52.2011.403
Delibera sgombero neve. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Offerta incompleta: a giusto titolo la ricorrente è du
4 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2011.403
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, TRAM
Titolo:
Delibera sgombero neve. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Offerta incompleta: a giusto titolo la ricorrente è dunque stata esclusa dalla gara
AGGIUDICAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESCLUSIONE
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.403
Lugano
4 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 2011 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione 17 agosto 2011 (n. 4269) del Consiglio
di Stato, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione per
il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali, lotto 60, relativamente
al periodo 2011-2015;
la decisione 17 agosto 2011 (n. 4268) del Consiglio
di Stato, che in esito al concorso per il servizio di sgombero neve sulle
strade cantonali relativamente al periodo 2011-2015 ha deliberato il lotto 60 alla ditta CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 13 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 13 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del territorio ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale
relativamente al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag.
__________).
Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche,
il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti
negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1. prezzo 50%
Considerandi
2.
veicolo 35%
3.
lama 10%
4.
formazione apprendisti
5%
L'elenco
prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica
per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza
geografica dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per verificare
la capacità dei concorrenti di eseguire la commessa, essi erano tenuti a fornire
le generalità dei conducenti a disposizione, nonché diversi dati concernenti il
veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione ASTAG, n. di
matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione,
data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie, anno di
costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli) impiegati.
Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle
predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa previa
assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr. pos.
252.110
disposizioni particolari CPN 102).
B. Per
il lotto 60 di 16.65 km (Gordola - Brione Verzasca Ponte del Sasso) sono pervenute
al committente le offerte della CO 1 di __________, di fr. 205'112.50, e della RI
1.
di __________, di fr. 268'722.90.
Esperite le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 17
agosto 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura la RI
1.
(in seguito: RI 1) siccome priva di dipendenti, segnatamente di autisti in
grado di svolgere il servizio oggetto del concorso. Con
decisione di uguale data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato la
commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.
C. Mediante
ricorso 2 settembre 2011 la RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La
ricorrente ha segnalato in sostanza di aver assunto tutto il personale
necessario per svolgere la commessa a partire dal 1° luglio 2011, come peraltro
preannunciato nell'offerta. La sua esclusione dalla gara sarebbe pertanto indebita
ed arbitraria.
D. In sede di
risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. La
Divisione delle costruzioni ha annotato in particolare che al momento dell'inoltro
dell'offerta (10 maggio 2011) la ricorrente, per sua stessa ammissione, non
aveva personale alle sue dipendenze. Donde la sua inevitabile estromissione
dalla procedura per assenza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.
La
deliberataria non ha presentato osservazioni, mentre l'ULSA si è rimesso alle allegazioni
della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo alla procedura.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43
legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1
). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa
alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in
caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2010.11
del 15 marzo 2010).
Con
questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in
ordine.
1.2
Il ricorso può essere evaso sulla base
delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18
cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal
committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie
scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2.
2.1.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio
di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,
che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve
essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i
criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve
soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2
Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.
40.
cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal con-
corrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,
delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,
che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle
prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o
completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio
della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere
al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover
sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zuffe-rey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).
Al momento della loro apertura devono pertanto risultare
complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di
gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle
condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di
qualsiasi commessa pubblica.
2.3
In concreto, nelle prescrizioni concorsuali
il committente ha stabilito chiaramente che per ogni lotto i concorrenti
dovevano essere in grado di mettere a disposizione il personale e gli autoveicoli
debitamente accessoriati (vedi pos 224.200 disposizioni particolari CPN 102).
Sta di fatto che il giorno in cui la
ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva le risorse umane necessarie
per eseguire il lavoro posto a concorso, ingaggiate soltanto a far tempo dal 1°
luglio 2011. Ma non solo. Contrariamente alle condizioni preannunciate (cfr.
pos. 142.100 CPN 102), la RI 1 non era nemmeno proprietaria degli automezzi notificati,
in quel momento immatricolati a nome della __________ di __________. La sua
offerta, con ogni evidenza, non era pertanto conforme alle esi-
genze di gara ed a nulla giovano le assunzioni od altre eventuali operazioni
riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni concorsuali
devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione
delle offerte. Non basta che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o
addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto.
A giusto titolo la ricorrente è dunque stata esclusa dalla gara. Pertanto essa
non può in questa sede aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in
mancanza della legittimazione ricorsuale (cfr. sopra consid. 1.1).
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.
4.
La tassa
di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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