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Decisione

52.2011.338

Legittimazione a ricorrere contro un divieto d'accessopronunciato dal gerente di un esercizio pubblico

4 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di accesso nei confronti di CO 1; la ricorrente si oppone inoltre all'ordine di

rifondere le ripetibili alla controparte;

che il gravame non è stato intimato alle parti per le risposte, mentre il

Tribunale si è limitato a richiamare gli atti dalla precedente istanza (art. 48

LPamm);

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di

questo giudice delegato, è data e il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 2 legge

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 1° giugno 2010; Lear; RL

11.3.2.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio

2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che la legittimazione attiva della ricorrente davanti a questo Tribunale,

destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm); il sapere se

essa fosse legittimata a impugnare la decisione dell'Ufficio davanti al

Consiglio di Stato è questione di merito, che viene esaminata qui appresso;

che il gravame, che non è stato intimato per la risposta (art. 48 LPamm), può

essere deciso sulla base degli atti richiamati dalla precedente istanza, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che la or abrogata legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 (Les

pubb; BU 1995 pag. 335), distingueva tra le figure del gestore e del gerente;

che, vigente il precedente ordinamento, tanto il gerente quanto il gestore

potevano vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate

(art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 del relativo regolamento, del 3 dicembre

1996; Res pubb; BU 1996, pag. 396);

che, pertanto, la competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico

spettava esclusivamente al gerente, rispettivamente, al gestore (STA 52.201.36

del 25 agosto 2010 consid. 3);

che il 1° aprile 2011 sono entrati in vigore la Lear e relativo regolamento,

del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), nella cui piena vigenza è stato

adottato, da parte di D__________, il divieto 18 aprile 2011;

che la nuova legge ha abrogato le figure del proprietario dell'immobile e del

gestore, mantenendo il gerente quale unico soggetto giuridico destinatario

delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei

provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti

alla trasgressione degli obblighi o dell'attività di esercente (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato relativo alla Lear, del 1° aprile 2009 [n. 6193], IV.a;

rapporto 5 maggio 2010 [6193 R], a);

che, coerentemente con questa impostazione, l'art. 15 cpv. 2 Lear attribuisce

la competenza a vietare l'accesso all'esercizio al (solo) gerente;

che, pertanto, appare corretto che la nuova diffida 18 aprile 2011 sia stata

pronunciata da D__________, nuovo gerente del Bar __________;

che, invece, a ragione il Consiglio di Stato ha negato alla __________ la

legittimazione a impugnare la decisione dell'Ufficio, che ha annullato il

provvedimento;

che l'art. 50 Lear, riferito alla procedura di ricorso, si limita a stabilire

la competenza e i termini, non definisce, invece, norme particolari circa la

legittimazione attiva;

che, pertanto, è applicabile l'art. 43 LPamm, che circoscrive la qualità per

interporre ricorso a persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro

legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo

Tribunale, a quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a

della legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA;

RS 172.021), e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione

giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della

legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110);

che introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi

voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta

della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato

altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre

pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con

Considerandi

l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione

dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche

un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può

essere sufficiente; affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43

LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,

immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione

contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RDAT I-2001

n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993

n. 22 consid. 1.2.);

che, in concreto, innanzitutto la ricorrente non era destinataria della

decisione 5 maggio 2011 dell'Ufficio, dedotta davanti al Consiglio di Stato;

che a torto, tuttavia, il Governo sembra ritenere che il semplice fatto che la

Lear non preveda più la figura del gestore, implichi che la società ricorrente

sia a priori priva di legittimazione a impugnare un simile provvedimento;

che, infatti, nella misura in cui riesce a dimostrare di essere, comunque,

portatrice di un legittimo interesse ai sensi dell'art. 43 LPamm, essa potrebbe

impugnare un siffatto provvedimento; evenienza che, tuttavia, non si realizza

in concreto;

che nel "ricorso" 9 maggio 2011 davanti al Governo l'insorgente non

ha spiegato per quale motivo sarebbe portatrice di un legittimo interesse nel

senso appena descritto;

che in effetti essa si è limitata a sostenere che la diffida 18 ottobre 2010

era stata pronunciata dalla gestrice e non dal gerente, pertanto non sarebbe

decaduta; per il resto conferma i motivi per i quali vorrebbe che alla

resistente fosse vietato d'accedere all'esercizio pubblico;

che oggetto della decisione 5 maggio 2011 da esso contestata era, tuttavia, esclusivamente

la validità del provvedimento pronunciato dal gerente D__________ il 18 aprile

2011;

che, dunque, la ricorrente non spiega minimamente il motivo per il quale la

decisione che annulla quest'ultimo provvedimento la toccherebbe in misura

maggiore degli altri cittadini;

che nemmeno in sede di ricorso davanti a questo Tribunale la RI 1 ha spiegato tali motivi: essa si limita infatti - nuovamente - a spiegare unicamente le ragioni

alla base del divieto stesso;

che incombeva alla ricorrente dimostrare i motivi per i quali era legittimata a

impugnare la decisione; non avendo atteso questa minima esigenza - carenza che

né al Consiglio di Stato né tantomeno al Tribunale spetta sanare - la

legittimazione a ricorrere deve esserle negata;

che, pertanto, a ragione il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa;

che la ricorrente contesta la decisione anche nella misura in cui la condanna

al pagamento delle ripetibili alla resistente;

che, giusta l'art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale

amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte;

che tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità

giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della

disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma

nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC,

Sessione ordinaria primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247

lett. c);

che il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese

oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che

questa ha fatto valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12; Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissberger

[curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 25 ad art. 64);

che per le pratiche senza valore determinato o determinabile le ripetibili sono

stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora

per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto

dell'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11.

cpv. 5 e 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre

2007; RLAG; RL 3.1.1.7.1);

che la RI 1, il cui ricorso è stato a ragione dichiarato irricevibile, era

soccombente davanti al Governo;

che, in concreto, CO 1 si è fatta assistere da un patrocinatore nell'ambito del

procedimento davanti al Consiglio di Stato, il cui oggetto era - alla fin fine

- la bontà di un provvedimento atto a limitarne la libertà di movimento;

che l'importo per ripetibili allocato dal Governo corrisponde a meno di due ore

di lavoro di un avvocato; esso non è dunque eccessivo;

che pertanto il ricorso dev'essere disatteso anche su questo punto;

che la ricorrente, soccombente nella presente procedura, dev'essere condannata

al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);

che la mancata intimazione del ricorso alle parti, che dunque non hanno

inoltrato risposta, permette a questo giudice di non dover assegnare a sua

volta delle ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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