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Decisione

52.2011.373

Istanza di accertamento

7 novembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è entrato al servizio dello Stato il 1° aprile 1981, quale giurista

nominato a tempo pieno dapprima presso l'Amministrazione cantonale delle

contribuzioni ed in seguito, a partire dal 1987, presso il Dipartimento

dell'educazione (in seguito Dipartimento dell'istruzione e della cultura ed ora

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport; DECS). RI 1 è stato

destituito dalla carica a titolo di sanzione disciplinare con risoluzione

governativa 4 settembre 2001 (n. 4105) confermata dal Tribunale cantonale

amministrativo (nella composizione dei giudici __________, presidente, __________

e __________) con decisione 11 luglio 2008 (inc. 52.2001.330) ed, in ultima

istanza, dal Tribunale federale con sentenza 12 febbraio 2009 (inc.

1C_353/2008). In data 6 ottobre 2010 RI 1 ha chiesto, per motivi che non occorre qui rievocare, la revisione della sentenza 11 luglio 2008 con cui è stata confermata

la destituzione. L'istanza è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo

(nella composizione dei giudici __________, presidente, __________ e __________)

con sentenza 3 maggio 2011 (inc. 52.2010.386), cresciuta incontestata in giudicato.

B. In data 14 maggio 2011 un quotidiano locale ha pubblicato un articolo

che riassumeva brevemente l'intera vicenda, riportando pure la notizia che questa

Corte aveva negato con giudizio 3 maggio 2011 la revisione della sentenza sulla

destituzione di RI 1. A seguito di ciò, quest’ultimo ha inoltrato in data 15

giugno 2011 un'istanza di accertamento al Consiglio di Stato, chiedendo di

promuovere alcune verifiche, di rispondere ad una serie di domande generali e

puntuali sulle modalità di ritiro delle sentenze dei tribunali all'interno dell'amministrazione

cantonale ed, in particolare, di quella del Tribunale cantonale amministrativo

del 3 maggio 2011, di esprimere una valutazione sull'intera vicenda e di

emanare poi una decisione impugnabile.

C. Con risoluzione governativa 12 luglio 2011 (n. 3774), il Consiglio

di Stato ha dichiarato l'istanza inammissibile. In sunto, esso ha rilevato che

la domanda verteva su accertamenti di fatto (modalità di trasmissione delle

sentenze, in particolare di quella di questa Corte del 3 maggio 2011) che

potevano essere esperiti nell'ambito di un procedimento penale per violazione

del segreto d'ufficio, rispetto al quale la procedura di accertamento rivestiva

carattere sussidiario. In secondo luogo, ha osservato che la domanda di

accertamento, contrariamente a quanto auspicato da RI 1, non poteva essere

finalizzata all'ottenimento di opinioni o pareri. Ha poi ricordato che un'eventuale

procedura amministrativa o disciplinare a seguito della trasmissione della

sentenza del 3 maggio 2011 al quotidiano locale avrebbe potuto essere semmai

aperta, in base a criteri di mera opportunità, a conclusione o sulla scorta

delle prime risultanze del procedimento penale. In ogni caso, RI 1 non avrebbe

né potrebbe acquisire la qualità di parte in un tale procedimento e, quindi,

non avrebbe avuto il diritto di essere sentito, di consultare gli atti o di

partecipare all'assunzione di prove, né ancor meno quello di ottenere una decisione

formale o di ricorrere contro tale decisione o contro la mancanza di qualsiasi

decisione. In conclusione, la domanda di accertamento andava dichiarata

irricevibile per mancanza di un interesse legittimo degno di protezione. La

decisione è stata comunicata anche al Ministero pubblico a titolo di denuncia.

D. a. Con ricorso 16 agosto 2011, RI 1 è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo contro la pronunzia dell'Esecutivo cantonale. In

particolare, esso chiede che la stessa venga annullata e ritornata al Consiglio

di Stato affinché questi dia seguito - rispondendo alle domande in essa poste -

all'istanza di accertamento. A sua mente, la decisione del Consiglio di Stato è

arbitraria poiché adottata in dispregio dei principi generali riferiti alla parità

di trattamento, all'equità, alla legalità, alla proporzionalità, alla buona

fede, all'adeguatezza e alla sicurezza giuridica. Postula inoltre l'assunzione

di svariate prove.

b. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha avversato il gravame con

argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi. Con la

replica RI 1 ha chiesto che la risposta del Governo fosse dichiarata nulla e

stralciata degli atti poiché firmata dal Cancelliere che versava in una

collisione d'interessi concreta. La richiesta è stata avversata dall'Esecutivo

cantonale in sede di duplica. Per il rimanente, nelle successive comparse

scritte le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle rispettive

allegazioni e domande.

c. In data 10 agosto 2011 RI 1 ha sporto querela penale contro ignoti per violazione

del segreto d'ufficio per gli stessi fatti al Ministero pubblico sfociata nel

decreto di sospensione del procedimento penale 24 aprile 2012 (inc. 2011.5674/AP/AP),

cresciuto incontestato in giudicato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione del ricorrente, destinatario del

provvedimento impugnato, è certa (art. 43 LPamm). L'impugnativa, tempestiva

(art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere

evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte dal ricorrente, tra cui figura peraltro anche il

richiamo di alcuni tabulati telefonici, non appaiono invero suscettibili,

nell'ambito di una valutazione anticipata dei mezzi di prova, di procurare a

questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il

giudizio, risultando la situazione sufficientemente chiara dai documenti

prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. DTF 131 I 153

consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

Il ricorrente al punto 4 del gravame (intitolato "ricusa")

pone all'attenzione del Tribunale cantonale amministrativo il problema della

ricusa considerato che nella vertenza sottoposta al giudizio del Tram,

nella procedura di prima istanza sono stati chiamati in causa il Presidente

dello stesso, l'avv__________, il giudice __________ e il segretario __________

chiedendo di verificare se non esistono le premesse per l'applicazione della

nuova normativa (art. 47 del Codice di diritto processuale civile svizzero del

19.

dicembre 2008; CPC; RS 272) entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Ora, si osserva che il Tribunale entra nel merito ed esamina unicamente censure

formulate conformemente a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 2 LPamm.

Richieste generiche, non motivate né sostanziate sono irricevibili. Tale è la

domanda formulata nel gravame qui oggetto di giudizio, che pertanto non viene

esaminata oltre. Tanto più che il ricorrente non adduce alcun motivo per cui le

persone da lui menzionate dovrebbero astenersi dal loro ufficio, perché

sarebbero state chiamate in causa dinanzi alla precedente istanza, per poi

escludere, egli stesso, un loro coinvolgimento (cfr. istanza di accertamento 15

giugno 2012, n. 30 a pag. 15).

3.

In sede di replica, RI 1 ha chiesto che la risposta del Governo fosse dichiarata nulla e stralciata

degli atti poiché firmata dal Cancelliere che, a sua mente, versa in una collisione

d'interessi violante le norme sulla ricusa, rientrando nel novero delle persone

sospettate di aver trasmesso la citata sentenza 3 maggio 2011 al quotidiano

locale ed essendo, quindi, uno dei possibili (ignoti) denunciati. Inoltre

ritiene pure che l'allegato avrebbe dovuto essere firmato dal Governo in

ossequio al parallelismo delle forme.

La richiesta dev'essere disattesa. Il Cancelliere ha infatti sottoscritto la

risposta in virtù di un potere di rappresentanza conferitogli dalla legge (art.

20.

del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione

del 26 aprile 2001; RO-CdS; RL 2.4.1.6.1.). Il fatto poi che esso sia o meno

uno dei possibili (ignoti) denunciati è irrilevante ai fini del presente giudizio.

In effetti, come rettamente rilevato dal resistente (cfr. duplica 4 ottobre 2011 a pag. 2), neppure una denuncia penale sporta da una parte nei confronti del giudice è sufficiente

per creare una pretesa inimicizia con questa parte e per giustificare la ricusazione

del magistrato. Considerazioni che valgono altresì per il membro di un'autorità

amministrativa. Neppure è ravvisabile, in concreto, alcuna violazione del

principio del parallelismo delle forme dal momento che, per legge, il Governo può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti (art. 20 cpv. 2 RO-CdS).

4.

A mente del ricorrente, la decisione adottata dal Consiglio di Stato

sarebbe arbitraria poiché adottata in dispregio dei principi generali riferiti

alla parità di trattamento, all'equità, alla legalità, alla proporzionalità,

alla buona fede, all'adeguatezza e alla sicurezza giuridica. Essa sarebbe

costitutiva pure di un eccessivo formalismo. La censura è votata all'insuccesso

in quanto destituita di ogni fondamento.

4.1

L'istanza di accertamento in disamina è sostanzialmente finalizzata all'apertura

di un'inchiesta amministrativa (volta a ricostruire le modalità di

distribuzione della sentenza 3 maggio 2011 di questa Corte e ad accertare l'identità

delle persone che avrebbero dato al riguardo informazioni alla stampa, in

violazione del segreto d'ufficio), rispettivamente di un procedimento disciplinare

o amministrativo a carico dei funzionari che avrebbero disatteso i loro doveri

di servizio. Sennonché, come peraltro rettamente rilevato dal Governo, una

domanda di accertamento deve vertere sull'esistenza, l'inesistenza o l'estensione

di diritti o obblighi e non può avere per oggetto la costatazione di fatti o l'ottenimento

di opinioni o pareri (DTF 130 V 388 consid. 2.4 e 2.5). Ma vi è di più. Il Consiglio

di Stato apre una procedura amministrativa per chiarire una determinata

fattispecie in base a criteri di opportunità e secondo il suo libero

apprezzamento ove ritenga che tale procedura sia sorretta da un interesse

pubblico sufficientemente importante. Il denunciante - qual è, in concreto, il

ricorrente - non può nemmeno intervenire in questa procedura, non ha il diritto

a vedersi notificate le decisioni e le misure eventualmente

adottate dall'autorità e non dispone in alcun modo della legittimazione a

ricorrere e, quindi, della qualità di parte (Thierry Tanquerel, Le contrôle de l'administration par les

citoyens en Suisse, in: Surveillance et contrôle de l'administration,

Tanquerel/Bellanger, pag. 169 e ss., 181, 183-184).

4.2

Dal canto suo, pure l'azione

disciplinare non è retta dal principio dell'obbligatorietà, bensì da quello

dell'opportunità, che riserva all'autorità un ampio margine di apprezzamento

sia in ordine alla decisione di procedere o meno in via disciplinare nei

confronti di un dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine

alla scelta dei provvedimenti da adottare (STA 52.2001.330 dell'11

luglio 2008 consid. 2.2). La procedura disciplinare, infatti,

è volta a verificare l'atteggiamento tenuto da un dipendente onde prevenire

un'eventuale violazione dei doveri di servizio e quindi il malfunzionamento di

un organo dello Stato. Per prassi costante, essa tende essenzialmente alla

tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione.

Non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle

persone lese dal comportamento che tale procedura intende reprimere. Il

risultato caratteristico di una procedura disciplinare consiste nella pronuncia

di una sanzione, rispettivamente nella rinuncia ad una tale misura se

l'istruttoria consente di concludere che la stessa non si giustifica. Gli eventuali

provvedimenti disciplinari hanno per scopo di assicurare il buon funzionamento

delle istituzioni pubbliche, rendendole degne della fiducia delle autorità e

del pubblico. In questo senso, essi non servono direttamente a ristabilire una

situazione conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei

suoi effetti accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento

criticato potrebbe aver provocato a terze persone (STA 52.2011.287 del 7

settembre 2011 consid. 3.2 e rinvii ivi citati). Anche in

questa evenienza, dunque, il denunciante non ha qualità di parte. Egli non è

quindi leso nei suoi interessi giuridicamente protetti dall'eventuale decisione

presa al termine della procedura amministrativa e non è neppure legittimato a

proporre un eventuale ricorso di diritto pubblico contro una decisione emanata

nel quadro di un procedimento disciplinare, sia essa di non entrata in materia,

di sospensione della procedura, od ancora di assoluzione (STA 52.2011.287

del 7 settembre 2011 consid. 3.3 e 3.4 e rinvii ivi citati).

Egli non ha neppure il diritto di essere sentito e di consultare gli atti, né

quello di ottenere una decisione formale suscettibile di impugnazione (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les

procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative,

Tanquerel/Bellanger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 97 e ss., 106 e ss., 115 e

118).

4.3

Stante quanto precede la decisione del Governo di dichiarare la domanda di

accertamento in disamina irricevibile per mancanza di un interesse legittimo

degno di protezione appare senz'altro corretta, quantomeno nell'ottica della

latitudine di giudizio che occorre riconoscere allo Stato in materia. Neppure

si vede in cosa possano consistere le genericamente asserite violazioni dei

principi generali riferiti alla parità di trattamento, all'equità, alla

legalità, alla proporzionalità, alla buona fede, all'adeguatezza, alla

sicurezza giuridica e al divieto di un formalismo eccessivo, che, a ben vedere,

il ricorrente neppure si premura di sostanziare conformemente ai suoi obblighi.

Sulla scorta delle considerazioni anzidette, infatti, il giudizio governativo avversato

non presta il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermato in

questa sede con reiezione del gravame in disamina.

5.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo

soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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