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Decisione

52.2011.520

Licenza edilizia per la costruzione di una casa unifamiliare

9 luglio 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti censurano l'incompletezza degli atti annessi al progetto.

Inammissibili sarebbero le condizioni relative al piano degli scavi e alla

perizia fonica imposte dal Governo. Altrettanto inaccettabili sarebbero le clausole

dettate dal municipio con la licenza edilizia, in particolare quella relativa

alla variante di progetto. Negano poi che siano dati gli estremi per concedere

una deroga alla distanza minima dal bosco. Disattesi sarebbero inoltre l'indice

di sfruttamento e l'altezza massima. L'autorimessa interrata, aggiungono, non

rispetterebbe la distanza dalla strada. L'accesso progettato non sarebbe

sicuro; la condizione che impone una variante per la modifica della sua geometria,

non sarebbe ammissibile; inaccettabili sarebbero inoltre le ripercussioni sui

posteggi. Il progetto sarebbe deturpante. Da ultimo, gli insorgenti ripropongono

le censure inerenti gli aspetti ambientali, in particolare per gli impianti

tecnici.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'autorità dipartimentale si riconferma sostanzialmente nel proprio avviso e

nelle precedenti prese di posizione. Il municipio, come pure CO 1, chiedono

invece la reiezione del ricorso con argomenti che, per quanto necessario,

verranno discussi in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente RI 1, vicino opponente e personalmente e direttamente

toccato dalla decisione impugnata (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). All'RI

Considerandi

2.

deve per contro essere negata la legittimazione attiva; abilitata a ricorrere

è unicamente la comunione dei condomini (art. 712l CCS), non l'assemblea

dei comproprietari (cfr. sul suo statuto giuridico, art. 712m CCS). Quest'ultima

non può dunque stare in lite in nome proprio. Posto che i requisiti concernenti

la legittimazione, come l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto

delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, da questo

profilo il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Nella misura in cui è inoltrata da RI 1, l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è invece ricevibile in ordine.

1.2

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Ai fini del presente giudizio non occorre assumere le prove (sopralluogo)

richieste dal ricorrente; la situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge in modo sufficiente dai piani agli atti.

2.

Completezza della domanda

2.1

Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della

documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento

d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i

progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente

comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.

L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni

o completamenti. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare

alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di

esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento

per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a

definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente.

La disposizione che permette all'autorità di chiedere di precisare e completare

domande di costruzione carenti è espressione del principio di proporzionalità e

del conseguente divieto di formali-smo eccessivo. Non è tanto un diritto,

quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di

costruzione la-cunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può

essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le

informazioni mancanti (STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.1.).

2.2

Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti per gli edifici devono tra l'altro

comprendere una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa

dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del

terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti (..) (cfr. lett.

b).

In concreto, agli atti figurano due sezioni (A-A, B-B) dalle quali è possibile

dedurre l'altezza dell'edificio. Di per sé, il progetto non risulta dunque lesivo

della norma citata. Il ricorrente RI 1 contesta genericamente che queste sezioni

sarebbero insufficienti; egli non si confronta tuttavia con le stesse, né con l'andamento

naturale del terreno (cfr. sezioni del geometra), né con la sistemazione

concretamente prevista dal progetto. Non indica dove dovrebbe essere tracciata

un'ulteriore sezione, in particolare perché l'edificio non rispetterebbe l'altezza

massima. Da questo profilo, non occorre pertanto esaminare ulteriormente tale

aspetto.

2.3

In base all'art. 10 RLE, alla domanda deve essere allegato un piano di

situazione rilasciato dal geometra revisore (cpv. 1). Il piano può essere

sostituito da un rilievo eseguito da un geometra o dal progettista, quando non

esista una mappa aggiornata (cpv. 2). II piano, precisa il cpv. 3, deve

specificare: le coordinate secondo la carta nazionale, l'orientamento, il nome

locale, i numeri di mappa (lett. a); l'ubicazione delle opere previste, le loro

dimensioni, le distanze dai confini e dagli edifici esistenti o progettati, gli

accessi stradali e, quando occorra, le aree riservate per il gioco dei bambini

e per i posteggi (lett. b).

Agli atti, come rileva il ricorrente, non figura un piano di situazione rilasciato

dal geometra revisore. I documenti menzionati dal Governo (doc. 6 e 8) sono

stati allestiti dal progettista, senza il concorso del geometra; gli stessi

risultano parzialmente incompleti (indicazioni sulle distanze dall'edificio,

part. 4). Poco conta invece che uno dei due (doc. 8) riporti anche le sezioni

(quote) del terreno naturale rilevate dal geometra. Una simile carenza formale

- rilevata già in sede di opposizione dal ricorrente - avrebbe senz'altro

potuto e dovuto essere sanata dalle istanze inferiori. Considerato che la

licenza edilizia non può comunque essere confermata per i motivi di cui si dirà

nel seguito, non mette conto di soffermarsi ulteriormente su tale aspetto.

2.4

Analoga conclusione s'impone per il piano recante l'indicazione del volume

del materiale di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione

del materiale esuberante, che il Governo ha in sostanza imposto al

resistente di presentare per approvazione prima della richiesta d'inizio

lavori. Un simile piano, per espressa disposizione dell'art. 12 RLE, deve

essere compreso nel progetto, così come le piante di ogni piano, le

sezioni, ecc. Domande che presentano una documentazione carente devono essere

completate nel quadro della procedura di rilascio del permesso. Non è possibile

rilasciare una licenza subordinata alla condizione di presentare - prima

dell'inizio dei lavori - i piani o i documenti mancanti (cfr. STA 52.2010.171 citata,

consid. 2.2); tanto meno, alla condizione che venga inoltrata a tal fine una variante.

Simile riflessione vale anche per la clausola imposta dal Governo relativa alla

perizia fonica per la pompa di calore. Condizione, questa, oltretutto

censurabile già solo perché la domanda di costruzione non prevede l'installazione

di un simile impianto.

2.5

Da respingere è invece la censura del ricorrente riferita alla mancata

presentazione di un piano di cantiere. Di regola, dalla procedura di rilascio

del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva

dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate

all'esecuzione dell'opera (metodo di costruzione, impiego di determinate

installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente

ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche gli

art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e

dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare

un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,

ecc.). Considerato tuttavia che l'impianto e l'esercizio di un cantiere

ri-chiama comunque il rispetto di diverse disposizioni, segnatamen-te dal

profilo della protezione dell'ambiente, non di rado già nel quadro di questa

procedura l'autorità valuta e fissa nella licenza edilizia delle disposizioni a

questo riguardo. Ciò permette, ad e-sempio, di rendere vincolanti determinate

direttive o richiamare l'istante in licenza all'obbligo di rispettare, nella

fase esecutiva dell'opera, talune prescrizioni ambientali [come le direttive emanate

dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in particolare la Direttiva sui

provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri

(Direttiva sul rumore dei cantieri) in vigore dal 2 febbraio 2000 (versione

aggiornata al 24 marzo 2006), rispettivamente la Direttiva concernente le

misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di inquinanti

atmosferici dai cantieri (Direttiva aria cantieri) in vigore dal 1° settembre

2002.

(edizione attualizzata del 1° gennaio 2009)]. In questo contesto,

l'autorità procede di regola ad una valutazione che tiene conto, tra l'altro,

della grandezza complessiva del cantiere, della zona di situazione, della

durata dei lavori. Aspetti, questi, con cui - nel caso concreto - anche l'autorità

dipartimentale si è confrontata, imponendo, a titolo di condizione del

permesso, il rispetto dei provvedimenti appartenenti ai gruppi B (rumore dei

lavori di costruzione), C (lavori di costruzione molto rumorosi) e A (trasporti

edili), in applicazione della Direttiva sul rumore dei cantieri, e quelli

appartenenti al gruppo B ai sensi della Direttiva aria cantieri. Non vi è motivo

di dubitare della correttezza di questi gruppi di provvedimenti; neppure l'insorgente

RI 1 sostanzia d'altronde la sua censura.

3.

Distanza dal bosco

3.1

L'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991

(LFO; RS 921.0), stabilisce il principio per cui le costruzioni e gli impianti

in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la

conservazione, la cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2,

prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla

foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile

dei suoi alberi. Secondo l'art. 6 legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998

(LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli

impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti, soggiunge l'art. 6 cpv. 2

LCFo, devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal bosco.

Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come

norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal

pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come

norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle

immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal

fuoco e salvaguardandone il valore ecologico (cfr. FF 1988 III 162; RDAT I-2002,

n. 29 consid. 2.2; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid. 3 con

rinvii).

3.2

L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi eccezionali e con il consenso

dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6.00 m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).

La deroga di cui all'art. 6 cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera

restrittiva e solo quando sia data una situazione eccezionale (cfr. al

riguardo: messaggio del Consiglio di Stato n. 5014 del 21 giugno 2000

concernente la modifica della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998,

pubbl. in RVGC anno parlamentare 2000/2001, vol. 3, seduta XXV del 4 dicembre

2000, pag. 2717, 2718 e 2720). L'art. 13 del regolamento della legge cantonale

sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), che concretizza l'art.

6.

cpv. 3 LCFo, prevede segnatamente che le deroghe alla distanza minima dal

bosco sino a 6.00 m possono essere concesse per edifici principali ed impianti

se a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione

razionale secondo i parametri di zona (cfr. cpv. 2). Appurata

la necessità della deroga, precisa ancora l'art. 13 cpv. 4 RLCFo, la Sezione forestale

formula il preavviso vincolante tenendo conto in particolare del valore ecologico

del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e

della sua accessibilità.

Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce

delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la

questione di sapere se, a causa della stretta vicinanza di una costruzione al

bosco, una di queste funzioni sia seriamente messa in pericolo (cfr. Alois Keel/Willi Zimmermann,

Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in URP 2009, pag. 277 con rinvii).

3.3

Nel caso concreto, la facciata est dello stabile progettato, per

tutta la sua lunghezza (ca. 30 m) si trova ad una distanza di 6.00 m dal limite del bosco situato più a monte. Lo stabile, lungo e stretto (ca. 30 m x 4.50/6.00 m), invade per gran parte della sua superficie la fascia di rispetto di 10.00 m (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo). Considerata la conformazione dell'area edificabile del

fondo, con la domanda di costruzione il resistente ha chiesto di poter

beneficiare di una deroga alla distanza minima dal bosco (cfr. relazione

tecnica gennaio 2010).

La Sezione forestale ha espresso preavviso favorevole, ritenendo in particolare

che fosse data una situazione eccezionale, posto che nel rispetto integrale

di tutti gli arretramenti di legge il fondo risulterebbe di fatto

inedificabile, in quanto la larghezza massima della casa sarebbe di soli 1.50 m. Motivazione, questa che il Governo ha considerato più che sostenibile, ritenendo eccessivo

il sacrificio che l'istante in licenza sarebbe chiamato a sopportare per

rispettare la distanza minima (m 10.00) dal bosco. Il ricorrente contesta

questa conclusione: la parte edificabile del fondo presenterebbe dimensione

ridotte perché quest'area, come la parte restante del fondo era precedentemente

bosco (variante di PR del 2005); una deroga fino a m 6.00 per un fronte di ca.

m 30.00 sarebbe inoltre eccessiva; in corrispondenza dell'autorimessa, questo

parametro (m 6.00) non sarebbe neppure rispettato.

La censura non è sprovvista di fondamento. È ben vero che la fascia di rispetto

(m 10.00) dal bosco grava in modo importante la parte edificabile della part.

1001, che - tenuto conto della distanza minima (m 4.00) dal confine con il

terreno non edificato (part. 1049) a valle e con la part. 4 - si riduce in sostanza

ad una lunga striscia di terreno, di forma irregolare, larga tra 0 e 4.00 m. Da questo profilo, di per sé, il fondo in questione non potrebbe dunque essere utilizzato in

modo razionale senza una deroga (cfr. art. 13 cpv. 3 RLCFo). Ai fini della sua

concessione, le autorità inferiori avrebbero tuttavia dovuto considerare anche

l'area forestale che risale la montagna e si estende per alcune migliaia di mq.

Ai fini della decisione, non risulta in particolare che le istanze inferiori

abbiano tenuto conto del bosco in questione, delle sue funzioni protette e

della compatibilità della postulata deroga con queste ultime (cfr. art. 13 cpv.

4.

RCLFo; cfr. supra, consid. 2.2). Questo aspetto non è di secondaria

importanza se si considera oltretutto che, nell'ambito della revisione di poco

conto del PR, con cui, a seguito di un accertamento forestale risalente al

1995, è stato adeguato il limite della zona edificabile in corrispondenza del

terreno in questione, il Dipartimento del territorio aveva ritenuto doveroso

segnalare come la parte del fondo 1001 ora attribuita alla zona edificabile

presenti una conformazione tale da renderla difficilmente edificabile nel

rispetto delle distanze da confine e dal bosco accertato. Questo significa che

lo sfruttamento ai fini edilizi di questa superficie dovrà avvenire in maniera

tale da non dover necessitare di eventuali dissodamenti o particolari deroghe

dalla distanza dal bosco (cfr. avviso del 22 febbraio 2005). Con queste

premesse, maggiori accertamenti si imponevano con forza. Carenti dal profilo

della motivazione, sia la decisione dell'autorità di prime cure sia quella del

Governo non possono dunque essere confermate. Non è infatti possibile ritenere

senz'altro dati i requisiti per una deroga ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LCFo;

non è inoltre possibile verificare la conformità dell'estensione di questa

deroga (fino a m 6.00, per un fronte lungo ca. 30 m), concessa in sostanza ai fini di uno sfruttamento massimo delle possibilità edificatorie.

4.

Indice

di sfruttamento

4.1

Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.)

è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie

edificabile del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la

somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le

superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo

della SUL sono escluse tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per

l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie e gli

essiccatoi delle abitazioni, i locali per i macchinari, i locali comuni per lo

svago nelle abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di biciclette

e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, i

corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali

non calcolabili nella SUL, i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti ma

non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come

ballatoi, i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i

magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il

lavoro (cfr. art. 38 cpv. 1 LE, art. 40 cpv. 1 regolamento di applicazione

delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1 e rinvio di cui all'art.

5.

delle norme di attuazione del piano regolatore, sezione di Lugano; NAPR).

Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione

fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'og-gettiva possibilità di

utilizzare la superficie di un determinato va-no a fini abitativi o lavorativi

(RtiD II-2008 n. 22, consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; RDAT I-1993

n. 34 consid. 3.1; STA 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).

Anche la superficie dei ripostigli, sgabuzzini e locali deposito di mercanzie

di ogni genere, integrati in singole unità abitative, va di principio conteggiata

nella superficie utile lorda (cfr. STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid.

3.

). Esclusi sono solo archivi e magazzini sotterranei, ovvero vani che non

sono direttamente accessibili dalle unità abitative, e che non servono per il

lavoro.

4.2

Secondo l'art. 2 cpv. 1 LE, la licenza edilizia deve essere concessa se i

progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle

costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre

prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura

della licenza edilizia.

Il principio di proporzionalità vieta di respingere una domanda di costruzione

non conforme al diritto quando il difetto può essere facilmente corretto

rilasciando una licenza subordinata a clausole accessorie (Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 684).

Ciò è possibile quando le lacune del progetto sono secondarie o di importanza

minima rispettivamente quando vengono emendate nel senso delle domande degli

opponenti (cfr. STF 1C.207/2010 del 21 aprile 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n.

13.

consid. 4.4; Scolari, op. cit,

ad art. 2 LE, n. 684; Athos Mecca/Daniel

Ponti, Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 2 pag. 15 con

rinvii). Di principio, la correzione di difetti del permesso di costruzione

mediante l'imposizione di clausole accessorie è esclusa quando la correzione

deve essere ulteriormente definita mediante un'adeguata progettazione (cfr. STA

52.2009.79

del 30 marzo 2009, consid. 2.2.).

4.3

Nel caso concreto, in base al calcolo degli indici annessi al progetto

(cfr. piano computo indici, ultima modifica aprile 2010) la superficie

utile lorda totale del progetto ammonta a 285.32 mq. Tenuto conto della

superficie edificabile del fondo (2'544 mq - 1902.12 mq = 641.88 mq), dell'indice

di sfruttamento massimo (0.4, art. 28 NAPR), addizionato del bonus (+10%) per

SUL sfruttabile per abitazione primaria (SULAP; cfr. art. 28 NAPR con rinvio

all'art. 15 NAPR; 25.68 mq), secondo lo stesso calcolo, la SUL risulterebbe

leggermente superata (Δ+ = 3.10

mq ca.).

Il municipio, dopo aver dato atto di tale circostanza, si è limitato a rilevare

il mancato conteggio nella SUL del vano ripostiglio (mq 15.32) previsto al

livello 2, direttamente accessibile dall'appartamento. La licenza edilizia è

stata dunque subordinata - tra l'altro - alla condizione di

presentare prima della richiesta d'inizio dei lavori di costruzione una variante

di progetto (ai sensi dell'art. 16 LE), che dovrà essere approvata,

che tenga conto di questo aspetto: nel computo della SUL deve essere pure

computato tale locale (..) non si approva pertanto la realizzazione del

locale ripostiglio (..) Si rende pure attenti che dovrà pure essere ripresentato

il calcolo degli indici pianificatori aggiornato (cfr. licenza edilizia, ad

1.

in fine; decisione su opposizione, pag. 3). Il Governo, dal

canto suo, ha semplicemente avallato tale condizione, ritenendola conforme al

diritto poiché la variante dovrà necessariamente ancora essere approvata

(..) ciò che non priva i qui ricorrenti di esprimersi nuovamente in merito alla

stessa.

A torto.

Il rispetto degli indici edificatori di una costruzione deve essere verificata

nell'ambito del rilascio del permesso. Per giurisprudenza, a livello di

progettazione, si impone l'ossequio integrale dei parametri fissati dalle norme

(cfr. STA 52.2009.305 del 5 ottobre 2009, consid. 6.2.; 52.2000.261 del 14

dicembre 2000, consid. 4). Nella misura in cui vi è un sorpasso degli indici che

deve essere corretto mediante un'adeguata riprogettazione, la licenza edilizia

non può essere rilasciata, subordinandola semplicemente alla condizione di

presentare una variante che tenga conto di tale aspetto, né, di

riflesso, a quella di ripresentare un calcolo degli indici aggiornato.

Nel caso concreto, è certo che lo stabile controverso determina un sorpasso

della SUL di almeno 18.42 mq [15.32 mq (ripostiglio) + 3.10 mq (secondo citato

piano computo indici)] rispetto a quella massima ammissibile (282.42

mq). A tale difetto non può essere posto rimedio mediante la semplice

soppressione del vano ripostiglio, affiancato ad un bagno e direttamente

accessibile dall'abitazione, e quindi a giusta ragione computato nella SUL.

Visto il progetto concreto, una simile soluzione è comunque insufficiente per

ripristinare il rispetto integrale degli indici. Occorre un ripensamento degli

spazi mediante adeguata progettazione.

4.4

Fermo quanto precede, può rimanere aperta la questione di sapere se nella

SUL debba essere computato anche il vano denominato terrazza/pergolato (19.63

mq; livello 4), dotato di cucina addossata ad una parete e sorretto da un

pilastro e che, come rileva il ricorrente RI 1, stando ai piani appare chiuso

da vetrate anche sui lati restanti. Si può unicamente annotare che se fosse

effettivamente chiuso o chiudibile, ben difficilmente potrebbe essere escluso

dalla SUL.

5.

Distanze dalla strada

5.1

Per principio, le costruzioni devono rispettare le linee di arretramento (cfr.

art. 9 cpv. 5 NAPR). Secondo l'art. 10 cpv. 1 NAPR, ultima frase, costruzioni

sotterranee possono essere eseguite, se non contrastano con gli scopi

perseguiti dall'art. 11, oltre le linee di edificazione sino ad una distanza di

2.50

m dal confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR.

5.2

In concreto, il progetto prevede di realizzare un'autorimessa interrata

con tre posteggi (livello 0; 118.35 mq) a ridosso del muro esistente

prospiciente via Aldesago, che verrebbe in parte demolito per formare l'accesso.

Ricordata la distanza minima (m 2.50) dalla strada esatta dall'art. 10 cpv. 1

NAPR, il municipio ha rilasciato il permesso alla condizione di presentare prima

della richiesta d'inizio dei lavori di costruzione una variante di

progetto (ai sensi dell'art. 16 LE), che dovrà essere approvata

che tenga conto che: (..) non si approva (..) l'autorimessa limitatamente

alla parte sporgente oltre la linea di arretramento di m 2.50 dal confine con

via Aldesago. Si rende pure attenti che, ai sensi dell'art. 49 NAPR, i raggi di

curvatura dell'accesso veicolare a bordo strada devono rispettare la specifica

norma VSS di riferimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che (anche)

questa condizione fosse conforme al diritto. La soluzione prospettata dal

municipio (presentazione e approvazione di una variante che preveda un

arretramento di m 2.50), ha aggiunto, risolverebbe il problema qui controverso e

renderebbe il progetto conforme ai parametri edilizi.

Anche qui, a torto.

La difformità riscontrata dal municipio non concerne un aspetto secondario o di

importanza minima. Il difetto impone una ridefinizione dei posteggi (due dei

quali attualmente addossati al muro a ridosso della strada) e degli spazi,

oltre che dell'accesso, da definire mediante un'adeguata progettazione. Lo

dimostra la stessa richiesta del municipio di inoltrare una variante dei

piani. Questo aspetto - tuttora incerto - non può però essere oggetto di una

clausola accessoria. Una simile richiesta (variante ai sensi dell'art. 16 LE) avrebbe

semmai dovuto essere avanzata già in corso di procedura, prima del

rilascio del permesso. Considerato che questo aspetto significativo incide oltretutto

anche sulla conformità dell'accesso e dei posteggi necessari, l'inoltro di una

nuova domanda di costruzione, conforme al diritto, non costituisce un onere

eccessivo per l'istante in licenza ma un'esigenza ineludibile.

6.

Considerato che, sulla base delle motivazioni che precedono, la

licenza edilizia non può comunque essere rilasciata, non mette conto di

esaminare le ulteriori censure avanzate dal ricorrente.

7.7.1

In conclusione, nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra,

consid. 1.1), il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione governativa e di quella municipale.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del

resistente CO 1, in ragione della sua preponderante soccombenza. Il comune ne

va per contro esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per

tutelare suoi interessi propri. Il resistente e il comune rifonderanno inoltre al

ricorrente RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), a

valere per entrambe le istanze.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 4 ottobre

2011 del Consiglio di Stato (n. 5389);

1.2. la risoluzione 17

settembre 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 la licenza

edilizia per edificare una casa unifamiliare (part. 1001) a Brè.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del resistente CO 1. Quest'ultimo

e il comune di Lugano, rifonderanno fr. 1'000.- ciascuno a RI 1 a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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