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Decisione

52.2011.450

Mancata concessione di una borsa di studio. Assegni e prestiti di studio possono essere concessi anno per anno e comunque per la durata minima del ciclo di studi

17 maggio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi dell'"Assessment Stufe" e - al contempo - dare gli

esami di corsi successivi, recuperando pertanto il tempo perso.

2.3. Nella concreta fattispecie, RI 1 ha già effettuato 6 semestri di studio durante gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 presso la facoltà di

economia dell'Università di __________. Nella domanda di borsa di studio

relativa all'anno scolastico 2008/2009, l'insorgente ha indicato che era sua

intenzione frequentare il primo anno della facoltà di economia secondo il curricolo

di Bologna e che l'inizio e la prevista conclusione dell'intera formazione si

sarebbe svolta sull'arco degli anni 2008-2012 con primi esami a febbraio e

agosto 2009 (cfr. punto 6). Con la domanda relativa all'anno scolastico 2009/2010

RI 1 ha evidenziato di aver svolto l'Assessment durante il primo anno di

studi (cfr. punto 5); pur segnalando, al punto 6, di frequentare (ancora) il

primo anno, non ha precisato di voler prolungare il periodo di Assessment di

ulteriori due semestri. Tale circostanza è stata esplicitata nella

comunicazione e-mail del 23 novembre 2009, mediante la quale il ricorrente, oltre

ad aver spiegato all'autorità di prime cure la sua situazione scolastica, ha

sottolineato di avere esteso l'anno di Assessment sull'arco di quattro

semestri, nonché di essere contemporaneamente iscritto al primo semestre del bachelor

in affari internazionali.

Quand'anche l'insorgente avesse manifestato sin dall'inizio la propria

intenzione di effettuare la prima fase del ciclo di studi sull'arco di due anni

(segnatamente con la prima domanda di borsa di studio, laddove ha indicato la

durata complessiva della propria formazione), egli non ne trarrebbe giovamento

alcuno per le ragioni che verranno esposte nel seguito.

Il ricorrente ritiene che l'UBSS, a seguito di queste sue precise indicazioni, avrebbe

di fatto autorizzato la formazione - indi il relativo sussidiamento - per il

periodo 2008-2012. A suo giudizio, la competente autorità sarebbe stata informata

della durata degli studi per studenti non madrelingua già nel 2009. Essa non potrebbe

quindi negare la concessione del postulato aiuto per l'ultimo anno del primo

ciclo di formazione con la motivazione che la durata minima dello stesso

sarebbe già stata sussidiata, senza disattendere il principio dell'affidamento

e incorrere in un comportamento contraddittorio, lesivo del principio della

buona fede. Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Giova anzitutto rilevare che il ricorrente ha scelto autonomamente di fruire

della facoltà concessagli dalle "Ausführungsbestimmungen

Assessment-Stufe" dell'Università per diluire il periodo di Assessment sull'arco

di 4 semestri secondo la Variante B (cfr. § 3.1.3, nonché e-mail del 23

novembre 2009). L'estensione, come si legge al § 2.2.1 delle stesse

Considerandi

disposizioni, è infatti facoltativa ("Fremdsprachige Studierende können

das Assessment-Jahr auf höchstens zwei Jahre erstrecken"). Ciò non toglie

che la durata sussidiabile, ovvero quella minima entro la quale è possibile

portare a termine il primo ciclo di studi onde ottenere il diploma di bachelor,

indipendentemente dalla variante scelta per assolvere l'Assessment, è e

rimane di 6 semestri. Lo studente che sceglie di affrontare il primo anno in

quattro semestri, non perde necessariamente un anno di università. A partire

dal secondo anno, qualunque sia la formula (variante) adottata, egli può recuperare

i corsi dell'Assessement-Stufe e al contempo dare gli esami di corsi

successivi, recuperando il tempo "perso". Invano il ricorrente si

lamenta di trovarsi ora, e dunque nel corso del terzo anno, a frequentare i

corsi del secondo. Di ciò non può che rammaricarsi. La possibilità di svolgere

gli studi (esami compresi) entro sei semestri non era affatto esclusa, anzi era

possibile grazie ad un'adeguata pianificazione dei corsi. Del resto neppure

l'insorgente adduce che fosse cosa impossibile.

Parimenti a torto il ricorrente sostiene che

l'UBSS avrebbe assunto atteggiamenti contraddittori e lesivi del principio

della buona fede, per aver fornito indicazioni rassicuranti circa la possibilità

di sussidiare la durata complessiva del ciclo di studi (2008-2012),

rispettivamente per averla di fatto autorizzata dopo aver accettato che egli

svolgesse l'Assessment sull'arco di 4 semestri.

Come rettamente rileva il Governo, l'aver spiegato all'UBSS di avere esteso l'anno

di Assessment su 4 semestri, nonché di essere iscritto provvisoriamente

al primo semestre di bachelor e l'aver, di conseguenza, ricevuto un assegno di

studio per il secondo anno di studi (cfr. domanda di borsa di studio per l'anno

scolastico 2009-2010), non sono circostanze che possono conferire

all'insorgente il diritto di esigere, in base al principio dell'affidamento,

che gli venga concesso il postulato aiuto anche per l'anno scolastico 2011/2012,

ovvero per ulteriori due semestri in deroga alla regola della durata minima del

ciclo di studi. Concedendo un assegno di studio per i primi due anni di studio

durante i quali il ricorrente ha svolto l'Assessment, l'UBSS non ha promesso

o lasciato intendere che egli avrebbe potuto beneficiare di assegni di studio

per complessivi 8 semestri, anziché solo 6. Neppure il fatto di aver indicato,

nei vari formulari, la durata complessiva prevista per gli studi può essergli

d'alcun giovamento. Le domande tendenti all'ottenimento di una borsa di studio vengono infatti valutate e decise anno per anno,

non già per un intero periodo di formazione come pretende a torto il ricorrente

(cfr. art. 21 cpv. 1 LSc e 7 cpv. 2 Rbst). Si ribadisce che egli ha deciso

autonomamente di distribuire le materie relative all'Assessment-Stufe su

quattro semestri. Tale scelta non gli è stata imposta, né tantomeno suggerita

da chicchessia. Contrariamente a quanto assevera l'insorgente, non spetta di

certo all'UBSS contestare od accettare le scelte formative dei singoli richiedenti,

né renderli attenti sulle indicazioni che si trovano sui formulari compilati, alla

luce del chiaro testo di legge applicabile alla fattispecie.

3.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

respinto. La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente secondo soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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