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Decisione

52.2011.41

Annullamento della delibera: un'offerta che non viene aperta in pubblica seduta e che non figura nel relativo protocollo non può conseguire l'aggiudicazione; lesione dei principi di trasparenza e dell

16 febbraio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I gravami, tempestivi (art. 36 cpv. 1

LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico

giudizio (art. 51 LPamm) sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il

concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle

parti con le memorie scritte bastano per statuire sulle impugnative con

cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

2. 2.1. Giusta l'art. 31 cpv.

1 LCPubb, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di

gara. Il committente - soggiunge l'articolo (cpv. 2) - tiene un verbale di

apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte

e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi

al momento dell'apertura. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre

2006.

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) ribadisce puntualmente gli stessi concetti. L'apertura

delle offerte e la stesura del relativo verbale costituiscono delle formalità

essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta attuazione del principio

della trasparenza che governa l'aggiudicazione di ogni genere di commessa

pubblica (vedi art. 1 lett. a LCPubb). Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione

a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e

si conferma la ricezione delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si attesta che l'importo

offerto corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando

manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent

Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.). In sostanza, il verbale

di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta

dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte, dalla lettura

degli importi offerti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti. Il

documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della

trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata

protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele

und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.).

2.2

Nel caso di specie, le offerte per la fornitura

di un impianto fotovoltaico sul tetto della nuova scuola dell'infanzia di __________

sono state aperte in seduta pubblica alle ore 14.10 del 15 ottobre 2010. Il

relativo verbale attesta la ricezione di quattro plichi contenenti altrettante

offerte. Scartata immediatamente quella della __________

siccome mancante del richiesto contrassegno esterno, le offerte restanti - che

stando al verbale dovevano essere tre - sono state trasmesse ai consulenti

tecnici dell'ente banditore. In realtà, in circostanze sulle quali non occorre

soffermarsi, gli specialisti incaricati di valutare le offerte ne hanno ricevute

ed esaminate per preavviso quattro, allestendo una graduatoria che ha poi indotto

la stazione appaltante a deliberare la commessa proprio all'offerta non

contemplata dal verbale di apertura del 15 ottobre 2010. Siffatto modo di

procedere e la decisione che ne è scaturita non possono essere evidentemente

tutelati. Un'offerta che non viene aperta in pubblica seduta e che non figura

nel relativo protocollo conformemente agli art. 31 cpv. 1 LCPubb e 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non può conseguire l'aggiudicazione,

vuoi perché nulla prova che sia stata inoltrata nei tempi e nei modi sanciti dalle

condizioni di gara, vuoi perché la sua presa in considerazione ai fini della valutazione

e della successiva delibera viola in ogni modo il principio della trasparenza e

della parità di trattamento tra concorrenti, precetti cardine attorno

ai quali ruotano tutti gli appalti pubblici. Questa conclusione si impone a

maggior ragione in un caso come quello in esame, ove solo si consideri che posteriormente

alla stesura del verbale il committente non ha mai avvisato i concorrenti di

aver rinvenuto una quarta offerta (verosimilmente infilata in quella da 176'669.50

fr. inoltrata dalla CO 1) e, come se niente fosse, di averla demandata per

valutazione ai propri consulenti.

Ne segue che l'avversata aggiudicazione deve

essere senz'altro annullata siccome pronunciata in esito ad una procedura gravemente

lesiva del principio della trasparenza. Esito, quest'ultimo, auspicato dal

committente medesimo in sede di risposta ai gravami presentati dalle ditte

perdenti.

3.

Sulla

scorta di quanto precede i ricorsi vanno accolti, annullando la delibera impugnata

e rinviando gli atti al committente per nuova decisione (art. 41 cpv. 1 LCPubb),

come postulato da entrambe le ricorrenti. Spetterà alla stazione appaltante

stabilire se la CO 1 ha inoltrato due varianti disattendendo la clausola concorsuale

che ne vietava l'introduzione, o ha per contro insinuato offerte multiple (cfr.,

su questo tema, STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007) senza infrangere alcuna

normativa disciplinante la gara, compreso l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa

della __________.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dai ricorsi ed ai valori in discussione, è addebitata al comune, i

cui errori di gestione della procedura hanno provocato il contenzioso che ha

occupato questo Tribunale. La CO 1 ne va esente non avendo formalmente resistito

ai gravami (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono parimenti poste a carico del committente

secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

accolti.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 18 gennaio 2011 con la quale il municipio di __________ ha deliberato

alla ditta CO 1 di __________ la fornitura e l'installazione di un impianto

fotovoltaico da 36 kWp per la nuova scuola dell'infanzia è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del comune di CO 2, con l'ulteriore

obbligo di versare alla ricorrente __________ identico importo a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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