52.2011.551
Posa presso un incrocio stradale di due contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
10 gennaio 2013Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2011.551
Lugano
10 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti,
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 21 novembre 2011 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 26 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5932) che ha accolto
l'impugnativa presentata da CO 1 ed CO 2 contro la decisione 27 maggio 2011
con cui il municipio di RI 1 ha rilasciato al proprio comune la licenza
edilizia per la posa di due contenitori interrati per i rifiuti al mapp. __________
di quel comune, sezione di __________;
viste le risposte:
- 2 dicembre 2011 dell'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC);
- 5 dicembre 2011 di CO 2 e CO 1;
- 7 dicembre 2011 del Consiglio di
Stato;
considerati gli scritti 16 e 19 novembre
2012 del Tribunale e le osservazioni:
- 29 novembre del comune di RI 1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Preso atto
del messaggio municipale n. 21/2009 del 16 febbraio 2009, il 6 aprile 2009 il
consiglio comunale del comune di RI 1 ha stanziato il credito per l'acquisto e
la posa di un certo numero di contenitori interrati per rifiuti solidi urbani
(RSU) in 45 zone del suo comprensorio, conformemente al progetto quadro
allestito dalla __________ SA.
Il progetto prevede segnatamente
la posa, su uno slargo di via __________ a __________ (mapp. __________), poco
prima dell'incrocio con la strada cantonale di via __________, di due contenitori
del tipo Lugano, di cui uno di riserva, costituiti da una struttura
interrata composta da un cassero stagno da 5 mc in calcestruzzo e da un
contenitore interno prefabbricato, sempre da 5 mc, in alluminio striato.
L'impianto contempla pure una colonnina, sporgente dal terreno (cm 74 x 77 x
110), munita di bocca ribaltabile per l'introduzione dei sacchi e di un gancio
per il sollevamento del contenitore nel corso delle operazioni di vuotatura.
L'opera è completata in superficie con un piano calpestabile standard in
lamiera striata d'alluminio al naturale e con un'area di sosta (un posto auto) per
gli utenti, prevista a est (verso via __________) dei due contenitori.
b. Il 16 gennaio 2011, constatato
l'inizio dei lavori per la posa dei suddetti contenitori, CO 2, quest'ultimo proprietario
dei fogli PPP __________ e __________ del fondo base mapp. __________, confinante
con la strada comunale di via __________, ne ha chiesto a nome dei comproprietari
del mapp. __________ la sospensione, postulando altresì la presentazione di una
domanda di costruzione.
In data 14 febbraio 2011, il comune
di RI 1 ha pertanto chiesto al suo municipio il permesso per la posa in via __________,
nei pressi dell'incrocio con via __________, di due contenitori interrati per
rifiuti solidi urbani.
La domanda, pubblicata dal 24
febbraio all'11 marzo 2011, ha suscitato l'opposizione dei comproprietari del
mapp. __________, che, tra l'altro, hanno evidenziato come il comune avesse nel
frattempo già proceduto alla posa dei controversi contenitori.
Raccolto l'avviso favorevole dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 74277), il 27 maggio 2011
il municipio ha rilasciato al comune la postulata licenza (in sanatoria). Al
contempo, ma con atto separato, ha disatteso l'opposizione sollevata.
B. Con decisione 26
ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1
e CO 2 avverso il sud-detto provvedimento municipale, annullandolo.
Rilevato che lo slargo di via __________ è inserito in zona residenziale (R),
il Governo ha ritenuto che la posa dei due contenitori non rispettasse la
distanza minima dalla strada comunale, sancita dagli art. 4.7.3.7 e 5.2.2 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________. Inoltre,
l'Esecutivo cantonale ha espresso seri dubbi sull'ubicazione scelta per
la posa dei controversi contenitori.
C. Con ricorso 21 novembre 2011, il
comune soccombente si aggrava contro il predetto giudizio governativo dinnanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia
annullato e che gli atti siano rinviati al Governo per una nuova decisione, dopo
aver offerto alle parti la facoltà di esprimersi intorno alla concessione di
una deroga alla distanza dalla strada. In via subordinata, ne postula semplicemente
l'annullamento.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver accolto il
ricorso in base ad un argomento - la distanza dalla strada - non prospettato
nell'impugnativa inoltrata dagli opponenti, senza dare la possibilità alle
parti di esprimersi in merito. Il ricorrente rileva poi che l'impianto in
discussione non sarebbe soggetto a li-cenza edilizia. Non dovrebbe quindi
essere autorizzato, né, dunque, rispettare la distanza dalla strada. Qualora
invece necessitasse di un permesso edilizio, bisognerebbe considerare che, es-sendo
assimilabile ad una costruzione sotterranea, sfuggirebbe all'ordinamento sulle
distanze oppure che, qualora ciò non fosse il caso, potrebbe beneficiare di una
deroga giusta l'art. 11.3.1 NAPR. Infine, l'insorgente contesta che
l'ubicazione dei contenitori litigiosi sia pericolosa per la circolazione
pedonale e veicolare.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti CO 1 ed CO 2, con
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in appresso. Dal
canto suo, l'UDC si rimette al giudizio di questo Tribunale.
E. Con scritti 16 e
19 novembre 2012, questo Tribunale ha informato le parti di aver acquisito
dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità l'estratto
originale del piano delle zone e del piano del traffico e AP-EP di __________,
riservandosi l'applicazione della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr;
RL 7.2.1.2). Delle osservazioni formulate dal comune di RI 1 si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1.1.1. Nella
misura in cui la controversa licenza è stata rilasciata in base alla legge
edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la
legittimazione attiva del co-mune ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa,
tempestiva (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, completati con la
documentazione (piano delle zone e piano del traffico e delle attrezzature e
costruzioni d'interesse pubblico, entrambi del luglio 1994) richiesta dal
Tribunale alla Sezione dello sviluppo territoriale (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il
sopralluogo sollecitato dai resistenti non appare idoneo a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.Preliminarmente,
data la sua natura formale, va esaminata la censura sollevata in merito all'asserita
violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente ravvisa tale lesione nel
fatto che il Governo ha omesso di prospettargli l'argomento - la disattenzione
della distanza dalla strada - che lo ha portato ad accogliere l'impugnativa
inoltrata dagli opponenti e ad annullare la licenza edilizia. Sennonché, ci si
può chiedere se il tema fosse effettivamente del tutto nuovo ed imprevedibile,
posto che gli opponenti qui resistenti avevano censurato il mancato rispetto
della linea di arretramento dal campo stradale in sede di opposizione. In concreto,
la questione non merita tuttavia di essere approfondita, dato che l'omissione censurata
non sarebbe comunque suscettibile di giustificare l'annullamento del giudizio
impugnato. Ad ogni buon conto, il ricorrente ha infatti avuto la possibilità di
censurare l'argomento davanti a questo Tribunale, dotato al riguardo di piena
cognizione. In tal senso, la lesione del diritto di essere sentito è, semmai,
da considerarsi sanata (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii).
3.3.1. La legge federale sulla protezione
dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814), conferisce la competenza della
gestione e dello smaltimento dei rifiuti ai Cantoni (cfr. art. 31 e segg.
LPAmb). Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004
(LALPAmb; RL 9.2.1.1) affida ai comuni, in particolare, il compito di a) organizzare
sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) organizzare la
raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti
per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di
un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; c) svolgere gli ulteriori
compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. I comuni, soggiunge il secondo
capoverso di tale norma, possono organizzare il servizio di raccolta in
collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche
privati. Essi disciplinano inoltre i compiti di loro competenza mediante
apposito regolamento (cpv. 3).
3.2. Per quanto qui interessa, il comune di RI 1 ha dato seguito a questo
mandato prevedendo 45 aree di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo tale
da assicurarne una distribuzione ottimale sul territorio e di garantire così un
servizio consono agli abitanti delle zone residenziali. Un punto è situato,
come già accennato in narrativa, su via __________ a __________, nei pressi
dell'incrocio con via __________, a fianco del mapp. __________ dei resistenti,
sullo slargo che si trova tra il campo stradale vero e proprio e la proprietà di
questi ultimi. Secondo il progetto, lì verrebbero interrati due contenitori per
rifiuti solidi urbani, sporgenti al di fuori del terreno all'incirca un metro.
4.4.1. Partendo
dal presupposto che lo slargo ove sono collocati i due controversi contenitori
è inserito in zona residenziale (R), il Governo ha ritenuto che tale
collocazione non fosse rispettosa della distanza minima (m 4.00 dal ciglio, m
7.00 dall'asse) dalla strada comunale prescritta dagli art. 4.7.3.7 e 5.2.2
NAPR di __________. Aggravandosi contro tale deduzione, il ricorrente sviluppa
un ragionamento a cascata. Avantutto, nega che l'impianto sia soggetto a
licenza edilizia ed alle norme sulle distanze. Qualora invece necessitasse di
un permesso edilizio, sfuggirebbe all'ordinamento sulle distanze in quanto
assimilabile ad una costruzione sotterranea. Infine, qualora non configurasse
un manufatto sotterraneo, potrebbe beneficiare di una deroga giusta l'art.
11.3.1 NAPR.
4.2. Giusta l'art. 3
cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), non soggiacciono a licenza secondo la LE gli
edifici o gli impianti la cui approvazione è disciplinata dalla legge sulle
strade. Il permesso per la costruzione di strade comunali pubbliche o aperte al
pubblico (art. 1 cpv. 1 Lstr), ossia di opere destinate alla circolazione dei
veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 Lstr), è rilasciato dal municipio, che
decide simultaneamente sulle opposizioni al diritto d'espropriazione e sulle
domande di modificazione dei piani (art. 34 Lstr). Secondo la giurisprudenza, tale
competenza non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte
le opere edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo
stradale. Soggiacciono quindi a tale procedura tanto le costruzioni che servono
direttamente alla circolazione stradale, agevolandola oppure ostacolandola,
quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che
interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto
previste sull'area della strada definita dal piano regolatore [cfr., con riferimento
ai contenitori (interrati) per rifiuti, STA 52.2008.422-427 del 31 maggio 2010
consid. 3; 52.2002.163 del 30 luglio 2002 consid. 3.1. pubbl. in RDAT I-2003 n. 42 consid. 2; RDAT I-2005 n. 31 consid. 2.1.].
4.3. Il controverso impianto,
previsto e collocato dal municipio sul lato sud di via __________, in
prossimità dell'intersezione con via __________, costituisce senza dubbio una costruzione,
ovvero un'opera edilizia, rilevante dal profilo del diritto pianificatorio,
edilizio ed ambientale, destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
In quanto tale, è
certo che deve essere autorizzata. Non può pertanto essere seguito il
ricorrente laddove afferma, peraltro smentendo il suo stesso agire, che l'opera
non sarebbe soggetta a licenza edilizia, tralasciando tuttavia di indicare in
base a quale altra procedura potrebbe o dovrebbe essere approvata. Si tratta dunque
anzitutto di stabilire se l'impianto in discussione è disciplinato dalla LE,
come ritenuto dal Governo, o da un'altra normativa, in specie dalla Lstr.
Ora, in base al piano (originale)
del traffico di __________ acquisito dal Tribunale, via __________ costituisce una
strada di servizio (SS 1). Per definizione, configura quindi un'area destinata
alla circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore e dei pedoni
(art. 2 cpv. 1 Lstr), che serve a permettere l'accesso ai fondi circostanti
(art. 6 cpv. 5 Lstr). Per via __________, il piano non prevede particolari
attrezzature, né, segnatamente, di riservare spazi da destinare alla posa sul
campo stradale di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
La strada risulta riservata per tutta la sua estensione alla
circolazione veicolare e pedonale, incluso lo slargo antistante l'incrocio con
via __________, che è rappresentato come facente parte a tutti gli effetti del
campo stradale. Diversamente da quanto indicato dall'Esecutivo cantonale, la
corrispondente superficie non è dunque assegnata alla zona residenziale R.
Neppure il piano (originale) delle zone, del resto, suffraga questa tesi. Ne
consegue che l'impianto in discussione va considerato come collocato sull'area
stradale definita dal piano regolatore. Viste le sue finalità, non può evidentemente
essere reputato una costruzione destinata alla circolazione stradale. Insistendo
sul campo stradale definito dal piano regolatore, ossia occupandolo in parte,
esso interferisce tuttavia sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Si tratta
quindi di una costruzione che avrebbe dovuto essere autorizzata secondo la
procedura retta dagli art. 30 segg. Lstr. Non porta ad altra conclusione quanto
sostenuto dal ricorrente nelle sue osservazioni 29 novembre 2012, ossia che l'opera
non verrà posata sulla strada, ma ai margini della stessa, ovvero su un sedime
che non può essere considerato strada. Determinante non è infatti il
concetto restrittivo di strada, quale superficie destinata alla (sola) circolazione
veicolare, implicitamente espresso dall'insorgente, ma l'area stradale (in senso
lato) così come è definita dal piano regolatore.
4.4. Il fatto che nella fattispecie fosse applicabile la
legislazione sulle strade, anziché la legge edilizia, non comporta l'annullamento
del permesso edilizio rilasciato e non permette dunque di confermare, seppur
per altri motivi, il giudizio impugnato. Ancorché fondate su due diverse
discipline, le due procedure di approvazione sono infatti sostanzialmente
assimilabili: entrambe prevedono la pubblicazione del progetto, la raccolta
dell'avviso cantonale e la facoltà di opporvisi. In entrambi i casi, l'autorità
competente per decidere è il municipio e, contro la decisione di quest'ultimo,
è dato ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale cantonale amministrativo
poi. Con la revisione della legge sulle strade del 2006 (BU 2006, 446), entrata
in vigore il 1° gennaio 2007, e il riordino delle competenze delle autorità di
ricorso all’inizio del 2009 (BU 2009, 34), la procedura di approvazione del
progetto stradale - riservate le questioni di natura espropriative - è stata allineata
in larga misura con quella di rilascio dell’autorizzazione a costruire ai sensi
della LE. Di principio, se l'opera è stata approvata in base all'una o all'altra
di queste procedure, non vi sono pertanto validi motivi per (far) ripetere ab
initio l'intero procedimento. Determinante, in quest'evenienza, è che
l'opera sia stata autorizzata nell'ambito di una procedura che ha permesso agli
interessati di tutelare i loro interessi e di (far) verificare la conformità
della costruzione con le norme applicabili. A quest'ultimo riguardo va tenuto
conto anche del fatto che alle parti è stata offerta la possibilità di
esprimersi in merito alle risultanze che scaturiscono dalla documentazione acquisita
dal Tribunale presso la Sezione dello sviluppo territoriale, rispettivamente in
merito alla possibile applicazione della legge sulle strade.
4.5. Non condivisibile
è, ad ogni buon conto, la tesi del Governo secondo cui la licenza va annullata per
disattenzione delle norme sulle distanze dalla strada (m 4.00 dal ciglio, m
7.00 dall'asse) contenute nelle NAPR. Da un lato, perché le distanze previste
dall'art. 4.7.3.7 NAPR per la zona residenziale (R) sono inapplicabili in
concreto, posto che la controversa opera non insiste su un fondo inserito in
tale comparto. Dall'altro, perché neppure la distanza verso strade e piazze
sancita dall'art. 5.2.2 NAPR risulta applicabile alla fattispecie, visto che il
manufatto litigioso è situato all'interno del campo stradale medesimo, così
come definito dal piano regolatore. Seppur per ragioni diverse da quelle evocate
nell'impugnativa in esame, da questo profilo il giudizio impugnato non può
dunque essere confermato.
5. 5.1. Nell'opposizione 2 marzo 2011
e nel ricorso 10 giugno 2011, i qui resistenti hanno anche criticato, siccome
pericolosa, l'ubicazione dei due contenitori. In particolare, essi hanno sottolineato
l'intralcio del campo stradale e la mancanza di visibilità che le manovre di
vuotatura mediante l'apposito autocarro potrebbero causare a coloro che da via __________
si immettono sulla strada cantonale. Inoltre, hanno censurato la compromissione
della visibilità all'uscita dalla loro proprietà, al momento in cui una vettura
dovesse (temporaneamente) sostare nell'apposito spazio destinato agli utenti dell'impianto.
Il Consiglio di Stato ha
sostanzialmente condiviso tali preoccupa-zioni, per il fatto che l'impianto si
trova dopo una curva che si im-mette sulla strada cantonale, ma soprattutto
su una striscia di terreno che non risulta raggiungibile attraverso un
marciapiede. Secondo il Governo, anche l'ubicazione della sosta per le
auto degli utenti e per le operazioni di vuotatura non convince, ritenuto che
la presenza dei cassonetti (recte: contenitori) influenza le manovre di
parcheggio e di vuotatura.
L'insorgente critica queste
conclusioni. A suo avviso, tenuto conto del modesto traffico su Via __________,
della velocità ridotta in ragione delle misure di moderazione adottate, della
limitata cerchia di utenti in funzione del fatto che l'impianto è destinato
soltanto ai RSU (sacco della spazzatura), della buona visibilità e del fatto
che le operazioni di vuotatura sono previste una volta la settimana nelle ore
diurne, non vi sarebbero motivi per rifiutare il permesso.
Con la risposta, gli opponenti ribadiscono
essenzialmente la loro tesi. Precisano che la prevista area di posteggio disattende
l'art. 18 cpv. 1 (recte: cpv. 2) lett. d dell'ordinanza sulle norme della circolazione
stradale, del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Evidenziano inoltre che vi
sarebbero alternative più sicure. In particolare, sarebbe
ipotizzabile fare qualche passo in più o utilizzare l'automobile come già si fa
per la raccolta diversificata.
5.2. La
scelta dell'ubicazione dell'impianto in discussione è una decisione con
connotazioni locali, dove le conoscenze e valutazioni delle autorità del posto
costituiscono un elemento determinante. A queste ultime va quindi riconosciuto un
margine d'apprezzamento relativamente ampio. Ne consegue che il Consiglio di
Stato, che di per sé dispone di un potere d'esame completo che include anche il
sindacato di opportunità (art. 56 LPamm), può intervenire soltanto con il
dovuto riserbo. In particolare, non può sostituire senza necessità il suo
apprezzamento a quello del comune, salvo esporsi al rimprovero di essersi
arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comu-nale.
A sua volta, il Tribunale cantonale amministrativo, può intervenire solo nella
misura in cui l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto, in
specie esercitando in modo scorretto, segnatamente eccessivo o abusivo, il
potere discrezionale riservatole dalla legge (art. 61 LPamm; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 59 n. 3, ad art. 61 n. 2d).
5.3. L'art. 44 cpv. 1 Lstr
prevede che l'uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di
circolazione è regolato dalla legislazione federale sulla circolazione
stradale. Giusta l'art. 37 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale,
del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), è vietato fermarsi o sostare, dove il
veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; se è
possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. Dal canto suo, l'art. 18
cpv. 1 ONC precisa che i conducenti devono
fermarsi, se possibile fuori della strada; sulla carreggiata devono fermare il
veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. Il cpv. 2,
invece, vieta in particolare di fermarsi volontariamente: a) in luoghi senza
visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; (…) d) alle
intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale.
5.4. Secondo il progetto
approvato dal municipio, il controverso impianto è collocato in via __________,
su uno slargo, profondo fino a m 3.00, situato poco prima dell'incrocio con via
__________. I due contenitori distano, nel punto più vicino, una decina di
metri dalla carreggiata della strada cantonale. Immediatamente dopo, in
direzione dell'incrocio, è prevista la sosta per gli utenti, il cui punto più
avanzato si trova a m 4.55 dalla carreggiata di via __________. Secondo il
piano del traffico Via __________, quale strada di servizio (SS1), dovrebbe
avere un calibro complessivo di sette metri. Dal progetto (cfr. planimetria
1:200) si evince che il campo stradale riservato alle due corsie di marcia è
largo ca. m 6.00 e tende ad allargarsi in prossimità dello sbocco sulla via
cantonale. Sul lato opposto (nord) della strada rispetto allo slargo, vi è inoltre
un marciapiede avente una larghezza di ca. m 1.50. Il marciapiede, interrotto
dall'imbocco di via __________, è presente anche sul lato ovest di via __________.
Stante la situazione, il giudizio
impugnato appare condivisibile per quanto concerne la prevista sosta per gli
utenti. Non può invece essere seguito per quanto riguarda i contenitori
interrati. Essendo situata a ca. m 4.50 dalla strada cantonale, l'ubicazione
della sosta è in contrasto con l'art. 18 cpv. 2 ONC, che vieta di fermarsi prima delle intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale. Non è dunque conforme al diritto. A ragione, il Governo ha inoltre
prospettato possibili difficoltà di manovra. Visto lo spazio limitato
intercorrente tra i contenitori per rifiuti e l'incrocio, è infatti probabile che
la manovra di parcheggio temporaneo non possa essere effettuata in una sola
volta, ma esiga più movimenti sul campo stradale, verosimilmente anche in
retromarcia. Al limite, è preferibile che gli utenti sostino brevemente, comunque
con la necessaria precauzione e segnalando appropriatamente le loro intenzioni,
ai margini della carreggiata, parallelamente al suo asse (cfr. art. 18 cpv. 1
ONC), rispettando la distanza di m 5.00 dall'incrocio.
La
mancata conferma della sosta non pregiudica il progetto nella misura in cui
concerne i contenitori interrati. Intanto, come testé accennato, un breve
arresto a lato della carreggiata non è di principio escluso in base alle norme
sulla circolazione stradale, tenuto anche conto del fatto che il campo stradale
di via __________ tende ad allargarsi in prossimità dell'intersezione con via __________,
ciò che permette di accostare senza ostacolare eccessivamente gli altri
utenti della strada. A prescindere da ciò,
occorre rilevare che i controversi contenitori non sono principalmente
destinati ad utenti che si recheranno in autovettura al punto di raccolta in
questione per scaricarvi i loro sacchi della spazzatura. La struttura si
inserisce infatti in un progetto che prevede la disseminazione sul territorio
residenziale comunale di diverse postazioni di raccolta, concepite per essere
raggiungibili soprattutto a piedi da parte degli abitanti della zona circostante.
Contrariamente a quanto reputa l'Esecutivo cantonale, a tale utilizzo non osta
né l'esistenza di una curva una decina di metri prima dell'impianto, né
l'assenza delle strisce pedonali. Il ridotto limite di velocità vigente su via __________
(30 km/h) e la presenza di un marciapiede sia su tale strada che su via __________
permettono infatti di raggiungere a piedi la postazione senza particolari
problemi. Da questo punto di vista, i timori espressi circa la sicurezza sono
eccessivi e la decisione impugnata, che peraltro non offre valide alternative,
non indicate nemmeno dai resistenti, non appare sorretta da motivi pertinenti.
Neppure la necessità di provvedere alla vuotatura dei contenitori giustifica
una diversa conclusione, tenuto conto del fatto che anche durante tale operazione
l'incrocio dei veicoli è comunque garantito, vista la larghezza del campo
stradale, e che la durata dell'intervento, previsto nelle ore diurne (cfr.
relazione tecnica), è notoriamente di pochi minuti, insuscettibile quindi di
creare inconvenienti di un qual-che rilievo alla circolazione stradale.
6. Con il ricorso 10 giugno 2011, i
resistenti hanno contestato il pro-getto anche dal profilo delle immissioni
foniche e degli odori molesti. Il Consiglio di Stato ha respinto tali censure,
facendo riferimento alla perizia fonica allestita dalla __________ SA, all'avviso
dei servizi cantonali ed alle condizioni di utilizzo imposte con la licenza,
rispettivamente alla conformazione dei contenitori. Nella loro risposta 5
dicembre 2011, i resistenti non si confrontano con le considerazioni
governative, limitandosi in sostanza ad affermare di non condividerle. Non
mette dunque conto di approfondire l'argomento.
7. 7.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e la decisione 27 maggio
2011 del municipio di RI 1 è confermata limitatamente alla posa di due
contenitori interrati per rifiuti.
7.2. Dato l'esito, la tassa di
giustizia è posta a carico dei resistenti in proporzione del grado di
soccombenza, mentre il comune può esserne esentato (art. 28 LPamm). I
resistenti rifonderanno inoltre all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un'indennità
ridotta per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. il giudizio 26 ottobre 2011 del
Consiglio di Stato (n. 5932) è annullato;
1.2. la decisione 27 maggio 2011 del
municipio di RI 1 è confermata limitatamente alla posa di due contenitori interrati
per rifiuti.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'000.- è a carico di CO 1 e CO 2, in solido tra loro. CO 1 e CO
2.
verseranno inoltre fr. 1'200.- al RI 1 per ripetibili di entrambe le istanze.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria