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Decisione

52.2011.458

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 gennaio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta

più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità è

soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento

preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito

della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella

procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo

di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei

concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di

concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie

di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a

concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il

committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei

criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.123 del 7 maggio 2010;

per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2001.10 del 29 gennaio 2001).

2.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di

procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri

fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte

(art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

2.3. In concreto, nelle disposizioni

particolari CPN 102 il committente si è limitato ad avvertire che alla gara

potevano partecipare unicamente ditte aventi il domicilio o la sede in

Svizzera. Ha poi annunciato, dimenticando di aver promosso una procedura libera,

di voler sottoporre i concorrenti ad una prima valutazione sulla scorta

dei seguenti documenti (cfr. pos. 223.100):

a) pagamento dei contributi di legge

b) rispetto dei contratti collettivi di

lavoro CCL

c) rispetto dei termini di presentazione

dell'offerta

d) copertura assicurativa minima

Considerandi

e) iscrizione al registro di commercio

almeno da 2 anni

f) certificato imposte cresciute in

giudicato.

Il rispetto dei termini di presentazione

dell'offerta non è con ogni evidenza un criterio di idoneità; è una

semplice regola disciplinante il procedimento concorsuale la cui disattenzione

comporta lo scarto dell'offerta pervenuta tardivamente (art. 42 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP). Le altre condizioni, fatta eccezione per l'iscri-zione al registro

di commercio almeno da 2 anni e la copertura assicurativa minima, rientrano

nel novero degli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento

degli oneri sociali e delle imposte, ecc.) enunciati all'art. 39 RLCPubb/CIAP. A

questi è poi stata aggiunta la necessità di presentare un attestato del- l'Ufficio

esecuzione e fallimenti (pos. 252.100).

Sta di fatto che gli atti di concorso non

contengono alcun criterio di idoneità volto a limitare la cerchia degli offerenti

alle sole imprese forestali. La RI 1, pur essendo una ditta attiva soprattutto

nella costruzione e nella manutenzione di giardini, adempie senz'ombra di

dubbio tutti i criteri d'idoneità fissati dalla committenza. Dal profilo degli

art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP non sussiste dunque

alcun valido motivo per doverla escludere dalla procedura.

2.4

Resta da esaminare se la ricorrente

poteva essere estromessa dalla gara siccome oggettivamente incapace di eseguire

l'oggetto della commessa (rinverdimento delle superfici di nuova realizzazione

per ca. 9'000 mq; piantagione di alberi, arbusti e talee e strutturazione delle

nuove arginature e nuovi ambienti naturali; cure di avviamento di tutte le

superfici dopo la conclusione dei lavori; cfr. pos. 131.100 CPN 102) o, come sostengono

la stazione appaltante e le autorità cantonali, per la mancata presentazione della

dichiarazione della Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL

vigente nel ramo forestale. Ad entrambi i quesiti va data risposta negativa.

Intanto appare evidente che una ditta importante

come la RI 1, ancorché dedita al "giardinaggio", dispone sicuramente

di personale qualificato e risorse tecniche sufficienti (cfr. doc. agli atti) per

realizzare una commessa come quella in discussione, che non attiene al disboscamento

di ettari di foresta, ma interessa la sistemazione naturalistica di un breve tratto

(1200 ml) degli argini del __________.

Quanto alla fatidica dichiarazione richiesta

dal committente in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la ricorrente

ha allegato alla propria offerta quella attestante il rispetto del CCL di

categoria rilasciatale dalla Commissione paritetica cantonale dei giardinieri. Tale

documento, presentato nell'ambito di un concorso aperto anche ai giardinieri in

assenza di prescrizioni di gara che lo riservassero alle sole imprese

forestali, adempie pienamente le esigenze esatte dalla predetta norma regolamentare.

3.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando

la decisione di esclusione/delibera impugnata e rinviando gli atti al CVC affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione

dopo aver valutato e inserito in graduatoria l'offerta dell'insorgente.

4.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo al gravame.

5.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del committente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 20 settembre 2011

della delegazione del Consorzio CO 2 è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al committente affinché deliberi nuovamente la commessa dopo aver valutato e inserito

in graduatoria l'offerta della ricorrente.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Consorzio CO 2, con l'ulteriore

obbligo di versare alla ricorrente identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f

LTF.

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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