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Decisione

52.2011.503

Multa edilizia. Prescrizione

1 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 34 B/II);

che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque

essere accolto, annullando sia la decisione di multa (fr. 7'000.-) del

Considerandi

municipio sia quella governativa che la riforma (nel

senso che è ridotta a fr. 5'000.-) e pone a suo carico la tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivi

n. 1, 3.1 e 4);

che al ricorrente va dato atto che il procedimento di contravvenzione è

abbandonato per intervenuta prescrizione;

che, dato l'esito, non si preleva tasse di

giustizia (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione del 2

marzo 2011 con cui il municipio di Mendrisio ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 7'000.- per violazione materiale della legge edilizia, come pure la

decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5346) che l'ha riformata

nel senso che è ridotta a fr. 5'000.-, addebitandogli una tassa di

giustizia di fr. 300.- (dispositivi n. 1, 3.1 e 4), sono annullate;

1.2. il procedimento di

contravvenzione è abbandonato per intervenuta prescrizione.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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