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Decisione

52.2011.444

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

6 novembre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina italiana RI 1 (1962) è entrata in Svizzera il 7 luglio 2009,

ottenendo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 6 luglio 2014 per

svolgere un'attività lucrativa dipendente come collaboratrice domestica.

Il 28 febbraio 2010, essa è rimasta senza

lavoro. Il 24 agosto 2010, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI) ha segnalato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni che dal 1° febbraio 2010 l'interessata, priva di entrate, era a

carico dell'aiuto sociale.

B. a. Sollecitata

dall'autorità dipartimentale a documentare la sua situazione lavorativa, RI 1 ha

prodotto lo scritto 20 gennaio 2010 dell'allora suo datore di lavoro da cui risultava

la rescissione del contratto di lavoro per il 28 febbraio precedente, la conferma

dell'annullamento dell'iscrizione presso l'Ufficio regionale di collocamento

(URC) di __________ a partire dal 10 maggio 2010, e uno scritto 25 novembre

2010 con cui indicava di essere inabile al lavoro al 100% a partire dal mese di

ottobre 2009. Il 19 gennaio 2011, il suo medico curante ha segnalato che per la

sua patologia, RI 1 veniva trattata con antalgici e seguiva delle sedute di

agopuntura. Il 27 del medesimo mese, essa ha dichiarato di non percepire

indennità da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o di altro tipo.

Il 12 aprile 2011 il medico cantonale ha

ritenuto che, dal punto di vista medico, non vi fossero motivazioni che

giustificassero un soggiorno in Svizzera di RI 1 per motivi di salute, "specialmente

vista la disponibilità di cure mediche all'avanguardia ed a carico del servizio

pubblico presenti in Italia".

b. Preso atto di tali riscontri, il 15

luglio 2011 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora

CE/AELS a

RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 agosto successivo per lasciare

il territorio elvetico.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessata

non esercitava più alcuna attività lucrativa, non disponeva di mezzi finanziari

sufficienti per il proprio sostentamento, era a carico dell'assistenza pubblica,

e non vi erano motivi medici che impedissero il suo rientro in Patria. La

decisione è stata resa sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), dell'art.

23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del

22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno

e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 7 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'interessata

non potesse più essere considerata lavoratrice ai sensi dell'ALC e che vi fossero

gli estremi per revocarle il permesso in virtù dei motivi addotti dalla Sezione

della popolazione, considerando inoltre la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo postulandone l'annullamento. In via del tutto

subordinata, chiede di concederle una proroga del termine per lasciare la

Svizzera.

La ricorrente, la quale precisa di essere da

poco tempo in assistenza e per un importo modesto, afferma di avere ritrovato

nel frattempo un lavoro stabile.

Due giorni dopo l'inoltro del ricorso, essa

ha presentato un'istanza per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza

formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In sede di

replica, la ricorrente ha prodotto un contratto di lavoro con effetto dal 1°

dicembre 2011. In fase di duplica, il dipartimento si è rimesso al giudizio del

Tribunale, mentre il Consiglio di Stato non ha preso posizione.

G. Degli

accertamenti esperiti dal giudice delegato all'istruttoria della presente causa

per determinare l'attuale situazione lavorativa e finanziaria della ricorrente

si riferirà, per quanto necessario, nell'ambito dei considerandi in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in

materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato

da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dai

complementi istruttori esperiti in questa sede dal giudice delegato (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. L'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e

direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli

Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di

entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadina italiana e titolare

di un documento di legittimazione valido, RI 1 può prevalersi in linea di

principio del menzionato accordo bilaterale.

2.2

La legge federale sugli stranieri del

16.

dicembre 2005 (LStr) si applica invece ai cittadini

comunitari soltanto se il menzionato accordo

bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni

più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr).

Dato che l'accordo in parola non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.

art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si

giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato

bilaterale.

3.

3.1. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, il lavoratore dipendente cittadino di

una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un

anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta

di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio,

automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

L'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi

di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi

per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non

sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

3.2

La Corte di giustizia delle

Comunità europee (CGCE) ha precisato che dev'essere considerato quale

"lavoratore" il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di

un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita

delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta

cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la

qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa

qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro

e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure

essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella

causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3

luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Würt-temberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto

17). La CGCE ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del

Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine

ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio

dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche

professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di

essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc.

1991.

I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin,

C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997

Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035,

punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria

volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca

di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine

ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato

adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in

precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen,

C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE

del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio,

C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha comunque rilevato pure

che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per

vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza

CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc.

1993.

I−2925, punto 14).

L'art. 18 OLCP dispone peraltro che per la

ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un

permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si

protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di

breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile (cpv. 2).

Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE

e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva

reale di impiego (cpv. 3).

3.3

Anche ai cittadini di una parte

contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di

soggiornare nel territorio dell'altra parte. A condizione, però, che dimostrino

di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1

dell'Allegato I all'ALC). Per il computo dei mezzi finanziari

sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno

incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la

disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC). Secondo

l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della

CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono

considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente

svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC; RS

831.

).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, nell'estate 2009 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora

CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese come collaboratrice

domestica. Tuttavia è rimasta senza lavoro già a partire dal mese di marzo 2010

e per questo motivo si è iscritta all'Ufficio regionale di collocamento (URC),

per poi chiedere di annullare il suo nominativo dalla banca dati COLSTA quale

persona in cerca di impiego con effetto il 10 maggio successivo. Essendo senza

entrate, dal 1° febbraio 2010 essa è ricorsa all'aiuto sociale.

Dando seguito alla richiesta del giudice delegato di questo Tribunale di documentare come si compongono attualmente le sue entrate ed uscite

finanziarie, RI 1 ha prodotto un contratto di lavoro a

tempo indeterminato stipulato il 26 ottobre 2011 con la __________, per la

manutenzione e la pulizia degli stabili in via __________ e __________ a __________

e in via __________ e __________ a __________, dietro una retribuzione lorda di

fr. 19.- l'ora. Essa ha inoltre versato agli atti i relativi conteggi dello

stipendio mensile a partire dal dicembre 2011 fino all'agosto 2012, indicando

che il suo salario lordo medio mensile era di fr. 800.–/900.– (dai fr. 1'080 ai

fr. 400.–, a dipendenza dei mesi). Ha

inoltre dichiarato di percepire fr. 200.– dall'assistenza, che provvede anche a

pagarle anche la pigione di fr. 690.– del suo appartamento a __________.

Ora, come è stato pertinentemente rilevato anche

dall'autorità dipartimentale, la CGCE ha già precisato che un cittadino

comunitario va considerato "lavoratore dipendente", e può quindi beneficiare

di una carta di soggiorno a tale scopo, se la sua attività è reale ed effettiva,

e se in linea di principio la durata della medesima corrisponde ad almeno 12

ore settimanali (sentenza CGCE 53/81 del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n.

16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v.

anche Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat

Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n.

17.

, pag. 847-848). Per determinare se tale attività sia reale ed effettiva,

occorre verificare se le prestazioni siano fornite regolarmente e per una

durata indeterminata e se gli introiti che ne derivano siano tali da permettere

di assicurare il proprio mantenimento. Il fatto che un lavoratore svolga un

numero ridotto di ore oppure che la sua attività venga remunerata con un

salario molto contenuto, sono degli elementi che portano a concludere che la

medesima è di natura marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid.

3.

, 3.4 e 4; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du

Tribunal fédéral, in: RDAF 2009 I, pag. 270 con rinvii; Istruzioni

dell'Ufficio federale della migrazione sull'ALC, stato al 1° agosto 2012, n.

4.2

).

Nel caso in esame, la ricorrente non ha mai

indicato per quante ore alla settimana svolge la sua attività di addetta alla

manutenzione e alla pulizia degli stabili di proprietà della sua datrice di

lavoro. In base ai conteggi da essa prodotti si può in ogni caso desumere che

nel periodo tra il dicembre 2011 e l'agosto 2012 ha mediamente percepito un salario lordo di fr. 803.33 al mese (= fr. 7'230.–

: 9 mesi). Se si considera che per tale attività è remunerata fr. 19.– l'ora,

ciò significa che durante questo stesso lasso di tempo il suo impegno

lavorativo medio è stato di 42.28 ore al mese (= fr. 803.33 : fr. 19.- all'ora),

pari a sole 10.57 ore settimanali, il che non basta, alla luce della

giurisprudenza sopra menzionata, a conferirle lo statuto di "lavoratrice dipendente", ai sensi dell'ALC. Non

permette di sovvertire questa conclusione il

fatto che essa adduca che nel corso dell'estate il lavoro sia diminuito, a

causa - a suo dire - della chiusura degli stabili per asserite vacanze

scolastiche e professionali. Con questo suo argomento, essa dimostra ulteriormente

di svolgere in Svizzera un'attività puramente marginale, irregolare e limitata

a poche ore alla settimana. Va pure osservato che la ricorrente non ha mai nemmeno

indicato di volere estendere o completare la propria attività tramite altri

contratti a tempo parziale, in modo tale da poter sovvenire ai propri bisogni.

Ne discende dunque che l'insorgente non può appellarsi all'ALC per poter

conservare il proprio permesso di soggiorno quale lavoratrice.

4.2

Si deve inoltre considerare che RI 1

non è stata in grado di documentare esaustivamente come si compongono le sue

uscite, limitandosi ad affermare in modo del tutto generico di avere, oltre al

vitto, unicamente delle spese legate all'uso della sua automobile e al

pagamento della luce. Partendo comunque dall'assunto che il minimo vitale per

una persona sola ammonta a circa fr. 1'200.– al mese, è evidente che il suo

fabbisogno supera - e di gran lunga - le sue attuali entrate, tant'è vero che

per provvedere al proprio sostentamento essa deve ancora oggi far capo all'aiuto

dello Stato. Secondo l'insorgente quest'ultimo le verserebbe fr. 890.– al mese,

di cui fr. 690.– per la pigione. Dal canto suo l'autorità dipartimentale sostiene

che la ricorrente percepirebbe in realtà un importo sensibilmente maggiore dall'assistenza

sociale (fr. 1'477.-). Con le esigue entrate notificate dinnanzi al Tribunale,

ci si può effettivamente domandare come faccia quest'ultima a mantenersi in

Svizzera e se essa non abbia sottaciuto altri introiti oppure se in realtà non

risieda oltre confine, dove vivono anche i suoi congiunti. Tali quesiti non

necessitano tuttavia di essere approfonditi in questa sede. Determinante, ai

fini del presente giudizio, è in effetti unicamente il fatto che, trovandosi attualmente

a carico dell'assistenza pubblica, essa non può prevalersi del menzionato

accordo bilaterale per risiedere in Svizzera, nemmeno quale persona alla

ricerca di un posto di lavoro o senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC,

24.

dell'Allegato I all'ALC e 16 OLCP.

5.

Visto che

la ricorrente non può prevalersi dell'ALC per poter continuare a risiedere in

Svizzera, occorre esaminare la presenza vertenza dal profilo della normativa interna.

Sennonché, sotto questo aspetto, RI 1 non può invocare alcuna disposizione che le

conferisca un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora. Inoltre,

bisogna in ogni caso considerare che, giusta l'art. 62 lett. e LStr, l'autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre

decisioni se lo straniero o una

persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale. Ora, ritenuto che la ricorrente è già stata a carico dell'assistenza

pubblica, che afferma di esserlo ancora attualmente e che, avendo entrate

finanziarie insufficienti rispetto al suo fabbisogno, corre il rischio concreto

di dipendere dall'aiuto sociale anche in futuro, essa adempie le condizioni per

la revoca della sua autorizzazione di soggiorno, anche sotto il profilo del

diritto interno.

6.

A questo

punto si tratta di verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità

dipartimentale.

RI 1 è entrata in Svizzera il 7 luglio 2009,

proveniente dalla provincia di V__________, all'età di 42 anni. Il suo

soggiorno attuale nel nostro Paese va quindi considerato di corta durata. Il

suo rientro in Italia, dove ha già lavorato e vivono i suoi più stretti famigliari,

tra cui i suoi figli a __________, risulta pertanto perfettamente esigibile. Non permettono di giungere a diversa conclusione

gli inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e di un nuovo posto

di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in patria, trattandosi

di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini

stranieri costretti a rientrare nel proprio paese d'origine dopo un prolungato

soggiorno all'estero. Del resto, nel proprio gravame essa aveva chiesto in via

del tutto subordinata di posticipare il termine di partenza al 31 dicembre

2011.

Termine, questo nel frattempo scaduto, e che porta pure a considerare il

suo gravame ormai privo di oggetto, nella misura in cui l'insorgente chiede in

via del tutto subordinata una proroga per lasciare la Svizzera.

Va infine osservato che la ricorrente non invoca

più l'inesigibilità del suo rientro in Patria per motivi medici, argomento che

aveva sollevato dinnanzi alla precedente istanza ricorsuale.

In siffatte circostanze, si può pertanto

concludere che la decisione impugnata rispetta il principio della

proporzionalità sotto tutti gli aspetti.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione

del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al

gravame diviene priva di oggetto.

La richiesta di assistenza giudiziaria

presentata in questa sede, peraltro soltanto dopo l'inoltro dell'impugnativa, deve

anch'essa essere respinta, ritenuto che quest'ultima appariva sin dall'inizio

sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011; LAg; RL 3.1.1.7).

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza,

conformemente all'art. 28 LPamm.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

non divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Spese e

tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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