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Decisione

52.2011.384

Pubblico concorso. Programma lavori inattendibile per rapporto alle maestranze disponibili ed alla durata di esecuzione degli interventi previsti. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara

13 ottobre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13

maggio 2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da giardiniere relative

alla sistemazione del parco giochi della scuola dell'infanzia T__________ a __________

(FU n. __________ pag. __________).

Il bando

di concorso (cifra 4) e la documentazione di gara (pos. 224.100) stabilivano

che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto

dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.

minor costo 65%

Considerandi

2.

referenze per lavori

analoghi 30%

3.

formazione apprendisti

5%

Le modalità di valutazione erano partitamente

indicate nel capitolato d'appalto.

Quest'ultimo, alla posizione 252.131, chiedeva

ai concorrenti di allegare all'offerta un programma lavori di dettaglio e

numero maestranze per l'esecuzione delle opere di sottostruttura, arredo e

pavimentazione che contenga almeno 4 tappe principali di lavoro e di

compilare la tabella relativa ai tempi di esecuzione indicando il numero totale

di giorni lavorativi previsti, rispettivamente il numero di maestranze sul

cantiere (apprendisti esclusi). Con riferimento ai giorni lavorativi precisava

inoltre che la STA prenderà in considerazione solo una durata attendibile e

appropriata all'entità dei lavori e veritiera. Dichiarazioni insostenibili o

sospette saranno oggetto d'indagine e se il caso trovasse conferma, il

concorrente verrebbe escluso dalla gara d'appalto. Se accettato dalla STA, il

numero di giorni lavorativi indicati divengono vincolanti per il contratto d'appalto.

La posizione 630 delle disposizioni

particolari definiva le scadenze come segue:

632.

Inizio dei

lavori

R632.090 I

lavori dovranno essere iniziati entro:

632.100

luglio

2011.

635.

Fine dei

lavori

635.100

Al

più tardi per:

635.110

novembre

2011.

Per ogni giorno di

ritardo era inoltre prevista una penale di fr. 1'500.- (cfr. pos. 642.200).

B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque

ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della RI 1 (di seguito: RI 1), di

fr. 260'724.35, e quella della CO 1 (di seguito: CO 1), di fr. 273'183.35

(importo corretto). Il Dicastero Servizi Urbani del municipio di CO 2, incaricato

di valutare le offerte, ha allestito la seguente classifica:

Criteri

Peso

CO 1

RI 1

1.

Minor prezzo

65%

5.52

59.82

6.00

65.00

2.

Referenze per lavori analoghi

30%

6.00

30.00

6.00

30.00

3.

Formazione apprendisti

5%

6.00

5.00

4.25

3.54

Totale

100%

94.82

98.54

Il 27 luglio 2011 il municipio di CO 2 ha

risolto di deliberare la commessa alla CO 1 e di escludere dalla gara la RI 1, che

aveva già conseguito l'aggiudicazione delle opere da giardiniere per la

sistemazione del parco giochi P__________ a __________ e non sarebbe stata

quindi in grado di eseguire entrambi i lavori in parallelo.

C. Contro questa decisione comunicata alle parti il 12 agosto seguente,

la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente

che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

L'insorgente ha osservato di essere giunta prima in graduatoria,

come si evince dalla tabella "valutazione offerte per delibera"

annessa alla decisione dedotta in giudizio. Il Dicastero Servizi Urbani ha in

buona sostanza ritenuto la sua offerta migliore di quella della CO 1.

A distanza di due mesi dall'inoltro dell'offerta la ricorrente ha d'altronde assunto

altro personale, per cui sarebbe perfettamente in grado di eseguire in

contemporanea le opere inerenti alla sistemazione di entrambi i parchi giochi.

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio di CO 2,

mettendo anzitutto in evidenza le concomitanti tempistiche di realizzazione dei

lavori oggetto dei concorsi ai quali l'insorgente ha preso parte. La

committenza ha in particolare revocato in dubbio l'attendibilità delle

dichiarazioni fornite dalla ditta RI 1 quo al programma lavori e al numero di

maestranze impiegate per realizzare le opere della T__________. Ritenuto che

per entrambi i concorsi cui ha partecipato la ricorrente ha indicato di voler

mettere a disposizione gli unici 4 operai alle sue dipendenze, appare manifesto

che i due programmi lavori contengono informazioni sospette, tali da far

sorgere il dubbio che i termini di esecuzione esposti nelle offerte non siano

attendibili. Donde la decisione di scartare la ricorrente e di deliberare la

commessa alla ditta CO 1.

Quest'ultima non ha presentato alcuna osservazione.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43

legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1

). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa

alla ditta CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) e rivendicarne il conseguimento potrà

esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto

contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).

Con

questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in

ordine.

1.2

Il

ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il

concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle

parti con le memorie scritte bastano per statuire con cognizione di causa. I

fatti decisivi sono noti.

2.

2.1. Manifestamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia

per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di

gara.

2.2

Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.

40.

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua

parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi

e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che

non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

(STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione, che permettesse

di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o

che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la

loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra

concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri

termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere

direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente

a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata

(Jean-Baptiste Zuffe-rey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit

des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete,

corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara.

Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente

più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di

gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi

commessa pubblica.

3.

3.1. In

concreto, nel capitolato di appalto (pos. 252.131) il committente si è chiaramente

riservato la facoltà di escludere dalla procedura i concorrenti che avessero

presentato un programma lavori inattendibile per rapporto alle maestranze

disponibili ed alla durata di esecuzione degli interventi previsti.

Come richiesto dai documenti di gara (pos.

252.

), la ricorrente ha allegato all'offerta una lista completa dei propri dipendenti,

specificando di avere alle proprie dipendenze 2 giardinieri paesaggisti, 2 aiuto

giardinieri, una segretaria e un apprendista. Quanto al programma lavori, la

ditta RI 1 ha previsto di realizzare le opere sull'arco di 20 settimane e 4 giorni

(104 giorni lavorativi), impiegando da 2 a 4 uomini (apprendista escluso) e meglio:

- 2

il primo giorno e 4 tutti i giorni seguenti per ognuna delle 4 fasi di esecuzione

degli interventi (zone A-D);

- 3 durante le 4

giornate dedicate alle cinte.

Valutate

le informazioni pervenutele, la committenza ha risolto per finire di escludere

la RI 1, reputando in pratica che la ditta non sarebbe stata in grado di eseguire

la commessa contemporaneamente alla sistemazione del parco giochi P__________

di __________, oggetto di un altro concorso vinto dalla ricorrente.

In

sostanza, l'ente banditore ha ritenuto il programma prodotto dall'insorgente del

tutto inattendibile laddove indica - al pari di quello presentato per il

ripristino del parco giochi P__________ - la messa a disposizione delle uniche

4.

maestranze facenti parte del suo organico. La decisione del committente deve

essere tutelata.

La

ricorrente ha infatti dichiarato di impiegare 4 operai (tutte le sue maestranze)

in entrambi i cantieri, aperti pressoché in parallelo.

Operazione, questa, impossibile. Non potendo delegare parte dell'esecuzione

della commessa a terzi (il subappalto essendo esplicitamente escluso dalla

cifra 7 del bando di concorso), la ditta RI 1 non è evidentemente in grado di

fornire le prestazioni richieste per la T__________ con i soli 4 uomini già

occupati nella sistemazione del parco giochi P__________. Non vi riuscirebbe

nemmeno facendo capo ad un prestito di manodopera, dato che così facendo

potrebbe tutt'al più aumentare di appena un'unità il numero degli addetti ai

lavori (cfr. in particolare art. 37 cpv. 2 lett. c RLCPubb/CIAP).

Sta di

fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva

le risorse umane necessarie per svolgere anche i lavori oggetto del presente

concorso. A nulla giovano le assunzioni operate dall'insorgente posteriormente

all'inoltro degli atti. Ciò che conta è la situazione esistente al momento

della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte, non già quella

presente il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione

del contratto. Approdando a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente

il principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c

LCPubb).

3.2

A giusto titolo l'insorgente è stata dunque

esclusa dalla gara in applicazione della pos. 252.131 del capitolato. Pertanto

essa non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza

della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. sopra, consid. 1.1).

Il fatto che l'offerta della ricorrente sia stata

comunque esaminata, giudicata e inserita in graduatoria è del tutto ininfluente.

Nulla impedisce al committente di valutare tutte le offerte pervenutegli,

comprese quelle da escludere (cfr. STA 52.2006. 219 dell'8 settembre 2006 consid.

4.

).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il

ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.

La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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