Lexipedia

Decisione

52.2011.395

Modifica della pianta organica

9 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. ed., Cadenazzo 2002, n. 744 e seg.);

che nella fattispecie la pianta organica impugnata, quale provvedimento organizzativo

di carattere generale e interno all'amministrazione, non esplica effetti

diretti nei confronti del ricorrente e non dispone su suoi diritti o obblighi (DTF

Considerandi

131.

IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus Müller, in Auer/Müller/

Schindler, Kommentar VwVG,

Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5 e rinvii; Adelio

Scolari, op. cit. n. 760);

che in difetto di una decisione impugnabile il ricorso deve quindi essere

dichiarato inammissibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm);

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

inammissibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster