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Decisione

52.2011.365

Incentivo all'assunzione

25 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 1° aprile 2011, l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e

dell'economia (in seguito: UMA) ha respinto la domanda della RI 1 volta a

ottenere il sussidio all'assunzione, con uno stipendio di fr. 10'000.- lordi

mensili, del loro unico dipendente __________ in qualità di direttore e

responsabile dello sviluppo progetti e marketing, a partire dal 1° febbraio

2001.

L'autorità

dipartimentale ha ritenuto che __________, essendo iscritto al registro di

commercio in qualità di direttore con firma individuale, potesse influenzare in

modo determinante le decisioni dell'azienda. La risoluzione è stata resa sulla

base degli art. 3 della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1) e 6 cpv. 2

lett. c del relativo regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).

B. Con

giudizio 12 luglio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA,

respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione

impugnata.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la soccombente insorge ora dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando l'incentivo

all'assunzione di __________.

La ricorrente sostiene che il dipendente in

parola non ha alcun tipo di potere tale da influenzare risolutivamente le

decisioni dell'azienda, precisando che le sue mansioni sono indirizzate al

marketing. Afferma che l'unica persona che possa determinarle è invece l'amministratore

unico, il quale può limitare il potere di __________ in qualunque momento.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4

L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)

e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art.

43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La

legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha

quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento

dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio

dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).

Tra le principali misure volte a rilanciare

l'impiego vi è, per quanto qui interessa, l'incentivo all'assunzione. Sotto

questo aspetto, l'art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione

di nuovi posti di lavoro e che a tal fine può concedere un aiuto finanziario

alle aziende (cpv. 1). L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri

sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro,

relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva

del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi (cpv. 2). L'aiuto finanziario

può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell'anno

civile precedente l'assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione

di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del

mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L'aiuto

finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti

o soppresso posti di lavoro per motivi economici; oppure che non rispettano i

contratti collettivi cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le

eccezioni sono disciplinate dal regolamento (cpv. 4).

2.2

Il Consiglio di Stato ha disciplinato

le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione

dell'art. 6 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, viene

considerato nuovo posto di lavoro: ogni unità supplementare rispetto all'effettivo

del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione.

L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla

cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi

AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione del grado di occupazione

(a); ogni posto di lavoro creato da nuove aziende (b). Giusta l'art. 6 cpv. 2 R-rilocc,

non possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da ristrutturazioni,

fusioni o acquisto di aziende (a); quelli risultanti da assunzioni temporanee o

stagionali (b), quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o

possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda (c), quelli

occupati da lavoratori confinanti (d).

3.

Come

accennato in narrativa, la RI 1, società attiva in particolare nel ramo della

consulenza e della ricerca nel campo del marketing e della comunicazione, ha assunto

__________ in qualità di direttore e responsabile dello sviluppo dei progetti e

del marketing della ditta con uno stipendio di fr. 10'000.- lordi mensili.

La ricorrente sostiene che l'ammontare del

salario pattuito non è un elemento tale da ritenere che il dipendente possa influenzare

le decisioni della società, considerato pure che egli è stato assunto per

svolgere specifiche mansioni e che il suo ruolo può essere limitato in ogni momento

dall'amministratore unico.

Ora, a prescindere dalla ragguardevole remunerazione

garantitagli, bisogna tenere conto che __________ è l'unico dipendente della

società ed ha la carica di direttore e responsabile dello sviluppo dei progetti

e del marketing della ditta. Oltre a ciò, egli possiede diritto di firma

individuale, iscritto al registro di commercio. Disponendo pertanto di una

certa autonomia in seno alla società, egli si trova con tutta evidenza in una

posizione tale

da poter, se non determinare, quanto meno influenzare risolutivamente le

decisioni dell'azienda. Non è certo il fatto che il suo ruolo potrebbe essere

limitato in ogni momento dall'amministratore unico, che permette di ritenere il

contrario. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. c R-rilocc, non è

necessario che la persona determini risolutivamente le decisioni dell'azienda. È sufficiente infatti che possa influenzarle.

In siffatte

circostanze, è quindi a giusta ragione che l'Ufficio delle misure attive ha ritenuto

inadempiute le condizioni previste dalla legge per l'erogazione del sussidio in

questione ed ha di conseguenza respinto la richiesta della RI 1.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto con

conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata, la quale risulta

immune da violazioni del diritto.

La tassa e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 800.-, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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