Lexipedia

Decisione

52.2011.4

Fornitura, posa e messa in servizio di un impianto fotovoltaico. Ricorrente esclusa per aver inoltrato un'offerta difforme dalle prescrizioni

25 gennaio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti d'appalto, contenenti tutti i dati dell'impianto previsto (dati

meteo, orizzonte, layout impianto, moduli, inverter, ecc.). Con la consegna dei

dati saranno fornite anche brevi istruzioni per il loro utilizzo.

Nel calcolo PVSyst, l'offerente può modificare layout,

tipo di moduli e inverter secondo la sua offerta. Dati meteo e orizzonte non

possono essere modificati. Non si devono considerare ombre vicine.

L'offerente deve presentare con l'offerta il rapporto

dettagliato generato automaticamente dal software (vedi esempio per impianto

proposto all'allegato 8). Il committente e/o il suo rappresentante si riservano

il diritto di richiedere informazioni supplementari all'offerente sul calcolo

effettuato e i parametri utilizzati).

La mancata presentazione del rapporto di calcolo PVSyst

comporta l'esclusione dal concorso (non valido se l'impianto proposto viene ripreso

nell'offerta al 100%).

Nel bando

era segnalato chiaramente che contro i documenti di concorso era data facoltà

di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro

messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato gli atti di gara.

B. Entro i

termini prestabiliti sono pervenute al committente tre offerte, per importi

complessivi compresi tra fr. 73'980.- e fr. 170'619.50.

Esperite le necessarie verifiche, il 22

dicembre 2010 il municipio di CO 2 ha estromesso dalla procedura la RI 1 di __________

(in seguito: RI 1), rea di aver consegnato una simulazione PVSyst elaborata

sulla scorta della versione 5.14 del programma e con dati meteo e orizzonte modificati

(__________in luogo di __________).

Con risoluzione di uguale data, l'ente

banditore ha inoltre assegnato la commessa alla ditta CO 1 di __________,

giunta prima in graduatoria con 5.01 punti.

C. Contro

entrambe le decisioni la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulando che esse vengano annullate e gli atti retrocessi al committente per

nuova aggiudicazione.

Criticata la scelta dell'ente pubblico di

notificare le sue decisioni nel periodo natalizio, la ricorrente ha contestato

con vigore i motivi addotti per estrometterla dal concorso, rilevando che il programma

da essa utilizzato (PVSyst versione 5.14) è ufficialmente ancora in vigore e

non si poteva obbligarla ad acquistare l'aggiornamento richiesto solo per

partecipare al concorso. Il file meteo allegato ai documenti di appalto - ha

soggiunto - non viene accettato dal programma in dotazione alla ditta, per cui la

simulazione richiesta è stata impostata su parametri diversi e meno favorevoli,

ma in ogni modo attendibili.

L'insorgente ha annotato peraltro che il

bando imponeva una potenza dei moduli di almeno 14 kWp e che l'aggiudicataria

ha offerto un impianto con una potenza doppia, rendendo le offerte

incomparabili e creando una disparità di trattamento tra i concorrenti.

Parimenti censurabile sarebbe la scelta del committente di indicare un prodotto

di riferimento, con l'obbligo di presentare calcolazioni solo se il concorrente

offriva soluzioni alternative.

D. Opponendosi

all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta il municipio di CO 2 e l'aggiudicataria

hanno avversato diffusamente le tesi dell'insorgente.

Ricordato il contenuto tassativo ed assai

chiaro della pos. 224.400 delle disposizioni particolari regolanti il concorso,

il committente ha sottolineato in specie che l'utilizzo obbligatorio della

versione minima 5.20 del programma PVSyst è stato imposto proprio per dar modo

ai concorrenti di inserire i dati meteo messi a loro disposizione con gli atti

di appalto, così da ottenere simulazioni con risultati oggettivi e paragonabili

indipendentemente dalla tipologia dell'impianto proposto. L'aggiornamento del

software PVSyst è d'altronde gratuito se si possiede la licenza del programma e

non comporta nessun tipo di investimento.

La stazione appaltante ha poi evidenziato

come la valutazione del prezzo sia stata effettuata applicando rigorosamente le

regole della gara, ovvero sulla base del costo totale dell'impianto diviso per

la potenza di picco dei moduli fotovoltaici in kWp. Così facendo, si è

garantita la comparabilità delle offerte e la parità di trattamento tra i concorrenti.

Analoghe considerazioni sono state svolte

dalla CO 1, la quale ha peraltro fatto presente che in base all'art. 40 cpv. 2

del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) la partecipazione al concorso con l'inoltro dell'offerta

implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti gara.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43

legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa

alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in

caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA

52.2007.229-230 del 30 luglio 2007).

Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine, con riserva

di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva nell'ambito dell'impugnazione

della decisione di aggiudicazione.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla scorta

delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18

cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti

decisivi sono noti.

Considerandi

2.

Il

committente ha spedito le sue decisioni il 24 dicembre 2010 tramite invio raccomandato,

cosicché le stesse sono giunte a destinazione in un periodo durante il quale le

ditte legate al settore dell'edilizia sono chiuse. Per quanto inopportuno e

disdicevole possa apparire agli occhi della ricorrente, siffatto modo di agire

non infrange alcuna norma di legge e quindi non può essere censurato da questo

Tribunale. D'altra parte, la RI 1 ha ricevuto comunicazione dell'esito del

concorso il 29 dicembre 2010 e ha subito reagito, impugnando le decisioni rese dall'ente

banditore il giorno seguente. In simili evenienze la ricorrente non può dolersi

con successo di una violazione del diritto di essere sentita, di una lesione

dei propri diritti di difesa o di altre disattenzioni che consentano di

accogliere la prima eccezione sollevata nel suo gravame.

3.

3.1. Secondo

l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca,

deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei

prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione

complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze

del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24

giugno 2010). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la

commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai

concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,

sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti,

sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere

formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente

all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire

completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Paillard/ Nicolas

Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al

momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,

nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso

e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere

al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte

ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta

per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione

di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo;

difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C.458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n.

47.

pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.2

L'art.

40.

cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che la partecipazione alla gara con l'inoltro

dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti

del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede

(art. 5 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999; Cost., RS 101). Essa è inoltre riconducibile al principio della

sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai

concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara

ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate

successivamente dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando

esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002, n. 24). Per

principio, contestazioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del

bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito dei ricorsi proposti

contro le decisioni di aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb), ma anche nell'ambito

delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti adottati dal

committente, che possono essere dedotti davanti a questo Tribunale (art. 37

LCPubb). Eccezioni a questa regola valgono solo nel caso di contestazioni rivolte

contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed

evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche (STA 52.2004.245 dell'11

ottobre 2004), oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano

prevedere compiutamente la portata.

4.

4.1. Nel

caso di specie, in applicazione degli art. 32 cpv. 1

LCPubb e 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP il committente

ha chiaramente indicato nel bando i criteri di aggiudicazione, nonché i

relativi fattori di ponderazione. Nei documenti di gara ha inoltre

preannunciato il metodo di valutazione di ogni criterio, specificando che la

nota sul prezzo (criterio 1) sarebbe stata attribuita dopo aver diviso il costo

totale dell'impianto per la potenza di picco dei moduli fotovoltaici in kWp

(pos. 224.200 CPN 102). Metodo, questo, che con ogni evidenza garantisce la valutazione

oggettiva del prezzo esposto in offerte concernenti impianti di potenza diversa.

Quanto all'assegnazione del punteggio

relativo alla produzione annua (criterio 3), le regole del concorso stabilivano

che la produzione di elettricità annua dell'impianto offerto in kWh/a sarebbe

stata divisa per la potenza di picco totale dei moduli fotovoltaici in kWp. Al

fine di determinare la produzione annua, il concorrente che avesse proposto un

impianto diverso da quello di riferimento scelto dall'ente banditore avrebbe

dovuto allegare all'offerta un calcolo di dettaglio (simulazione dell'impianto

completa) elaborato con il software PVSyst versione minima 5.20, utilizzando

come base i files di progetto PVSyst forniti con i documenti d'appalto, contenenti

tutti i dati dell'impianto previsto (dati meteo, orizzonte, layout impianto,

moduli, inverter, ecc.). L'offerente avrebbe potuto modificare layout, tipo di

moduli e inverter, ma non i dati meteo e orizzonte (pos. 224.440 CPN 102).

Questa impostazione del capitolato risulta

senz'altro in linea con i principi cardine che governano gli appalti pubblici,

segnatamente con il principio della trasparenza e della parità di trattamento

esatti dall'art. 1 lett. a e c LCPubb. Anche la scelta

di un impianto di riferimento da parte del committente e la facoltà data ai concorrenti

di offrire un prodotto alternativo sono nel loro insieme perfettamente rispettose

del vigente ordinamento in materia di commesse pubbliche. La RI 1 ha d'altronde partecipato al concorso senza sollevare

obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne

in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti. Lo esige il

principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito

di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT

I-2002 n. 24).

4.2

Come visto, la

pos. 224.400 delle disposizioni particolari CPN 102 regolanti il concorso obbligava

il concorrente che non forniva il prodotto di riferimento della stazione

appaltante ad allegare all'offerta una simulazione dell'impianto completa, realizzata

con il software PVSyst nella versione minima 5.20. I tabulati che i

concorrenti dovevano esibire giocavano un ruolo di prim'ordine

nel quadro della valutazione dell'offerta, poiché in base ad essi sarebbe stata

valutato il criterio di aggiudicazione 3 relativo alla produzione annua.

La RI 1 ha allegato alla sua offerta una simulazione realizzata con la versione 5.14 del programma PVSyst di cui è dotata, versione che non è in grado di importare il file

meteo che il committente aveva appositamente messo a disposizione di tutti i concorrenti.

Di riflesso, l'insorgente non ha prodotto la documentazione richiesta dalle

condizioni di gara, vuoi perché elaborata con un software datato (5.14 in luogo del 5.20 minimo richiesto), vuoi perché impostata su dati meteo e orizzonte diversi da

quelli prescritti in modo imperativo dal committente per avere risultanze sulla

produzione perfettamente comparabili.

L'omissione nella quale è incorsa la RI 1 è

grave ed irrimediabile, poiché concerne un aspetto che il committente doveva

valutare nel quadro di un ben preciso criterio d'aggiudicazione, quello della

produzione annua di elettricità. Contrariamente a quanto pretende la

ricorrente, la simulazione con una versione di programma e con dati diversi da

quelli imposti dalla regole del concorso non era ammissibile. La committenza

non poteva rinunciare a scartare l'offerta della RI 1. Non solo perché difforme

dalle prescrizioni di gara e quindi già di per sé insuscettibile di conseguire

l'aggiudicazione, ma anche perché l'esclusione dalla gara in caso di mancata presentazione

di un rapporto di calcolo PVSyst - inteso come referto allestito secondo le istruzioni

impartite - era comminata dalla pos. 224.400 CPN 102 integrata nel capitolato d'appalto

e modulo di offerta.

L'estromissione disposta

dalla stazione appaltante risulta insomma del tutto corretta e non presta il

fianco a critiche di sorta.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.

La tassa di giudizio, commisurata al lavoro

occasionato dal ricorso ed al valore di causa, è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110), nei limiti delle condizioni dell'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster