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Decisione

52.2011.381

Ricongiungimento famigliare

30 novembre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ritengono di adempiere le

condizioni per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, sia quali

redditieri giusta l'art. 28 LStr, ma anche quale caso particolarmente grave ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. Sostengono di avere strette relazioni

con il nostro Paese, dove vivono la loro figlia e altri famigliari, e di

disporre di mezzi finanziari sufficienti per potervi soggiornare, ritenuto pure

che una terza persona si è dichiarate garante nei loro confronti. Invocano inoltre

l'art. 8 CEDU, adducendo che RI 1, gravemente malato, dipende ormai dalla

figlia, mentre in Cile non vi sarebbe più nessuno in grado di occuparsi di lui.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo

con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a

ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

L'art. 8

CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto

della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid.

7).

2.1

Affinché tale norma sia applicabile,

occorre innanzitutto che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e

la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c).

Le relazioni familiari protette dall'art. 8

CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni,

che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte

del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola,

una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero

che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che

risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero

e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione

può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza

come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave

malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse

non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della

loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di

dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU (DTF 120 Ib

260.

consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).

Il diritto al rispetto della vita privata e

familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di

tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza

sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società

democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il

benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della

salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Sapere se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va

vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati

in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione

che dev'essere attentamente esaminato se gli interessati possano tornare nel

loro Paese d'origine, ossia se in Patria risiedono parenti o familiari con cui

intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro,

accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro

necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi

è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali

(DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

2.2

L'art. 28 LStr dispone che lo straniero

che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se ha

raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale (a), possiede legami

personali particolari con la Svizzera (b) e dispone dei mezzi finanziari necessari (c).

Secondo l'art. 25 OASA, l'età minima per l'ammissione

di redditieri è di 55 anni (cpv. 1). Vi sono legami personali particolari con

la Svizzera, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, in particolare se sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera

di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa

(a); vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (b). Salvo la

gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere

esercitata alcuna attività lucrativa (cpv. 3).

Di principio, una persona straniera che

intende stabilirsi in Svizzera può - a certe condizioni - ricorrere a fonti di

finanziamento che non siano le proprie, allo scopo di escludere il rischio di cadere

a carico dell'assistenza pubblica. In primo luogo, il mantenimento con mezzi di

terze persone può essere senz'altro garantito in virtù della presenza di un

obbligo legale in tal senso (Minh Son

Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 242). Lo dimostra,

in materia di assistenza tra parenti, l'art. 328 cpv. 1 del codice civile

svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), secondo cui chi vive in condizioni

agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando

senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno. Più delicata è invece la questione di

sapere se un terzo o un parente libero da qualsiasi obbligo legale possa

impegnarsi contrattualmente in favore di uno straniero al fine di garantirne il

mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera. Il Dipartimento federale di

giustizia e polizia (DFGP)

ha già avuto modo di considerare, per quanto riguarda il permesso di dimora per

redditieri ai sensi dell'art. 34 dell'abrogata

ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS), che i requisiti finanziari posti da tale norma, il cui disciplinamento

è stato ripreso dal vigente art. 28 LStr (FF

2002.

3402), sono adempiuti unicamente se i mezzi

necessari al sostentamento in Svizzera perverranno al redditiere con grande

certezza sino alla fine della sua vita e se il rischio che in futuro egli debba

fare capo all'assistenza pubblica può essere considerato trascurabile. Secondo

il DFGP, le promesse fatte da persone residenti in Svizzera al fine di assicurare

il sostentamento del redditiere non permettono, di regola, di fornire tale certezza,

anche se queste dichiarazioni rivestono la forma scritta (GAAC 2001 n. 67

pag.741). Questa prassi si riferisce ai redditieri, vale a dire a persone di

oltre 55 anni che hanno cessato ogni attività economica, sia in Svizzera che

all'estero e che pertanto possono contare unicamente sui propri mezzi.

2.3

L'art. 30 cpv.

1.

lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera

previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art.

31.

OASA, occorre segnatamente considerare l'integrazione

del richiedente (a); il rispetto da parte sua dei principi dello Stato di

diritto (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata

della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la

volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d);

la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la

possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).

L'art. 30

cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi

sviluppati dall'art. 13 litt. f OLS, la cui giurisprudenza risulta applicabile

anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403). Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso personale particolarmente

rigoroso vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un

caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale

particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di

esistenza, se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere

messe in di-

scussione in maniera accresciuta; in altri termini, il rifiuto di escludere l'interessato

dal contingente deve implicare, per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella

valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze

del caso specifico. In primo luogo va osservato che il riconoscimento di un

caso di rigore non presuppone necessariamente che la presenza dello straniero

in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza.

D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per

un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale,

professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non bastano,

da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; inoltre, è

necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto

da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in

Patria (DTF 124 II 110 consid. 2 pag. 112, 123 II 125 consid. 2 pag. 127, 119

Ib 33 consid. 4c pag. 43, 117 Ib 317 consid. 4b pag. 322). La norma in rassegna non è inoltre destinata a regolarizzare

la situazione di stranieri che vivono clandestinamente in Svizzera (DTF 139 II

39.

consid. 5.2).

2.4

Gli art. 28 e 30 cpv. 1 lett. b LStr

non conferiscono tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo

di un permesso di dimora.

Non esiste inoltre, nella presente

fattispecie, alcun altro trattato multilaterale, o bilaterale tra la Svizzera

ed il Cile, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore dei

ricorrenti.

3.

3.1. In

concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera: il primo presupposto

per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. È inoltre incontestato che esiste tra di

loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane quindi da

vagliare se gli insorgenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso

descritto in precedenza.

3.2

Per quanto riguarda RI 2, la quale

presenta da anni una cardiopatia ipertensiva e un'ipotireosi e da qualche mese

ripetuti episodi di fibrillazioni atriali tachicardiche sintomatiche

(certificato 18.04.11 Dr. med. E__________, prodotto dinnanzi al

Consiglio di Stato), non si può ritenere che essa si trovi in una situazione

tale da non poter più vivere in modo indipendente o da necessitare di cure che

debbano essere prodigate soltanto in Svizzera. Del resto, nemmeno la ricorrente

lo pretende nel suo gravame.

Occorre ora esaminare la situazione di RI 1.

Dalla documentazione prodotta risulta che egli soffre di "1. emiplegia

sinistra facio-brachio-crurale, completa e emianopsia omolaterale sinistra

parziale, a seguito di un evento ischemico cerebrale in tutto il territorio

dell'arteria cerebri-media destra nell'aprile 2007; 2. epilessia generalizzata

lesionale secondaria; 3. mielomeningocele a livello lombare" (doc. C:

rapporto 11.08.11 Dr. med. F__________, specialista FMH in neurologia). Semiparalizzato

e afasico, egli è costretto a muoversi in sedia a rotelle (certificato 18.04.11

Dr. med. E__________). Considerata in particolare anche la sua età, è pacifico

che egli non sia in grado di vivere da solo né di provvedere autonomamente al

proprio sostentamento. E' quindi altrettanto certo che l'interessato si trovi in

uno stato di dipendenza. Sennonché, è da diversi anni ormai che il ricorrente

soffre di tali disturbi e i suoi problemi di salute non gli hanno impedito di intraprendere

un lungo viaggio, che necessitava pure di scali, per raggiungere la Svizzera insieme

alla moglie. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato nel proprio

giudizio (ad E.2, pag. 5), in tutti questi anni egli ha trovato in Cile le infrastrutture

medico-sanitarie-assistenziali di cui necessitava, potendo contare pure sulla

presenza della moglie, del figlio e della di lui famiglia, nonché di altri

parenti. Va pure rilevato che la domanda di rilascio del permesso richiesto era

stata motivata allo scopo di "trascorrere gli ultimi anni"

vicino alla figlia __________ e alla di lei famiglia e che fino all'emanazione

della decisione dipartimentale mai era stato fatto valere lo stato di salute

dell'insorgente, ritenuto pure che da quando è entrato in Svizzera le sue

condizioni non si sono aggravate (v. doc. C, pag. 2 nel mezzo). Egli non

contesta peraltro che il suo paese d'origine dispone di istituti adibiti alle

cure di pazienti in siffatte condizioni, tanto che anche le sue sorelle sono

collocate in un'analoga struttura. Non vi sono pertanto elementi tali da

ritenere che l'insorgente non possa più continuare a vivere in Cile come ha

fatto finora e debba risiedere imperativamente in Svizzera. Del resto, gli inte-

ressati non sono nemmeno andati a vivere presso la figlia a M__________, ma

hanno preso in locazione un appartamento di 3 locali e mezzo a V__________. Non

si può pertanto affermare che RI 1 si trovi nei confronti del familiare che

risiede in Svizzera in un vero e proprio rapporto di dipendenza ai sensi dell'art.

8.

CEDU.

3.3

Vi è inoltre il rischio che i

ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali. In

effetti, essi hanno documentato di disporre attualmente di entrate pari a fr. 1'093.–

al mese. La loro figlia __________, unica persona con un obbligo di mantenimento

nei loro confronti, è dal canto suo al beneficio di un assegno familiare

integrativo (AFI), destinato quindi alle famiglie con figli e con reddito

insufficiente, di poco più di fr. 1'000.– (dichiarazione 13.12.10 di __________)

e non ha documentato l'esistenza di altri suoi introiti personali. Non porta a

diversa conclusione il fatto che un amico di famiglia abbia già affermato di

voler fornire loro una garanzia finanziaria di fr. 1'300.– mensili (dichiarazione

22.11.10

di R__________, agli atti). Tale persona è priva di qualsiasi obbligo

legale nei confronti dei ricorrenti e non vi è alcuna certezza, sulla base

della sua dichiarazione, che tale somma perverrà agli interessati sino alla

fine della loro vita (v. supra, consid. 2.2., per analogia). Ma anche con tale entrata,

non è dato di vedere come i ricorrenti possano mantenersi autonomamente dal

profilo finanziario, senza cadere a carico dell'assistenza pubblica. Risiedendo

in Svizzera, i ricorrenti dovrebbero far fronte infatti a diverse spese fisse:

fr. 1'700.– quale minimo vitale per coniugi (cfr. Tabelle CEF), fr. 1'140.– per

la pigione e le spese accessorie, oltre al premio della cassa malati a carico

di ciascuno ed altri oneri.

3.4

In siffatte circostanze, RI 1 e RI 2

non possono ottenere pertanto il rilascio di un permesso di dimora sulla base

dell'art. 8 CEDU.

4.

4.1. Nella

presente fattispecie le autorità amministrative competenti in materia di polizia

degli stranieri fruiscono di un ampio po-tere discrezionale, che sono tenute ad

esercitare nel rispetto dei

principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in

gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero

(art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato -

perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio

integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio

della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2

Ora, i ricorrenti non possono ottenere

un permesso di dimora quale redditieri sulla base dell'art.

28.

LStr, in quanto sono privi dei mezzi finanziari necessari per

i motivi indicati in precedenza.

È inoltre da

escludere che essi adempiano le condizioni del caso

personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv.

1.

lett. b LStr e che si trovino pertanto in uno stato di necessità tale da ritenere

che debbano imperativamente soggiornare in Svizzera. Certo, essi hanno dei

problemi di salute, tanto che il medico curante ritiene nocivo attualmente il trasferimento

del ricorrente in Patria tramite un mezzo di trasporto pubblico se non tramite la

guardia aerea svizzera di soccorso Rega (doc. C, pag. 4), ed hanno dei legami

familiari nel nostro Paese. D'altra parte, però, essi non sono mai stati al

beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, motivo per cui non occorrerebbe

nemmeno esaminare se sia esigibile il loro rientro in Patria. A prescindere da

queste considerazioni, non bisogna comunque dimenticare che gli insorgenti

hanno sempre vissuto in Cile, dove risiede il loro figlio __________, il quale

si è occupato di loro fino a poco tempo fa, come pure altri parenti. Non è

inoltre perché __________ ha dichiarato, peraltro soltanto in questa sede (doc.

D: dichiarazione 16.08.11), di non potersi più occupare dei genitori per ragioni

economiche e per imprecisati suoi motivi di salute, che si può di ritenere che le

loro relazioni vissute finora si siano sensibilmente modificate. Non è quindi

dato di vedere come essi non possano rientrare nel loro Paese d'origine.

Infine, va osservato che gli insorgenti sono

entrati in Svizzera il 14 settembre 2010 nell'ambito della normativa in materia

di turisti e avrebbero pertanto dovuto lasciare il nostro territorio entro tre

mesi. Chiedendo il 13 dicembre successivo il rilascio di un permesso di

dimora, essi hanno messo le autorità competenti in materia di diritto degli

stranieri davanti al fatto compiuto. L'art. 10

cpv. 2 dell' Ordinanza

concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV; RS 142.204), dispone infatti

che per entrare in Svizzera in

vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi occorre un visto nazionale,

il quale di principio deve essere richiesto e ottenuto all'estero tramite una

rappresentanza svizzera, prima di intraprendere il viaggio.

5.

Tenuto

conto di quanto precede, si deve quindi concludere che la decisione censurata

non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile

provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza e sono poste pertanto a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Spese e

tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di

fr. 500.–, sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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