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Decisione

52.2011.537

Autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola

15 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13

luglio 2010 la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e

dell'economia ha autorizzato RI 1, RI 2 e RI 3 all'acquisto dell'azienda

agricola "__________", ai mappali __________, di proprietà __________,

sui quali CO 3 è beneficiario dall'inizio degli anni settanta di un contratto

di affitto. Il contratto di compravendita è stato sottoscritto da RI 1, RI 2 e RI

3 il 24 settembre 2010. Interpellato dal notaio rogante nella sua qualità di

affittuario dei fondi oggetto della compravendita, CO 3, che da svariati

decenni lavora e gestisce la medesima azienda, dapprima con il padre, poi da

solo e, da ultimo con il figlio __________, ha dichiarato di essere

intenzionato ad esercitare il diritto di prelazione in suo favore. A tal fine,

con decisione 23 novembre 2010 la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha quindi

parimenti autorizzato CO 3 all'acquisto dell'azienda agricola in questione.

B. Avverso la

predetta decisione dipartimentale RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti l'8 gennaio 2011

dinanzi al Consiglio di Stato che, con decisione 16 marzo 2011, ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione ricorsuale. Il Tribunale

cantonale amministrativo, adito dagli insorgenti, in data 20 maggio 2011 ha invece riconosciuto la potestà ricorsuale di RI 1, RI 2 e RI 3 e ha annullato la pronuncia governativa

disponendo nel contempo il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo

giudizio.

C. Con decisione

12 ottobre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. In sunto, esso ha

considerato come CO 3, malgrado l'età avanzata (è nato nel 1933), sia ancora

attivo professionalmente nell'azienda e assuma un ruolo importante nella conduzione

aziendale unitamente al figlio __________ (classe 1977) al quale nel 1998 è

stata trasferita l'azienda per poter continuare a beneficiare dei pagamenti

diretti. L'autorizzazione ad esso rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura ai

fini dell'acquisto dei fondi dell'azienda

agricola è dunque stata ritenuta perfettamente legittima.

D. Avverso la

decisione governativa RI 1, RI 2 e RI 3 presentano ricorso al Tribunale, senza

peraltro formulare precise domande. Essi contestano la qualità di coltivatore

diretto di CO 3, che a mente loro non gestirebbe più personalmente l'azienda,

passata in gestione al figlio __________. In tali circostanze, l'autorizzazione

in suo favore non avrebbe dunque ragione d'essere.

E. Al ricorso

si oppongono CO 3, il Consiglio di Stato e la Sezione dell'agricoltura. La

Commissione di vigilanza si rimette invece al giudizio del Tribunale. Le

rispettive motivazioni verranno riprese se del caso nei considerandi

successivi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 20 cpv. 2 legge

sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007

(LDFRAAgr; RL 8.1.3.1), il gravame è tempestivo (art. 20 cpv. 3 LDFRAAgr) e la

legittimazione dei ricorrenti è data (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Fatta riserva di quanto

espresso al consid. 3.1, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove

richieste dai ricorrenti, sono in parte già state evase con l'inoltro delle

risposte (incarto del Consiglio di Stato, richiamo __________ del contratto d'affitto

con CO 3, già agli atti) o riguardano questioni estranee o incontestate nell'ambito

della presente vertenza (richiamo dell'autorizza-zione a costruire un'azienda

agricola in favore di __________, richiamo delle offerte pervenute a seguito di

pubblico bando e dei pagamenti del canone di affitto dell'azienda agricola).

Per la facoltà che compete all'autorità giudicante di valutare anticipatamente

la rilevanza delle prove offerte dalle parti (cfr. fra tante DTF 131 I 153

consid. 3, 124 I 208 consid. 4a; STF 1C_167/

2009 del 30 aprile 2009 consid. 2.2.1,1C_151/2007 dell'11 ottobre 2007,

consid. 2.2), esse vengono pertanto respinte.

Considerandi

2.

2.1. Chiunque

intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere

un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art. 61 cpv. 1

e 80 legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991; LDFR; RS 211.412.11),

autorizzazione che viene rilasciata solo se, cumulativamente, il prezzo

pattuito non è esorbitante e l'acquirente è un coltivatore diretto (cfr. art.

63.

LDFR). L'art. 9 cpv. 1 LDFR definisce il coltivatore diretto come colui che

coltiva di persona il suolo agricolo o, se si tratta di un'azienda agricola, la

dirige personalmente. Il cpv. 2 della medesima norme soggiunge che è idoneo

alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie secondo la concezione usuale

nel Paese, per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente

un'azienda agricola. L'attività dirigenziale da sola non basta all'adempimento

delle condizioni dell'art. 9 LDFR. Occorre, ai fini del riconoscimento della

qualità di coltivatore diretto di un'azienda, che la persona vi lavori concretamente

in maniera sostanziale (DTF 115 II 181 consid. 2a). Quanto alla capacità di

coltivazione diretta, si suppone che l'interessato possegga mediamente i

requisiti le qualità tanto professionali quanto morali e fisiche che gli

consentano, secondo gli usi propri dell'agricoltura, di coltivare in modo

conveniente un'azienda (DTF 110 II 488 consid. 5; Eduard Hofer in: Das bäuerliche Bodenrecht,

Kommentar zum BGBB, 2.a ed., Brugg 2011, n. 31 e segg.). Ciò è il caso

del coltivatore che ha seguito una scuola di agricoltura o di colui che ha già

gestito secondo le regole dell'arte un fondo o un'azienda simile a quella che

intende acquistare (STF 5A.17/2006 del 21 dicembre 2006 consid. 2.4.1;

Yves Donzallaz, Traité de droit

agraire suisse: droit public et droit privé, Berna 2006, n. 3215). Non è

per contro determinante, per la definizione di coltivazione diretta, la

proprietà del fondo o dell'azienda così come la mancanza di iscrizione nei

registri agricoli cantonali non permette ancora di negare tale requisito, ritenuto

come questi abbiano principalmente lo scopo di gestire i pagamenti diretti, che

il coltivatore percepisce in modo facoltativo (STF 2C_747/ 2008 del 5 marzo

2009.

consid. 3.3; Yves Donzallaz,

op. cit., n. 3285).

2.2

Per la valutazione

delle capacità di coltivazione e gestione dell'interessato possono essere

prese in considerazione anche le competenze di altri membri della famiglia e di

terzi che prestano lavoro nell'azienda (DTF 111 II 326 consid. 2c/bb). Questo

approccio tende a favorire le aziende agricole di famiglia, nelle quali normalmente

il grosso del lavoro viene svolto dai familiari stessi, rinunciando a forze lavorative

esterne, garantendo in tal modo la continuità dell'azienda (Eduard Hofer, op. cit., n. 19 e 36 ad

art. 9). In una certa misura, i discendenti possono anche compensare la

mancanza di requisiti da parte di colui che pretende di adempiere le condizioni

di coltivatore diretto (Yves Donzallaz,

op. cit., n. 3290 e segg.). A conferma di questa prassi, il Tribunale federale

ha ribadito di recente, nella decisione pubblicata in DTF 134 III 586 che

riguardava l'attribuzione di

un'azienda agricola ad un coerede già in età avanzata, contestata per questo

motivo, che la presenza di discendenti capaci e idonei all'agricoltura può

costituire un criterio per la valutazione del requisito della coltivazione

diretta di cui all'art. 9 LDFR. Ha pertanto confermato la decisione dell'autorità

cantonale di ammettere la qualifica di coltivatore diretto a tale coerede,

allora quasi ottantenne, grazie al fatto che il di lui figlio gli sarebbe subentrato

nell'attività agricola (consid. 3.1, in particolare 3.1.4).

3.

I ricorrenti contestano la

qualifica di coltivatore diretto del resistente a motivo della sua avanzata età

e del fatto che egli non gestisce più l'azienda agricola "__________",

da alcuni anni trasferita al figlio __________. Il futuro dell'azienda non potrebbe

pertanto essere garantito dal resistente, non essendo ammissibile, a mente

loro, prendere in considerazione il lavoro svolto dal figlio ai fini della

valutazione del criterio della coltivazione diretta, nemmeno se considerata nell'ottica

di una conduzione familiare. Tanto più che il figlio non è affittuario dei

terreni dell'azienda, essendo il contratto stato sottoscritto dal padre, qui

resistente. Tali considerazioni misconoscono manifestamente i criteri sopra ricordati

vigenti in materia e devono essere senz'altro rigettate.

3.1

Anzitutto, è bene ricordare che oggetto della presente vertenza è l'autorizzazione

rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura al resistente per l'acquisto dell'azienda

agricola in parola. Autorizzazione rilasciata in quanto la condizione di

coltivatore diretto del resistente è stata ritenuta adempiuta. Le censure che i

ricorrenti svolgono in merito al contratto di affitto e al diritto di

prelazione dell'affittuario, così come le conclusioni che essi ne vorrebbero

far dipendere, esulano dalla procedura che qui ci occupa, limitata alla

questione di sapere se a ragione o a torto il Consiglio di Stato ha confermato

l'autorizzazione all'acquisto dell'azienda e, di riflesso la condizione di coltivatore

diretto del resistente. Esse sono quindi irricevibili e non possono essere esaminate.

3.2

L'azienda agricola "__________" è da oltre 50 anni gestita dalla

famiglia CO 3. Nel 1951 il padre del resistente aveva preso in affitto i

terreni dall'allora __________. Nel 1963 è formalmente subentrato nella

conduzione dell'azienda CO 3 che ha continuato l'attività agricola anche dopo

il decesso del padre e negli anni è stato affiancato dal figlio __________ che

gli è ufficialmente succeduto nel 1998, anche se il resistente ha continuato a

prestare il suo lavoro nell'azienda familiare, dove tuttora vive con la moglie

e il figlio. Sulle capacità morali, fisiche e professionali di conduzione dell'azienda

agricola del resistente nemmeno i ricorrenti osano avanzare critiche. Viste le

ricordate esperienze lavorative nella conduzione a proprio rischio e pericolo della

medesima azienda, non vi sarebbe comunque spazio per alcun dubbio in proposito.

Vero è invece che il resistente non ha più un'età tale da poter garantire, da

solo, il futuro dell'azienda, condizione che potrebbe anche

precludere all'insorgente la qualifica di coltivatore diretto (cfr. a riguardo Yves Donzallaz, op. cit., n. 205).

Tuttavia, dall'incarto risulta che egli gode di buona salute ed è tuttora in grado

di svolgere i lavori di cui un'azienda del genere necessita, che intraprende,

accanto al figlio, regolarmente e quotidianamente le attività sul terreno e,

sempre con quest'ultimo, svolge anche compiti dirigenziali, prendendo decisioni

in merito alle attività agricole pianificate e da pianificare. Si può quindi

ben affermare che il resistente è tuttora attivo presso l'azienda in misura

affatto secondaria. Se si considera poi che ad affiancarlo nella conduzione dell'azienda

vi è il figlio __________, nato nel 1977 e già attualmente attivo presso la

medesima, l'età del resistente può passare in secondo piano poiché, in ogni

caso, il futuro dell'azienda è garantito dal discendente che ha seriamente

manifestato la sua volontà di continuare l'attività agricola svolta da oltre

sei decenni dalla famiglia CO 3. In effetti, contrariamente a quanto asserito

nel gravame, non è per nulla contrario al diritto considerare anche le forze

lavorative dei familiari, nella fattispecie quelle del figlio del resistente, per

concludere, come ha fatto la Sezione dell'agricoltura prima e il Consiglio di

Stato nella decisione impugnata poi, che il resistente può beneficiare della

qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 9 LDFR. Aggiungasi che se è

possibile considerare l'obiettivo di continuità dell'azienda anche qualora un

discendente non ha ancora terminato la sua formazione professionale e non adempie

quindi le condizioni di coltivatore diretto se non con l'aiuto di un membro

della sua famiglia (cfr. STF 5C.274/2002 del 22 aprile 2003 consid. 3.2 e

rinvii), a maggior ragione si giustifica di inglobare nella valutazione anche

il discendente che questa formazione l'ha già terminata e che risponde appieno,

a sua volta, ai requisiti della coltivazione diretta, evenienza che si verifica

per l'appunto in concreto.

Queste

conclusioni non vengono sovvertite nemmeno per il fatto che il padre non è più

iscritto presso la Sezione dell'agricoltura quale gestore dell'azienda, mentre

lo è il figlio. In effetti, come ricordato al considerando precedente, tale

iscrizione soddisfa primariamente le esigenze per il beneficio dei pagamenti

diretti e non è per contro decisiva per la valutazione della coltivazione diretta.

Il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei fondi dell'a-zienda "__________"

resiste di conseguenza a tutte le critiche ricorsuali e non può che trovare

conferma in questa sede.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto nella

misura in cui è ricevibile. Le spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

in solido, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Al resistente, patrocinato da

un legale, va riconosciuta un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essi

sono tenuti a rifondere a CO 3 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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