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Decisione

52.2011.42

Bando di concorso. Legittimazione attiva di un'associazione

28 marzo 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

gennaio 2011 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare le prestazioni di Sviluppatore di Progetto (in seguito: SP) relative

allo sviluppo ed alla progettazione del polo sportivo e degli eventi sull'area

AP11+ AP12+BC1 del Nuovo Quartiere __________ (FU n. __________ pag. __________).

Il bando anticipa che oggetto della commessa

è lo sviluppo, la verifica di fattibilità, in particolare tecnica, finanziaria,

organizzativa e legale, e in caso affermativo la progettazione fino alla procedura

di autorizzazione di un complesso integrato che dovrà rappresentare il futuro

Polo sportivo e degli eventi della Città di __________ nell'area dell'attuale

Stadio __________ (area AP11+ AP12+BC1 del Nuovo Quartiere __________), con alcuni

ben definiti contenuti pubblici (un moderno stadio di calcio, un palazzetto

polifunzionale dello sport coperto, un campo di calcio con pista di atletica,

un'area espositivo-fieristica e un autosilo sotterraneo con almeno 800 posti). Compito

dello SP è pure l'indivi-duazione di ulteriori contenuti a carattere privato,

in particolare destinazioni generiche (cosiddette Mantelnutzungen), nella misura ammessa

dalle norme pianificatorie, con l'obbiettivo di incrementare l'attrattiva del

complesso nel suo insieme, ottimizzarne i costi di realizzazione e gestione,

favorire l'interesse dei potenziali investitori e rappresentare un

miglioramento della qualità di vita, per residenti, pendolari e turisti. A

mente del committente, la successiva realizzazione e gestione dovrebbe avvenire

in collaborazione con partner privati nella forma di un Partenariato Pubblico

Privato (PPP- Public-Private

Partnership), motivo per cui oggetto del mandato è pure la strutturazione

e la regolamentazione dei rapporti tra partner pubblici e privati per tutti i

cicli di vita dell'edificazione. Nell'ambito della commessa, lo SP deve

comprendere, oltre al capo-progetto ed al suo vice, tutti gli specialisti

necessari alla progettazione del complesso e alla regolamentazione del

Partenariato Pubblico Privato, segnatamente: ingegnere civile, ingegnere EMCRA,

ingegnere RVC, ingegnere sanitario, specialista traffico e mobilità, specialista

impatto ambientale, fisico della costruzione, specialista facciate, geologo, specialista

stadi, specialista strutture sportive, specialista fiere e esposizioni, specialista

superfici commerciali, specialista gastro, specialista fuoco, specialista

sicurezza, specialista nella gestione di immobili, economista, giurista, ad

esclusione dell'architetto, che sarà nominato successivamente mediante un

apposito concorso.

Circa le condizioni di partecipazione, il bando indica che

possono prendere parte alla gara società o gruppi interdisciplinari con

domicilio civile o professionale in Svizzera, nel Liechtenstein o in uno degli

stati dell'Unione Europea, abilitati ad esercitare la loro professione nel

paese di domicilio. Lo SP è l'unico partner contrattuale nei confronti del committente.

Nella documentazione di concorso messa a disposizione degli interessati via

Internet si specifica che lo SP deve adempiere, cumulativamente, i seguenti

criteri di idoneità (documento 1, basi della commessa, cifra 7.1):

• almeno una

referenza come sviluppatore, pianificatore generale, (secondo regolamento __________

102) o realizzatore di un progetto nella forma del Partenariato Pubblico

Privato (PPP) avente per oggetto un complesso multifunzionale con contenuti

analoghi a quelli previsti dal presente concorso e un volume complessivo di

edificazione di almeno CHF 100'000'000.-;

• certificazione

di qualità ISO 9001;

• bid-bond

(garanzia di offerta) rilasciata da una primaria banca svizzera a favore del

committente dell'ammontare di CHF 150'000.- della durata di almeno 12 mesi a

decorrere dalla data di apertura delle offerte;

• comprova

che per l'offerente non sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione,

di cessazione d'attività e di concordato.

Il termine ultimo per l'inoltro delle offerte, inizialmente

fissato alle ore 14.30 del 2 marzo 2011, è stato prorogato alle ore 14.30 del 6

aprile 2011 (vedi modifiche apportate al bando, pubblicate nel FU n. __________,

pag. __________).

B. Contro il

predetto bando di concorso la RI 1, è insorta innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

A mente

della ricorrente, per tutta una serie di motivi partitamente elencati l'oggetto

della commessa non è definito in modo chiaro e univoco, è contraddittorio e non

garantisce quindi la trasparenza nella procedura di aggiudicazione e un'efficace

concorrenza fra gli offerenti, così come prescritto dalla legge.

C. Opponendosi

all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta il committente ha

avversato con dovizia di motivazioni le tesi dell'insorgente.

Esposti i

contenuti della commessa, il municipio di CO 1 ha contestato la legittimazione

attiva della RI 1, così come la rappresentanza legale esercitata dalla sola presidente

dell'associazione ricorrente. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle argomentazioni

sollevate nel gravame.

D. Invitata a

fornire al Tribunale tutti i documenti volti a comprovare la sua legittimazione

ricorsuale ed il potere di rappresentanza con firma unica della persona che ha sottoscritto

il ricorso, in replica l'insorgente ha comunicato che il 14 febbraio 2011 il

comitato della RI 1 ha deciso di conferire alla sua presidente diritto di firma

individuale per impugnare il bando di cui trattasi. Riaffermata la propria

legittimazione attiva, nel merito la ricorrente ha riproposto, ampliandole

ulteriormente, le censure addotte nel gravame.

E. Con la

duplica la stazione appaltante ha ribadito il proprio punto di vista, confermando

le eccezioni d'ordine sollevate in risposta e difendendo l'impostazione data al

concorso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

commessa posta a concorso rientra senz'ombra di dubbio, per natura e valore,

nel novero di quelle sottoposte al CIAP.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15

cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del

Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).

1.2. Il gravame, inoltrato entro 10 giorni

dalla data di pubblicazione degli atti, è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

1.3. Resta da esaminare la legittimazione

attiva della RI 1 ed il potere di rappresentanza con

firma unica della sua presidente __________, unico membro del comitato

direttivo ad aver sottoscritto l'impugnativa.

1.3.1. Secondo

l'art. 4 cpv. 2 DLACIAP, salvo disposizioni contrarie del concordato, la

procedura di ricorso è retta dalla legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm, RL 3.3.1.1).

In assenza di regolamentazione da parte del

CIAP, la legittimazione a ricorrere è disciplinata pertanto dall'art. 43 LPamm.

Hanno quindi qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi

direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione

di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a

quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a della legge

federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e

l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16

dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale

federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse

legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio

popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal

provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo

cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione

rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro

lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo

processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente.

Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto

che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed

attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e

dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27

consid. 2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010).

1.3.2. La

ricorrente non interviene nella lite in quanto (potenziale) concorrente: essa

non è dunque direttamente lesa nei suoi propri (legittimi) interessi dalla

decisione municipale, non essendone destinataria. In quanto associazione, essa

ha per contro inoltrato il ricorso in difesa dei diritti dei suoi soci

(cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"). Affinché possa

esserle riconosciuta la legittimazione ricorsuale è pertanto necessario che la

potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione competa ai suoi singoli

soci, che la maggioranza o molti di essi siano toccati dall'atto impugnato e

che gli statuti le affidino la difesa degli interessi comuni (ZBl 100/1999,

pag. 399 e 446; Ulrich Häfelin/Georg Mül-ler/Felix

Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungs-rechts, V ed., Zurigo

2006, n. 1956 segg; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 6

ad art. 43, con rinvii alla giurisprudenza pubblicata nella RDAT; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés

publics: effectivité et protection juridique, Friborgo 1997, pag. 528 segg.; Peter Gauch/Hubert Stöckli, Thèses sur

le nouveau droit fédéral des marchés publics, Friborgo 1999, cifra 25.7 e nota 292 a piè di pagina). Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della

legittimazione a ricorrere deve essere esaminata d'ufficio; la prova delle

circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia al ricorrente (RDAT I-2001

n. 27 consid. 2.2; STA 52.2001.303 del 15 ottobre 2001; ZBl 100/1999 pag. 399).

1.3.3. In concreto, la ricorrente ha

allegato al proprio gravame lo statuto della RI 1. Con la replica ha inoltre

prodotto una dichiarazione della sua segreteria attestante che al 31 dicembre 2010 l'associazione contava 678 soci, di cui 438 (64.6%) indipendenti/titolari di studio e 239

(35.4%) dipendenti.

Questa documentazione non basta però, da sola,

a comprovare l'adempimento dei requisiti posti dalla prassi per riconoscerle la

legittimazione ricorsuale.

Secondo

il suo attuale statuto entrato in vigore il 16 giugno 2007, la RI 1 è un'associazione

giusta gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;

RS 210). Essa è attiva nel Cantone conformemente agli scopi della RI 1 (art. 1

cpv. 1 statuto RI 1). Il suo scopo è di promuovere l'affiatamento e i sentimenti

di amicizia e solidarietà tra i suoi membri, di contribuire al progresso dell'ingegneria

e dell'architettura dal lato tecnico, scientifico e estetico, di salvaguardare

il prestigio professionale rappresentando e difendendo la dignità e gli interessi

comuni dei suoi membri, sostenendone l'immagine (art. 1 cpv. 2 statuto RI 1). RI

1 è composta da soci individuali, soci onorari e membri associati (art. 2 cpv.

Considerandi

2.

statuto RI 1). Può diventare socio individuale della RI 1, ogni persona

fisica che nell'esercizio della sua professione in campo edile, tecnico e ambientale

abbia raggiunto un livello universitario o equivalente conformemente al

Registro degli Ingeneri, degli Architetti e dei Tecnici e che dimostra di essere

attiva professionalmente nel settore. In caso di personalità di rilievo è

possibile rinunciare al rispetto di alcune di queste condizioni (art. 2 cpv. 3 statuto

RI 1). Possono venir ammesse in qualità di membri associati le persone fisiche

che hanno i requisiti professionali per una futura ammissione quali soci

individuali (art. 2 cpv. 4 statuto RI 1). Possono infine venir eletti soci

onorari della RI 1 membri della RI 1 che si sono resi benemeriti nel campo

tecnico, architettonico o scientifico, o che si sono resi particolarmente

benemeriti verso la RI 1 (art. 2 cpv. 5 statuto RI 1). L'ammissione alla RI 1

di nuovi soci individuali o di membri associati, decisa dalla Direzione

nazionale ed effettuata tramite la RI 1, conferisce anche la qualità di socio

di quest'ultima; se il candidato è già socio della RI 1, il comitato decide

sull'ammissione alla RI 1 (art. 3 cpv. 1-4 statuto RI 1).

Il

comitato rappresenta la RI 1 verso l'esterno e si occupa di tutti i suoi

affari, riservata la competenza di altri organi (art. 14 cpv. 1 statuto RI 1).

Esso decide il diritto di firma per vincolare la società (art. 15 cpv. 5

statuto RI 1).

1.3.4

La commessa messa a concorso riguarda

lo sviluppo, la verifica di fattibilità, in particolare tecnica,

finanziaria, organizzativa e legale, e in caso affermativo la progettazione

fino alla procedura di autorizzazione di un complesso integrato che dovrà

rappresentare il futuro Polo sportivo e degli eventi della Città di __________

nell'area dell'attuale Stadio di __________. La partecipazione alla gara è

stata aperta a società o gruppi interdisciplinari con domicilio civile o

professionale in Svizzera, nel Liechtenstein o in uno degli stati dell'Unione

Europea, abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Questa

impostazione del concorso ed il divieto di consorziamento che l'accompagna, unitamente

alle particolari modalità di submandato ammesse (vedi (documento 1, basi della

commessa, cifra 6.5), limita in modo considerevole la cerchia dei destinatari del bando. Concorrenti possono essere considerate solo società

commerciali ai sensi della parte terza della legge federale di complemento del

Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), che dispongono di tutti

gli specialisti richiesti dalla committenza o sono comunque in grado di ingaggiarli

in via di submandato - laddove ammesso - dando vita ad un gruppo interdisciplinare.

Posta questa premessa ed annotato che per

statuto la RI 1 è composta unicamente da persone fisiche, non v'è dubbio che i

suoi membri e, di riflesso, l'associazione che li raccoglie, non hanno la

legittimazione per impugnare il bando in discussione. Anche volendo accreditare

la tesi della ricorrente, secondo cui per “gruppo interdisciplinare” bisogna in

ogni modo intendere un complesso di persone fisiche, non si perverrebbe a

miglior risultato. In effetti, l'insorgente non ha comunque dimostrato, ai fini

del riconoscimento della potestà ricorsuale, che la maggioranza o molti dei

suoi soci sono toccati dal controverso bando. Si è limitata ad indicare che al

31.

dicembre 2010 l'asso-ciazione contava 678 soci, di cui 438 (64.6%)

indipendenti/titolari di studio e 239 (35.4%) dipendenti. Cifre, queste, che

con ogni evidenza non bastano a provare che la maggior parte degli aderenti alla

RI 1 sono potenziali concorrenti (direttamente) toccati nei loro legittimi

interessi dal bando di gara e, di conseguenza, facoltizzati ad impugnarlo a

titolo personale.

L'insorgente è pertanto venuta meno nell'onere di provare le circostanze di

fatto necessarie per poterle riconoscere la legittimazione ricorsuale sulla

scorta delle condizioni cumulative indicate al consid. 1.3.2: obbligo di cui

era perfettamente al corrente (vedi STA 52.2000.249-271 del 16 novembre 2000 in re __________, pubblicata nella RDAT I-2001 n. 27) e che le era stato rammentato in modo

esplicito al momento dell'intimazione della risposta del committente.

2.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame deve essere dichiarato irricevibile, senza

che occorra esaminare se __________, che ha firmato da sola l'atto ricorsuale

in veste di presidente, poteva rappresentare validamente in causa l'associazione

senza una preventiva, formale decisione del comitato volta a conferirle tale

prerogativa (art. 69 CC; art. 15 cpv. 5 statuto RI 1).

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giudizio è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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