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Decisione

52.2011.403

Delibera sgombero neve. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Offerta incompleta: a giusto titolo la ricorrente è du

4 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni

del Dipartimento del territorio ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale

relativamente al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag.

__________).

Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche,

il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti

negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di

ponderazione:

1. prezzo 50%

Considerandi

2.

veicolo 35%

3.

lama 10%

4.

formazione apprendisti

5%

L'elenco

prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica

per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza

geografica dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per verificare

la capacità dei concorrenti di eseguire la commessa, essi erano tenuti a fornire

le generalità dei conducenti a disposizione, nonché diversi dati concernenti il

veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione ASTAG, n. di

matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione,

data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie, anno di

costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli) impiegati.

Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle

predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa previa

assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr. pos.

252.110

disposizioni particolari CPN 102).

B. Per

il lotto 60 di 16.65 km (Gordola - Brione Verzasca Ponte del Sasso) sono pervenute

al committente le offerte della CO 1 di __________, di fr. 205'112.50, e della RI

1.

di __________, di fr. 268'722.90.

Esperite le necessarie valutazioni in

applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 17

agosto 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura la RI

1.

(in seguito: RI 1) siccome priva di dipendenti, segnatamente di autisti in

grado di svolgere il servizio oggetto del concorso. Con

decisione di uguale data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato la

commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.

C. Mediante

ricorso 2 settembre 2011 la RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

La

ricorrente ha segnalato in sostanza di aver assunto tutto il personale

necessario per svolgere la commessa a partire dal 1° luglio 2011, come peraltro

preannunciato nell'offerta. La sua esclusione dalla gara sarebbe pertanto indebita

ed arbitraria.

D. In sede di

risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. La

Divisione delle costruzioni ha annotato in particolare che al momento dell'inoltro

dell'offerta (10 maggio 2011) la ricorrente, per sua stessa ammissione, non

aveva personale alle sue dipendenze. Donde la sua inevitabile estromissione

dalla procedura per assenza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

La

deliberataria non ha presentato osservazioni, mentre l'ULSA si è rimesso alle allegazioni

della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo alla procedura.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43

legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1

). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa

alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in

caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA

52.2010.11

del 15 marzo 2010).

Con

questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in

ordine.

1.2

Il ricorso può essere evaso sulla base

delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18

cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

2.

2.1.

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio

di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,

che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve

essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i

criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve

soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2

Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.

40.

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal con-

corrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,

delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio

essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,

che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle

prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o

completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere

al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover

sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o

precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zuffe-rey/Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Al momento della loro apertura devono pertanto risultare

complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle

condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di

gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente

raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella

oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle

condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di

qualsiasi commessa pubblica.

2.3

In concreto, nelle prescrizioni concorsuali

il committente ha stabilito chiaramente che per ogni lotto i concorrenti

dovevano essere in grado di mettere a disposizione il personale e gli autoveicoli

debitamente accessoriati (vedi pos 224.200 disposizioni particolari CPN 102).

Sta di fatto che il giorno in cui la

ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva le risorse umane necessarie

per eseguire il lavoro posto a concorso, ingaggiate soltanto a far tempo dal 1°

luglio 2011. Ma non solo. Contrariamente alle condizioni preannunciate (cfr.

pos. 142.100 CPN 102), la RI 1 non era nemmeno proprietaria degli automezzi notificati,

in quel momento immatricolati a nome della __________ di __________. La sua

offerta, con ogni evidenza, non era pertanto conforme alle esi-

genze di gara ed a nulla giovano le assunzioni od altre eventuali operazioni

riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni concorsuali

devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione

delle offerte. Non basta che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o

addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto.

A giusto titolo la ricorrente è dunque stata esclusa dalla gara. Pertanto essa

non può in questa sede aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in

mancanza della legittimazione ricorsuale (cfr. sopra consid. 1.1).

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il

ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.

4.

La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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