52.2011.457
Controversia nata in relazione alle modalità di esecuzione di una commessa. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM
7 ottobre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2011.457
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, TRAM
Titolo:
Controversia nata in relazione alle modalità di esecuzione di una commessa. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM
COMPETENZA
art. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2011.457
Lugano
7 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2011 della
RI 1,
patrocinata da:
contro
lo scritto 22 settembre 2011 dell'Ufficio dei corsi
d'acqua, Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, in tema
di richiesta di accertamenti in
vista dell'introduzione di una domanda di risarcimento danni ex art. 42 della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
sentenza 7 maggio 2010 (n. 52.2010.123) cresciuta regolarmente in giudicato,
questo Tribunale ha confermato la decisione con cui il Consorzio correzione CO
2 (in seguito: CO 2) ha aggiudicato alla CO 1 di __________ la fornitura di ca.
10'000 t di blocchi spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli
argini del torrente __________;
che a
seguito di uno scambio di corrispondenza con il committente e l'Ufficio dei lavori
sussidiati e degli appalti (ULSA), di cui non occorre evocare nel dettaglio i
contenuti, il 20 maggio 2011 la RI 1 ha reso attento il Consiglio di Stato circa
presunte irregolarità nell'esecuzione della commessa e chiesto, in applicazione
dell'art. 42 LCPubb, di accertare l'illiceità della decisione di aggiudicazione,
notificandogli nel contempo causale e ammontare dei danni subiti;
che in una
risposta del 22 settembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha confermato quanto
scritto in precedenti prese di posizione del Governo e dello stesso Ufficio (cfr.
lettere del 18 gennaio 2011 e 5 settembre 2011), ribadendo in sostanza alla richiedente
che gli accertamenti effettuati dall'ULSA avevano permesso di escludere
qualsiasi violazione della LCPubb da parte della deliberataria; l'UCA non è
invece entrato nel merito della richiesta di messa a disposizione della
documentazione nel frattempo raccolta;
che contro
questa comunicazione del 22 settembre 2011 la RI 1 è insorta davanti al
Considerandi
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullata, che
venga ordinata l'assunzione delle prove necessarie ad accertare le scorrettezze
(subappalto dei trasporti) commesse dalla deliberataria durante l'esecuzione della
commessa e le sia data facoltà di consultare ogni atto utile in vista
dell'inoltro di una domanda di risarcimento danni nei confronti della committenza;
che non sono state chieste osservazioni alle
controparti stante la manifesta irricevibilità del gravame (art. 48 LPamm);
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 LPamm l'autorità di
ricorso - rispettivamente il giudice delegato sussistendo i presupposti
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006.
(LOG; RL 3.1.1.1) - può, immediatamente o dopo richiamo degli atti,
decidere con breve motivazione di respingere il gravame se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un'istanza
o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);
che,
notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi
previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio
di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad un'altra
autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);
che in concreto, a prescindere dalla
questione di sapere se lo scritto inviato all'insorgente possa essere
configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS
172.
), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;
che nessuna norma di legge prevede infatti
la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le risoluzioni
emanate dall'Ufficio dei corsi d'acqua nell'ambito di controversie nate in
relazione alle modalità di esecuzione di forniture di massi a beneficio di un
consorzio che si occupa di sistemazioni fluviali;
che quand'anche fosse una decisione, la
presa di posizione 22 settembre 2011 dell'UCA non sarebbe in ogni modo
impugnabile stante la sua natura chiaramente confermativa di precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate (RDAT I-1998 n. 40);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento cantonale sulle
commesse pubbliche;
che
giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi
del bando;
- l'esclusione dell'offerente;
- la scelta dei partecipanti
nell'ambito della procedura selettiva;
- l'aggiudicazione, l'interruzione o
l'annullamento della procedura;
che tali provvedimenti devono essere
adottati dal committente (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che tra le decisioni impugnabili definite
come tali dalla LCPubb non figurano comunicazioni come quella che l'UCA, al di
fuori di una procedura di concorso, ha trasmesso alla ricorrente il 22 settembre
2011;
che, d'altra parte, l'art. 42 LCPubb sul
quale l'insorgente fonda esplicitamente le proprie rivendicazioni va letto esclusivamente
in connessione con l'art. 41 cpv. 2 LCPubb (cfr. messaggio 28 ottobre 1998, n.
4806, del Consiglio di Stato concernente l'adozione della legge sulle commesse
pubbliche, commento all'art. 38 M); la sua applicabilità - con tanto di rinvio
al foro civile - presuppone che il Tribunale cantonale amministrativo, quale
autorità di ricorso, abbia constatato l'illiceità di una mera decisione di
aggiudicazione (tale è il caso, di norma, allorquando il ricorso proposto
contro la delibera si avvera fondato e il contratto è già stato concluso);
che nel caso di specie, il 7 maggio 2010
questo Tribunale ha giudicato corretta la delibera pronunciata dal Consorzio il
12.
marzo 2010; eventuali, scorrette modalità di esecuzione del contratto di
fornitura che il Consorzio ha sottoscritto con la ditta CO 1 una volta passata
in giudicato l'aggiudicazione esulano dalla sfera cognitiva del Tribunale
cantonale amministrativo;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di
competenza del Tribunale adito;
che tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster