52.2011.482
Sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici
28 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2011.482
Data decisione, Autorità:
28.11.2012, TRAM
Titolo:
Sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici
LAVORO
art. 5 LRILOCC
Incarto n.
52.2011.482
Lugano
28 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia
Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2011 della
RI 1
patrocinata da PA 1
contro
la risoluzione 27 settembre 2011 (n. 5328) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 28 gennaio 2011 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di sussidio per
l'assunzione di disoccupati problematici;
viste le risposte:
- 25 ottobre 2011
dell'Ufficio delle misure attive,
- 9 novembre 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperita un'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La RI 1
è una società a garanzia limitata iscritta a registro di commercio dall'11
maggio 2010. Il 30 novembre 2010, essa ha presentato all'Ufficio delle misure
attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia
(in seguito: UMA) una domanda volta a ottenere il sussidio per l'assunzione di
disoccupati il cui collocamento è problematico. L'aiuto richiesto riguardava D__________,
unico dipendente della società, il cui impiego sarebbe iniziato il giorno
successivo in qualità di promotore finanziario del progetto __________ con uno
stipendio di fr. 10'500.- al mese.
b. Il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha ritenuto che D__________, con
l'importante carica ricoperta, il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in
seno alla società in quanto unico dipendente della medesima e il suo
ragguardevole stipendio garantitogli, non potesse essere considerato quale
persona disoccupata difficilmente collocabile.
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 5, 15 lett. b della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1) e 8 del relativo
regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).
B. Con
giudizio 19 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA,
respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione
impugnata.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la concessione
del sussidio.
La ricorrente sostiene che il collocamento
di D__________ è problematico, essendo disoccupato da circa 3 anni, e critica
le autorità inferiori per non avere tenuto conto delle difficoltà del suo collocamento,
dovute all'attuale situazione del mercato dell'impiego. Adduce inoltre che
nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento
dell'assegno per il periodo d'introduzione (API), il 16 agosto 2001 il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha rinviato gli atti all'UMA per nuovi accertamenti,
dando per scontato che D__________ sarebbe difficilmente collocabile.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
E. In fase
istruttoria, il giudice delegato preposto alla causa ha acquisito agli atti,
per il tramite della ricorrente, la decisione su opposizione emanata dall'UMA
il 16 novembre 2011 a seguito del giudizio 16 agosto 2011 di rinvio del
Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo alla richiesta per l'API, e la
successiva sentenza 20 marzo 2012 (n. 38.__________) di quella Corte, che la conferma.
L'UMA ha rinunciato a formulare osservazioni
sugli atti richiamati.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4
L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)
e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede dal
giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. La
legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha
quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento
dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio
dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).
Tra le principali misure volte a rilanciare
l'impiego vi è, per quanto qui interessa, l'assunzione di disoccupati
problematici.
Sotto questo aspetto, l'art. 5 cpv. 1 L-rilocc
dispone che lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati,
residenti nel Cantone, che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste
dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico. Il
sussidio ammonta, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, ad un massimo
del 60% del salario d'uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l'incentivo
all'assunzione.
2.2
Il Consiglio di Stato ha disciplinato
le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione
dell'art. 8 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, il
contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla
base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale e a condizione che il
rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti
devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio all'assunzione di disoccupati il cui
collocamento è problematico in favore del proprio e unico dipendente D__________,
reclutato in qualità di promotore finanziario del progetto__________, ritenendo
che con l'importante carica ricoperta, il suo ragguardevole stipendio
garantitogli nonché il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in seno alla
società in quanto unico dipendente della medesima, l'interessato non potesse
essere considerato come difficilmente collocabile.
L'insorgente contesta per contro tale
conclusione, evidenziando
che D__________ è disoccupato da circa 3
anni e che l'autorità di prime cure non ha valutato, tenuto conto della
situazione del mercato dell'impiego, né la sua particolare situazione personale
né la difficoltà del suo collocamento.
3.2
In concreto, i primi due requisiti
previsti dall'art. 5 L-rilocc (persona disoccupata residente nel Cantone e che
ha esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne ha
diritto) non sono contestati. Controversa è unicamente la questione di sapere
se D__________ possa essere considerato una persona disoccupata, il cui
collocamento è problematico. Sotto questo aspetto, può essere senz'altro applicato,
per analogia, quanto previsto dall'art. 90 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 31 agosto 1983 (OADI; RS 837.02). Ora, secondo tale disposizione, un assicurato è
considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché è in età avanzata (a); è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente (b); ha requisiti professionali insufficienti (c); ha già riscosso
150.
indennità giornaliere (d); dispone di scarsa esperienza professionale in un
periodo di elevata disoccupazione (e). La lista delle condizioni previste
all'art. 90 cpv. 1 OADI non è esaustiva. Bisogna anche tenere conto, segnatamente,
della situazione personale dell'assicurato e valutare la difficoltà del
collocamento secondo la situazione del mercato dell'impiego (FF 1980 III 543).
Tornando al caso in esame, va rilevato che D__________
(1964) non rientra in nessuna delle categorie di disoccupati difficilmente
collocabili previste dall'OADI. Infatti egli non è in età avanzata, non è
affetto da handicap fisici o psichici, ha buoni requisiti professionali e
dispone di un'ottima esperienza lavorativa. Oltre a ciò, bisogna anche tenere
conto che egli ha acquisito una formazione commerciale (ragioniere) ma anche universitaria
giuridica presso l'Università __________, benché quest'ultima non sia stata completata,
e che in seguito ha conseguito il diploma federale d'esperto in finanza e
investimenti per consulenti finanziari __________ presso __________.
Professionalmente qualificato come procuratore con diritto di fir-
ma collettiva a due, vanta una lunga
esperienza nel campo bancario, segnatamente nel private banking e
nell'inserimento di ordini di borsa. Egli ha lavorato alle dipendenze della __________
dal 1988 al 1991, per poi passare alla __________ fino all'anno successivo. Nel
1994.
è stato assunto dalla __________, dove è rimasto fino al 2008 (curriculum
vitae 18 dicembre 2009, agli atti). La ricorrente ha quindi riconosciuto le piene
capacità professionali di D__________, ritenendolo all'altezza di ricoprire un
ruolo importante in seno alla società e assegnandogli compiti e responsabilità
di tutto rilievo, nonostante il suo lungo periodo trascorso in disoccupazione. Lo
dimostra peraltro il fatto che l'azienda non aveva altri dipendenti al momento
della sua assunzione e che ha pattuito con lui un ragguardevole stipendio di
fr. 10'500.- mensili lordi, il quale è significativamente maggiore a quello
conseguito durante la disoccupazione, quando il suo guadagno assicurato era di
circa fr. 7'600.-.
L'insorgente evidenzia comunque che
nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento dell'assegno
per il periodo d'introduzione (API) in favore di D__________ (doc. 4), il 16 agosto
2011.
il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) avrebbe dato per scontato
che il dipendente in parola sarebbe difficilmente collocabile: sarebbe quindi
contrario al principio della buona fede ammettere, in una decisione,
l'esistenza di un determinato presupposto (qualifica di disoccupato difficilmente
collocabile come sancito dal TCA), concludendo invece per il contrario in
un'altra decisione come quella qui impugnata.
La tesi non può essere condivisa. In quella
sentenza, il TCA ha accolto il ricorso della RI 1 e rinviato gli atti all'UMA
per nuovi accertamenti allo scopo di approfondire se si era in presenza soltanto
di un abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della LADI (STCA 38.__________ del 16 agosto 2011,
consid. 2.7). Ora, dagli atti richiamati dal giudice delegato preposto alla
causa risulta che dopo avere esperito diversi accertamenti, il 16 novembre 2011 l'UMA ha respinto la richiesta della RI 1 volta a ottenere l'assegno API in favore di D__________.
Tale decisione è stata in seguito confermata dal TCA con sentenza
20.
marzo 2012 (n. 38.__________), che ha
lasciato aperta la questione di sapere se l'assicurato debba essere considerato
disoccupato difficilmente collocabile (consid. 2.5. in fine). Di conseguenza
non si può ritenere che in quella vertenza, nel frattempo definitivamente
conclusasi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse riconosciuto che
il dipendente in parola è difficilmente collocabile.
3.3
In siffatte circostanze, bisogna
pertanto concludere che il collocamento di D__________ non può essere
considerato come problematico e che a ragione quindi l'autorità dipartimentale
ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio per la sua assunzione.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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