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Decisione

52.2011.355

Offerta presentata da una succursale. Partendo dal presupposto che per assegnare la nota relativa al criterio degli apprendisti si dovesse prendere in considerazione il personale (dipendenti + apprend

16 settembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi e la portata della decisione che ha impugnato, tant'è vero che ha

contestato la nota attribuita alla CO 1 per la formazione degli apprendisti,

adducendo ogni sorta di censura.

In sede di risposta la stazione appaltante

ha illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione, confutando le argomentazioni

addotte dall'insorgente. Quest'ultima ha tuttavia rinunciato a replicare.

In simili evenienze la RI 1 non può dolersi

con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni

che consentano di accogliere la prima doglianza sollevata nel suo gravame.

3. 3.1.

Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali

il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il

servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la

compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,

soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,

in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv.

2 RLCPubb/CIAP prevede che purché siano in relazione alla commessa, ne possono

essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla

formazione degli apprendisti. Siffatto criterio è da tempo ammesso dalla giurisprudenza,

a condizione che abbia una portata secondaria (ponderazione debole, non

superiore al 5%) e serva a separare offerte quasi equivalenti (vedi Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nico-las Michel, Droit des marchés publics,

Fribourg 2002, pag. 119 e 251).

3.2. In materia di commesse pubbliche il

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la

violazione del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Costituisce in particolare

violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita

dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo

di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma

essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm).

Il

controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi

illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso

deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello

della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso

o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich

Considerandi

Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002,

n. 463; Marco Borghi/Guido Corti,

op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona

2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).

3.3

In concreto, la RI 1 non contesta il

criterio d'aggiudicazione relativo alla “formazione degli apprendisti”. Essa

non mette in discussione né il peso (5%) che il committente ha attribuito a

tale criterio, né il metodo applicato per la sua valutazione, contenuto nella

scheda informativa n. 060305 edita dal Centro cantonale di consulenza LCPubb. A

giusto titolo, poiché nessun concorrente ha sollevato obiezioni in merito impugnando

le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i

partecipanti al concorso, quanto per la committenza (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

La ricorrente avversa nondimeno la nota 6 (=

5.

punti) attribuita all'aggiudicataria in tema di apprendisti, adducendo che il

committente non poteva tener conto del numero di dipendenti (5'076) e di

apprendisti (305) impiegati dalla CO 1 a livello svizzero, ma doveva prendere in considerazione solo quelli in servizio a __________, nella succursale che

ha presentato l'offerta vincente.

La tesi non può essere condivisa. Secondo la

giurisprudenza federale, per succursale si intende uno stabilimento d'impresa

che alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte

esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una

certa autonomia nel mondo economico e degli affari (DTF 108 II 122 consid. 1).

La succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della

società alla quale appartiene. Lo statuto di incorporazione nella casa madre e

di dipendenza giuridica proprio della succursale, da un lato, e il fatto che

dal profilo contrattuale gli impiegati di una succursale non devono necessariamente

avere un rapporto di lavoro diretto con quest'ultima (DTF 108 II 122 consid.

3b), dall'altro, fanno sì che nelle modalità di valutazione degli apprendisti

applicato dalla committenza non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto.

Partendo dal presupposto che per assegnare la nota prevista dalla tabella

inserita nella scheda informativa 060305 si dovesse prendere in considerazione il

personale (dipendenti + apprendisti) della CO 1 nel suo insieme, la stazione

appaltante non ha operato in modo insostenibile. Per quanto discutibile possa apparire

agli occhi della ricorrente, simile modo di procedere rientra senz'altro nei

limiti di un esercizio corretto del potere di apprezzamento che il criterio di

aggiudicazione 4 riservava all'ente banditore. I motivi addotti dal committente

per giustificare la valutazione censurata appaiono in effetti fondati su riflessioni

pertinenti ed oggettive, che reggono di fronte alle critiche della ricorrente.

Certo, il disappunto dell'insorgente, che è entrata in gara con un prezzo

leggermente più basso per rapporto alla CO 1 (fr. 95'958.-, contro i 98'102.90 della

deliberataria) ed in pratica perde la commessa per non aver mai formato

apprendisti, è comprensibile. In questo esito non è tuttavia ravvisabile una

disparità di trattamento suscettibile di invalidare il concorso e/o l'aggiudicazione.

I lavori sono stati infatti assegnati all'offerta più vantaggiosa, determinata

sulla scorta dei diversi criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione annunciati nel bando di concorso. Il principio della buona fede

esclude la possibilità di contestare l'esito sfavorevole di una gara scaturito

dall'applicazione di regole legittime e pertinenti, accettate senza riserve.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.

La tassa di giustizia, commisurata per difetto al

valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art.

28.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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