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Decisione

52.2011.454

Revoca della licenza di condurre per 12 mesi confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione grave (velocità eccessiva senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza)

2 gennaio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente

dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di

frenata inattesa.

Non esiste una regola precisa per definire

il concetto di distanza sufficiente. Questa dipende dalle circostanze

concrete, segnatamente dalle condizioni della strada, del traffico e della

visibilità, nonché dalla velocità dei veicoli. Secondo la giurisprudenza federale

riassunta nella STF 1C_274/2010 del 7 ottobre 2010, non mantiene una distanza

sufficiente e viola gravemente le norme della circolazione il conducente che

circola ad una velocità di oltre 100 km/h sulla corsia di sorpasso di un'autostrada, inseguendo per 800 m il veicolo che lo precede a meno di 10 m di distacco (DTF 131 IV 133). Lo stesso dicasi dell'automobilista che alla velocità di 100 km/h tallona ad una distanza di 10 m il veicolo che lo precede su un tratto di 330 m (STF 1C_356/2009 del 12 febbraio 2010) o del conducente che per 700 m viaggia a 100 km/h seguendo ad una distanza tra 7 e 10 m il mezzo antistante (STF 1C_7/2010 dell'11 maggio 2010).

Nel caso in esame, RI 1 ha incalzato per ca.

1 km, alla velocità di 120-130 km/h, il veicolo che lo precedeva sulla corsia

di sorpasso S-N della A2, standogli ad una distanza di 5-10 m. Così facendo, egli ha violato gravemente le norme della circolazione e cagionato un serio

pericolo per la sicurezza altrui ai sensi degli art. 90 cifra 2 e 16c

cpv. 1 lett. a LCStr. A fronte di quanto sancito in materia dal Tribunale federale,

il fatto che lui la pensi diversamente e consideri di scarso rilievo gli

accadimenti del 1° marzo 2011 non è evidentemente rilevante.

3.3. Dagli

atti risulta che nel 2008 RI 1 ha commesso un grave eccesso di velocità per il

quale il 17 giugno 2008 gli è stata revocata la licenza di condurre durante tre

mesi in forza dell'art. 16c LCStr. La misura è stata scontata dal 18

Considerandi

luglio al 17 ottobre 2008. Un anno dopo, segnatamente il 20 ottobre 2009, è nuovamente

incorso in un eccesso di velocità che gli è costato un mese di ritiro della

patente (dal 19 marzo al 18 aprile 2010).

Il 1° marzo 2011 il ricorrente si è reso

protagonista dell'illecito stradale esaminato al considerando precedente. Il

fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla

scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari

importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata

minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte

nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

Se ne

deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio

di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una

misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del

principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto

dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si

è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per

completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze

particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal

legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che alla scrivente autorità di ricorso non è data facoltà di

concedere all'insorgente una riduzione del periodo di revoca, nemmeno per le comprensibili

ragioni professionali invocate nel gravame.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.

28.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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