52.2011.426
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 ottobre 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.426
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, TRAM
Titolo:
Delibera sgombero neve. Motivazione decisione.Esclusa a ragione dalla gara, la ricorrente può chiedere di verificare se la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria.Annullamento delibera e rinvio atti al committente per nuova decisione dopo aver assunto prove mancanti
AGGIUDICAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESCLUSIONE
art. 8 cpv. 1 COST
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 33 cpv. 2 LCPUBB
art. 26 LPAMM
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 56 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.426
52.2011.427
Lugano
17 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 8 settembre 2011 della ditta
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione 23 agosto 2011 (n. 4543) del Consiglio
di Stato, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione per
il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali, lotto 114, relativamente
al periodo 2011-2015;
la decisione 23 agosto 2011 (n. 4542) del Consiglio
di Stato, che in esito al concorso per il servizio di sgombero neve sulle
strade cantonali relativamente al periodo 2011-2015 ha deliberato il lotto 114 alla CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 13 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA),
- 20 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni,
- 20 settembre 2011 della CO
1,
al ricorso proposto contro la
decisione sub a.;
- 13 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA),
- 20 settembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni,
- 20 settembre 2011 della CO
1,
al ricorso proposto contro la
decisione sub b.;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del territorio ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale
relativamente al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag.
__________).
Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche,
il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti
negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1. prezzo 50%
2. veicolo 35%
3. lama 10%
4. formazione apprendisti
5%
L'elenco
prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica
per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza
geografica dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per
verificare la capacità dei concorrenti di eseguire la commessa, essi erano
tenuti a fornire le generalità dei conducenti a disposizione, nonché diversi
dati concernenti il veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione
ASTAG, n. di matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di
costruzione, data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie,
anno di costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli)
impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite
tabelle predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa
previa assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr.
pos. 252.110 disposizioni particolari CPN 102).
Le prescrizioni di gara segnalavano peraltro
agli interessati che i concorrenti in più lotti avrebbero potuto ottenere la
commessa solo se erano in grado di mettere a disposizione, per ogni lotto
separatamente, il personale e gli autoveicoli accessoriati con i relativi
attrezzi (pos. 224.200 CPN 102, stampata in grassetto).
B. Per
il lotto 114 di 4.9 km (Airolo ex Innovazione - Stazione FFS - bivio Val
Bedretto - Nante) sono pervenute al committente le offerte di quattro imprese,
per importi compresi tra fr. 179'789.75 e fr. 337'251.15.
Esperite le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 23
agosto 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura la
ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) per aver concorso in due lotti - il
112 e il 114 - con una stessa lama laterale recante il numero di serie 119.93. Con decisione di uguale data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato
la commessa alla CO 1 di __________, unica concorrente rimasta in gara, dopo
aver rettificato in fr. 251'737.20 l'importo della sua offerta.
C. Mediante
separati ricorsi datati 8 settembre 2011 la RI 1 ha impugnato le predette decisioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
a. Con il
gravame proposto contro l'estromissione dalla gara, l'insorgente ha postulato
l'annullamento di questa misura e la sua riammissione nel concorso, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
Esposti i fatti, la ricorrente ha
rimproverato innanzi tutto alla committenza di aver emanato una decisione
carente nella motivazione.
Nel merito, la RI 1 ha rilevato di essere incorsa in un semplice errore di compilazione dell'offerta, laddove ha
inavvertitamente inserito nei dati tecnici richiesti a pag. 12 dell'elenco
prezzi lo stesso numero di serie della lama già esposto nei documenti
presentati per concorrere nel lotto 112. A tale svista è stato tuttavia posto rimedio il 29 luglio 2011, con una lettera di rettifica nella quale sono state
indicate alla stazione appaltante le caratteristiche esatte della lama di cui
verrebbe dotato il veicolo __________ TI __________ previsto per l'esecuzione
dello sgombero neve nel lotto 114. Trattandosi di un involontario errore di
forma, il committente non poteva escludere dalla gara la ricorrente senza
violare il principio della proporzionalità. Tanto più che l'offerta della CO 1
è stata compilata in modo difforme da quanto prescritto dal capitolato (sono
stati proposti due veicoli in luogo di uno solo, con il conseguente stralcio di
un mezzo e relative correzioni sui costi ad opera della committenza) e non si è
indagato sull'ef-fettiva disponibilità del personale indicato nella medesima.
Personale che in parte non avrebbe nulla a che vedere con l'aggiu-dicataria, la
quale ha pur tuttavia conseguito la commessa in diversi lotti senza disporre degli
autisti necessari.
b. Nel ricorso presentato avverso
l'aggiudicazione della commessa alla CO 1, l'insorgente ha chiesto di annullare tale decisione e di assegnarle l'appalto, avendo sicuramente presentato l'offerta
più vantaggiosa.
D. In sede di
risposta il committente si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative.
La Divisione delle costruzioni ha difeso il proprio operato, sia per rapporto
all'esclusione disposta nei confronti della ricorrente, sia per rapporto alle
correzioni apportate all'offerta della deliberataria. Sul tema della
disponibilità degli autisti annunciati dalla CO 1 non ha per contro presentato
osservazione di sorta.
La
deliberataria non ha formulato proposte di giudizio, limitandosi a sottolineare
che per rispettare gli orari di riposo degli autisti dipendenti, all'occorrenza
ingaggia conducenti ausiliari regolarmente dichiarati.
Dal canto
suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della Divisione delle costruzioni,
evidenziando di essere estraneo alla procedura.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43
legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa
alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in
caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Entrambi
Fatti
i gravami sono tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb). Quello proposto contro
l'esclusione è pertanto ricevibile in ordine. L'ammissibilità del ricorso
inoltrato contro l'aggiudicazione dipenderà per contro dall'esito dell'altro,
nel solco di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva
nell'ambito dell'impu-gnazione della decisione di delibera.
1.2. I ricorsi possono essere evasi con un
unico giudizio (art. 51 LPamm) sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali lacune
negli accertamenti poste in essere dalla stazione appaltante si potrà se del
caso porre rimedio rinviandole la causa per nuovo giudizio, previo annullamento
della decisione impugnata (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2. 2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione
deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei
mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare
la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione
del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi
sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 LPamm, n. 1).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la
decisione di estromissione deve indicare succintamente i motivi che hanno
condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte e i rimedi di
diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento cantonale di applicazione della
legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) specifica che la
notifica delle decisioni da parte del committente deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) nome e indirizzo
del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di
procedura impiegata;
c) oggetto e entità
della commessa;
d) motivi
essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di
ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i
requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano
specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione - al pari di
tutte quelle emanate da un ente appaltatore - devono essere in ogni modo
convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire
una spiegazione ragionevole delle valutazioni che hanno indotto il committente a
scartare una determinata offerta. La motivazione può anche essere succinta, ma
deve essere comprensibile e permettere al concorrente escluso di sollevare eventuali
contestazioni. I destinatari della decisione devono essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione
trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e).
Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti
all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la
motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere
posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2010.262 del 9 agosto
2010 e rinvii).
2.2. Nella risoluzione n. 4543 del 23 agosto
2011 il Consiglio di Stato ha giustificato l'esclusione dalla procedura della RI
1 annotando che la ditta offerente ha presentato un'offerta per i lotti 112
e 114 con la medesima attrezzatura (lama laterale con numero di serie 119.93).
Conformemente alle disposizioni particolari CPN 102 pos. 224.200 rimane in gara
solo per il lotto 112.
Lotto che la ricorrente, stando alle sue
stesse affermazioni (ricorso, pag. 3), si era già accaparrata il 12 luglio
precedente unitamente al 113 e al 115.
Dalle tavole processuali emerge con
chiarezza che l'insorgente era perfettamente al corrente del difetto insito
nella sua offerta, tant'è vero che a far tempo dal 29 luglio 2011 si è adoperata
in ogni modo per rimediare all'errore nel quale era incorsa allestendo l'elenco
prezzi per il lotto 114. Il vizio in discussione, che ha provocato la sua
esclusione dalla gara stante la risaputa impossibilità di modificare le offerte
dopo il loro inoltro, è perfettamente descritto nella decisione impugnata. Tanto
basta per negare che la RI 1 possa dolersi con successo di una violazione del
diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere
la prima censura pretestuosamente sollevata nel suo gravame.
3. 3.1.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio
di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,
che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve
essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i
criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve
soddisfare le prescrizioni di gara.
3.2. Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni
sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete
o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere
escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione, che
permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle
prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o
completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio
della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere
al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover
Considerandi
sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zuffe-rey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).
Al momento della loro apertura devono pertanto risultare
complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di
gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente
più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di
gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa
pubblica.
3.3
In concreto, nelle prescrizioni regolanti la gara il committente
ha stabilito chiaramente che i concorrenti in più lotti
avrebbero potuto ottenere la commessa solo se erano in grado di mettere a
disposizione, per ogni lotto separatamente, il personale e gli autoveicoli
accessoriati con i relativi attrezzi (pos. 224.200 CPN 102).
Sta di fatto che per il lotto 114 la RI 1 ha proposto la stessa lama che unitamente alle altre risorse umane e tecniche necessarie all'esecuzione
del servizio a concorso le ha permesso di aggiudicarsi la commessa nel lotto
112.
Ovvio che la lama utilizzata nel lotto 112 non lo può essere anche nel
lotto 114. A ragione dunque il committente l'ha esclusa dalla gara. La sua offerta,
con ogni evidenza, non era infatti conforme alle prescrizioni annunciate negli
atti di gara, che l'insorgente non ha impugnato rendendole vincolanti (RDAT
I-2002 n. 24).
Al contrario
di quanto sostiene la ricorrente con toni invero inutilmente offensivi ed a
tratti inaccettabili, il committente non doveva affatto tenere in
considerazione la domanda di rettifica che la RI 1 ha avanzato il 29 luglio 2011 nel tentativo di rimediare ad un errore imputabile soltanto a
negligenza propria. Doveva semplicemente verificare che l'offerta originaria presentata
nel contesto del lotto 114 rispettasse puntualmente le condizioni di gara
preannunciate. La controversa esclusione non procede nemmeno da un eccesso di
formalismo o viola il principio della proporzionalità, atteso che il difetto
ravvisato dal committente concerne la sostanza stessa dell'offerta, riferita
all'attrezzatura tecnica richiesta al concorrente ai fini del corretto svolgimento
della commessa posta a concorso. Approdando a conclusione opposta, si
disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento ed il
divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura.
4.
4.1. Esclusa dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare la
delibera del servizio alla CO 1 (vedi consid. 1.1.). Per ragioni deducibili dal
principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) occorre
tuttavia verificare se, come sostiene la ricorrente, la committenza avrebbe
dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate
su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di
aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria
qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate (Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 63-64; STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010).
4.2
A mente della ricorrente, anche la
deliberataria deve essere estromessa dalla procedura, poiché ha proposto due
veicoli in luogo di uno solo, con il conseguente stralcio di un mezzo e relative
correzioni sui costi ad opera della committenza, e non dispone di personale proprio
sufficiente per svolgere il lavoro in tutti i lotti che si è aggiudicata,
segnatamente in quello oggetto dell'odierno contendere.
La prima obiezione si rivela infondata. Intanto
occorre sottolineare che per il lotto 114 non era inequivocabilmente
richiesto un solo veicolo come adduce la ricorrente. È vero che la tabella esposta
a pag. 8 delle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 223.100; criteri di
idoneità) e soprattutto quella riportata a pag. 9 dello stesso documento (pos.
224.
/2; criteri di aggiudicazione, valutazione veicoli) lasciavano intendere
che per il lotto 114 bastava offrire un solo automezzo, ma è altrettanto vero
che a pag. 8 dell'elenco prezzi, tabella 4.1 sub ore di prestazione per il
lotto 114, erano indicate attività lavorative riferite all'utilizzo di due
spazzaneve. Gli atti di gara erano quindi incoerenti se non addirittura
contradditori, al punto che oltre alla deliberataria, anche un'altra ditta
concorrente nello stesso lotto ha offerto due veicoli. Incongruenze di tale
natura contenute nell'elenco oneri e/o nelle prescrizioni concorsuali non possono
esser fatte ricadere sui concorrenti se, come nell'evenienza concreta, non li inducono
ad inoltrare un'offerta difforme o incompleta, ma a presentarne in buona fede una
sovrabbondante, che può essere rettificata dal committente togliendo
semplicemente quanto proposto in eccesso in modo da poterla oggettivamente
comparare alle altre pervenute. Cosi facendo, non si viola il principio della parità
di trattamento, ma si garantisce la sua corretta attuazione, senza sovvertire
la ripartizione dei ruoli delle parti, caratteristica del pubblico concorso.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale
non possiede sufficienti elementi di giudizio per poterla evadere. Per decidere
la contestazione con la debita cognizione di causa, bisognerebbe usufruire di una
visione d'insieme di tutti gli impegni che la deliberataria ha assunto nel
campo dello sgombero neve sulle strade nazionali (A2), cantonali e magari anche
comunali. Questa conoscenza della situazione nel suo complesso la dovrebbe avere
la Divisione delle costruzioni, la quale tuttavia non ha presentato alcuna
osservazione in merito, idonea ad avversare il ricorso laddove rimprovera all'aggiudicataria
di aver concorso in più lotti senza avere alle proprie dipendenze il personale occorrente.
A riguardo, il Tribunale cantonale amministrativo può solo annotare in termini
generali che la committenza non poteva fidarsi ciecamente delle informazioni ricevute dai concorrenti. Doveva verificarle in modo circostanziato, assumendo
all'occorrenza documentazione di sostegno e ragguagli supplementari, atti in
particolare a dimostrare l'effettiva sussistenza del personale asseritamente
impiegato da ogni offerente. In effetti, ove sorgano contestazioni sulla valutazione
di singoli aspetti di un'offerta, spetta al committente, rispettivamente alla
parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso gli
elementi necessari per metterla in condizione di controllare la correttezza
delle loro deduzioni. Orbene, alla luce del personale notificato dalla CO 1 nel
contesto dei singoli concorsi ai quali ha partecipato, la stazione appaltante
non poteva esimersi dall'appurare se dal profilo giuridico e fattuale la ditta poteva
veramente garantire la disponibilità degli autisti annunciati come personale
proprio o poteva perlomeno rimediare ad eventuali carenze in questo campo
facendo capo legittimamente ad un (limitato) prestito di manodopera giusta
l'art. 37 RLCPubb/CIAP.
In simili condizioni, questo Tribunale non è
assolutamente in grado di verificare se la committenza ha acquisito una conoscenza
adeguata delle risorse umane a disposizione della CO 1 e soprattutto se nella
loro valutazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale
riservatole dalla legge. Il che impone l'annullamento della controversa
delibera e la retrocessione della pratica alla stazione appaltante affinché si
pronunci nuovamente, dopo aver assunto tutte le prove necessarie nell'ottica di
una retta applicazione della disposizione esplicitata alla pos. 224.200 CPN 102.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i
ricorsi sono parzialmente accolti nella misura in cui sono ricevibili, confermando
l'estromissione dalla gara dell'insorgente ed annullando la delibera operata a
favore della CO 1. Gli atti sono rinviati al committente affinché renda una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
6.
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
7.
La tassa
di giustizia, ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al
fine di evitare inutili partite di giro, è posta a carico della ricorrente
(art. 28 LPamm). Le ripetibili, commisurate in funzione del limitato successo
delle impugnative, è posta a carico dello Stato in quanto unico resistente
(art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 23 agosto 2011 (n. 4543) del Consiglio di Stato è confermata;
1.2. la
decisione 23 agosto 2011 (n. 4542) del Consiglio di Stato è annullata;
1.3. gli
atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente. Lo Stato
rifonderà all'insorgente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster