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Decisione

52.2011.53

Progetto stradale comunale - difformità dell'opera con quanto previsto dal piano regolatore

10 novembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il piano regolatore

di RI 1, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 20 giugno 2006 (n.

3046), prevede, in località __________, una strada di servizio "tipo

1", che corre parallela alla linea __________). La legenda del piano del

traffico spiega che si tratta di una strada di servizio a due sensi, secondo il

seguente schema:

La cartografia specifica, infine, che la linea di arretramento è posta a

3 m.

B. Il municipio di RI

1 ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la

sistemazione della strada __________ dal 21 settembre al 20 ottobre 2009. Inserito

nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'acquedotto, esso prevedeva la posa

di una pavimentazione in asfalto, di una bordura in mocche (a sud), di un

guidovia centrale o laterale, di un guard rail (in alcuni punti) e di alcune

caditoie. Il campo stradale, complessivamente largo 2.80 m, era suddiviso in una parte larga 2.00 m per il traffico motorizzato, divisa da una fascia in

cubotti (larghezza 0.30 m) dalla superficie pedonale, larga 0.50 m (cfr. relazione tecnica § 4.1 pag. 12). Il progetto contemplava inoltre la formazione di

alcune piazze di scambio, realizzate attraverso un allargamento del campo

stradale sino a 4.80 m.

C. Con risoluzione 9

novembre 2009 (n. 376), il municipio di RI 1 ha approvato il progetto stradale;

nel contempo esso ha disatteso l'opposizione notificata da CO 1, proprietaria

del mapp. __________, sul quale era prevista la creazione di una delle piazze

di scambio, che avrebbe comportato l'espropriazione di una superficie di 36 mq.

D. Il 9 dicembre

2009 CO 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, domandando che il progetto

in questione non venisse approvato [recte: l'annullamento della

decisione di approvazione del municipio]. Per quanto qui interessa, essa ha contestato

la conformità dell'intervento con quanto stabilito dal piano regolatore in

vigore. Inoltre, secondo la ricorrente, il progetto si poneva in contrasto con

la legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile

2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), poiché non soddisfava i requisiti tecnici e di

sicurezza. L'opera prevista configurava, da ultimo, una disparità di

trattamento, perché solo alcuni proprietari erano gravati dalla costruzione

delle piazze di scambio.

E. Il 14 dicembre

2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, riconoscendo che il progetto

non era conforme a quanto previsto dal piano regolatore. Ha quindi stabilito

che la creazione di piazzole di scambio fosse discriminatoria. Da ultimo,

l'intervento non poteva essere confermato nemmeno in applicazione dell'art. __________

__________ delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che

permetteva, nell'ambito della realizzazione dei progetti esecutivi, correzioni

stradali e allargamenti entro le linee d'arretramento.

F. Con ricorso 28

gennaio 2011, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato e, di conseguenza,

la conferma di quella del municipio. Il comune spiega che l'opera non pregiudicherebbe

il futuro completamento dell'allargamento stradale, mentre la scelta in esame rispecchierebbe

le possibilità finanziarie del comune, nonché le attuali necessità del

comparto. Il progetto sarebbe in realtà conforme al piano regolatore e, anzi,

configurerebbe addirittura un caso di miglioria ai sensi dell'art. 36 Lstr, per

la quale non sarebbe necessaria una base pianificatoria. Infatti, attraverso le

piazzole di scambio e senza modificare l'assetto e la funzionalità della

strada, l'intervento permetterebbe di facilitare la circolazione senza

comportare un aumento del flusso veicolare, spezzando comunque la prospettiva

stradale, ingenerando un comportamento prudente e disciplinato da parte degli

automobilisti. In definitiva, esso migliorerebbe anche la sicurezza dell'opera.

In ogni caso il progetto non esorbiterebbe dal tracciato previsto dal piano del

traffico e nemmeno oltrepasserebbe le linee d'arretramento. Da ultimo, la

soluzione approvata si porrebbe in continuità con quella adottata dal comune __________,

sul cui territorio essa prosegue. Annullando la decisione del municipio, il Governo

avrebbe così leso l'autonomia comunale.

G. Chiamati a presentare

una risposta, il Consiglio di Stato e CO 1 sollecitano la reiezione

dell'impugnativa, mentre la Divisione non si determina. Delle tesi si dirà, se

necessario, in seguito.

H. Nell'ulteriore

scambio d'allegati le parti ribadiscono le proprie domande, sviluppando le

rispettive tesi e allegazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la

tempestività del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 Lstr. La legittimazione

attiva del comune è certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile grazie al

combinato dei disposti 31 cpv. 1 e 25 Lstr).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare,

il sopralluogo sollecitato dal ricorrente non è atto a procurare elementi utili

ai fini del presente giudizio, la situazione dei luoghi risultando chiara dalla

documentazione prodotta dalle parti con le rispettive memorie scritte.

Considerandi

2.

La Lstr

conferisce ai comuni e agli altri enti locali la competenza di provvedere alla

costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade,

delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e di

distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e

quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 4 cpv. 2 Lstr). Essi sono fondamentalmente

autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6

Lstr e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio

1990.

consid. 3.2). Il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo

è, difatti, limitato alla verifica della legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato d'opportunità della stessa (art.

61.

cpv. 1 LPamm).

3.

Oggetto

della controversia è la conformità del progetto approvato dal municipio con la pianificazione

dell'utilizzazione sancita dal piano regolatore in vigore. Il comune ricorrente

ritiene, contrariamente a quanto stabilito dal Governo nella decisione impugnata,

che l'opera rientri nell'ambito di quanto permette il piano del traffico e, in ogni

caso, concesso dall'art. __________ NAPR. Essa configurerebbe inoltre una

miglioria, per la quale non è richiesta una base pianificatoria (art. 36 Lstr).

Le tesi non possono essere accreditate.

3.1

L'art. 28 cpv. 2 lett. p della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL

7.1.1

) prevede che le rappresentazioni grafiche fissino, in particolare, la

rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con

la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i

sentieri e i posteggi pubblici. Il piano regolatore di RI 1, tuttavia, va oltre

a quanto stabilito dalla norma, non limitandosi a riservare il

sedime necessario alle opere viarie. Esso si spinge, invece, fino a determinare

in modo imperativo anche le sezioni tipo delle strade. Queste sono, infatti,

indicate nella legenda del piano del traffico, che è un elemento vincolante del

piano regolatore (cfr. art. 26 cpv. 2 LALPT e contrario). Nella misura

in cui il piano già fornisce i dettagli dell'opera, questi non possono più

essere messi in discussione nell'ambito del progetto stradale. Una loro

modificazione può avvenire unicamente attraverso una procedura di variante del

piano regolatore.

3.2

Il progetto in esame diverge in modo importante da quanto fissato dal

piano regolatore. Esso non rispetta nessuno dei parametri della sezione tipo,

discostandosi a tal punto da costituire, a tutti gli effetti, una tipologia di

strada differente. Difatti, l'impostazione pianificatoria prevede una

carreggiata della larghezza complessiva di 5.00 m, percorribile in due sensi e con un'area di 1.50 m di principio riservata ai pedoni. Il

progetto in esame prevede invece una carreggiata di soli 2.80 m, con alcune piazzole la cui larghezza complessiva è di m 4.80. Essa permette l'incrocio delle

autovetture unicamente in corrispondenza di queste. Il calibro della

carreggiata, lo spazio riservato ai veicoli e quello previsto per i pedoni,

divergono in maniera importante, ciò che determina la difformità dell'opera con

il piano regolatore. Nulla muta al riguardo il fatto che il progetto non

oltrepassi, da un punto di vista spaziale, i limiti di quanto previsto dal tracciamento

del piano regolatore e, in particolare, rispetti le linee di arretramento. Per

lo stesso motivo, è ininfluente il fatto che l'art. __________ NAPR permetta,

mediante l'elaborazione di progetti esecutivi, eventuali correzioni stradali, allargamenti

ecc. all'interno delle linee di arretramento: ciò non permette comunque di

poter considerare il progetto in esame conforme alla pianificazione. Nello

stesso ordine d'idee, anche se si volesse ammettere che il progetto non pregiudichi,

in linea di principio, l'esecuzione futura dell'opera così come prevista dal

piano del traffico, ciò non lo pone in consonanza col piano regolatore. In ogni

caso, il progetto in esame non può nemmeno essere ritenuto una realizzazione

parziale (sorta di prima tappa) della strada come prevista dal piano del traffico.

3.3

Ininfluente si avvera il fatto che la strada in esame continuerebbe

nell'attiguo comune di __________ con una tipologia analoga a quella del progetto.

Con tale argomentazione il comune misconosce che la coordinazione tra le due

tratte sarebbe - semmai - dovuta avvenire in sede pianificatoria (cfr. anche supra,

3.

). Non sono, del resto, qui adempiuti i severi criteri per un controllo

incidentale del piano del traffico (DTF 127 I 103 consid. 6a e 6b, 119 Ib 480

consid. 5c, 116 Ia 207 consid. 3b, 106 Ia 383 consid. 3b; STF

1A.145/1998-1P.359/1998 del 7 luglio1999 parz. pubbl. in: RDAT II-1999 n. 62

consid. 10c,1P.193/1997-1P.195/1997 del 5 settembre 1997 parz.

pubbl. in: ZBl 1999 pag. 218 segg. consid. 3). Esame che,

in ogni caso, nemmeno è stato sollecitato dal ricorrente.

4.

Il

progetto non rientra neanche nell'ambito d'applicazione dell'art. 36 Lstr, che

permette l'attuazione delle migliorie anche in assenza di una base

pianificatoria, direttamente tramite un progetto stradale comunale (cpv. 1). La

norma stessa spiega (cpv. 2) che per migliorie s'intendono gli interventi di

adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione

dell'ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell'uso e della

funzione della strada. Si tratta dunque di opere minori, prevalentemente intese

a perfezionare la qualità della strada, senza modificarne l'aspetto e la

destinazione e la cui incidenza, dal punto di vista pianificatorio, tecnico ed

economico, è ridotta a dimensioni modeste rispetto alla situazione esistente (Davide Socchi, Commento alla nuova legge

sul coordinamento delle procedure e alla revisione della legge sulle strade,

in: RtiD I/2007 pag. 275 segg., 346). Il progetto pubblicato non rientra, con

ogni evidenza, nel concetto di semplice miglioria. Esso prevede, infatti, la

costruzione di una nuova tipologia di strada, caratterizzata dalla realizzazione

di più aree di scambio sul terreno privato, con modifica sostanziale dell'aspetto

dell'opera, nonché della sua attrattività per il transito che, in quanto tale,

dev'essere pianificata.

5.

Poiché il

ricorso dev'essere respinto già solo per i motivi testé esposti, non occorre

nemmeno verificare se sussiste la disparità di trattamento rilevata dal Governo

in relazione alla creazione delle piazze di scambio.

6.

Da ultimo,

la decisione impugnata non ha leso l'autonomia comunale, istituto che, per

costante giurisprudenza, non consente di tutelare una soluzione contraria al

diritto (DTF 116 Ia 221 consid.

2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23 consid. 2, 1989 n. 26 consid. 2c

con rinvii). Ora, è vero che nell'ambito dell'interpretazione del vincolo di

piano regolatore, rispettivamente dell'art. __________ NAPR, occorre

riconoscere una certa latitudine di giudizio al municipio, trattandosi di

diritto autonomo comunale. Tuttavia, la soluzione alla quale esso era giunto è

insostenibile e, dunque, lesiva del diritto.

7.

Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Il comune

è apparso in causa nella sua veste istituzionale, per cui può essere sollevato

dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm), ma non

dal versamento di adeguate ripetibili a CO 1, assistita da un patrocinatore

(art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso

è respinto.

2.

Non si

preleva una tassa di giustizia. Il comune verserà a CO 1 fr. 1'000.- per

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario