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Decisione

52.2011.526

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta

più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta

esecuzione della commessa messa a concorso. Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267

del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).

2.2. Giusta

l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere

la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione

della commessa al concorrente che presenta l'offerta economicamente più

vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1

RLCPubb/CIAP indica quali possibili criteri di aggiudicazione il

termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale

e il valore tecnico. L'art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP prescrive

invece che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o

sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione

e la scala e/o il metodo di valutazione.

L'esigenza di fissare

preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende

soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv.

3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e

delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di

pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,

il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il

proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione

di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei

criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno

sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente

le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di

scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione

soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente

non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di

valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una

scala delle note, congruente per tutti i criteri d'ag-

giudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati,

come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente

richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti (STA 52.2010.287 del 21

Considerandi

settembre 2010).

Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura libera,

quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di aggiudicazione,

a cominciare dal prezzo. Il committente è infatti tenuto ad indicare

già in sede di documentazione di gara come intende valutare questo criterio, sempre

che non sia l'unico previsto nel contesto di forniture di beni ampiamente

standardizzati (cfr., a quest'ultimo proposito, art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Essendo diversi i metodi utilizzabili ed i

risultati che ne conseguono, la preventiva indicazione del metodo che il

committente intende applicare per valutare il prezzo si impone come un'esigenza

altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore di ponderazione

assegnato a questo criterio (RDAT II-2003, n. 31; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010; sui principali metodi di valutazione

del prezzo impiegati in Svizzera vedi RDAT II-2002 n. 41).

3.

3.1. In

concreto, né il bando, né la documentazione di gara prevedevano alcun criterio

di idoneità particolare. Le condizioni di tipo amministrativo allegate

al capitolato di appalto si limitavano ad esigere dai concorrenti l'ossequio degli

usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali

e delle imposte, ecc.) enunciati all'art. 39 RLCPubb/CIAP. Quanto ai criteri di aggiudicazione, gli atti non ne

prevedevano di compatibilità ambientale legati al riciclaggio del PET (cfr.

art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Preannunciavano soltanto che le forniture sarebbero

state di regola aggiudicate al miglior offerente tenuto conto in ordine d'importanza

dell'economicità, dei criteri di qualità e servizio alla clientela, senza

tuttavia indicare alcun fattore di ponderazione. Le prescrizioni

concorsuali non definivano nemmeno - fosse anche per sommi capi - il metodo che

il committente intendeva applicare per valutare i diversi criteri, tanto quelli

di natura economica, quanto quelli di natura qualitativa. La violazione del

principio della trasparenza, costituita dalla mancata, preventiva definizione

della ponderazione dei criteri di aggiudicazione e del loro metodo di

valutazione, è pertanto manifesta.

3.2

Il committente ritiene nondimeno di

aver validamente fissato un criterio di idoneità particolare laddove ha

richiesto, per la fornitura dell'acqua minerale in bottiglie di PET, un prezzo

d'offerta comprensivo della tassa (recte: contributo anticipato) di riciclaggio.

A torto.

I criteri di idoneità devono essere

stabiliti in modo chiaro e preciso al momento dell'apertura del concorso.

Devono essere quindi esplicitati nelle prescrizioni di gara, unitamente alla

prove richieste per dimostrarne l'adempimento. Nella misura in cui servono ad

accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire la commessa, non possono

essere inseriti nell'elenco prezzi, dissimulati nel descrittivo del prodotto di

cui è chiesta la fornitura. Il ricorso va accolto già per questo motivo, con il

conseguente annullamento del provvedimento impugnato in quanto fondato su prescrizioni

concorsuali carenti, per non dir inesistenti.

Occorre aggiungere che la mancata,

preventiva definizione di adeguati criteri di idoneità particolare, nonché della

ponderazione e del metodo di valutazione di ogni criterio di aggiudicazione, costituisce

un difetto d'impostazione del capitolato che pregiudica irrimediabilmente

qualsiasi possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio

della trasparenza e della parità di trattamento. La lacuna è ancor più seria se

si considera che le condizioni di tipo amministrativo, trascurando di

definire chiaramente l'importanza e le modalità di valutazione dell'economi-cità,

dei criteri di qualità e servizio alla clientela, permettono in pratica al

committente di giustificare qualsiasi risultato.

Il fatto che il capitolato non sia stato

impugnato non consente di giungere a diversa conclusione. Nel caso di specie, l'omessa

predeterminazione dei criteri di idoneità, nonché del peso e del metodo

di valutazione dei criteri di aggiudicazione imposta dalla

legge (art. 10 cpv. 2 lett. j e k RLCPubb/CIAP) è

troppo importante e gravida di conseguenze per non comportare l'irrimediabile

annullamento della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura

concorsuale gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione

delle commesse pubbliche (Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino,

Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

l'impugnata risoluzione di esclusione. Si rinuncia a rinviare gli atti al committente

per nuova decisione, poiché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa

da non permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni del CIAP e del RLCPubb/CIAP.

5.

Per

evitare inutili partite di giro, non si preleva la tassa di giustizia a carico

dello Stato (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la

decisione 26 ottobre 2011 con la quale l'OSC ha escluso la RI 1 di __________ dalla

procedura di aggiudicazione della fornitura di generi alimentari, in particolare

bibite, alla Clinica __________ di __________ e al centro __________ di __________

relativamente al 2012 è annullata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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