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Decisione

52.2011.436

Multa edilizia. Violazione formale. Prescrizione

3 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

500.- se è stata una notifica o con la multa sino a fr. 10'000.- negli altri

casi; il municipio non è invece vincolato da questi massimi, se l'autore è recidivo,

ha agito intenzionalmente o per fine di lucro (cfr. art. 46 cpv. 2 LE);

che l'art. 46 LE stabilisce inoltre i criteri di commisurazione della multa

(cpv. 3) e la cerchia delle persone punibili (cpv. 4), precisando tra l'altro

che le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle

multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio

delle loro mansioni; per la procedura rinvia agli art. 147 e 148 LOC, riservata

la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di

Stato (cfr. art. 46 cpv. 5 LE);

che, secondo l'art. 46 cpv. 6 LE - che ha ripreso l'art. 58 cpv. 1 della

previgente legge edilizia del 19 febbraio 1973 (cfr. RVGC, anno parlamentare

1990, sessione ordinaria autunnale, vol. 5, pag. 2798) - l'azione si prescrive

nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito; il limite quinquennale

è un termine di prescrizione assoluta (cfr. RVGC, anno parlamentare 1989, sessione

ordinaria primaverile, vol. 4, pag. 1772 segg.); gli atti del procedimento non interrompono il suo decorso (cfr. STA 52.2011.503

del 1° marzo 2012; 52.1997.249-250-251-252 del 16 dicembre 1997, consid. 5.1);

che la violazione di una prescrizione edilizia

di natura formale, segnatamente l'omessa presentazione di una domanda di costruzione

per un intervento soggetto a permesso di costruzione (cfr. art. 46 cpv. 1 LE e

art. 1 LE), si perfeziona al momento della costruzione o trasformazione (incluso

il cambiamento di destinazione) di un'opera senza permesso: la

violazione formale non configura infatti un cosiddetto reato continuato (Dauerdelikt;

cfr. Magdalena Ruoss Fierz,

Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des

zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 243);

che il relativo termine di prescrizione inizia dunque a decorrere da questo

Considerandi

momento, ovvero da quando si verifica questo stato di illegittimità formale (cfr.

Ruoss Fierz, op. cit., pag. 243

seg);

che oggetto della presente controversia è il giudizio con cui il Governo ha

ridotto a fr. 4'000.- la multa inflitta dal municipio al ricorrente RI 1 per non

aver presentato preventivamente - in qualità di amministratore unico della

società proprietaria dello stabile - una domanda di costruzione per la

trasformazione del citato esercizio pubblico (affittacamere) in postribolo;

che tale cambiamento di destinazione, secondo quanto accertato e rimproverato dal

municipio (cfr. rapporto di contravvenzione 12 gennaio 2010), è avvenuto a

partire dal mese di febbraio 2006; la controversa violazione formale della

legge edilizia - posta anche alla base dell'ordine municipale del 18 giugno

2008.

sfociato nella sentenza 6 marzo 2009 di questo Tribunale di cui si è detto

in narrativa - è dunque da ricondurre al più tardi a quell'epoca e così pure la

decorrenza del relativo termine di prescrizione fissato dall'art. 46 cpv. 6 LE;

che considerato che l'azione penale è stata promossa per omessa presentazione

di una domanda di costruzione e non per l'utilizzazione abusiva dell'immobile, l'uso

successivo dello stabile è irrilevante;

che l'azione penale era dunque già estinta, seppur da poco, nel momento (15 febbraio

2011) in cui il municipio ha emanato la controversa multa; a maggior ragione,

lo era quando il Governo ha emanato la sua decisione (17 agosto 2011);

che questa circostanza, favorevole ai ricorrenti, deve essere rilevata

d'ufficio, a prescindere dal fatto che essi non l'abbiano sollevata (cfr. STA 52.2011.503 citata; 52.2009.159 del 28

settembre 2009, consid. 2.2.; René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 34 B/II);

che stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, annullando

sia la decisione di multa del municipio, sia quella governativa che l'ha

riformata riducendola a fr. 4'000.-;

che agli insorgenti va dato atto che il procedimento di contravvenzione è

abbandonato per intervenuta prescrizione;

che dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm); ai

ricorrenti, non assistiti da un legale, non vengono assegnate ripetibili (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 15

febbraio 2011 con cui il municipio di

CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa per violazione formale della legge edilizia,

come pure la decisione 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato che l'ha riformata

riducendola a fr. 4'000.- sono annullate;

1.2. il procedimento di

contravvenzione è abbandonato per intervenuta prescrizione.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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