52.2011.42
Bando di concorso. Legittimazione attiva di un'associazione
28 marzo 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2011.42
Data decisione, Autorità:
28.03.2011, TRAM
Titolo:
Bando di concorso. Legittimazione attiva di un'associazione
BANDO
LEGITTIMAZIONE
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2011.42
Lugano
28 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2011 della
RI 1,
rappr. dalla presidente __________, ,
contro
il bando del concorso che il municipio di CO 1 ha
indetto il 12 gennaio 2011 per aggiudicare le prestazioni di Sviluppatore di Progetto
relative allo sviluppo ed alla progettazione del polo sportivo e degli eventi
sull'area AP11+AP12+BC1 del Nuovo Quartiere __________;
vista la risposta 3 febbraio 2011 del municipio di CO
1;
preso atto della replica 17 febbraio 2011 della
ricorrente e della duplica 3 marzo 2011 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
gennaio 2011 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le prestazioni di Sviluppatore di Progetto (in seguito: SP) relative
allo sviluppo ed alla progettazione del polo sportivo e degli eventi sull'area
AP11+ AP12+BC1 del Nuovo Quartiere __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando anticipa che oggetto della commessa
è lo sviluppo, la verifica di fattibilità, in particolare tecnica, finanziaria,
organizzativa e legale, e in caso affermativo la progettazione fino alla procedura
di autorizzazione di un complesso integrato che dovrà rappresentare il futuro
Polo sportivo e degli eventi della Città di __________ nell'area dell'attuale
Stadio __________ (area AP11+ AP12+BC1 del Nuovo Quartiere __________), con alcuni
ben definiti contenuti pubblici (un moderno stadio di calcio, un palazzetto
polifunzionale dello sport coperto, un campo di calcio con pista di atletica,
un'area espositivo-fieristica e un autosilo sotterraneo con almeno 800 posti). Compito
dello SP è pure l'indivi-duazione di ulteriori contenuti a carattere privato,
in particolare destinazioni generiche (cosiddette Mantelnutzungen), nella misura ammessa
dalle norme pianificatorie, con l'obbiettivo di incrementare l'attrattiva del
complesso nel suo insieme, ottimizzarne i costi di realizzazione e gestione,
favorire l'interesse dei potenziali investitori e rappresentare un
miglioramento della qualità di vita, per residenti, pendolari e turisti. A
mente del committente, la successiva realizzazione e gestione dovrebbe avvenire
in collaborazione con partner privati nella forma di un Partenariato Pubblico
Privato (PPP- Public-Private
Partnership), motivo per cui oggetto del mandato è pure la strutturazione
e la regolamentazione dei rapporti tra partner pubblici e privati per tutti i
cicli di vita dell'edificazione. Nell'ambito della commessa, lo SP deve
comprendere, oltre al capo-progetto ed al suo vice, tutti gli specialisti
necessari alla progettazione del complesso e alla regolamentazione del
Partenariato Pubblico Privato, segnatamente: ingegnere civile, ingegnere EMCRA,
ingegnere RVC, ingegnere sanitario, specialista traffico e mobilità, specialista
impatto ambientale, fisico della costruzione, specialista facciate, geologo, specialista
stadi, specialista strutture sportive, specialista fiere e esposizioni, specialista
superfici commerciali, specialista gastro, specialista fuoco, specialista
sicurezza, specialista nella gestione di immobili, economista, giurista, ad
esclusione dell'architetto, che sarà nominato successivamente mediante un
apposito concorso.
Circa le condizioni di partecipazione, il bando indica che
possono prendere parte alla gara società o gruppi interdisciplinari con
domicilio civile o professionale in Svizzera, nel Liechtenstein o in uno degli
stati dell'Unione Europea, abilitati ad esercitare la loro professione nel
paese di domicilio. Lo SP è l'unico partner contrattuale nei confronti del committente.
Nella documentazione di concorso messa a disposizione degli interessati via
Internet si specifica che lo SP deve adempiere, cumulativamente, i seguenti
criteri di idoneità (documento 1, basi della commessa, cifra 7.1):
• almeno una
referenza come sviluppatore, pianificatore generale, (secondo regolamento __________
102) o realizzatore di un progetto nella forma del Partenariato Pubblico
Privato (PPP) avente per oggetto un complesso multifunzionale con contenuti
analoghi a quelli previsti dal presente concorso e un volume complessivo di
edificazione di almeno CHF 100'000'000.-;
• certificazione
di qualità ISO 9001;
• bid-bond
(garanzia di offerta) rilasciata da una primaria banca svizzera a favore del
committente dell'ammontare di CHF 150'000.- della durata di almeno 12 mesi a
decorrere dalla data di apertura delle offerte;
• comprova
che per l'offerente non sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione,
di cessazione d'attività e di concordato.
Il termine ultimo per l'inoltro delle offerte, inizialmente
fissato alle ore 14.30 del 2 marzo 2011, è stato prorogato alle ore 14.30 del 6
aprile 2011 (vedi modifiche apportate al bando, pubblicate nel FU n. __________,
pag. __________).
B. Contro il
predetto bando di concorso la RI 1, è insorta innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
A mente
della ricorrente, per tutta una serie di motivi partitamente elencati l'oggetto
della commessa non è definito in modo chiaro e univoco, è contraddittorio e non
garantisce quindi la trasparenza nella procedura di aggiudicazione e un'efficace
concorrenza fra gli offerenti, così come prescritto dalla legge.
C. Opponendosi
all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta il committente ha
avversato con dovizia di motivazioni le tesi dell'insorgente.
Esposti i
contenuti della commessa, il municipio di CO 1 ha contestato la legittimazione
attiva della RI 1, così come la rappresentanza legale esercitata dalla sola presidente
dell'associazione ricorrente. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle argomentazioni
sollevate nel gravame.
D. Invitata a
fornire al Tribunale tutti i documenti volti a comprovare la sua legittimazione
ricorsuale ed il potere di rappresentanza con firma unica della persona che ha sottoscritto
il ricorso, in replica l'insorgente ha comunicato che il 14 febbraio 2011 il
comitato della RI 1 ha deciso di conferire alla sua presidente diritto di firma
individuale per impugnare il bando di cui trattasi. Riaffermata la propria
legittimazione attiva, nel merito la ricorrente ha riproposto, ampliandole
ulteriormente, le censure addotte nel gravame.
E. Con la
duplica la stazione appaltante ha ribadito il proprio punto di vista, confermando
le eccezioni d'ordine sollevate in risposta e difendendo l'impostazione data al
concorso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
commessa posta a concorso rientra senz'ombra di dubbio, per natura e valore,
nel novero di quelle sottoposte al CIAP.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15
cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del
Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).
1.2. Il gravame, inoltrato entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione degli atti, è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).
1.3. Resta da esaminare la legittimazione
attiva della RI 1 ed il potere di rappresentanza con
firma unica della sua presidente __________, unico membro del comitato
direttivo ad aver sottoscritto l'impugnativa.
1.3.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 2 DLACIAP, salvo disposizioni contrarie del concordato, la
procedura di ricorso è retta dalla legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm, RL 3.3.1.1).
In assenza di regolamentazione da parte del
CIAP, la legittimazione a ricorrere è disciplinata pertanto dall'art. 43 LPamm.
Hanno quindi qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi
direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione
di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a
quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e
l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16
dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse
legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio
popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal
provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo
cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione
rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro
lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo
processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente.
Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto
che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed
attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e
dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27
consid. 2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010).
1.3.2. La
ricorrente non interviene nella lite in quanto (potenziale) concorrente: essa
non è dunque direttamente lesa nei suoi propri (legittimi) interessi dalla
decisione municipale, non essendone destinataria. In quanto associazione, essa
ha per contro inoltrato il ricorso in difesa dei diritti dei suoi soci
(cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"). Affinché possa
esserle riconosciuta la legittimazione ricorsuale è pertanto necessario che la
potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione competa ai suoi singoli
soci, che la maggioranza o molti di essi siano toccati dall'atto impugnato e
che gli statuti le affidino la difesa degli interessi comuni (ZBl 100/1999,
pag. 399 e 446; Ulrich Häfelin/Georg Mül-ler/Felix
Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungs-rechts, V ed., Zurigo
2006, n. 1956 segg; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 6
ad art. 43, con rinvii alla giurisprudenza pubblicata nella RDAT; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés
publics: effectivité et protection juridique, Friborgo 1997, pag. 528 segg.; Peter Gauch/Hubert Stöckli, Thèses sur
le nouveau droit fédéral des marchés publics, Friborgo 1999, cifra 25.7 e nota 292 a piè di pagina). Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della
legittimazione a ricorrere deve essere esaminata d'ufficio; la prova delle
circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia al ricorrente (RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.2; STA 52.2001.303 del 15 ottobre 2001; ZBl 100/1999 pag. 399).
1.3.3. In concreto, la ricorrente ha
allegato al proprio gravame lo statuto della RI 1. Con la replica ha inoltre
prodotto una dichiarazione della sua segreteria attestante che al 31 dicembre 2010 l'associazione contava 678 soci, di cui 438 (64.6%) indipendenti/titolari di studio e 239
(35.4%) dipendenti.
Questa documentazione non basta però, da sola,
a comprovare l'adempimento dei requisiti posti dalla prassi per riconoscerle la
legittimazione ricorsuale.
Secondo
il suo attuale statuto entrato in vigore il 16 giugno 2007, la RI 1 è un'associazione
giusta gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;
RS 210). Essa è attiva nel Cantone conformemente agli scopi della RI 1 (art. 1
cpv. 1 statuto RI 1). Il suo scopo è di promuovere l'affiatamento e i sentimenti
di amicizia e solidarietà tra i suoi membri, di contribuire al progresso dell'ingegneria
e dell'architettura dal lato tecnico, scientifico e estetico, di salvaguardare
il prestigio professionale rappresentando e difendendo la dignità e gli interessi
comuni dei suoi membri, sostenendone l'immagine (art. 1 cpv. 2 statuto RI 1). RI
1 è composta da soci individuali, soci onorari e membri associati (art. 2 cpv.
Considerandi
2.
statuto RI 1). Può diventare socio individuale della RI 1, ogni persona
fisica che nell'esercizio della sua professione in campo edile, tecnico e ambientale
abbia raggiunto un livello universitario o equivalente conformemente al
Registro degli Ingeneri, degli Architetti e dei Tecnici e che dimostra di essere
attiva professionalmente nel settore. In caso di personalità di rilievo è
possibile rinunciare al rispetto di alcune di queste condizioni (art. 2 cpv. 3 statuto
RI 1). Possono venir ammesse in qualità di membri associati le persone fisiche
che hanno i requisiti professionali per una futura ammissione quali soci
individuali (art. 2 cpv. 4 statuto RI 1). Possono infine venir eletti soci
onorari della RI 1 membri della RI 1 che si sono resi benemeriti nel campo
tecnico, architettonico o scientifico, o che si sono resi particolarmente
benemeriti verso la RI 1 (art. 2 cpv. 5 statuto RI 1). L'ammissione alla RI 1
di nuovi soci individuali o di membri associati, decisa dalla Direzione
nazionale ed effettuata tramite la RI 1, conferisce anche la qualità di socio
di quest'ultima; se il candidato è già socio della RI 1, il comitato decide
sull'ammissione alla RI 1 (art. 3 cpv. 1-4 statuto RI 1).
Il
comitato rappresenta la RI 1 verso l'esterno e si occupa di tutti i suoi
affari, riservata la competenza di altri organi (art. 14 cpv. 1 statuto RI 1).
Esso decide il diritto di firma per vincolare la società (art. 15 cpv. 5
statuto RI 1).
1.3.4
La commessa messa a concorso riguarda
lo sviluppo, la verifica di fattibilità, in particolare tecnica,
finanziaria, organizzativa e legale, e in caso affermativo la progettazione
fino alla procedura di autorizzazione di un complesso integrato che dovrà
rappresentare il futuro Polo sportivo e degli eventi della Città di __________
nell'area dell'attuale Stadio di __________. La partecipazione alla gara è
stata aperta a società o gruppi interdisciplinari con domicilio civile o
professionale in Svizzera, nel Liechtenstein o in uno degli stati dell'Unione
Europea, abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Questa
impostazione del concorso ed il divieto di consorziamento che l'accompagna, unitamente
alle particolari modalità di submandato ammesse (vedi (documento 1, basi della
commessa, cifra 6.5), limita in modo considerevole la cerchia dei destinatari del bando. Concorrenti possono essere considerate solo società
commerciali ai sensi della parte terza della legge federale di complemento del
Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), che dispongono di tutti
gli specialisti richiesti dalla committenza o sono comunque in grado di ingaggiarli
in via di submandato - laddove ammesso - dando vita ad un gruppo interdisciplinare.
Posta questa premessa ed annotato che per
statuto la RI 1 è composta unicamente da persone fisiche, non v'è dubbio che i
suoi membri e, di riflesso, l'associazione che li raccoglie, non hanno la
legittimazione per impugnare il bando in discussione. Anche volendo accreditare
la tesi della ricorrente, secondo cui per “gruppo interdisciplinare” bisogna in
ogni modo intendere un complesso di persone fisiche, non si perverrebbe a
miglior risultato. In effetti, l'insorgente non ha comunque dimostrato, ai fini
del riconoscimento della potestà ricorsuale, che la maggioranza o molti dei
suoi soci sono toccati dal controverso bando. Si è limitata ad indicare che al
31.
dicembre 2010 l'asso-ciazione contava 678 soci, di cui 438 (64.6%)
indipendenti/titolari di studio e 239 (35.4%) dipendenti. Cifre, queste, che
con ogni evidenza non bastano a provare che la maggior parte degli aderenti alla
RI 1 sono potenziali concorrenti (direttamente) toccati nei loro legittimi
interessi dal bando di gara e, di conseguenza, facoltizzati ad impugnarlo a
titolo personale.
L'insorgente è pertanto venuta meno nell'onere di provare le circostanze di
fatto necessarie per poterle riconoscere la legittimazione ricorsuale sulla
scorta delle condizioni cumulative indicate al consid. 1.3.2: obbligo di cui
era perfettamente al corrente (vedi STA 52.2000.249-271 del 16 novembre 2000 in re __________, pubblicata nella RDAT I-2001 n. 27) e che le era stato rammentato in modo
esplicito al momento dell'intimazione della risposta del committente.
2.
Sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere dichiarato irricevibile, senza
che occorra esaminare se __________, che ha firmato da sola l'atto ricorsuale
in veste di presidente, poteva rappresentare validamente in causa l'associazione
senza una preventiva, formale decisione del comitato volta a conferirle tale
prerogativa (art. 69 CC; art. 15 cpv. 5 statuto RI 1).
L'emanazione del presente giudizio rende
superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giudizio è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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