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Decisione

52.2011.465

Richiesta di sussidio per il risanamento di due sezioni della scuola dell'infanzia. Nozione di riattamento. Ricorso accolto e rinvio degli atti al CdS affinché statuisca sull'ammontare del sussidio

22 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Avverso

il predetto giudizio governativo il comune di RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.

Esposti i fatti, il ricorrente osserva anzi tutto che la lettera 27 settembre

2011 rappresenta il primo approccio del Consiglio di Stato, quale autorità

competente per decidere, con la richiesta di sussidiare (anche) il risanamento

delle due sezioni della scuola dell'infanzia formulata il 26/27 gennaio 2009. Mediante

la risoluzione del 22 settembre 2009, precisa l'insorgente, l'Esecutivo

cantonale ha infatti concesso un sussidio complessivo dell'importo di fr.

124'300.- per i lavori di costruzione della terza sezione della scuola

dell'infanzia. Non si è invece espresso sulla richiesta intesa ad ottenere il sussidiamento

degli interventi di ristrutturazione dell'edificio esistente che occupa le

altre due sezioni. È quindi ben evidente, soggiunge il comune, che la

menzionata decisione non costituisce risposta, nella forma della decisione contestabile,

all'istanza volta ad ottenere il sussidio in esame. Riproposte le disposizioni

legali che giustificano l'erogazione del finanziamento richiesto, il ricorrente

osserva per finire che attraverso la sentenza 16 giugno 2011 il Tribunale

cantonale amministrativo si è limitato a respingere il ricorso del comune di __________

per ragioni di forma, non già di contenuto.

L. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma

della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. Nelle

successive comparse scritte le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e

domande.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a cpv. 1

della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La

legittimazione attiva del comune di RI 1 è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Come

esposto in narrativa, il 26 e 27 gennaio 2009 il municipio del comune di RI 1 ha sollecitato la concessione di contributi cantonali per l'ampliamento della locale scuola dell'infanzia.

La richiesta concerneva l'edificazione di un nuovo edificio per accogliere la

terza sezione e gli interventi di riattamento dello stabile esistente, che ospita

le altre due sezioni. Sentito il parere della Sezione della logistica - che si

è espressa negativamente in punto allo stanziamento dei sussidi per la

ristrutturazione della sede esistente, diversamente dal nuovo edificio, per il

quale ha ritenuto invece sostenibile preavvisare favorevolmente l'erogazione di

un sussidio (cfr. docc. G, I) - il Consiglio di Stato ha risolto di concedere

all'insorgente un credito di fr. 124'300.- a titolo di sussidio delle spese

previste per i lavori di costruzione della terza sezione di Scuola dell'infanzia.

Non si è invece espresso sulla richiesta intesa ad ottenere (anche) il

sussidiamento degli interventi di ristrutturazione dell'edificio esistente, della

quale non v'è infatti alcuna menzione nella risoluzione governativa n. 4673 del

22.

settembre 2009, cresciuta in giudicato. A giusta ragione l'insorgente ritiene

che la risoluzione 27 settembre 2011 rappresenta la prima presa di posizione

formale del Consiglio di Stato sulla richiesta di sussidiare gli interventi di

riattamento, formulata con istanza del 26/27 gennaio 2009.

La Sezione della logistica si è limitata infatti a formulare un preavviso

all'attenzione del Governo (cfr. scritti 16 febbraio e 12 agosto 2009),

annotando in particolare che i parametri di legge non consentono l'erogazione di

sussidi per interventi come quelli prospettati dall'insorgente. Il 9 agosto

2011, il Direttore del DECS, riferendosi al contenzioso sorto con il comune di __________

e sfociato nella sentenza 16 giugno 2011 di questo Tribunale, ha ritenuto di

non poter dare una diversa destinazione alle ripetute richieste del comune di RI

1, data l'analogia tra i due casi. Quest'ultima determinazione, per stessa

ammissione del Consiglio di Stato, non costituisce invero una decisione formale.

Spetta infatti all'Esecutivo cantonale emanare decisioni in merito alla

concessione o meno di sussidi relativi all'edilizia scolastica.

Sennonché, con la risoluzione 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha di

fatto - e per la prima volta - respinto formalmente l'istanza del ricorrente a

motivo che la prassi fin qui adottata, richiamata anche da una recente

sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, ha preso in considerazione,

per richieste di sussidio al finanziamento di opere comunali, soltanto nuove costruzioni

e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici esistenti,

indipendentemente dalla portata di tali interventi. Ha insomma reputato che

gli interventi prospettati, benché di notevole portata, rappresentassero una ristrutturazione

di uno stabile esistente e che quindi non rientrassero tra quelli che, per

prassi consolidata, possono essere posti al beneficio di sussidi.

Ciò

posto, occorre ora esaminare se la risoluzione governativa dedotta in giudizio

merita di essere tutelata.

2.2

Giova

a tal fine anzi tutto osservare che questo Tribunale, mediante la menzionata

STA 52.2011.129 del 16 giugno 2011, non ha respinto il ricorso del comune di __________

per ragioni di contenuto. La scrivente autorità si è limitata infatti a

stabilire che le censure tipicamente appellatorie dell'insorgente - che si era

visto negare l'erogazione di sussidi per la ristrutturazione dell'edificio

scolastico comunale, diversamente da quelli per le parti completamente nuove

che gli erano per contro stati riconosciuti - avrebbero dovuto essere fatte

valere impugnando il diniego del sussidio con i mezzi ordinari di ricorso. Non

è entrata nel merito delle varie censure sollevate dal ricorrente. Mal si

comprende, dunque, come l'Esecutivo cantonale possa fare riferimento a siffatta

sentenza per giustificare la mancata erogazione del sussidio richiesto dal comune

di RI 1. Ancor meno si capisce come possa seriamente affermare che secondo la

prassi sin lì adottata, richiamata dalla precitata sentenza, per il

finanziamento di opere comunali, entrano in considerazione soltanto nuove costruzioni

e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti, indipendentemente

dalla portata di tali interventi. La STA 52.2011.129 non indica argomentazioni

di merito circa il diritto di un comune a fruire di sussidi per il risanamento

di strutture scolastiche, né richiama o tutela una millantata prassi, della

quale non viene peraltro neppure fatta menzione.

2.3

L'art. 43 LSIE, recante il marginale "Sussidi cantonali per

l'edilizia scolastica" dispone che il Cantone sussidia

obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici

scolastici e delle relative infrastrutture, secondo i criteri indicati alle

lettere a-c (cfr. cpv. 1).

L'art. 1 del Regolamento 1972 precisa che il sussidio dello Stato per le spese

dell'edilizia scolastica comunale e consortile è previsto per le seguenti

opere:

a) scuole dell'infanzia;

b) scuole elementari;

c) palestre, piscine, piazzali e altre attrezzature per l'educazione fisica;

d) riattamenti e ampliamenti delle strutture previste alle lettere precedenti;

e) sistemazione esterna delle scuole di cui alle lettere a) e b).

L'art. 2 lett. c soggiunge che nessun sussidio è invece concesso per la

manutenzione ordinaria delle opere e degli attrezzi di cui all'art. 1.

Contrariamente a quanto assevera il Consiglio di Stato, nella normativa applicabile

in materia (citata nella risoluzione 22 settembre 2009 quale fondamento giuridico

della concessione del credito per i lavori di costruzione della terza sezione),

non v'è alcuna disposizione legale che prevede lo stanziamento di sussidi per

il finanziamento di opere comunali soltanto per nuove costruzioni e non per

ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti,

indipendentemente dalla portata di tali interventi. Né dalla stessa si può in

un qualsivoglia modo desumere, come rilevato dall'Esecutivo cantonale in

duplica, che sussidi per riattamenti sono da prevedere unicamente per quegli

edifici che, cambiando destinazione, vengono attribuiti all'uso scolastico (cfr.

duplica, ad 1).

Lo stanziamento dei sussidi cantonali per l'edilizia scolastica è possibile

nell'ambito di quanto previsto dalla LSIE e dal Regolamento 1972. Tale normativa

contempla in particolare l'erogazione di un sussidio per i riattamenti (cfr.

art. 43 cpv. 1 LSIE e 1 lett. d Regolamento 1972). Sono considerati tali

tutti i lavori di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento che

lasciano intatto il volume, l'aspetto esteriore e la destinazione

dell'immobile. Gli interventi comprendono in particolare il consolidamento, il

ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento

di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione

degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono ad esempio lavori di

rinnovazione quelli intesi a dare al fabbricato un comfort moderno, come il miglioramento

di impianti tecnici e di impianti sanitari insufficienti, mantenendo tuttavia

le caratteristiche del fabbricato (Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 651). Gli

interventi prospettati dal comune di RI 1 rientrano in questa definizione,

propria del diritto edilizio, e non comportano alcun "cambiamento di

destinazione" dello stabile scolastico, che resta tale. Del resto, già la

loro portata (cfr. relazione tecnica 27 luglio 2006) esclude che possano essere

configurati alla stregua di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.

2.

lett. c del Regolamento 1972. Ne segue che il Cantone ha l'obbligo di concedere

al comune ricorrente il sussidio richiesto.

3.

3.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto

con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata. Gli

atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sull'ammontare

del sussidio.

3.2

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato

(n. 5248) è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente, così come indicato al

considerando 3.1 del presente giudizio.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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