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Decisione

52.2011.482

Sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici

28 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La RI 1

è una società a garanzia limitata iscritta a registro di commercio dall'11

maggio 2010. Il 30 novembre 2010, essa ha presentato all'Ufficio delle misure

attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia

(in seguito: UMA) una domanda volta a ottenere il sussidio per l'assunzione di

disoccupati il cui collocamento è problematico. L'aiuto richiesto riguardava D__________,

unico dipendente della società, il cui impiego sarebbe iniziato il giorno

successivo in qualità di promotore finanziario del progetto __________ con uno

stipendio di fr. 10'500.- al mese.

b. Il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha ritenuto che D__________, con

l'importante carica ricoperta, il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in

seno alla società in quanto unico dipendente della medesima e il suo

ragguardevole stipendio garantitogli, non potesse essere considerato quale

persona disoccupata difficilmente collocabile.

La risoluzione è stata resa sulla base degli

art. 5, 15 lett. b della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1) e 8 del relativo

regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).

B. Con

giudizio 19 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA,

respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione

impugnata.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la concessione

del sussidio.

La ricorrente sostiene che il collocamento

di D__________ è problematico, essendo disoccupato da circa 3 anni, e critica

le autorità inferiori per non avere tenuto conto delle difficoltà del suo collocamento,

dovute all'attuale situazione del mercato dell'impiego. Adduce inoltre che

nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento

dell'assegno per il periodo d'introduzione (API), il 16 agosto 2001 il Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha rinviato gli atti all'UMA per nuovi accertamenti,

dando per scontato che D__________ sarebbe difficilmente collocabile.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

E. In fase

istruttoria, il giudice delegato preposto alla causa ha acquisito agli atti,

per il tramite della ricorrente, la decisione su opposizione emanata dall'UMA

il 16 novembre 2011 a seguito del giudizio 16 agosto 2011 di rinvio del

Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo alla richiesta per l'API, e la

successiva sentenza 20 marzo 2012 (n. 38.__________) di quella Corte, che la conferma.

L'UMA ha rinunciato a formulare osservazioni

sugli atti richiamati.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4

L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)

e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede dal

giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La

legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha

quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento

dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio

dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).

Tra le principali misure volte a rilanciare

l'impiego vi è, per quanto qui interessa, l'assunzione di disoccupati

problematici.

Sotto questo aspetto, l'art. 5 cpv. 1 L-rilocc

dispone che lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati,

residenti nel Cantone, che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste

dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico. Il

sussidio ammonta, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, ad un massimo

del 60% del salario d'uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l'incentivo

all'assunzione.

2.2

Il Consiglio di Stato ha disciplinato

le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione

dell'art. 8 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, il

contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla

base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale e a condizione che il

rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti

devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio all'assunzione di disoccupati il cui

collocamento è problematico in favore del proprio e unico dipendente D__________,

reclutato in qualità di promotore finanziario del progetto__________, ritenendo

che con l'importante carica ricoperta, il suo ragguardevole stipendio

garantitogli nonché il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in seno alla

società in quanto unico dipendente della medesima, l'interessato non potesse

essere considerato come difficilmente collocabile.

L'insorgente contesta per contro tale

conclusione, evidenziando

che D__________ è disoccupato da circa 3

anni e che l'autorità di prime cure non ha valutato, tenuto conto della

situazione del mercato dell'impiego, né la sua particolare situazione personale

né la difficoltà del suo collocamento.

3.2

In concreto, i primi due requisiti

previsti dall'art. 5 L-rilocc (persona disoccupata residente nel Cantone e che

ha esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne ha

diritto) non sono contestati. Controversa è unicamente la questione di sapere

se D__________ possa essere considerato una persona disoccupata, il cui

collocamento è problematico. Sotto questo aspetto, può essere senz'altro applicato,

per analogia, quanto previsto dall'art. 90 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 31 agosto 1983 (OADI; RS 837.02). Ora, secondo tale disposizione, un assicurato è

considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché è in età avanzata (a); è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente (b); ha requisiti professionali insufficienti (c); ha già riscosso

150.

indennità giornaliere (d); dispone di scarsa esperienza professionale in un

periodo di elevata disoccupazione (e). La lista delle condizioni previste

all'art. 90 cpv. 1 OADI non è esaustiva. Bisogna anche tenere conto, segnatamente,

della situazione personale dell'assicurato e valutare la difficoltà del

collocamento secondo la situazione del mercato dell'impiego (FF 1980 III 543).

Tornando al caso in esame, va rilevato che D__________

(1964) non rientra in nessuna delle categorie di disoccupati difficilmente

collocabili previste dall'OADI. Infatti egli non è in età avanzata, non è

affetto da handicap fisici o psichici, ha buoni requisiti professionali e

dispone di un'ottima esperienza lavorativa. Oltre a ciò, bisogna anche tenere

conto che egli ha acquisito una formazione commerciale (ragioniere) ma anche universitaria

giuridica presso l'Università __________, benché quest'ultima non sia stata completata,

e che in seguito ha conseguito il diploma federale d'esperto in finanza e

investimenti per consulenti finanziari __________ presso __________.

Professionalmente qualificato come procuratore con diritto di fir-

ma collettiva a due, vanta una lunga

esperienza nel campo bancario, segnatamente nel private banking e

nell'inserimento di ordini di borsa. Egli ha lavorato alle dipendenze della __________

dal 1988 al 1991, per poi passare alla __________ fino all'anno successivo. Nel

1994.

è stato assunto dalla __________, dove è rimasto fino al 2008 (curriculum

vitae 18 dicembre 2009, agli atti). La ricorrente ha quindi riconosciuto le piene

capacità professionali di D__________, ritenendolo all'altezza di ricoprire un

ruolo importante in seno alla società e assegnandogli compiti e responsabilità

di tutto rilievo, nonostante il suo lungo periodo trascorso in disoccupazione. Lo

dimostra peraltro il fatto che l'azienda non aveva altri dipendenti al momento

della sua assunzione e che ha pattuito con lui un ragguardevole stipendio di

fr. 10'500.- mensili lordi, il quale è significativamente maggiore a quello

conseguito durante la disoccupazione, quando il suo guadagno assicurato era di

circa fr. 7'600.-.

L'insorgente evidenzia comunque che

nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento dell'assegno

per il periodo d'introduzione (API) in favore di D__________ (doc. 4), il 16 agosto

2011.

il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) avrebbe dato per scontato

che il dipendente in parola sarebbe difficilmente collocabile: sarebbe quindi

contrario al principio della buona fede ammettere, in una decisione,

l'esistenza di un determinato presupposto (qualifica di disoccupato difficilmente

collocabile come sancito dal TCA), concludendo invece per il contrario in

un'altra decisione come quella qui impugnata.

La tesi non può essere condivisa. In quella

sentenza, il TCA ha accolto il ricorso della RI 1 e rinviato gli atti all'UMA

per nuovi accertamenti allo scopo di approfondire se si era in presenza soltanto

di un abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico

del datore di lavoro e non della LADI (STCA 38.__________ del 16 agosto 2011,

consid. 2.7). Ora, dagli atti richiamati dal giudice delegato preposto alla

causa risulta che dopo avere esperito diversi accertamenti, il 16 novembre 2011 l'UMA ha respinto la richiesta della RI 1 volta a ottenere l'assegno API in favore di D__________.

Tale decisione è stata in seguito confermata dal TCA con sentenza

20.

marzo 2012 (n. 38.__________), che ha

lasciato aperta la questione di sapere se l'assicurato debba essere considerato

disoccupato difficilmente collocabile (consid. 2.5. in fine). Di conseguenza

non si può ritenere che in quella vertenza, nel frattempo definitivamente

conclusasi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse riconosciuto che

il dipendente in parola è difficilmente collocabile.

3.3

In siffatte circostanze, bisogna

pertanto concludere che il collocamento di D__________ non può essere

considerato come problematico e che a ragione quindi l'autorità dipartimentale

ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio per la sua assunzione.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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