52.2011.454
Revoca della licenza di condurre per 12 mesi confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione grave (velocità eccessiva senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza)
2 gennaio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2011.454
Data decisione, Autorità:
02.01.2012, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per 12 mesi confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione grave (velocità eccessiva senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza)
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto n.
52.2011.454
Lugano
2 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2011 di
RI 1
contro
la decisione 20 settembre 2011 (n. 5185) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 25 luglio 2011 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici
mesi;
vista la risposta 19 ottobre
2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato il 3 febbraio 1951 ed ha conseguito la licenza di condurre
nel dicembre del 1969. Rappresentante di professione, negli anni scorsi è stato
oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle
misure amministrative:
17 giugno 2008 revoca della
patente di tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità;
11 febbraio 2010 revoca
di un mese per aver commesso un'infrazione lieve (eccesso di velocità).
B. a. Il 1° marzo 2011, verso le ore 15.50, RI 1 stava percorrendo
l'autostrada A2 verso nord alla guida del veicolo Alfa Romeo targato __________,
inseguito a sua insaputa da una vettura civetta della polizia. In territorio di
__________ è stato fermato dalle forze dell'ordine, le quali gli hanno
rimproverato di aver circolato a velocità eccessiva senza rispettare la
necessaria distanza di sicurezza da un veicolo antistante. Le trasgressioni,
segnatamente il fatto di aver viaggiato per ca. 1 km a 120-130 km/h seguendo da vicino (5-10 m) una vettura in fase di regolare sorpasso, sono state
videoregistrate.
b. Ravvisando
nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art.
90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), il 23 maggio 2011 il competente Procuratore pubblico
ha proposto che RI 1 venisse condannato alla pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 2'100.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, oltre al
pagamento di una multa di fr. 500.-.
Nonostante
la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha
rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in
giudicato incontestata.
C. Preso atto
delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il
procedimento sospeso nell'aprile del 2011 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di
condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 25 luglio 2011 la Sezione della
circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di 12 mesi (dal 26
settembre 2011 al 25 settembre 2012), autorizzandolo comunque a condurre i
veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33
cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976
(OAC; RS 741.51).
D. Con
giudizio 20 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del
decreto di accusa emanato il 23 maggio 2011 dal Procuratore pubblico,
regolarmente passato in giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità di
ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai
sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito al precedente del 2008 impone
ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di dodici
mesi.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, appellandosi alla sua clemenza.
Il ricorrente ha riproposto le
argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando di
aver provocato una seria messa in pericolo della circolazione costitutiva di un'infra-zione
grave. I suoi precedenti - ha soggiunto - non sono significativi per una
persona come lui che percorre oltre 100'000 km all'anno e d'altro canto la patente gli necessita per svolgere la sua attuale professione di rappresentante di
commercio.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il
Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio
impugnato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre
1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile
in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base
delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale,
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia
stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8
settembre 2009, consid. 2.3; DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali
solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al
giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se
assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i
fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni
di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme
della circolazione (STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente
ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato
sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi,
dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in
sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123
II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre
2009, consid. 2.3).
2.2. Nel
caso di specie, preso visione del rapporto di polizia stilato a constatazione
dei fatti occorsi il 1° marzo 2011, la Sezione della circolazione ha comunicato
a RI 1 che il caso sarebbe stato esaminato, dal profilo amministrativo, al
termine del procedimento penale pendente, in modo da poter esattamente
stabilire sue eventuali responsabilità.
Il 23
maggio 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna del ricorrente,
ritenendolo colpevole del reato di grave infrazione alle norme della
circolazione previsto all'art. 90 cifra 2 LCStr. Nel decreto di accusa erano
descritti partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a
sanzionare l'interessato con una pena pecuniaria di fr. 2'100.- e una multa di fr.
500.-. Nel documento era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una
volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della
circolazione. In tali circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede
ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo
come quello litigioso (STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011), tanto più che in
passato era già stato oggetto di due revoche della patente e non era quindi
nuovo ad esperienze del genere. Ne consegue, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, che in questa sede il ricorrente non può più
contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno
oramai statuito sulla fattispecie con sentenza passata in giudicato. Per
evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale e per esso il suo
giudice delegato, al pari delle autorità amministrative inferiori, è infatti
vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di
RI 1. Se quest'ultimo riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla
base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di
diritto indicati nel decreto d'accusa e adire la Pretura penale in via di
opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova
che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, nonostante l'importanza
delle infrazioni imputategli e l'ampiezza della pena irrogatagli, ha invece
preferito accettare la condanna per aver circolato a velocità eccessiva a poca
distanza da un'an-tistante autovettura in fase di sorpasso, infrazioni che notoriamente
comportano anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il
principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione
gli accertamenti fattuali operati a livello penale al fine di eludere la misura
amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).
2.3.
Vincolato all'accertamento dei fatti operato dal magistrato penale sulla scorta
del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una
valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto
2009). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché con ogni evidenza gli eventi descritti nel decreto di accusa 23
maggio 2011 del Procuratore pubblico __________ adempiono senz'ombra di dubbio
tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di grave infrazione
alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI
1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales
sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pag. 395).
3. 3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD;
RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo
per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del
veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata
una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e per almeno dodici mesi se nei cinque
anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave
o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
3.2. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il
conducente deve tenersi ad una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o
dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione
stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa dal canto suo che quando
Fatti
i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente
dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di
frenata inattesa.
Non esiste una regola precisa per definire
il concetto di distanza sufficiente. Questa dipende dalle circostanze
concrete, segnatamente dalle condizioni della strada, del traffico e della
visibilità, nonché dalla velocità dei veicoli. Secondo la giurisprudenza federale
riassunta nella STF 1C_274/2010 del 7 ottobre 2010, non mantiene una distanza
sufficiente e viola gravemente le norme della circolazione il conducente che
circola ad una velocità di oltre 100 km/h sulla corsia di sorpasso di un'autostrada, inseguendo per 800 m il veicolo che lo precede a meno di 10 m di distacco (DTF 131 IV 133). Lo stesso dicasi dell'automobilista che alla velocità di 100 km/h tallona ad una distanza di 10 m il veicolo che lo precede su un tratto di 330 m (STF 1C_356/2009 del 12 febbraio 2010) o del conducente che per 700 m viaggia a 100 km/h seguendo ad una distanza tra 7 e 10 m il mezzo antistante (STF 1C_7/2010 dell'11 maggio 2010).
Nel caso in esame, RI 1 ha incalzato per ca.
1 km, alla velocità di 120-130 km/h, il veicolo che lo precedeva sulla corsia
di sorpasso S-N della A2, standogli ad una distanza di 5-10 m. Così facendo, egli ha violato gravemente le norme della circolazione e cagionato un serio
pericolo per la sicurezza altrui ai sensi degli art. 90 cifra 2 e 16c
cpv. 1 lett. a LCStr. A fronte di quanto sancito in materia dal Tribunale federale,
il fatto che lui la pensi diversamente e consideri di scarso rilievo gli
accadimenti del 1° marzo 2011 non è evidentemente rilevante.
3.3. Dagli
atti risulta che nel 2008 RI 1 ha commesso un grave eccesso di velocità per il
quale il 17 giugno 2008 gli è stata revocata la licenza di condurre durante tre
mesi in forza dell'art. 16c LCStr. La misura è stata scontata dal 18
Considerandi
luglio al 17 ottobre 2008. Un anno dopo, segnatamente il 20 ottobre 2009, è nuovamente
incorso in un eccesso di velocità che gli è costato un mese di ritiro della
patente (dal 19 marzo al 18 aprile 2010).
Il 1° marzo 2011 il ricorrente si è reso
protagonista dell'illecito stradale esaminato al considerando precedente. Il
fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla
scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari
importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata
minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte
nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.
Se ne
deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio
di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una
misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del
principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto
dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si
è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per
completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze
particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal
legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che alla scrivente autorità di ricorso non è data facoltà di
concedere all'insorgente una riduzione del periodo di revoca, nemmeno per le comprensibili
ragioni professionali invocate nel gravame.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
28.
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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