52.2011.446
Esclusione dai concorsi scolastici per l'anno 2011/2012
12 luglio 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.446
Data decisione, Autorità:
12.07.2012, TRAM
Titolo:
Esclusione dai concorsi scolastici per l'anno 2011/2012
DIPENDENTE STATALE
LORD
Incarto n.
52.2011.446
Lugano
12 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Carcano, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 settembre 2011 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 6 settembre 2011 (n. 4831) del
Consiglio di Stato che ha respinto il gravame dell'insorgente avverso la
decisione 9 giugno 2011 della Direzione del Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport (DECS) in materia di esclusione dai concorsi
scolastici per l'anno 2011/2012;
viste le risposte:
- 12 ottobre 2011 del
Consiglio di Stato;
- 13 ottobre 2011 della
sezione amministrativa (SA) del DECS;
preso atto della replica 8 novembre 2011;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 25 gennaio 2011 la Divisione della scuola e la Divisione della
formazione professionale del DECS hanno indetto un pubblico concorso per la
nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2011/2012 in diversi
ordini di scuola (Foglio Ufficiale n. 7/2011).
RI 1 - che svolge la sua attività professionale quale docente di latino e
italiano presso la scuola media (SM) di Giubiasco, al beneficio di una nomina,
e quale insegnante di greco ai corsi per adulti promossi dal Cantone - ha
inoltrato la sua candidatura per l'insegnamento di latino e di latino e greco
nelle scuole medie superiori (SMS).
B. Con decisione 3 maggio 2011 la SA del DECS ha comunicato a RI 1 che
era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché sprovvisto del diploma di
insegnante di scuola media superiore, nelle materie in questione, rilasciato
dall'Alta scuola pedagogica (ASP), dal Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA) o riconosciuto dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione
(CDPE).
Con decisione 9 giugno 2011 la Direzione del DECS ha respinto il reclamo presentato
da RI 1 e confermato la decisione avversata. In sunto, essa ha ritenuto che a ragione
il docente era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché non adempiva al
requisito richiesto dal bando di concorso in quanto sprovvisto del diploma di
insegnante di SMS.
C. Con decisione 6 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame dell'insorgente e confermato la decisione dipartimentale. Il Governo ha
ritenuto che l'esclusione del docente dalla procedura di assunzione fosse
corretta in assenza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS richiesto
dalla legislazione scolastica (art. 47 della legge della scuola del 1° febbraio
1990; LSc; RL 5.1.1.1). Ha quindi negato l'applicabilità di qualsivoglia eccezione
alla fattispecie concreta (in particolare, dell'art. 8 cpv. 2 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995; LORD; RL 2.5.4.1
e art. 47 cpv. 3 LSc) ed ha pure precisato che la contestata mancata
organizzazione annuale della relativa abilitazione da parte del DECS non era
tale da modificare la conclusione a cui era pervenuto.
D. Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo di annullarla e di essere ammesso al
colloquio d'assunzione. In sunto, egli lamenta un'applicazione ed un'interpretazione
restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo e ritiene che la
sua formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza nell'ordine
di scuola inferiore possa in ogni caso supplire, giusta l'art. 8 cpv. 2 LORD,
alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS. A suo avviso, se
così non fosse, l'attuale ordinamento limiterebbe arbitrariamente l'accesso
alla professione di SMS e porterebbe ad evidenti disparità di trattamento, in
particolare, nei confronti dei concorrenti esteri che verrebbero avvantaggiati in
modo discriminatorio rispetto ai candidati indigeni.
E. Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi
nelle motivazioni del suo giudizio. Anche la SA del DECS avversa il gravame.
Dei rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art.
67 cpv. 1 LORD. La legittimazione attiva del ricorrente, concorrente escluso
dalla procedura di assunzione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte
dal ricorrente (richiamo dal Consiglio di Stato e dal DECS dei dati relativi
all'organizzazione dei corsi di abilitazione nelle materie latino e latino e
greco per le SMS negli ultimi 6 anni) non appaiono invero suscettibili,
nell'ambito di una valutazione anticipata dei mezzi di prova, di procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il
giudizio, risultando la situazione sufficientemente chiara dai documenti
prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. DTF 131 I 153
consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).
2.2.1. I dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante
nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art.
15 LORD), in esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per
quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la
nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e
di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e
pubblicati nel bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i
titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di
sanità, il certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto
del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di
concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Se da un lato lo Stato può legittimamente porre
Considerandi
condizioni per l'accesso alla professione di docente cantonale, non potendo nemmeno
quest'ultimo, tra l'altro, in quanto dipendente pubblico, appellarsi al diritto
al libero accesso a un'attività economica privata e al suo libero esercizio
così come garantito dall'art. 27 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ciò non significa
tuttavia che esso sia legittimato a limitarne l'accesso a suo libero
piacimento. In effetti, le restrizioni devono essere sostenibili e non devono
portare a manifeste situazioni di disparità di trattamento. Per l'importanza che riveste la scuola nel processo di apprendimento,
di formazione e di crescita dello studente, in special modo se
minorenne, la professione dell'insegnante può dunque essere sottoposta a
limitazioni, anche soggettive (di tipo personale, caratteriale e professionale)
nella misura in cui queste siano proporzionate agli obiettivi a cui tendono (Herbert Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2.a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Adeguata formazione,
sia essa generale o specifica, idoneità da un punto di vista caratteriale all'insegnamento,
assenza di condanne di una certa rilevanza e buona condotta, buona salute
fisica e psichica, sono ad esempio condizioni ritenute adeguate, proporzionate
e ammissibili nell'ambito di un concorso scolastico (Plotke, op. cit., pag. 501 e segg.; STA 52.2010.209 del 7 ottobre
2010, consid. 3).
2.2
In concreto il bando di concorso richiedeva, tra l'altro, determinate
capacità professionali (abilitazione all'insegnamento) nell'intento di valutare
l'idoneità del candidato da un profilo professionale. Tale requisito era volto
ad ossequiare i principi ancorati nell'art. 47 LSc giusta il quale l'abilitazione
all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o
federale delle capacità di esercitare la professione di docente nelle scuole
pubbliche del Cantone (cpv. 1); fatto salvo il
riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali
o di accordi intercantonali o internazionali (cpv.
4), il Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta
scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento,
nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato (cpv. 2); essa vale, di regola, per il
grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita (cpv. 3). Da questo
punto di vista, la condizione posta non può dunque essere messa in discussione
e va senz'altro condivisa, vista l'importanza di disporre di un corpo
insegnanti qualificato, adeguatamente preparato e competente nella materia che
dovrà insegnare.
2.3
A mente del ricorrente, la condizione posta sarebbe irrealizzabile poiché
negli ultimi anni l'ASP e il DFA non hanno organizzato la formazione di
abilitazione (diploma di insegnante SMS) per le materie di latino e greco e
sarebbe pure inesigibile costringere un docente ticinese nominato e attivo
nella scuola ticinese a frequentare la formazione della durata di un anno a tempo
pieno fuori Cantone. Donde un'inaccettabile disparità di trattamento operata
dall'autorità di nomina tra candidati indigeni e non. Ora, la censura è
destinata all'insuccesso. Innanzitutto la condizione posta non è obiettivamente
irrealizzabile. Per legge, infatti, il diploma di insegnante di scuola media
superiore, nelle materie in questione, può (ma non deve) essere necessariamente
rilasciato dall'ASP o dal DFA. In effetti, esso può anche essere un titolo
riconosciuto come tale o equipollente dalla CDPE ed essere, quindi, frutto di
formazioni seguite al di fuori del Ticino (segnatamente, in altri Cantoni
oppure oltre confine nella vicina penisola o addirittura altrove). Motivo per
il quale la formazione in lingue antiche può, ma non deve essere
necessariamente organizzata annualmente in Ticino. Il fatto poi che essa venga
predisposta saltuariamente può essere opinabile ma non insostenibile alla luce
dell'attuale legislazione e delle necessità dei rispettivi ordini scolastici.
La prossima sessione è comunque prevista per l'anno 2012/2013. D'altra parte,
le conseguenze per le scelte professionali di un docente - in concreto, la mancata
frequentazione a tempo debito, nel Cantone o altrove della formazione di
abilitazione di insegnante SMS - non possono essere fatte ricadere sullo Stato
per il solo fatto che quest'ultimo non può predisporre, per motivi preponderanti,
una formazione specifica per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie
messe a concorso. Neppure si vede in cosa possa consistere la genericamente
asserita disparità di trattamento che l'autorità di nomina opererebbe tra
candidati indigeni e non. Lo Stato, infatti, esige per tutti i candidati i
medesimi titoli di studio e di abilitazione, lasciando agli stessi la facoltà
di scegliere dove ottenerli, a condizione che possano essere riconosciuti dalle
competenti autorità.
2.4
Il ricorrente lamenta pure un'applicazione ed un'interpre-tazione
restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo. A suo avviso,
infatti, egli dovrebbe essere ammesso al colloquio d'assunzione poiché la sua
formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza quale docente
nominato nell'ordine di SM supplirebbe alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento
nelle SMS. Anche in questo caso la censura appare destituita di buon
fondamento. Vero è che giusta l'art. 47 cpv. 3 LSc l'abilitazione
all'insegnamento vale di regola per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.
Altrettanto vero è che, giusta l'art. 8 cpv. 3 LORD, il
servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla
carenza di un titolo di studio o di altri requisiti. D'altra
parte però trattasi di una facoltà e non già di un obbligo dell'autorità di nomina
di procedere all'assunzione di un candidato sprovvisto dei requisiti richiesti.
Alla medesima va riconosciuto un vasto margine di apprezzamento, censurabile
dinnanzi all'autorità ricorsuale
solo quando integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso (art. 61 cpv. 2
LPamm), in concreto non raggiunti.
3.
Il giudizio governativo avversato, che ha avvallato la decisione
della direzione scolastica, non presta dunque il fianco a critica alcuna e
merita quindi di essere confermato in questa sede con reiezione del gravame.
4.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque
respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo
soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster