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Decisione

52.2011.354

Delibera sgombero neve. Offerta incompleta. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al moment

26 agosto 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni

del Dipartimento del territorio ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale relativamente

al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag. __________).

Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche,

il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti

negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di

ponderazione:

1. prezzo 50%

Considerandi

2.

veicolo 35%

3.

lama 10%

4.

formazione apprendisti

5%

L'elenco

prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica

per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza geografica

dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per la valutazione

degli aspetti tecnici dell'offerta, i concorrenti erano tenuti a fornire diversi

dati concernenti il veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione

ASTAG, n. di matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di

costruzione, data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie,

anno di costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli)

impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando due apposite

tabelle predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa

previa assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr.

pos. 252.100 disposizioni particolari CPN 102).

B. Per

il lotto 81 di 5 km (__________- __________ - __________ - __________) sono

pervenute al committente le offerte di quattro ditte, per importi compresi tra

fr. 70'407.35 e fr. 84'907.-.

Esperite le necessarie valutazioni in

applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 12

luglio 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la commessa alla CO

1.

di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 539.50

punti.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), terza classificata

con 467.32 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore.

La

ricorrente ha rilevato che il veicolo di cui dispone effettivamente la

deliberataria (Energreen ILF S1500) non corrisponde a quello indicato nell'offerta

(Energreen ILF S1000). Ma non solo. Esso è troppo grande e inadatto per svolgere

il servizio posto a concorso.

D. In sede di

risposta il committente e la CO 1 si sono opposti all'accoglimento dell'impugnativa.

La Divisione

delle costruzioni ha annotato in particolare di aver valutato il mezzo proposto

dalla deliberataria in funzione dei dati tecnici contenuti nell'offerta, senza

accertare se la ditta fosse effettivamente in possesso del veicolo indicato.

Tale modo di procedere, conforme alla legge ed alle prescrizioni di gara, è

frutto di una precisa scelta, condizionata dalla particolarità del servizio

posto a concorso in ben 115 lotti diversi, alcuni dei quali poco attrattivi per

qualsiasi concorrente. In ogni modo - ha soggiunto la committenza - prima dell'inizio

della stagione invernale i veicoli vengono ispezionati al fine di verificarne la

conformità, con la possibilità di sanzionare eventuali inadempienze con la

rescissione del contratto.

La CO 1

ha ammesso di aver acquistato e immatricolato, posteriormente alla chiusura del

concorso, un veicolo diverso da quello descritto nell'offerta. Il mezzo attualmente

in dotazione alla ditta sarebbe tuttavia migliore del modello prescelto al momento

della stesura dell'offerta.

Dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle

allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo

alla procedura.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione

della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.

2.1.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta

per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12.

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente

in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle

eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio

essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,

che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle

prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o

completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere

al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare

il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o

precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Al momento della loro apertura devono pertanto risultare

complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle

condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di

gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella

oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle

condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di

qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo;

difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C.458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n.

47.

pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

Nel caso di specie, per permettere al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta

integrati nei criteri di aggiudicazione 2 (veicolo) e 3 (lama), i concorrenti

erano tenuti a fornire diversi dati concernenti appunto l'automezzo e l'accessorio

spazzaneve previsti per l'esecuzione della commessa. Le informazioni sollecitate

dal committente potevano riferirsi con ogni evidenza soltanto a veicoli e

attrezzature già in possesso del concorrente al momento della stesura dell'offerta,

segnatamente laddove era richiesto il numero/colore della targa, il numero di

matricola, l'anno di costruzione e la data dell'ultimo collaudo dell'automezzo,

così come il numero di serie e l'anno di costruzione della lama. Informazioni,

queste, che i concorrenti sprovvisti di un veicolo immatricolato non erano evidentemente

in grado di dare, con il risultato che le loro offerte sarebbero risultate incomplete

e irrimediabilmente destinate allo scarto una volta esperita immediatamente, e

quindi senza possibilità di successo, l'operazione di sanatoria prevista alla

pos. 252.110 delle disposizioni

particolari CPN 102. Operazione, sia detto per completezza, ammissibile unicamente

per documenti attestanti fatti

oggettivi già esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta.

Un simile modo di procedere non entra infatti in considerazione nella misura in

cui comporta la modifica di elementi essenziali dell'offerta. Le prescrizioni

di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro

delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o

addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio,

dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere

rettificate e/o completate (STA 52.2007.299 del 15 ottobre 2007, nota alla

Divisione delle costruzioni).

Ne segue

che il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi i

mezzi necessari per eseguire i lavori posteriormente alla delibera, come

ammesso nella risposta al ricorso. Una simile trattazione delle offerte lede i

principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, segnatamente

quello della parità di trattamento. Lo prova il fatto che in altri lotti talune

offerte incomplete sono state considerate valide ed altre perfettamente

compilate sono state escluse per leggere difformità concernenti i macchinari a

disposizione del concorrente.

2.3

Sta di fatto che il giorno in cui la CO

1.

ha presentato la sua offerta non aveva il mezzo meccanico necessario per

eseguire il lavoro posto a concorso, acquistato soltanto il 26 maggio 2011. Non

ha quindi inserito a pag. 12 dell'elenco prezzi i dati relativi alla targa e al

numero di matricola. La sua offerta, incompleta e non sanabile applicando la

pos. 252.110 CPN 102, avrebbe dovuto essere scartata.

Lo stesso dicasi dell'offerta della

ricorrente, che al momento in cui ha partecipato alla gara non aveva una lama

frontale con le caratteristiche esatte dalla committenza.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il

ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera e rinviando

gli atti al committente per nuova decisione.

Un'aggiudicazione diretta della commessa alla ricorrente, come postulato nel gravame,

non entra in linea di conto per le ragioni di cui si è detto sopra.

La tassa di giustizia, ridotta in

considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di evitare inutili

partite di giro, è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la deliberataria

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1.

la decisione 12 luglio 2011 (n. 3932) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente e dell'CO 1 in ragione

di fr. 600.- ciascuna.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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