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Decisione

52.2011.416

Delibera sgombero neve. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara giacché non in regola con il pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG. Esigibilità degli acconti

21 novembre 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno

esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato

ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. b e c RLCPubb/CIAP; STA 52.2011.252 del

5 agosto 2011 consid. 2.3).

L'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP elenca i

contributi sociali e le imposte il cui pagamento deve essere comprovato

mediante apposita dichiarazione dell'autorità che li preleva. Il cpv. 5 precisa

che le dichiarazioni svizzere sono valide unicamente se attestano l'avvenuto

pagamento degli oneri sociali trimestrali:

a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31

marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;

b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno

il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30

settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31

dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno.

2.2. Di regola, i contributi AVS/AI/IPG sono

riscossi sotto forma di acconti mensili, il cui ammontare è fissato di anno in

anno dalla cassa AVS alla quale il datore di lavoro è affiliato, sulla base

della presumibile massa salariale. Se la somma dei salari non supera il limite

di fr. 200'000.-, il contributo è invece prelevato ogni trimestre (art. 34 cpv.

1 lett. a Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del

31 ottobre 1947; OAVS; RS 831.01). Gli acconti vanno pagati entro 10 giorni

dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). In altri

termini, i contributi d'acconto paritari dovuti per un determinato mese devono

pervenire alla cassa di compensazione al più tardi il 10 del mese successivo

(cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Direttive sulla riscossione

dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG, stato 1° gennaio 2006, n. 2008-2009). Il

conguaglio è invece riscosso, compensato o rimborsato una volta all'anno, sulla

base della dichiarazione dei salari versati l'anno precedente, che il datore di

lavoro deve inoltrare all'inizio di ogni anno civile, entro il 30 gennaio. Il

termine di pagamento del conguaglio annuale (30 giorni a contare dalla

fatturazione: cfr. art. 36 cpv. 4 OAVS) dipende pertanto dalla tempestività con

cui il datore di lavoro presenta i conteggi definitivi, rispettivamente dal

tempo impiegato dalla cassa per elaborarli.

Per non costringere i concorrenti a

dimostrare che i contributi sono stati pagati sino alla scadenza dei termini

per l'inoltro delle offerte, l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce quattro

scadenze trimestrali, che definiscono i limiti temporali della prova richiesta.

La norma è formulata nell'ottica delle disposizioni dell'OAVS che regolano il

pagamento dei contributi AVS/AI/IPG di ditte con una massa salariale annua inferiore

a fr. 200'000.-. Essa considera in effetti soltanto i contributi trimestrali (oneri

sociali trimestrali), ossia gli acconti che i datori di lavoro di questa

categoria sono obbligati a versare entro il 10 del mese successivo alla

scadenza trimestrale. L'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP non tiene conto né dei

contributi AVS/AI/IPG che le ditte con una massa salariale superiore al limite

suddetto sono tenute a versare mensilmente, né dei conguagli che la cassa

stabilisce ed esige all'inizio di ogni anno secondo scadenze variabili e

comunque diverse da quelle in uso per gli acconti, né degli altri contributi

(AD, LAMal, LAINF, LPP, PEAN ecc.) prelevati e pagabili secondo differenti

modalità. Nonostante l'incompleta formulazione, l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP

impone in sostanza ai concorrenti di dimostrare di aver pagato i contributi

esigibili prima della scadenza del penultimo trimestre che precede il trimestre

Considerandi

in cui è compreso il termine per l'inoltro delle offerte. Indipendentemente dal

fatto che si tratti di acconti o di conguagli, pagabili mensilmente, trimestralmente

o annualmente, i concorrenti sono in altri termini dispensati dall'obbligo di

dimostrare di aver pagato i contributi esigibili soltanto nel trimestre

immediatamente precedente quello che comprende il termine per l'inoltro delle

offerte (vedi STA 52.2007.234-235 del 21 agosto 2007, consid. 2.2). Regola, questa,

che si avvicina a quella prevista per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento

delle imposte cantonali e comunali (art. 39 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

2.3

Nel

caso concreto, il termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 10 maggio

2011.

I concorrenti dovevano dunque dimostrare di aver pagato i contributi sociali

esigibili sino al 31 dicembre 2010 (art. 39 cpv. 5 lett. b RLCPubb/CIAP). La

ditta ricorrente sostiene di aver assolto ai suoi obblighi di corresponsione sino

a tale data. Il committente l'ha tuttavia esclusa, ritenendo che avesse degli

scoperti relativamente ai pagamenti dei contributi paritetici AVS/AI/IPG. In

sede ricorsuale ha poi specificato che l'attestazione 6 maggio 2011 dell'IAS non

lasciava dubbi in merito all'importo di fr. 1'928.45 di scoperto relativo alla "tassazione

d'ufficio 2006-2009, scaduto il 13 aprile 2011". Esso non poteva

essere interpretato che come una dilazione di pagamento, non ammessa in virtù dell'art.

39.

cpv. 8 RLCPubb/CIAP.

L'esclusione, sebbene in virtù di argomentazioni

diverse da quelle esposte dalla committenza, è giustificata.

In effetti la ricorrente, contrariamente a

quanto (inizialmente) preteso dal Consiglio di Stato, non è stata posta al

beneficio di una dilazione di pagamento. Dalla documentazione prodotta in replica

emerge che il 14 febbraio 2011 il Servizio ispettorato dell'Ufficio dei

contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali ha effettuato un controllo

contabile presso la ditta ricorrente, in occasione del quale sono stati

esaminati bilanci e conti economici, schede del mastro, riassuntivi stipendi e

certificati di salario relativi al periodo 01.01.2006 - 31.12.2009. Dalla

verifica posta in essere è risultato per finire che l'insorgente aveva corrisposto

contributi inferiori a quelli dovuti, con un saldo a favore dell'IAS pari a fr.

1'928.45. La ricorrente non era però in mora con il pagamento di tale importo,

né aveva ottenuto una dilazione. Dalle tavole processuali emerge infatti con

chiarezza che i contributi arretrati, il cui versamento è stato richiesto

mediante decisione di tassazione d'ufficio emessa e notificata solo il 14 marzo

2011, sono diventati esigibili soltanto dopo il 31 dicembre 2010. Trattasi pertanto

di un debito che per i motivi illustrati al considerando precedente la

ricorrente non era tenuta a dimostrare di aver onorato.

Ciononostante, le indagini svolte d'ufficio dal

Tribunale per chiarire appieno la situazione contributiva della RI 1 hanno

permesso di accertare che al 31 dicembre 2010 la ricorrente aveva acconti scoperti,

riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, per complessi fr. 16'222.50.

Oneri, questi, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 10 del mese

successivo alla scadenza del mese di computo (art. 34 cpv. 3 OAVS), vale a dire

entro il 10 novembre 2010, 10 dicembre 2010 e 10 gennaio 2011. Ne segue che l'insorgente,

contrariamente a quanto attestato dall'IAS nella dichiarazione del 6 maggio

2011, non era affatto in regola con il pagamento dei contributi paritetici. Gli

scoperti riferiti ai mesi di ottobre e novembre 2010 riguardano infatti oneri sociali

che non solo erano esigibili prima del 31 dicembre 2010, ma dovevano anche

essere pagati entro quella data, pena l'esclusione dall'aggiudicazione giusta gli

art. 25 lett. c LCPubb e 38 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. La ricorrente non era

per contro tenuta a dimostrare di aver onorato l'acconto del mese di dicembre siccome

diventato esigibile soltanto a contare dal 10 gennaio 2011, ovvero nel

trimestre immediatamente precedente quello in cui scadeva il termine per l'inoltro

delle offerte (STA 52.2002.246 del 4 luglio 2002 consid. 2 in fine).

A giusto titolo la RI 1 è stata dunque

estromessa dalla gara. Ne segue che non le è data facoltà di impugnare l'aggiudicazione

in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.1).

3.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nella misura in cui

è ricevibile.

4.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

5.

La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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