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Decisione

52.2011.376

Bando di concorso.La prescrizione di gara che obbliga i concorrenti a produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi professionali non si applica alle ditte non firmatarie del CCL d

15 settembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti a sottoscrivere il CCL-GR, anche l'obbligo di presentare la

suddetta dichiarazione verrebbe a porsi in contrasto con la LOCCL,

rispettivamente con la libertà d’associazione costituzionalmente garantita. Ciononostante,

la richiesta della ricorrente di stralciare dal capitolato di appalto l'obbligo

di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi

professionali, non può essere accolta.

La controversa prescrizione di gara, seppur inapplicabile alla

qui ricorrente giacché non firmataria del CCL-GR, che - come detto - non è

obbligatorio, vincola comunque tutti gli altri concorrenti che hanno invece deciso

di sottoporvisi, sottoscrivendolo. Tale soluzione, a dispetto di quanto

stabilito nella già citata sentenza, si impone a maggior ragione in

considerazione dell'impostazione che lo stesso committente ha voluto dare al

capitolato di appalto. A pag. 13 delle disposizioni particolari CPN 102, l'ente banditore ha chiaramente indicato che qualora una ditta non fosse soggetta al

Considerandi

pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per

scritto, allegando la motivazione ai documenti richiesti, a riprova del

fatto che l'obbligo di produrre la dichiarazione comprovante l'avvenuto

pagamento dei contributi professionali si riferisce esclusivamente ai

concorrenti soggetti al loro pagamento, ossia ai soli datori di lavoro che

hanno sottoscritto un CCL, nella fattispecie concreta, il CCL-GR. Ne consegue

che la richiesta di annullare la controversa clausola del capitolato non può

trovare accoglimento. La stessa non si applica alla ricorrente, restando per

contro perfettamente valida ed operante nei confronti di altri potenziali

concorrenti, firmatari del CCL-GR.

4.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione sia della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa, sia della richiesta del

committente tesa ad astringere l'insorgente al versamento di un'adeguata garanzia

a norma dell'art. 40 cpv. 2 LCPubb.

La tassa di giustizia

(art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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