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Decisione

52.2011.457

Controversia nata in relazione alle modalità di esecuzione di una commessa. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM

7 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2011.457

Data decisione, Autorità:

07.10.2011, TRAM

Titolo:

Controversia nata in relazione alle modalità di esecuzione di una commessa. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM

COMPETENZA

art. 3 LPAMM

Incarto n.

52.2011.457

Lugano

7 ottobre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito

dalla segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2011 della

RI 1,

patrocinata da:

contro

lo scritto 22 settembre 2011 dell'Ufficio dei corsi

d'acqua, Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, in tema

di richiesta di accertamenti in

vista dell'introduzione di una domanda di risarcimento danni ex art. 42 della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

sentenza 7 maggio 2010 (n. 52.2010.123) cresciuta regolarmente in giudicato,

questo Tribunale ha confermato la decisione con cui il Consorzio correzione CO

2 (in seguito: CO 2) ha aggiudicato alla CO 1 di __________ la fornitura di ca.

10'000 t di blocchi spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli

argini del torrente __________;

che a

seguito di uno scambio di corrispondenza con il committente e l'Ufficio dei lavori

sussidiati e degli appalti (ULSA), di cui non occorre evocare nel dettaglio i

contenuti, il 20 maggio 2011 la RI 1 ha reso attento il Consiglio di Stato circa

presunte irregolarità nell'esecuzione della commessa e chiesto, in applicazione

dell'art. 42 LCPubb, di accertare l'illiceità della decisione di aggiudicazione,

notificandogli nel contempo causale e ammontare dei danni subiti;

che in una

risposta del 22 settembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha confermato quanto

scritto in precedenti prese di posizione del Governo e dello stesso Ufficio (cfr.

lettere del 18 gennaio 2011 e 5 settembre 2011), ribadendo in sostanza alla richiedente

che gli accertamenti effettuati dall'ULSA avevano permesso di escludere

qualsiasi violazione della LCPubb da parte della deliberataria; l'UCA non è

invece entrato nel merito della richiesta di messa a disposizione della

documentazione nel frattempo raccolta;

che contro

questa comunicazione del 22 settembre 2011 la RI 1 è insorta davanti al

Considerandi

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullata, che

venga ordinata l'assunzione delle prove necessarie ad accertare le scorrettezze

(subappalto dei trasporti) commesse dalla deliberataria durante l'esecuzione della

commessa e le sia data facoltà di consultare ogni atto utile in vista

dell'inoltro di una domanda di risarcimento danni nei confronti della committenza;

che non sono state chieste osservazioni alle

controparti stante la manifesta irricevibilità del gravame (art. 48 LPamm);

considerato, in

diritto

che giusta l'art. 48 LPamm l'autorità di

ricorso - rispettivamente il giudice delegato sussistendo i presupposti

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006.

(LOG; RL 3.1.1.1) - può, immediatamente o dopo richiamo degli atti,

decidere con breve motivazione di respingere il gravame se esso si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un'istanza

o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);

che,

notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi

previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio

di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad un'altra

autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);

che in concreto, a prescindere dalla

questione di sapere se lo scritto inviato all'insorgente possa essere

configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della

legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS

172.

), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;

che nessuna norma di legge prevede infatti

la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le risoluzioni

emanate dall'Ufficio dei corsi d'acqua nell'ambito di controversie nate in

relazione alle modalità di esecuzione di forniture di massi a beneficio di un

consorzio che si occupa di sistemazioni fluviali;

che quand'anche fosse una decisione, la

presa di posizione 22 settembre 2011 dell'UCA non sarebbe in ogni modo

impugnabile stante la sua natura chiaramente confermativa di precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate (RDAT I-1998 n. 40);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento cantonale sulle

commesse pubbliche;

che

giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi

del bando;

- l'esclusione dell'offerente;

- la scelta dei partecipanti

nell'ambito della procedura selettiva;

- l'aggiudicazione, l'interruzione o

l'annullamento della procedura;

che tali provvedimenti devono essere

adottati dal committente (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che tra le decisioni impugnabili definite

come tali dalla LCPubb non figurano comunicazioni come quella che l'UCA, al di

fuori di una procedura di concorso, ha trasmesso alla ricorrente il 22 settembre

2011;

che, d'altra parte, l'art. 42 LCPubb sul

quale l'insorgente fonda esplicitamente le proprie rivendicazioni va letto esclusivamente

in connessione con l'art. 41 cpv. 2 LCPubb (cfr. messaggio 28 ottobre 1998, n.

4806, del Consiglio di Stato concernente l'adozione della legge sulle commesse

pubbliche, commento all'art. 38 M); la sua applicabilità - con tanto di rinvio

al foro civile - presuppone che il Tribunale cantonale amministrativo, quale

autorità di ricorso, abbia constatato l'illiceità di una mera decisione di

aggiudicazione (tale è il caso, di norma, allorquando il ricorso proposto

contro la delibera si avvera fondato e il contratto è già stato concluso);

che nel caso di specie, il 7 maggio 2010

questo Tribunale ha giudicato corretta la delibera pronunciata dal Consorzio il

12.

marzo 2010; eventuali, scorrette modalità di esecuzione del contratto di

fornitura che il Consorzio ha sottoscritto con la ditta CO 1 una volta passata

in giudicato l'aggiudicazione esulano dalla sfera cognitiva del Tribunale

cantonale amministrativo;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di

competenza del Tribunale adito;

che tassa e spese di giustizia sono poste a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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