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Decisione

52.2011.446

Esclusione dai concorsi scolastici per l'anno 2011/2012

12 luglio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25 gennaio 2011 la Divisione della scuola e la Divisione della

formazione professionale del DECS hanno indetto un pubblico concorso per la

nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2011/2012 in diversi

ordini di scuola (Foglio Ufficiale n. 7/2011).

RI 1 - che svolge la sua attività professionale quale docente di latino e

italiano presso la scuola media (SM) di Giubiasco, al beneficio di una nomina,

e quale insegnante di greco ai corsi per adulti promossi dal Cantone - ha

inoltrato la sua candidatura per l'insegnamento di latino e di latino e greco

nelle scuole medie superiori (SMS).

B. Con decisione 3 maggio 2011 la SA del DECS ha comunicato a RI 1 che

era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché sprovvisto del diploma di

insegnante di scuola media superiore, nelle materie in questione, rilasciato

dall'Alta scuola pedagogica (ASP), dal Dipartimento formazione e apprendimento

(DFA) o riconosciuto dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione

(CDPE).

Con decisione 9 giugno 2011 la Direzione del DECS ha respinto il reclamo presentato

da RI 1 e confermato la decisione avversata. In sunto, essa ha ritenuto che a ragione

il docente era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché non adempiva al

requisito richiesto dal bando di concorso in quanto sprovvisto del diploma di

insegnante di SMS.

C. Con decisione 6 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il

gravame dell'insorgente e confermato la decisione dipartimentale. Il Governo ha

ritenuto che l'esclusione del docente dalla procedura di assunzione fosse

corretta in assenza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS richiesto

dalla legislazione scolastica (art. 47 della legge della scuola del 1° febbraio

1990; LSc; RL 5.1.1.1). Ha quindi negato l'applicabilità di qualsivoglia eccezione

alla fattispecie concreta (in particolare, dell'art. 8 cpv. 2 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995; LORD; RL 2.5.4.1

e art. 47 cpv. 3 LSc) ed ha pure precisato che la contestata mancata

organizzazione annuale della relativa abilitazione da parte del DECS non era

tale da modificare la conclusione a cui era pervenuto.

D. Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo di annullarla e di essere ammesso al

colloquio d'assunzione. In sunto, egli lamenta un'applicazione ed un'interpretazione

restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo e ritiene che la

sua formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza nell'ordine

di scuola inferiore possa in ogni caso supplire, giusta l'art. 8 cpv. 2 LORD,

alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS. A suo avviso, se

così non fosse, l'attuale ordinamento limiterebbe arbitrariamente l'accesso

alla professione di SMS e porterebbe ad evidenti disparità di trattamento, in

particolare, nei confronti dei concorrenti esteri che verrebbero avvantaggiati in

modo discriminatorio rispetto ai candidati indigeni.

E. Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi

nelle motivazioni del suo giudizio. Anche la SA del DECS avversa il gravame.

Dei rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art.

67 cpv. 1 LORD. La legittimazione attiva del ricorrente, concorrente escluso

dalla procedura di assunzione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte

dal ricorrente (richiamo dal Consiglio di Stato e dal DECS dei dati relativi

all'organizzazione dei corsi di abilitazione nelle materie latino e latino e

greco per le SMS negli ultimi 6 anni) non appaiono invero suscettibili,

nell'ambito di una valutazione anticipata dei mezzi di prova, di procurare a

questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il

giudizio, risultando la situazione sufficientemente chiara dai documenti

prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. DTF 131 I 153

consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).

2.2.1. I dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante

nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art.

15 LORD), in esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per

quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la

nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e

di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e

pubblicati nel bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i

titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di

sanità, il certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto

del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di

concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Se da un lato lo Stato può legittimamente porre

Considerandi

condizioni per l'accesso alla professione di docente cantonale, non potendo nemmeno

quest'ultimo, tra l'altro, in quanto dipendente pubblico, appellarsi al diritto

al libero accesso a un'attività economica privata e al suo libero esercizio

così come garantito dall'art. 27 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ciò non significa

tuttavia che esso sia legittimato a limitarne l'accesso a suo libero

piacimento. In effetti, le restrizioni devono essere sostenibili e non devono

portare a manifeste situazioni di disparità di trattamento. Per l'importanza che riveste la scuola nel processo di apprendimento,

di formazione e di crescita dello studente, in special modo se

minorenne, la professione dell'insegnante può dunque essere sottoposta a

limitazioni, anche soggettive (di tipo personale, caratteriale e professionale)

nella misura in cui queste siano proporzionate agli obiettivi a cui tendono (Herbert Plotke, Schweizerisches

Schulrecht, 2.a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Adeguata formazione,

sia essa generale o specifica, idoneità da un punto di vista caratteriale all'insegnamento,

assenza di condanne di una certa rilevanza e buona condotta, buona salute

fisica e psichica, sono ad esempio condizioni ritenute adeguate, proporzionate

e ammissibili nell'ambito di un concorso scolastico (Plotke, op. cit., pag. 501 e segg.; STA 52.2010.209 del 7 ottobre

2010, consid. 3).

2.2

In concreto il bando di concorso richiedeva, tra l'altro, determinate

capacità professionali (abilitazione all'insegnamento) nell'intento di valutare

l'idoneità del candidato da un profilo professionale. Tale requisito era volto

ad ossequiare i principi ancorati nell'art. 47 LSc giusta il quale l'abilitazione

all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o

federale delle capacità di esercitare la professione di docente nelle scuole

pubbliche del Cantone (cpv. 1); fatto salvo il

riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali

o di accordi intercantonali o internazionali (cpv.

4), il Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta

scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento,

nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato (cpv. 2); essa vale, di regola, per il

grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita (cpv. 3). Da questo

punto di vista, la condizione posta non può dunque essere messa in discussione

e va senz'altro condivisa, vista l'importanza di disporre di un corpo

insegnanti qualificato, adeguatamente preparato e competente nella materia che

dovrà insegnare.

2.3

A mente del ricorrente, la condizione posta sarebbe irrealizzabile poiché

negli ultimi anni l'ASP e il DFA non hanno organizzato la formazione di

abilitazione (diploma di insegnante SMS) per le materie di latino e greco e

sarebbe pure inesigibile costringere un docente ticinese nominato e attivo

nella scuola ticinese a frequentare la formazione della durata di un anno a tempo

pieno fuori Cantone. Donde un'inaccettabile disparità di trattamento operata

dall'autorità di nomina tra candidati indigeni e non. Ora, la censura è

destinata all'insuccesso. Innanzitutto la condizione posta non è obiettivamente

irrealizzabile. Per legge, infatti, il diploma di insegnante di scuola media

superiore, nelle materie in questione, può (ma non deve) essere necessariamente

rilasciato dall'ASP o dal DFA. In effetti, esso può anche essere un titolo

riconosciuto come tale o equipollente dalla CDPE ed essere, quindi, frutto di

formazioni seguite al di fuori del Ticino (segnatamente, in altri Cantoni

oppure oltre confine nella vicina penisola o addirittura altrove). Motivo per

il quale la formazione in lingue antiche può, ma non deve essere

necessariamente organizzata annualmente in Ticino. Il fatto poi che essa venga

predisposta saltuariamente può essere opinabile ma non insostenibile alla luce

dell'attuale legislazione e delle necessità dei rispettivi ordini scolastici.

La prossima sessione è comunque prevista per l'anno 2012/2013. D'altra parte,

le conseguenze per le scelte professionali di un docente - in concreto, la mancata

frequentazione a tempo debito, nel Cantone o altrove della formazione di

abilitazione di insegnante SMS - non possono essere fatte ricadere sullo Stato

per il solo fatto che quest'ultimo non può predisporre, per motivi preponderanti,

una formazione specifica per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie

messe a concorso. Neppure si vede in cosa possa consistere la genericamente

asserita disparità di trattamento che l'autorità di nomina opererebbe tra

candidati indigeni e non. Lo Stato, infatti, esige per tutti i candidati i

medesimi titoli di studio e di abilitazione, lasciando agli stessi la facoltà

di scegliere dove ottenerli, a condizione che possano essere riconosciuti dalle

competenti autorità.

2.4

Il ricorrente lamenta pure un'applicazione ed un'interpre-tazione

restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo. A suo avviso,

infatti, egli dovrebbe essere ammesso al colloquio d'assunzione poiché la sua

formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza quale docente

nominato nell'ordine di SM supplirebbe alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento

nelle SMS. Anche in questo caso la censura appare destituita di buon

fondamento. Vero è che giusta l'art. 47 cpv. 3 LSc l'abilitazione

all'insegnamento vale di regola per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

Altrettanto vero è che, giusta l'art. 8 cpv. 3 LORD, il

servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni

pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla

carenza di un titolo di studio o di altri requisiti. D'altra

parte però trattasi di una facoltà e non già di un obbligo dell'autorità di nomina

di procedere all'assunzione di un candidato sprovvisto dei requisiti richiesti.

Alla medesima va riconosciuto un vasto margine di apprezzamento, censurabile

dinnanzi all'autorità ricorsuale

solo quando integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso (art. 61 cpv. 2

LPamm), in concreto non raggiunti.

3.

Il giudizio governativo avversato, che ha avvallato la decisione

della direzione scolastica, non presta dunque il fianco a critica alcuna e

merita quindi di essere confermato in questa sede con reiezione del gravame.

4.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo

soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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