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Decisione

52.2011.462

Fornitura e posa di arredo scolastico. Al momento dell'inoltro dell'offerta la deliberataria non aveva le risorse umane necessarie per eseguire in proprio le prestazioni a concorso.Ne segue che doveva

28 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori indicati nell'offerta vincente. Inattendibile sarebbe invece il

termine (1 giorno) che la CO 1 ha esposto in offerta per la valutazione del

criterio servizio clienti, addirittura inferiore al minimo di due giorni

prestabilito dal committente. L'aggiudicataria - al pari della seconda classificata,

che non ha presentato alcuna documentazione sui prodotti offerti - doveva

essere insomma esclusa dalla procedura e la commessa attribuita di conseguenza

alla RI 1.

D. In sede di

risposta il comune di CO 2 e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento

dell'impugnativa, ribattendo punto per punto alle critiche formulate dalla ricorrente.

In particolare, entrambe hanno spiegato che l'CO 1 è una società anonima di diritto

svizzero appartenente ad un importante e strutturato gruppo italiano, in grado

di garantire un'esecuzione perfetta della commessa, dalla costruzione fino alla

posa degli arredi, nei tempi ed alle condizioni esposti in offerta.

E. Con la

replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive

posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto

necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione

della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso

prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con

le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione

di causa.

Considerandi

2.

La

ricorrente ha sollevato numerose censure, talune chiaramente infondate già di

primo acchito (prima fra tutte quella riferita alla ponderazione errata del prezzo

e del programma lavori), al fine di ottenere l'estromissione dalla gara

della deliberataria. In realtà, l'unica contestazione che in caso di

accoglimento potrebbe comportare l'esclusione della CO 1 è quella vertente

sulla capacità della società di eseguire in proprio la commessa, senza operare

un subappalto vietato dalla legge e dalle stesse prescrizioni concorsuali. In

effetti, tutte le altre critiche addotte concernono la valutazione dell'offerta

vincente per rapporto ai criteri di aggiudicazione fissati dall'ente appaltante

e possono tutt'al più influire sul punteggio assegnato all'aggiudicataria. Il

che non sta ancora a significare che la ricorrente possa ottenere la commessa.

Valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che dovessero risultare lesive

del diritto non traggono necessariamente seco l'annullamento della decisione

impugnata. L'annullamento si impone soltanto se la correzione da apportare

sovverte la graduatoria allestita dal committente.

Per

cominciare, si esaminerà dunque la questione del presunto subappalto. Solo in

seguito, qualora le censure ricorsuali su questo tema dovessero rivelarsi gratuite,

si vaglieranno le obiezioni attinenti alla valutazione delle offerte.

3.

3.1. Il

divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb, ma non dal concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3),

è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato

quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi

in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti

in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto

si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni

di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini

dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza (STA 52.2008.76 del 12 marzo

2008). Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che

gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale

evenienza - soggiunge la norma - valgono le seguenti condizioni:

a) il concorrente deve allegare

all'offerta la distinta dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione

della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo.

Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso

individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;

b) il concorrente, con il consenso del

committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;

c) l'ente appaltante ha la

facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra

l'appaltatore e i suoi subappaltatori.

Dal canto suo, in passato questo Tribunale

ha già avuto modo di evidenziare che se gli atti di gara ammettono il

subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali,

d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica

della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (STA

52.2010.133

del 24 giugno 2010, 52.2006.86 del 13 aprile 2006). Di recente, il

Tribunale cantonale amministrativo ha peraltro stabilito che le regole sin qui

esposte valgono per tutti gli “appalti”, comprese le commesse di fornitura (STA

52.2010.255

del 13 settembre 2010).

3.2

In concreto, nella sua offerta la RI 1ha indicato che la società anonima (costituita

nel 2008 per gestire uno show-room allo scopo, tra l'altro, di compravendere

mobili in genere; vedi estratto RC visionabile in Internet) ha alle proprie dipendenze

due persone, una nel settore amministrativo e una in quello tecnico. Nelle maestranze

relative all'appalto, intese come media delle unità per tutta la durata

della prestazione, la concorrente ha specificato che avrebbe impiegato

nell'esecuzione dei lavori quattro unità di personale tecnico e sette

maestranze qualificate, per un totale di 13 persone. A prescindere dalla somma

errata (4 + 7 = 11), dai dati forniti emerge con la forza dell'evidenza che al

momento cruciale dell'inoltro dell'offerta la deliberataria non aveva le risorse

umane necessarie per eseguire in proprio le prestazioni a concorso. Non potendo

delegare parte dell'esecuzione della commessa a terzi (il subappalto essendo

esplicitamente escluso dalle regole di gara), la CO 1 non è evidentemente in

grado di fornire quanto richiesto con i suoi due dipendenti. Non vi riuscirebbe

nemmeno facendo capo ad un prestito di manodopera, dato che una simile

operazione le è preclusa in virtù dei vincoli sanciti dalla legge, in

particolare dall'art. 37 cpv. 2 lett. c RLCPubb/CIAP. A torto committente e

resistente sostengono che la deliberataria potrebbe avvalersi degli ingenti

mezzi del gruppo italiano __________ al quale appartiene. Al concorso ha

infatti preso parte la CO 1 di __________, una società anonima di diritto

svizzero che ha personalità giuridica e autonomia propria, indipendente da

tutte le altre persone giuridiche che ruotano attorno alla famiglia __________.

Un travaso di maestranze e/o servizi da una società all'altra non entra

pertanto in linea di conto nella presente fattispecie, governata dalle

normative vigenti in materia di commesse pubbliche.

Ne segue

che la CO 1 doveva essere esclusa dalla procedura siccome sprovvista del

personale necessario per svolgere la commessa, rispettivamente in grado di

eseguirla unicamente facendo capo ad un subappalto vietato dalla legge e dagli

atti di gara (art. 24 e 25 lett. a LCPubb; 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 lett. e

RLCPubb/CIAP). Alla luce di questa conclusione non occorre vagliare la

legittimità delle valutazioni esperite dal committente in relazione ai criteri

di aggiudicazione, di certo arbitrarie laddove è stata assegnata la nota 6 alle

referenze di terzi apportate dalla resistente e la nota 1, non prevista dalle

prescrizioni concorsuali (vedi pos. 224.410 CPN 102), a quelle delle

concorrenti che ne erano del tutto sprovviste.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione impugnata siccome lesiva del diritto (art. 61 LPamm). Disponendo

questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata

direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb), atteso che la __________,

giunta seconda in graduatoria, non la può in ogni modo conseguire avendo

rinunciato ad impugnare la delibera pronunciata dal municipio di CO 2.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico del committente e della resistente secondo soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 28 settembre 2011 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2. la

fornitura e la posa dell'arredo scolastico per la scuola

elementare di __________ sono aggiudicate alla ditta RI 1 di __________.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della committenza e della CO 1in

ragione di ½ ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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