemente) occupato da un'area fitness con attrezzi, come previsto

dal progetto, ma unicamente da uno spazio per il relax con installazioni

(isole relax), estranee al fitness. L'esercizio pubblico si configurerebbero

più come un locale notturno che un classico bar. Il permesso di abitabilità non

potrebbe essere rilasciato, già solo perché manca un adeguamento dell'attestato

antincendio.

I Servizi generali del Dipartimento del territorio non hanno invece presentato

osservazioni.

G. Con la

replica e la duplica, gli insorgenti e il comune si sono sostanzialmente riconfermati

nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva

dei ricorrenti, direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 43

LPamm), è certa. L'impugnativa, tempestiva (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LPamm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo richiesto dai ricorrenti non appare

idoneo a portare elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La

situazione dei luoghi emerge in maniera sufficientemente chiara dai piani e dalle

fotografie agli atti.

Considerandi

2.

2.1. In

base all'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti

senza o in contrasto con la licenza edilizia (cfr. anche art. 45 cpv. 1 regolamento

di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). I

lavori in contrasto con la licenza edilizia, soggiunge il cpv. 2, devono essere

lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante

non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 LE; cfr. anche art. 45 cpv. 3 RLE).

L'ordine, precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario

per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (i

lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni

non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o

immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.

L'ordine di sospendere i lavori – che è immediatamente esecutivo (cfr. art. 45

cpv. 5 RLE) – è un provvedimento cautelare, volto ad assicurare il mantenimento

della situazione di fatto esistente nell'attesa che l'autorità conceda una

licenza in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il

permesso accordato, o neghi lo stesso, ordinando eventualmente il ripristino di

una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile. Scopo del provvedimento è di evitare che una situazione

di illegittimità formale, creata da un intervento edilizio privo della necessaria

autorizzazione, venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dei lavori,

rendendo più difficile l'adozione di eventuali misure di ripristino qualora l'abuso

non possa essere sanato da una licenza a posteriori (cfr. fra le tante: STA

52.2006.279

del 9 ottobre 2006, consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE, n. 1261).

Trattandosi di un provvedimento di natura

cautelare, non occorre che la situazione di illegalità che giustifica l'adozione

dell'ordine di sospensione dei lavori venga preventivamente accertata in

maniera inconfutabile: l'apparenza, suffragata da concreti indizi di un

probabile contrasto con il diritto edilizio formale o materiale, è di per sé

sufficiente per ordinare la sospensione dei lavori. Terminati i lavori,

l'adozione di un ordine di sospensione degli stessi diventa privo di

significato. A quel momento può entrare in

linea di conto solo un divieto di utilizzazione dell'opera realizzata senza

permesso (cfr. RDAT II-1992 n. 28; 1986 n. 57; STA 52.2004.233 del 10 settembre

2004, consid. 2.1; STA 52.2003.107 del 1. dicembre 2003 citata in Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia

annotata, Pregassona 2006, ad art. 42 pag. 127; Scolari,

op. cit., ad art. 42, n. 1262).

2.2

L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido titolo che l'autorizzi,

sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua

conformità con il diritto materiale concretamente applicabile. L'ordine,

incoercibile, è in sostanza il corollario dell'accertamento dell'inesistenza di

un permesso, che legittimi l'opera in quanto tale e l'uso che ne viene fatto

(RDAT I-2003, n. 34; II-2002, n. 18; II-1993 n. 33; Scolari, op. cit., ad art. 42 LE, n. 1265).

3.3.1

Nel caso concreto, con licenza edilizia datata 9 settembre

2009, il municipio ha autorizzato il cambiamento di destinazione dello stabile

(part. 2647) da deposito a spazio benessere fisico.

Dando seguito alla richiesta dell'istante in licenza di indire il sopralluogo

per l'abitabilità dello stabile, il municipio ha ordinato una verifica

della conformità dello stabile con quanto regolarmente autorizzato. Questa

verifica si è svolta il 15 aprile 2011, alla presenza di una delegazione del

municipio e dell'ufficio tecnico. A quel momento i lavori erano già terminati,

fatta eccezione, come affermano i ricorrenti, per la posa dei vetri delle

cabine e il riempimento delle vasche e la sistemazione di oggetti d'arredamento.

Lo conferma il fatto che i ricorrenti avevano chiesto – proprio per quella data

– un sopralluogo per il rilascio del permesso di abitabilità. La circostanza è

inoltre suffragata dalle fotografie agli atti e dalla minuziosa descrizione

delle opere che, secondo il municipio, sarebbero state realizzate in spregio al

permesso ricevuto. L'ente comunale – che nel frattempo ha inoltre rilasciato ad

RI 1 il permesso per rivestire le facciate e per realizzare dei muri esterni – non

spiega d'altra parte quale altra serie di lavori di finitura e di

completamento degli spazi interni dovrebbero ancora essere eseguiti.

Semplici rifiniture insignificanti non possono giustificare un ordine di

sospensione dei lavori. Considerato che, nel caso concreto, i lavori erano

praticamente terminati, la decisione 20 aprile 2011 con cui il municipio ha ordinato

il fermo lavori – corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS – era dunque

priva d'oggetto. In quanto tardivo, il provvedimento non era più idoneo ad

esplicare gli effetti e conseguire gli scopi propri di questo genere di misure

cautelari.

Da questo profilo, la decisione impugnata non può dunque essere tutelata.

3.2

Una diversa conclusione si impone invece per l'ordine di presentare una domanda

di costruzione a posteriori.

Confrontando i piani approvati dal municipio con quelli prodotti dai ricorrenti

a seguito del sopralluogo (risposta 19 maggio 2011 del municipio al Governo,

doc. 3 e 4), emerge in modo chiaro che, sebbene la destinazione dello stabile sembri

sostanzialmente rimasta immutata (PT: bar e zona benessere; 1° piano: zona fitness

e relax), vi è stata un'importante riorganizzazione degli spazi. Questa

riorganizzazione, dal profilo della polizia del fuoco, giustifica un

adeguamento dell'attestato antincendio e una nuova verifica della conformità

con le norme applicabili. Trattandosi di uno stabile ad uso collettivo, questo

controllo deve essere esperito nella procedura di rilascio del permesso (cfr.

art. 41d cpv. 3 LE). Aspetto, questo, che, stando alla documentazione agli

atti, già in sede di rilascio era stato oggetto di attenzione.

Nella misura in cui sono stati installati impianti non previsti dal progetto (ad

es. di raffreddamento, cfr. decisione impugnata, che menziona impianti di aria

condizionata nelle cabine) o sono stati ubicati diversamente (cfr. le

modifiche dei locali tecnici), sussiste l'esigenza di un permesso di costruzione

che autorizzi semmai i cambiamenti. La conformità di un impianto con le norme

ambientali è infatti valutata – dall'autorità cantonale competente – nel quadro

della procedura di rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 25 cpv.

1.

legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS

814.

). Ciò che impone all'istante in licenza di fornire in questo contesto

tutte le indicazioni necessarie (ubicazione, schede tecniche degli impianti,

tempi di funzionamento) ai fini della valutazione.

Già solo per questi motivi, l'ordine di presentare una domanda di costruzione a

posteriori, confermato dal Governo, va esente da critiche.

La nuova domanda di costruzione dovrà in particolare essere accompagnata da

piani precisi, dai quali si possa dedurre con chiarezza l'esatta ubicazione e

destinazione dei singoli locali e delle installazioni previste (sauna, bagno

turco, ecc.).

3.3

Per principio, ai fini della destinazione di un edificio fanno stato le

indicazioni date dall'istante in licenza. Il permesso concesso per una

determinata utilizzazione non può d'altro canto essere impiegato per un uso

diverso da quello autorizzato.

Nel caso concreto, dagli atti non risulta che lo stabile verrà senz'altro utilizzato

in modo difforme dagli scopi (bar, centro benessere fisico) per cui è stato

autorizzato. Non risulta in particolare che nello stabile verrà insediato un

locale notturno o verranno fornite prestazioni erotiche di qualsiasi natura

(massaggi erotici, ecc.), estranee ad un tradizionale centro wellness e

suscettibili di generare nuove immissioni, segnatamente immateriali, sull'ambiente

circostante. Non risulta inoltre che saranno organizzate delle manifestazioni o

che il bar non sarà utilizzato unicamente quale luogo di ristoro (cfr.

incarto domanda di costruzione, scritto 7 maggio 2009 RI 2 a Sezione per la

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Ancorché possa apparire

inusuale, la sola disposizione dei locali o il controverso arredamento (isole

relax, lettini in sagex, specchi a soffitto, ecc.) non permette una diversa

conclusione. Le relative considerazioni sviluppate dall'autorità comunale circa

un presunto cambiamento di destinazione non possono pertanto essere condivise. Ciò

non toglie che il municipio potrà e dovrà vigilare in futuro affinché il

permesso accordato sia rispettato.

Nell'ambito della procedura edilizia a posteriori che i ricorrenti sono

chiamati ad avviare (cfr. supra consid. 3.2), il municipio avrà comunque

modo di verificare che la cerchia e il numero degli utenti dichiarato dai

ricorrenti, determinante ai fini del calcolo dei posteggi in applicazione del

regolamento cantonale posteggi privati del 14 giugno 2005 (Rcpp; RL 7.1.1.1.5)

sia rimasto invariato (cfr. scritto 7 maggio 2009 citato), come sostanzialmente

affermano gli insorgenti, nonché gli altri aspetti di pertinenza comunale.

4.4.1

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LE, prima dell'occupazione del nuovo

edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve

essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il

progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto,

materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall'art. 30 alle

istallazioni a favore degli invalidi motulesi.

La norma si limita ad imporre al costruttore l'obbligo di chiedere una verifica

della conformità dell'opera realizzata; essa non disciplina il permesso di

abitabilità in quanto tale, ma si limita a stabilire il momento in cui tale

controllo dev'essere eseguito (STA 52.1997.105 del 25 giugno 1997, consid. 2.2;

RDAT I-1994 n. 32). La verifica di cui all'art. 49 cpv. 2 LE si estende ad accertare

in generale se la costruzione è stata eseguita in modo conforme alle

prescrizioni della legge e della licenza edilizia, con speciale attenzione alle

misure di sicurezza degli utenti (polizia sanitaria, del fuoco, della

circolazione, ecc.; Scolari, op.

cit., ad art. 49 LE, n. 1393).

Il permesso di abitabilità in senso stretto accerta il rispetto negli edifici d'abitazione

o d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica. Lo stesso è

rilasciato dal municipio o dal Dipartimento, qualora si tratti di edifici ad

uso pubblico e collettivi (art. 38a della legge sulla promozione della salute e

il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989; Lsan; RL 6.1.1.1; cfr. STA

52.1997.105

del 25 giugno 1997, consid. 2.2). In senso più ampio, esso concerne

il rispetto delle prescrizioni della polizia, segnatamente della sicurezza

(polizia del fuoco, ecc.). Un diniego del permesso di abitabilità fondato su

difformità irrilevanti dal profilo della sicurezza o dell'igiene delle costruzioni

di principio non entra in considerazione (cfr. RDAT I-1994 n. 32).

4.2

Il divieto di utilizzare una costruzione realizzata o trasformata senza

preventiva autorizzazione è un provvedimento di natura cautelare, simile

all'ordine di sospensione dei lavori. La licenza edilizia non si limita invero

ad autorizzare la realizzazione di una determinata opera edilizia, ma ne

legittima anche l'utilizzazione in conformità della destinazione approvata. Un

simile divieto mira essenzialmente a tutelare l'interesse pubblico o quello dei

vicini dagli inconvenienti derivanti dall'uso di opere edilizie realizzate o

trasformate senza la necessaria licenza fintanto che non venga accertato,

nell'ambito di un procedimento di rilascio del permes-so in sanatoria, se gli

interventi attuati siano conformi al diritto materialmente applicabile (RDAT

II-2000 n. 40 con rinvii; RDAT II-1992 n. 28; STA 52.2004.233 del 10 settembre

2004, consid. 2.1. pubbl. in Mecca/Ponti,

op. cit., ad art. 42 pag. 130).

L'adozione di un simile provvedimento cautelare presuppone an-zitutto

l'esistenza di una violazione formale della LE. Deve, in particolare, essere

sufficientemente certo che un determinato in-tervento edilizio è stato

realizzato senza la necessaria autorizza-zione o che una costruzione esistente

è utilizzata secondo mo-dalità diverse da quelle previste dalla licenza accordata.

Per principio, il divieto cautelare di utilizzare una costruzione rea-lizzata

senza permesso od utilizzata diversamente dal permesso accordato non postula

l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Non occorre, in altri

termini, che la costruzione abusiva o l'uso non autorizzato appaiano anche in

contrasto con il diritto materialmente applicabile. È sufficiente che l'opera

edilizia sia stata realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con

il permesso ricevuto.

L'adozione di un divieto provvisorio d'utilizzazione esige inoltre che

l'interesse pubblico o quello dei vicini ad inibire la fruizione della

costruzione abusiva prevalga su quello del proprietario a continuare ad

utilizzarla durante la procedura di rilascio del per-messo in sanatoria. L'autorità,

che dispone di un vasto potere discrezionale, deve segnatamente stabilire a

quale delle due parti in lite appaia giustificato far sopportare gli

inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi connessi all'incertezza

dell'esito finale (STA 52.2004.233 citata, consid. 2.1.; 52.2000.35 del 19

maggio 2000, pubbl. in RDAT II-2000 n. 40).

4.3

Nel caso concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il rilascio del

permesso di abitabilità dello stabile; provvedimento, questo, che equivale in

sostanza ad un divieto – di natura cautelare – di utilizzare lo stabile fintanto

che non venga accertato, nell'ambito del procedimento di rilascio della licenza

a posteriori, se gli interventi attuati siano conformi al diritto materialmente

applicabile. In casu, come detto, occorre segnatamente valutare la conformità

di quanto realizzato con il diritto ambientale (nuovi impianti, spostamento dei

locali tecnici). Inoltre, il provvedimento

è particolarmente giustificato nella misura in cui si fonda su motivi attinenti

alla polizia del fuoco.

Come visto poc'anzi, la disposizione interna degli spazi dello stabile è stata

modificata in modo importante; circostanza, questa, che impedisce di ritenere

che l'attestato antincendio e i relativi complementi prodotti nell'ambito della

pregressa procedura edilizia – e sottoposti anche alla competente autorità

dipartimentale (cfr. art. 44d cpv. 1 RLE) – valgano anche per le opere effettivamente

realizzate, come afferma il comune. Trattandosi di un edificio ad uso

collettivo, destinato ad ospitare un'ottantina di persone (cfr. citato scritto

7.

maggio 2009), la questione non è d'altra parte di secondaria importanza. Per

questi edifici, la presentazione di un attestato che certifichi la conformità

di un progetto con le norme tecniche vigenti – che deve essere trasmesso anche

all'Ufficio delle domande di costruzione che può richiedere complementi – è

infatti obbligatoria (cfr. art. 41d cpv. 3 LE; art. 44d cpv. 1 RLE); pure

obbligatoria per questi edifici, prima dell'uso, è la presentazione di un

certificato di collaudo da trasmettere anche all'Ufficio delle domande di

costruzione (art. 44e cpv. 3 RLE). Nella misura in cui si limitano ad affermare

che le soluzioni vanno (ben) oltre il minimo normativo, le affermazioni

dei ricorrenti non possono essere seguite. Questo Tribunale non dispone infatti

degli elementi necessari per ritenere senz'altro escluso un qualsivoglia

pericolo per l'incolumità degli utenti del centro fitness. Non risulta in

particolare che l'autorità dipartimentale competente per la polizia del fuoco –

consultata nell'ambito della pregressa procedura edilizia – sia già stata interpellata

anche riguardo alle intervenute modifiche ed abbia escluso un simile pericolo. Ferme

queste premesse, appare dunque legittima l'adozione di una misura cautelare

volta ad imporre il divieto d'uso dello stabile, difforme dalla licenza

edilizia accordata a suo tempo. Nell'ambito della ponderazione degli interessi

occorre infatti attribuire un peso accresciuto alla sicurezza degli utenti piuttosto

che agli interessi di natura economica dei ricorrenti, di occupare l'edificio

ed avviare la controversa attività.

5.

Da respingere, già solo perché neppure minimamente motivata, è

infine la domanda con cui i ricorrenti chiedono la revoca dell'apertura

del procedimento di contravvenzione.

6.6.1

Sulla base dei motivi che precedono, l'impugnativa deve

pertanto essere parzialmente accolta. La decisione del Governo è annullata,

mentre che la risoluzione municipale è confermata ad eccezione dell'ordine di

sospensione dei lavori, corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivi

n. 1 e 4).

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo

il loro grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune ne va esente, essendo

comparso per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

particolari. Nella misura in cui non sono compensate, gli insorgenti rifonderanno

inoltre al comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

per entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n.

3513) è annullata.

1.2. la risoluzione del

municipio del 20 aprile 2011 è annullata limitatamente all'ordine di sospensione dei lavori (dispositivo n.

1) e alla relativa comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivo n. 4).

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi

ultimi rifonderanno inoltre al municipio fr. 800.- a titolo di ripetibili per

entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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