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Decisione

52.2011.419

Licenza edilizia. Opera di cinta verso la strada

11 novembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti richiamati dal municipio.

E. Con ricorso

6 settembre 2011, RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. La decisione

governativa, argomentano, disattenderebbe l'obbligo di motivazione: non spiegherebbe

la ragione del diniego anche per la siepe, né si confronterebbe con la

proporzionalità del rifiuto del permesso, segnatamente per il telo verde. Applicabile

sarebbe inoltre l'art. 51 Lstr riferito alle opere di cinta e le siepi al bordo

delle strade e non l'art. 50 Lstr, citato dalle istanze inferiori. Scorretta,

argomentano, sarebbe inoltre l'applicazione dell'art. 63 NAPR. Il provvedimento

disattenderebbe poi il principio di proporzionalità: per ovviare ad eventuali

ostacoli alla visuale per l'accesso basterebbe semmai imporre alle opere un'altezza

massima, chiedere la posa di uno specchio o altre misure alternative. Altri

accessi stradali, aggiungono, presenterebbero una situazione analoga.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad

analoga conclusione perviene il municipio, confermando la propria posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva delle ricorrenti, istanti in licenza e destinatarie del

provvedimento impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LE) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione

di prove (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza

inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente

(art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.2.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto

dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto è garantito

dall'art. 26 cpv. 1 LPamm il quale si limita a stabilire il principio della

motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della

motivazione (cfr. Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 26, n. 1).

Per giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze

troppo severe: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle

circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di

merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo

scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e,

dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b,

15 consid. 2a/aa).

2.2. Nel caso concreto, seppure in modo succinto, le autorità inferiori hanno

menzionato le motivazioni che le hanno indotte a rifiutare il permesso

rispettivamente a confermare tale diniego. La loro fondatezza o meno è

questione di merito. Le motivazioni sono d'altra parte state recepite dalle ricorrenti

che hanno potuto proporre in questa sede una circostanziata impugnativa. Ne discende

che non vi è dunque stata una violazione del diritto di essere sentito così

come asserito dalle ricorrenti.

3. 3.1. L'art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore di

Torricella-Taverne (NAPR), disciplina in generale le opere di cinta. Secondo

questa norma, applicabile anche alle opere verso l'area pubblica (cfr. cpv. 1),

le recinzioni diverse a confine possono avere un'altezza massima di m

1.50 (cfr. cpv. 6); i muri di cinta a confine e siepi vive nonché i muri

di sostegno a confine un'altezza massima di m 2.00. In base all'art. 28

cpv. 2 NAPR, al municipio è tuttavia riservato il diritto di valutare e di

approvare caso per caso, tra l'altro, eventuali deroghe o restrizioni

alle altezze massime indicate, verso l'area pubblica.

3.2. L'art. 63 apv. 3 NAPR stabilisce che gli accessi veicolari alle strade

devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico

viario. In particolare: [..]

- Manufatti di utilità, siepi, muri di sostegno, ecc. devono permettere una

corretta visibilità.

- Valgono i disposti della Legge sulle strade [..].

Stando al suo chiaro testo, questa norma impedisce dunque che in corrispondenza

degli accessi veicolari vengano sistemate opere di cinta (segnatamente manufatti

di utilità, siepi, muri di sostegno, ecc.) che impediscano una corretta

visibilità, ovvero rappresentino un ostacolo alla visuale verso la carreggiata

a cui si riallacciano.

Giusta l'art. 49 cpv. 1 Lstr, in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983,

133 seg.), ripreso invariato dall'attuale art. 50 cpv. 1 Lstr, nell'interno

delle linee di arretramento o di allineamento sono vietati i depositi di

materiali, le piantagioni, le cinte e gli impianti che, impedendo la visuale,

nuocciono alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono essere

rimossi a ri-chiesta del proprietario della strada. Questa norma, destinata

a salvaguardare la sicurezza della circolazione, vieta la formazione di ostacoli

alla visuale (cfr. titolo marginale), all'interno delle fasce di rispetto,

definite lungo le strade dalle linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni

(STA 52.2006.307 del 9 ottobre 2009 consid. 3.1).

Tanto l'art. 63 cpv. 3 NAPR quanto l'art. 50 cpv. 1 Lstr non concretizzano il

concetto di corretta visibilità rispettivamente di impedimento alla

visuale, concetti giuridici di natura indeterminata che lasciano all'autorità

una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto.

Per orientarsi, l'autorità deve comunque tener conto delle prescrizioni emanate

dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv. 1 RLE):

queste normative – al pari delle altre prescrizioni tecniche emanate dalle

associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE – non assurgono a disposizioni

di diritto pubblico, ma fungono comunque da direttive, ovvero di regole volte a

codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT

I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.96.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

Considerandi

3.3

Le condizioni di visibilità agli incroci sullo stesso livello sono

disciplinate dalla norma VSS 640 273a, che ha rimpiazzato la previgente

normativa VSS 640 273, valida fino al 1. agosto 2010. Tale norma, applicabile

anche per determinare le condizioni di visibilità degli accessi dai fondi (cfr.

ad A, n. 1, nonché norma VSS 640 050, pag. 2 nonché tabella 2 a pag. 3), stabilisce le dimensioni del campo visivo agli incroci per permettere ai veicoli senza

diritto di precedenza d'incrociare rispettivamente inserirsi nel traffico (cfr.

VSS 640 273a, ad A, n. 2). Il campo visivo è dato dall'asse stradale e dalla linea

di visibilità (S; cfr. norma citata, ad B, n. 7). Quest'ultima dipende

sostanzialmente dalla distanza di osservazione (B) [= distanza fra il

punto di osservazione del conducente (D) e il bordo della carreggiata,

cfr. norma citata, ad B, n. 5] nonché la distanza di visibilità (A) all'incrocio

[= distanza tra l'asse stradale del veicolo senza precedenza (FB)

e quello con precedenza (FA), cfr. norma citata, ad B, n. 4]

schema (cfr. norme VSS,

fig. 1, pag. 4)

A verso sinistra A verso destra

FA

FA

d S

B

S S'

D

FB

A distanza di visuale agli incroci

B distanza di osservazione

S linea di visuale

S' linea di visuale in caso di sorpasso

FA veicolo con precedenza

FB veicolo senza precedenza

D punto di osservazione

d distanza tra la mezzeria del veicolo e

il ciglio della strada

Per gli incroci con regime di precedenza segnalata (norma citata, ad punto D),

all'interno delle località, la distanza d'osservazione (B) è di regola

pari a m 3.00 (cfr. ad D, n. 11); la distanza di visibilità (A), dipende

invece dalla velocità (massima autorizzata o massima effettiva, qualora vi

siano misure destinate alla moderazione del traffico; cfr. norma citata, ad C

n. 9) dei veicoli (con diritto di precedenza) che percorrono la strada principale:

ad una velocità di 30 km/h, varia tra un minimo di m 20 ed un massimo di m 35;

ad una velocità di 50 km/h, oscilla tra m 50 e m 70 (cfr. ad D, n. 12, tab. 1).

I valori minimi e massimi dipendono, tra l'altro, dalla pendenza e dal rango

della strada (cfr. norma citata, ad D n. 12).

Il campo visivo così determinato deve essere libero da ogni possibile ostacolo,

inclusa anche la vegetazione, che possa nascondere un'automobile o un veicolo

leggero a due ruote. Normalmente, è sufficiente che questo spazio sia libero

per un'altezza da m 0.60 a m. 3.00, misurata a partire dalla carreggiata (cfr. norma

citata, ad C, n. 10).

4.

Nel caso concreto, il municipio ha negato alle ricorrenti il permesso

a posteriori per posare un telo verde e delle piante tipo siepe sul

lato del terreno prospiciente a via comunale, come pure in corrispondenza dell'accesso

nonché all'imbocco di via privata Bassa, richiamando gli art. 63 cpv. 3 NAPR e

50.

cpv. 1 Lstr e ritenendo quindi che queste opere rappresentassero un ostacolo

alla visuale per l'immissione dei veicoli sulla via comunale. L'esecutivo

comunale non ha fornito ulteriori precisazioni. Dal canto suo il Governo ha

tutelato il provvedimento considerando che le opere, in particolare il telo

verde limita senza dubbio la visuale sia per quanto riguarda l'uscita dal

mappale delle ricorrenti che dalla contermine via privata Bassa, senza

che sia necessario disquisire oltre.

La conclusione non può essere condivisa.

Certo è che le opere controverse, trovandosi all'interno della linea di

arretramento (cfr. piano del traffico), soggiacciono all'art. 50 Lstr, che

disciplina espressamente gli ostacoli alla visuale all'interno di questa

fascia al fine di tutelare la sicurezza del traffico. Pure applicabile è

inoltre l'art. 63 cpv. 3 NAPR, ritenuto che i manufatti sono sistemati (anche)

in corrispondenza di due accessi: quello al fondo (part. 729) delle insorgenti

e la via privata Bassa, strada coattiva, che garantendo l'accesso a più fondi,

può senz'altro essere assimilata ad accesso veicolare ai sensi di questa

norma.

Le precedenti istanze non si sono tuttavia confrontate con la questione a

sapere in che misura le controverse opere (telo e siepe) – di cui invero non

sono precisate le dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza; dalla planimetria

e dalle fotografie agli atti si evincono infatti solo il loro tracciato, senza

parametri metrici, e la loro raffigurazione) – costituiscano un simile ostacolo

alla visuale. Le autorità inferiori non si sono in particolare confrontate con

la norma VSS 640 273a riferita agli incroci, segnatamente quelli con regime di

precedenza segnalata, quali devono essere considerati in concreto l'incrocio

tra via privata Bassa e via comunale rispettivamente l'accesso al fondo delle

ricorrenti e la stessa via comunale.

Nella misura in cui le opere non oltrepassano un'altezza di m 0.60 dalla strada,

il diniego non appare invero giustificato. Di regola, è infatti da questa

altezza che viene determinato lo spazio libero del campo visivo (cfr. supra,

consid. 3.2 in fine).

Per il resto, mancando i dati necessari per applicare la norma VSS – velocità

massima autorizzata su via comunale rispettivamente massima effettiva, qualora

vi siano misure di moderazione del traffico (cfr. ricorso pag. 3), eventuali

pendenze, estensione delle opere (mediante piani in scala), ecc. – non è

possibile determinare in che misura il controverso telo e la siepe costituiscano

effettivamente un ostacolo alla visuale su via comunale.

Priva di rilievo ai fini della valutazione è invece l'asserita presenza di uno

specchio stradale su via comunale, in corrispondenza della via privata Bassa. Gli

specchi stradali (o parabolici) devono infatti essere considerati un ripiego,

poiché nascondono dei rischi (difficoltà di stimare la distanza e la velocità

dei veicoli in avvicinamento, immagine specchiata, campo visivo circoscritto ad

un settore limitato, difficoltà di individuare il traffico a due ruote

leggero). Per principio, gli specchi parabolici dovrebbero quindi essere

collocati unicamente dove non vi sono altre misure efficaci (come l'eliminazione

di steccati, rimozione o il taglio della vegetazione, ecc; cfr. per quanto

precede, UPI, centro svizzero di competenza per la prevenzione degli infortuni in:

5.

Nulla possono per contro dedurre le insorgenti dalla presenza di altre

siepi o teli posati su altri fondi prospicienti via comunale, che

presenterebbero una situazione simile. Una precedente violazione del diritto

non attribuisce infatti, di principio, la facoltà di ottenere lo stesso

trattamento non conforme alla legge. In ogni caso, dagli atti non risulta che

vi sia una prassi contraria agli art. 50 cpv. 1 Lstr rispettivamente all'art.

63.

cpv. 3 NAPR – che tutelano un importante interesse pubblico qual è la

sicurezza della circolazione stradale – che l'esecutivo comunale si rifiuta di

abbandonare.

6.6.1

Stando così le cose, il ricorso deve dunque essere accolto e le

decisioni delle istanze inferiori devono essere annullate. Considerato che occorre

procedere ad una nuova valutazione, tenendo conto della norma VSS 640 273a, come

illustrato al consid. 4, gli atti sono rinviati direttamente al municipio

affinché, assunti gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sulla notifica

di costruzione delle ricorrenti, nella misura in cui ha per oggetto le opere che

non sono state autorizzate.

6.2

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia (art. 28 LPamm), considerato che il comune è comparso per

esigenze derivanti dalla sua funzione. Lo stesso è per contro tenuto a versare

alle ricorrenti, patrocinate da un legale in questa sede, un'adeguata indennità

a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 agosto

2011 (n. 4385) del Consiglio di Stato, come pure la decisione 22 febbraio 2011

del municipio che ha negato il permesso per la posa di un telo verde e

di piante tipo siepe lungo i fronti sud e parzialmente ovest del terreno

(part. 729) sono annullate.

1.2. gli atti sono rinviati

al municipio affinché, assunti gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sulla

notifica di costruzione 11 gennaio 2011 di RI 1 e RI 2, nella misura in cui ha

per oggetto le opere che non sono state autorizzate, come indicato ai consid. 4

e 6.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alle ricorrenti fr. 600.- a

titolo di ripetibili per questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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