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Decisione

52.2011.543

Mancata concessione di un congedo pagato quale sportivo d'élite

2 luglio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2.4.1.8), mentre quelli non pagati che non sono di diritto sono decisi dal

funzionario dirigente rispettivamente, una volta istruita dal servizio

centrale, dal capo dell'ufficio d'insegnamento o di formazione, sentiti i direttori

di sede interessati, per i docenti che operano in più sedi; per congedi superiori

a 3 mesi consecutivi la decisione spetta al direttore della rispettiva

divisione (art. 32 cpv. 1 RDS);

che nella fattispecie la ricorrente aveva sollecitato la concessione di due

giorni di congedo pagato per poter partecipare agli europei di cross 2010;

che dagli atti non risulta che la SRU si sia mai pronunciata su questa

richiesta;

che, viste le differenti competenze delle istanze coinvolte, non si può nemmeno

ritenere che la domanda sia stata implicitamente evasa, ovvero respinta, a

seguito dell'emanazione della decisione 21 maggio 2011, con cui il direttore

del CPC ha accordato un congedo non pagato;

che, inoltre, la decisione del direttore

del CPC di __________ è stata chiaramente emanata da un'autorità incompetente

ed è pertanto affetta da nullità, vizio che deve essere

rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso, in qualsiasi momento nel corso

della procedura e indipendentemente dal fatto che una parte abbia sollevato la relativa

censura (Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a

ed., Zurigo 2006, n. 955 con riferimenti giurisprudenziali);

che, infatti, la ricorrente è docente di italiano con sede di servizio presso

la __________ (SPSE) __________ ela __________ (SSAT) di __________;

che, pertanto, secondo i ricordati disposti legislativi, la competenza a decidere

Considerandi

in merito ad un congedo non pagato (peraltro nemmeno formalmente postulato

dalla ricorrente), sarebbe semmai spettata al capo dell'ufficio

d'insegnamento o di formazione, sentiti i direttori del CPC di __________ (da cui dipende organicamente la SPSE di __________) e della SSAT di __________;

che evidentemente una direttiva interna quale quella emanata il 23 settembre

2010.

dalla Sezione amministrativa del DECS in merito alla concessione di

congedi, non può costituire in questo caso una base

legale sufficiente per derogare al quadro legislativo applicabile; anzi, la

stessa si pone in palese contrasto con quanto stabilito dagli art. 46, 50 e 32

RDS e non può assolutamente trovare applicazione;

che, infine, non si vede alcun motivo per riconoscere alla ricorrente 4 giorni

di congedo non pagato (con equivalente deduzione dallo stipendio), dal momento

che la stessa è stata assente solo due giorni lavorativi (venerdì 10 e lunedì

13), dovendo fare necessariamente astrazione da sabato

11.

e domenica 12 dicembre 2010, notoriamente giorni non lavorativi e per i

quali non deve essere concessa alcuna autorizzazione per l'assenza dal lavoro;

che le fuorvianti indicazioni contenute sempre nella citata direttiva

amministrativa non possono dunque essere seguite, nemmeno per questo aspetto;

che già solo per questi motivi il ricorso deve essere

accolto, con annullamento della decisione impugnata e di quella del direttore

del CPC da essa tutelata;

che visto questo esito ci si può esimere dall'esame delle ulteriori censure ricorsuali;

che l'incarto viene trasmesso alla SRU affinché si pronunci sulla richiesta

della ricorrente di poter essere messa al beneficio di un congedo pagato per i

giorni di venerdì 10 e lunedì 13 dicembre 2010;

che la sorte della trattenuta già operata sullo stipendio della docente del

mese di gennaio 2011 corrispondente a 4 giorni lavorativi dipenderà dunque dalla

decisione che verrà presa dalla SRU;

che in caso di conferimento di un semplice congedo non pagato, alla ricorrente

dovrà essere in ogni modo restituito il salario di due giorni;

che, visto l'esito, non si prelevano né tasse né spese (art. 28 LPamm) e non si

assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 26 ottobre 2011 (n. 5936) del Consiglio di

Stato e la decisione 21 maggio 2011 del direttore del CPC di __________ sono

annullate;

1.2. gli atti sono rinviati

alla SRU affinché proceda all'evasione della richiesta di congedo pagato

presentata dalla ricorrente, come indicato nei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile tale ricorso, entro il

medesimo termine, è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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