52.2011.467
Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. Ricors
9 novembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2011.467
Data decisione, Autorità:
09.11.2011, TRAM
Titolo:
Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM
COMPETENZA
art. 151bis CIAP
art. 37 LCPUBB
art. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2011.467
Lugano
9 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2011 della
RI 1
contro
la decisione 8 settembre 2011 dell'Ufficio della
refezione e dei trasporti scolastici (URTS), che ha annullato con effetto
immediato "la delibera per la fornitura ai ristoranti e mescite
scolastiche __________ nonché ai ristoranti e scolastici delle Scuole medie __________
e __________ " assegnata alla ricorrente;
vista la risposta 7 novembre della Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'educa-zione, della cultura e dello sport;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
aprile 2011 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura
di generi alimentari ai ristoranti scolastici e alle mescite scolastiche e
amministrative a gestione statale relativamente al periodo 22 agosto 2011 - 24 agosto
2012 (FU n. __________ pag. __________);
che il 12
luglio 2011 il Consiglio di Stato ha deliberato alla RI 1 di __________ la
fornitura di diversi tipi di pane ai ristoranti e mescite scolastiche __________,
nonché ai ristoranti scolastici SM di __________ e __________;
che il 28
luglio 2011 l'URTS ha comunicato alla RI 1 l'avvenuta aggiudicazione della
commessa, ricordandole talune condizioni contenute nel capitolato d'appalto, in
particolare quella riferita alla possibilità di annullare la delibera dopo due
richiami scritti in caso di prodotti forniti non conformi alle condizioni di
gara (cifra 4.6 condizioni generali di concorso);
che per
quanto è dato di sapere, a seguito dell'aggiudicazione le parti non hanno
tuttavia sottoscritto alcun specifico contratto di compravendita;
che il 29
agosto 2011 la RI 1 ha iniziato a fornire i suoi prodotti alle strutture
scolastiche attribuitele;
che pochi
giorni dopo, segnatamente l'8 settembre 2011, l'URTS ha scritto alla panetteria di aver ricevuto diverse reclamazioni in merito alla fornitura del pane __________
rustico da 250 gr (asciutto, poco lievitato, qualità scarsa); nella stessa
missiva gli ha quindi notificato l'annullamento della delibera con effetto immediato;
che con lettera raccomandata 19 settembre
2011 indirizzata all'URTS la RI 1
Considerandi
considerato, in
diritto
che non
ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1
) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza
(art. 3 LPamm);
che,
notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi
previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio
di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad
un'altra autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);
che in concreto, a prescindere dalla
questione di sapere se lo scritto 8 settembre 2011 inviato all'insorgente possa
essere configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art.
5.
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;
RS 172.021), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;
che nessuna norma di legge prevede infatti
la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le
risoluzioni emanate dall'URTS nell'ambito di controversie nate in relazione
alla fornitura di generi alimentari a beneficio di ristoranti o mescite a
gestione statale;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento sulle commesse
pubbliche;
che giusta
l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi
del bando;
- l'inserimento di un offerente in una
cosiddetta lista permanente;
- la scelta dei partecipanti
nell'ambito della procedura selettiva;
- l'esclusione dell'offerente;
- l'aggiudicazione, la relativa revoca,
nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che
analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1); in effetti, l'art. 37 di tale legge
configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando,
l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della
procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o
l'annullamento della procedura;
che in
realtà, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del
relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla
sua applicazione soggiacciono al diritto civile (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité
et protection juridique, Fribourg 1997, pag.496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ
1992.
pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104);
che in
difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto
permette di dedurre che il contratto di compravendita sorto tra le parti verosimilmente
per soli atti concludenti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato,
segnatamente dagli art. 184 segg. della legge federale di complemento del codice
civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
(CO; RS 220);
che, di
riflesso, anche la rescissione di un tale contratto (erroneamente definito dall'URTS
come annullamento della delibera, atto del tutto diverso; vedi art. 55
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;
RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel
novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione
vanno sottoposte al giudice civile;
che eventuali mancanze nell'esecuzione del
contratto di fornitura tra la Stato e la RI 1 e la controversa legittimità della
sua disdetta esulano dunque dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale
amministrativo (STA 52.2011.457 del 7 ottobre 2011);
che non permettono di giungere a conclusione
diversa le atipiche clausole (cifra 4 in particolare) contenute nelle condizioni generali di concorso, che nell'ambito di pertinenti prescrizioni di
diritto pubblico disciplinanti la procedura di appalto contemplano avulse disposizioni
di stampo civilistico regolanti tra l'altro le modalità di esecuzione delle
forniture e le relative sanzioni in caso di adempimento difettoso;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di
competenza del Tribunale adito, rispettivamente per mancanza di giurisdizione
amministrativa;
che tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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