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Decisione

52.2011.483

Pista di cantiere nel bosco: licenza edilizia e permesso di dissodamento

1 febbraio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (cfr. anche art.

45 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edi-lizia del 9 dicembre

1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).

L'ordine di sospendere i lavori - che è immediatamente esecuti-vo (cfr. art. 45

cpv. 5 RLE) - è un provvedimento cautelare, volto ad assicurare il mantenimento

della situazione di fatto esistente nell'attesa che l'autorità conceda una

licenza in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il

permesso accordato, o neghi lo stesso, ordinando eventualmente il ripristi-no

di una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile.

Scopo del provvedimento è di evitare che una si-tuazione di illegittimità

formale, creata da un intervento edilizio privo della necessaria

autorizzazione, venga ulteriormente ag-gravata dalla prosecuzione dei lavori,

rendendo più difficile l'a-dozione di eventuali misure di ripristino qualora

l'abuso non possa essere sanato da una licenza a posteriori (cfr. fra le tante:

STA 52.2006.279 del 9 ottobre 2006, consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE, n. 1261).

Trattandosi di un provvedimento di natura cautelare, non occorre che la

situazione di illegalità che giustifica l'adozione dell'ordine di sospensione

dei lavori venga preventivamente accertata in maniera inconfutabile:

l'apparenza, suffragata da concreti indizi di un probabile contrasto con il

diritto edilizio formale o materiale, è di per sé sufficiente per ordinare la

sospensione dei lavori (cfr. RDAT II-1992 n. 28; STA 52.2000.137/200 del 7

novembre 2000, consid. 2.2. citata in Athos

Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 42

pag. 127; Scolari, op. cit., ad

art. 42, n. 1263).

3.2. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sana-toria è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accerta che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido titolo che l'autorizzi e

sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua

conformità con il diritto ma-teriale concretamente applicabile. L'ordine,

incoercibile, è in so-stanza il corollario dell'accertamento dell'inesistenza

di un per-messo, che legittimi l'opera in quanto tale e l'uso che ne viene

fatto (RDAT I-2003, n. 34; II-2002, n. 18; II-1993 n. 33; Scolari, op. cit., ad art. 42 LE, n.

1265).

4.4.1. Nel caso concreto, oggetto della controversia è l'ordine con

cui il municipio di Magliaso ha ordinato al resistente CO 1 di sospendere i

lavori in corso e presentare una domanda di costruzione a posteriori per la

formazione di una pista di cantiere su un terreno fuori della zona edificabile,

appartenente all'area forestale e ad una zona di protezione del paesaggio (ZPP1,

comparto agri-forestale collinare) disciplinata dall'art. 25 NAPR. Norma,

quest'ultima, che dispone (cpv. 2 lett. a) che nella zona sono ammesse solo

quelle attività conformi all'obbiettivo di tutela delle componenti

naturalistiche e paesaggistiche che non compromettano in particolare la

presenza di una ricca varietà di specie animali e vegetali. Sono invece

vietati, precisa la disposizione (cpv. 2 lett. b), tutti quegli

interventi che potrebbero compromettere gli elementi caratteristici di queste

zone e ogni modifica rilevante della morfologia del suolo (..). È un'area, la

cui gestione è oggetto di particolare sorveglianza e in cui progetti per eventuali

opere ed impianti ammessi ai sensi dell'art. 24 LPT devono essere accompagnati

da piani di sistemazione esterna dettagliati, contenenti, tra l'altro,

indicazioni sulle misure di compensazione ecologica previste (cfr. art. 25 cpv.

2 lett. d ed e NAPR).

Dagli atti non emerge con chiarezza le precise dimensioni della pista di

cantiere, né le modalità con cui verrebbe realizzata. È comunque certo che si

tratta di una pista, verosimilmente sterrata, che attraversa il bosco rispettivamente

l'area protetta di cui si è detto con 4 o 5 tornanti, per una lunghezza

di almeno 200 metri (cfr. scritto 6 luglio 2011 dello studio d'architettura __________

al municipio di Neggio con schizzo del tracciato e risposta 2 novembre 2011 di CO

1, pag. 2). Ipotizzata una larghezza di almeno 2 m, interesserà dunque una superficie di 400 mq, se non di più. Una via carrozzabile, destinata a

veicoli di cantiere rispettivamente di trasporto pesanti che, nella misura in

cui superano le 3.5 tonnellate, stando agli atti, sembra non possano percorre

la Strada Regina che collega il fondo del resistente sull'altro versante, nel

comprensorio di Neggio (cfr. scritto 25 maggio 2011 del municipio di Neggio all'architetto__________).

Ferme queste premesse, considerato l'ambiente in cui viene a collocarsi, è

certo che l'opera in questione - che non interessa, con ogni evidenza, soltanto

una piccola porzione di spazio boschivo come inspiegabilmente ritenuto

dal Governo - sia soggetta ad autorizzazione a costruire. Innegabile è l'interesse

pubblico a verificare la sua conformità con la pianificazione del territorio,

segnatamente con la zona di protezione di cui si è detto, rispettivamente con

Considerandi

la zona forestale (cfr. in particolare, art. 24 e segg. LPT). Evidente è inoltre

l'interesse a verificare la sua conformità con la legislazione forestale che ha

per scopo, tra l'altro, di garantire la conservazione della foresta e di

proteggerla come ambiente naturale di vita (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a e b legge

federale sulle foreste del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). Da questo profilo,

poco conta che l'opera abbia una natura provvisoria (circa 10 mesi, secondo le

indicazioni del resistente). Chiaramente lesive del diritto sono dunque le

considerazioni opposte e la conclusione a cui è pervenuto il Governo.

4.2

4.2.1

Di principio, ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità

del suolo boschivo implica anche un permesso di dissodamento (cfr. art. 4 e 5

cpv. 2 LFo). Vi è dissodamento ogni volta che il suolo boschivo viene impiegato

ad altri fini, in modo temporaneo o duraturo, con o senza alterazione del suolo

e anche se nessun albero deve essere abbattuto (cfr. art. 4 LFo; messaggio a

sostegno di una legge federale sulla conservazione della foresta e la

protezione dalle catastrofi naturali del 29 giugno 1988, FF 1988 III, pag. 155;

STF 1A.32/2004 consid. 4.3. citata in Alois Keel/Willi Zimmermann,

Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in: URP 2009,

pag. 259, ad 3.2.1). Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a

dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (Ofo; RS 921.01), non si

considera invece dissodamento l'impiego del suolo boschivo per edifici ed

impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non

forestali. Sono impianti e costruzioni non forestali di piccola entità

quelli che richiedono l'impiego - puntuale o irrilevante - di suolo boschivo, senza

pregiudicare la struttura della foresta (ad esempio, spiazzi di sosta, posti

dove accender fuochi, sentieri sportivi e sentieri d'addestramento, condutture

interrate, piccoli impianti trasmittenti; cfr. messaggio citato, pag. 155; Stefan Jaissle, Der dynamische

Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 119 seg.). Decisiva ai fini

della valutazione se un determinato edificio o impianto rientri in questa

categoria di opere, non è tanto la descrizione della sua funzione, ma, in primo

luogo, l'entità e l'intensità di suolo boschivo da esso richiesto; in tale

ambito occorre utilizzare un metro di giudizio restrittivo per evitare che lo

scopo perseguito dalla legislazione forestale, segnatamente la conservazione

della foresta, venga continuamente messo in discussione (cfr. STF 1A.32/2004 citata,

consid. 3.1.3).

Anche se non integrano gli estremi di un cambiamento delle finalità del suolo boschivo

giusta l'art. 4 LFo - e non richiedono dunque un permesso di dissodamento (art.

5.

cpv. 2 LFo) - piccoli edifici e piccoli impianti non forestali sono

comunque considerati utilizzazioni nocive ai sensi dell'art. 16 LFo: di

principio, sono vietati (cfr. cpv. 1); per gravi motivi, i Cantoni possono tuttavia

autorizzarli, subordinando il permesso a oneri e condizioni (cfr. cpv. 2). Essi

richiedono quindi comunque un permesso giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (cfr. anche Keel/Zimmermann, op. cit., pag. 259, ad

3.2

), oltre ad un'autorizzazione a costruire ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr.

art. 14 Ofo; cfr. anche STF 1A.32/2004 citata, consid. 3;1A.277/1999 consid.

4).

L'art. 22 RLCFo - per rinvio dell'art. 14 della legge cantonale sulle foreste

21.

aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1) - disciplina in particolare le condizioni

alle quali può essere concessa una deroga ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LFo

(cfr. art. 22 cpv. 1 RLCFo), elencando inoltre, a titolo esemplificativo, una

serie di opere che possono beneficiarne (cfr. cpv. 3).

4.2.2

Nel caso concreto, la pista di cantiere, anche se provvisoria, non può

essere assimilata né ad un impianto forestale né, in particolare, ad un piccolo

impianto non forestale. Lo stesso non richiede infatti un impiego puntuale

o irrilevante del suolo boschivo, ma una superficie stimabile in almeno 400

mq (cfr. supra, consid. 4.1). Già solo per questi motivi, esso travalica

quindi quanto può essere ritenuto un impianto non forestale di piccola entità

ai sensi del diritto federale (cfr.1A.32/2004 citata, consid. 3.2.). La pista

di cantiere, assimilabile ad una strada sterrata, per poter adempiere alle sue

funzioni, comporterà inevitabilmente la modifica di un'apprezzabile superficie

di area boschiva, anche se non dovesse esservi alcun taglio di alberi, come

afferma il resistente. Questa circostanza, come la natura contingente dell'opera

o quelle connesse ad un ripristino del suolo boschivo alla fine dei lavori, non

sono d'altra parte determinanti ai fini della valutazione. L'opera è infine diversa

da una pista ciclabile, una monorotaia per il trasporto di materiale e persone,

o da un accesso agricolo. Già solo per questo motivo nulla può essere dedotto

dalla circostanza che l'art. 22 cpv. 3 RLCFo menzioni, a titolo

esemplificativo, queste opere tra quelle che, di per sé - qualora siano

adempiute le condizioni (cpv. 1) - possono beneficiare di un'autorizzazione

eccezionale ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LFo.

Manifestamente contrarie al diritto sono dunque le considerazioni del Governo

con le quali, travisando il contenuto dell'art. 22 RLCFo, ha ritenuto che l'opera

fosse addirittura un intervento espressamente permesso.

4.3

Ciò premesso, è dunque certo che, in concreto, l'opera controversa sia soggetta

a licenza edilizia sia al permesso di dissodamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2

LFo, da conseguire, in virtù del principio di coordinamento delle procedure,

nell'ambito della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a

costruire (cfr. art. 4 e segg. LE; art. 7 cpv. 3 legge sul coordinamento delle

procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3).

Considerato che la controversa pista non è sorretta da alcun titolo che l'autorizzi,

contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, deve essere confermato l'ordine

con cui il municipio di Magliaso ha ingiunto al resistente di sospendere i

lavori e di presentare una domanda di costruzione a posteriori.

5.5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso del RI

1.

deve dunque essere accolto. Di conseguenza, è annullata la decisione

governativa e ripristinato il provvedimento municipale del 6 luglio 2011.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è a carico di CO 1, secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 4 ottobre

2011 (n. 5486) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. è confermata la

decisione 6 luglio 2011 con cui il municipio di Magliaso ha ingiunto a CO 1 la

sospensione dei lavori e l'inoltro di una domanda di costruzione per la pista

di cantiere (part. 178).

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è a carico di CO 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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