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Decisione

52.2011.467

Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. Ricors

9 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2011.467

Data decisione, Autorità:

09.11.2011, TRAM

Titolo:

Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM

COMPETENZA

art. 151bis CIAP

art. 37 LCPUBB

art. 3 LPAMM

Incarto n.

52.2011.467

Lugano

9 novembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito

dal segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 settembre 2011 della

RI 1

contro

la decisione 8 settembre 2011 dell'Ufficio della

refezione e dei trasporti scolastici (URTS), che ha annullato con effetto

immediato "la delibera per la fornitura ai ristoranti e mescite

scolastiche __________ nonché ai ristoranti e scolastici delle Scuole medie __________

e __________ " assegnata alla ricorrente;

vista la risposta 7 novembre della Sezione

amministrativa del Dipartimento dell'educa-zione, della cultura e dello sport;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 5

aprile 2011 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura

di generi alimentari ai ristoranti scolastici e alle mescite scolastiche e

amministrative a gestione statale relativamente al periodo 22 agosto 2011 - 24 agosto

2012 (FU n. __________ pag. __________);

che il 12

luglio 2011 il Consiglio di Stato ha deliberato alla RI 1 di __________ la

fornitura di diversi tipi di pane ai ristoranti e mescite scolastiche __________,

nonché ai ristoranti scolastici SM di __________ e __________;

che il 28

luglio 2011 l'URTS ha comunicato alla RI 1 l'avvenuta aggiudicazione della

commessa, ricordandole talune condizioni contenute nel capitolato d'appalto, in

particolare quella riferita alla possibilità di annullare la delibera dopo due

richiami scritti in caso di prodotti forniti non conformi alle condizioni di

gara (cifra 4.6 condizioni generali di concorso);

che per

quanto è dato di sapere, a seguito dell'aggiudicazione le parti non hanno

tuttavia sottoscritto alcun specifico contratto di compravendita;

che il 29

agosto 2011 la RI 1 ha iniziato a fornire i suoi prodotti alle strutture

scolastiche attribuitele;

che pochi

giorni dopo, segnatamente l'8 settembre 2011, l'URTS ha scritto alla panetteria di aver ricevuto diverse reclamazioni in merito alla fornitura del pane __________

rustico da 250 gr (asciutto, poco lievitato, qualità scarsa); nella stessa

missiva gli ha quindi notificato l'annullamento della delibera con effetto immediato;

che con lettera raccomandata 19 settembre

2011 indirizzata all'URTS la RI 1

Considerandi

considerato, in

diritto

che non

ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1

) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che prima di entrare nel merito di

un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza

(art. 3 LPamm);

che,

notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi

previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio

di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad

un'altra autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);

che in concreto, a prescindere dalla

questione di sapere se lo scritto 8 settembre 2011 inviato all'insorgente possa

essere configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art.

5.

della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;

RS 172.021), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;

che nessuna norma di legge prevede infatti

la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le

risoluzioni emanate dall'URTS nell'ambito di controversie nate in relazione

alla fornitura di generi alimentari a beneficio di ristoranti o mescite a

gestione statale;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento sulle commesse

pubbliche;

che giusta

l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi

del bando;

- l'inserimento di un offerente in una

cosiddetta lista permanente;

- la scelta dei partecipanti

nell'ambito della procedura selettiva;

- l'esclusione dell'offerente;

- l'aggiudicazione, la relativa revoca,

nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che

analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1); in effetti, l'art. 37 di tale legge

configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando,

l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della

procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o

l'annullamento della procedura;

che in

realtà, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del

relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla

sua applicazione soggiacciono al diritto civile (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité

et protection juridique, Fribourg 1997, pag.496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ

1992.

pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104);

che in

difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto

permette di dedurre che il contratto di compravendita sorto tra le parti verosimilmente

per soli atti concludenti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato,

segnatamente dagli art. 184 segg. della legge federale di complemento del codice

civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911

(CO; RS 220);

che, di

riflesso, anche la rescissione di un tale contratto (erroneamente definito dall'URTS

come annullamento della delibera, atto del tutto diverso; vedi art. 55

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;

RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel

novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione

vanno sottoposte al giudice civile;

che eventuali mancanze nell'esecuzione del

contratto di fornitura tra la Stato e la RI 1 e la controversa legittimità della

sua disdetta esulano dunque dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale

amministrativo (STA 52.2011.457 del 7 ottobre 2011);

che non permettono di giungere a conclusione

diversa le atipiche clausole (cifra 4 in particolare) contenute nelle condizioni generali di concorso, che nell'ambito di pertinenti prescrizioni di

diritto pubblico disciplinanti la procedura di appalto contemplano avulse disposizioni

di stampo civilistico regolanti tra l'altro le modalità di esecuzione delle

forniture e le relative sanzioni in caso di adempimento difettoso;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di

competenza del Tribunale adito, rispettivamente per mancanza di giurisdizione

amministrativa;

che tassa e spese di giustizia sono poste a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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